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	<title>ammortamento fiscale marchi &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ammortamento fiscale marchi &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Deducibiltà marchio d&#8217;impresa e collettivo 2017: come vanno contabilizzati e ammortizzati i costi in Bilancio?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-deducibili-i-costi-di-marchio-dimpresa-e-collettivo-sostenuti-da-societ224-di-capitali-cessionaria-o-licenziataria-del-brand-da-persona-fisica-non-imprenditore-se-si-come/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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		<category><![CDATA[Cassazione n 15997/2015]]></category>
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		<category><![CDATA[dl 223/2006 bosetti]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione marchio in bilancio]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/sono-deducibili-i-costi-di-marchio-dimpresa-e-collettivo-sostenuti-da-societ224-di-capitali-cessionaria-o-licenziataria-del-brand-da-persona-fisica-non-imprenditore-se-si-come/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria 2017 alla deducibilità dei costi di marchio d'impresa o collettivo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-deducibili-i-costi-di-marchio-dimpresa-e-collettivo-sostenuti-da-societ224-di-capitali-cessionaria-o-licenziataria-del-brand-da-persona-fisica-non-imprenditore-se-si-come/">Deducibiltà marchio d&#8217;impresa e collettivo 2017: come vanno contabilizzati e ammortizzati i costi in Bilancio?</a> was first posted on Gennaio 8, 2017 at 2:28 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d&#8217;uso) di un marchio da persona fisica non agente nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa. Sono deducibili fiscalmente i costi sostenuti dalla società corrispondenti alle plusvalenze e royalties erogate al privato e dove vanno iscritti in Bilancio?  </p>
<p>
</p>
<p>Il caso</p>
<p>Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d&#8217;uso) di un marchio da persona fisica non agente nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa. Ci si chiede dove tali corrispettivi erogati (prezzo di cessione o royalties) dalla società vadano inseriti in bilancio e se e come siano deducibili. </p>
<p>Qualificazione civilistico-contabile dei marchi</p>
<p>Civilisticamente i marchi rientrano tra le immobilizzazioni immateriali ex articolo 2424 del codice civile e costituiscono beni strumentali intangibili di utilità durevole. </p>
<p>Da un punto di vista contabile, in bilancio, i costi che vengono sostenuti dalle imprese per le royalties si classificano nel conto economico tra i costi per il godimento di beni di terzi. </p>
<p>I costi relativi al prezzo di cessione pagato o alle royalties corrisposte sono deducibili? </p>
<p>In linea di principio, per l&#8217;utilizzatore della proprietà intellettuale, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza). Più precisamente, la decurtazione del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta. </p>
<p>Dunque, in ogni caso, la società cessionaria o utilizzatrice del marchio è legittimata a dedurre gli importi corrisposti al dante causa del brand, a prescindere dalla fiscalità che si verifica in capo a quest’ultimo (nel caso di specie persona fisica non titolare di reddito d&#8217;impresa né di reddito di lavoro autonomo, né, eccetto il caso di marchio collettivo, di reddito diverso, per la quale i compensi incassati saranno fiscalmente non imponibili)</p>
<p>Deducibilità ai fini IVA delle royalties: arriva la conferma della Cassazione</p>
<p>Con sentenza n°15997 del 29/07/2015, la Cassazione civile ha sancito la deducibilità ai fini IVA delle royalties pagate a titolo di licenza d’uso di marchio. </p>
<p>L&#8217;Ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate aveva contestato alla Crown Italcaps S. R. L. , ai fini IRPEG, la deduzione nell&#8217;anno 2002 di royalties perché ritenute non inerenti ed aveva emesso, nei confronti della stessa, avviso di recupero dell&#8217;IVA relativa alle fatture delle royalties, emesse nell&#8217;anno 2003, perché ritenuta indebitamente detratta. </p>
<p>Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l&#8217;atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dall&#8217;Agenzia delle Entrate, confermata dalla Commissione Tributaria del Lazio-sezione staccata di Latina con la sentenza indicata in epigrafe.  Il Giudice di appello, nel condividere la decisione dei primi Giudici con riguardo alla deduzione delle royalties, in merito all&#8217;I. V. A. Riteneva che la Società avesse invocato correttamente il meccanismo di imposta per cui i committenti si rendono nello stesso tempo debitori e creditori di imposta, sicché la pretesa erariale era infondata e non condivisibile. </p>
<p>Con la sentenza citata la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Criteri di ammortamento fiscale dei marchi (e brevetti)</p>
<p>A seguito delle modifiche apportate dal D. L. N. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 (&#8220;Manovra-bis&#8221;), sono cambiati, con effetto già dall&#8217;esercizio 2006, i criteri di ammortamento fiscale dei marchi, nonché dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell&#8217;ingegno. </p>
<p>Sotto l’aspetto fiscale la deducibilità di quote di ammortamento relative ai marchi è prevista all’articolo 103 del TUIR che nella formulazione modificata dal citato decreto, ha stabilito che la quota massima deducibile nell&#8217;esercizio degli ammortamenti dei marchi sia ridotta a 1/18 del costo, rispetto alla precedente misura di 1/10 del costo stesso. </p>
<p>Piena deducibilità del costo delle Royalties</p>
<p>Nel momento in cui, l&#8217;azienda non fosse titolare del diritto di proprietà del marchio, ma licenziataria in forza di un contratto di concessione in licenza, le royalties sostenute per poter usufruire dei &#8220;diritti di concessione&#8221; legati al marchio stesso, saranno deducibili in misura corrispondente alla durata del contratto. Per tale motivo, ove possibile, i contratti sono annuali, rinnovabili, ottenendo la piena deducibilità del costo sostenuto, nell&#8217;anno di competenza. </p>
<p>L&#8217;ammortamento civilistico invece sarà sistematico in ogni esercizio, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione del bene, entro un periodo di 5 anni . </p>
<p>Il nuovo limite di 1/18 del costo ai fini fiscali ha trovato applicazione a partire dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2006. </p>
<p>Tali modifiche sono determinanti in sede di predisposizione del bilancio al fine dello stanziamento della fiscalità corrente e differita. </p>
<p>Dunque, il periodo minimo di ammortamento fiscale dei marchi diventato pari a 18 anni (corrispondente ad un&#8217;aliquota massima di ammortamento del 5,56%). </p>
<p>La deduzione si applica tramite delle quote di ammortamento annuali e il costo sarà al termine interamente deducibile. </p>
<p>Simulazione del caso</p>
<p>Supponiamo che la società dell&#8217;esempio pratico in esame, a fronte della concessione di licenza di un marchio sostenga dei costi per un importo totale di € 3. 600 (royalties corrisposte). A fronte dei cospicui redditi potenzialmente generabili dall&#8217;utilizzo economico del brand, la società affronterà un costo annuale di € 200 interamente deducibile dalla base imponibile e davvero esiguo rispetto al business che potrà produrre grazie al valore economico di un marchio d&#8217;impresa e ancor più di un marchio collettivo. </p>
<p>Contabilizzazione fiscale ammortamento marchio</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Costo del marchio capitalizzato nel 2016</p>
</td>
<td></td>
<td>
<p>3. 600</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Quota di ammortamento massima dell’esercizio di imposta</p>
</td>
<td>
<p>3. 600&#215;1/18</p>
</td>
<td>
<p>200</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
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<p></p>
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