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	<title>agevolazioni prima casa | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;: facciamo chiarezza</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasferimento-di-un-immobile-al-mandatario-e-agevolazioni-prima-casa-facciamo-chiarezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 15:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
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					<description><![CDATA[Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un'altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa".<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasferimento-di-un-immobile-al-mandatario-e-agevolazioni-prima-casa-facciamo-chiarezza/">Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;: facciamo chiarezza</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<p style="text-align: justify;"><strong>Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un&#8217;altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali &#8220;prima casa&#8221;</strong>. Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024, che chiarisce ulteriormente la disciplina in materia di abusi del diritto nell&#8217;ambito immobiliare.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La vicenda: tre atti, un unico obiettivo</h2>
<p style="text-align: justify;">La questione è emersa a seguito di tre atti compiuti dalla stessa contribuente. Nel 2006, la contribuente aveva acquistato un&#8217;abitazione beneficiando delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; previste dalla normativa vigente. Anni dopo, il 22 luglio 2013, ella aveva conferito al fratello un mandato senza rappresentanza, trasferendogli formalmente la proprietà dell&#8217;immobile al fine di permettergli di alienare il bene a un terzo. Solo due giorni dopo, il 24 luglio 2013, la contribuente ha acquistato un&#8217;altra abitazione, richiedendo nuovamente le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per ottenere tali benefici, la contribuente ha dichiarato di non essere proprietaria di altre abitazioni nello stesso comune e di non possedere altri immobili sul territorio nazionale che avessero già goduto delle stesse agevolazioni fiscali.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;intervento dell&#8217;Agenzia delle Entrate e le successive contestazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il rapido susseguirsi degli eventi ha destato sospetti presso l&#8217;ufficio territoriale competente, che ha convocato la contribuente per chiarimenti in merito all&#8217;operazione. Nonostante le spiegazioni fornite, l&#8217;ufficio ha deciso di <strong>revocare le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;</strong> per l&#8217;acquisto del 24 luglio 2013, sostenendo che le operazioni messe in atto fossero formalmente legittime ma prive di sostanza economica, configurando un abuso del diritto finalizzato a ottenere vantaggi fiscali indebiti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La conferma della Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso è stato analizzato prima dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e poi dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, entrambe concordi nel riconoscere la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;ufficio. La Corte di Cassazione ha successivamente confermato queste decisioni, sottolineando il <strong>carattere &#8220;strumentale, provvisorio e fiduciario&#8221; del trasferimento dell&#8217;immobile al mandatario.</strong> Tale trasferimento, infatti, non comporta un reale passaggio di ricchezza, ma è funzionale solo all&#8217;esecuzione del mandato.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno paragonato questo tipo di trasferimento a quello che avviene nell&#8217;ambito di un trust, dove il trustee detiene formalmente la proprietà del bene solo per trasferirla successivamente ai beneficiari finali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni e implicazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha riaffermato che<strong> l&#8217;abuso del diritto preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso l&#8217;uso distorto di strumenti giuridici, anche se formalmente conformi alla legge.</strong> In questo caso, il trasferimento dell&#8217;immobile al mandatario è stato considerato una manovra elusiva, priva di reale giustificazione economica, finalizzata unicamente a permettere un secondo acquisto con le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, in casi come questo, la decadenza dalle agevolazioni fiscali è del tutto legittima. Questa sentenza, in linea con precedenti decisioni, rafforza ulteriormente l&#8217;approccio rigoroso della giurisprudenza nei confronti dell&#8217;abuso del diritto in materia fiscale, confermando che operazioni apparentemente legittime ma prive di sostanza economica non possono essere utilizzate per ottenere indebiti vantaggi fiscali.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasferimento-di-un-immobile-al-mandatario-e-agevolazioni-prima-casa-facciamo-chiarezza/">Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;: facciamo chiarezza</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Bonus acquisto casa:  chi può chiedere la detrazione, quando e come compilare il 730/2017. L’esempio pratico per calcolare il beneficio fiscale.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-acquisto-casa-chi-pu242-chiedere-la-detrazione-quando-e-come-compilare-il-7302017-lesempio-pratico-per-calcolare-il-beneficio-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale compilazione 730/2017 detrazione acquisto casa<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-acquisto-casa-chi-pu242-chiedere-la-detrazione-quando-e-come-compilare-il-7302017-lesempio-pratico-per-calcolare-il-beneficio-fiscale/">Bonus acquisto casa:  chi può chiedere la detrazione, quando e come compilare il 730/2017. L’esempio pratico per calcolare il beneficio fiscale.</a> was first posted on Aprile 12, 2017 at 10:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole illustriamo come funziona la detrazione acquisto casa, confermata dal Decreto Milleproroghe 2017, con le istruzioni per indicarla in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 ed un esempio pratico per quantificarne il beneficio fiscale. </p>
<p>Come noto, la detrazione Irpef del 50% dell&#8217;IVA, prevista per i soggetti che entro il 31. 12. 2016 hanno acquistato unità immobiliari nuove di classe energetica A o B  (prorogata dal  Decreto Milleproroghe Legge 27 febbraio 2017 n°19 di conversione del D. L. 30 dicembre 2016, n°244), deve essere indicata nel modello 730/3017 e nel modello UnicoPF 2017. </p>
<p>Come funziona la detrazione? </p>
<p>Il beneficio fiscale, congegnato nell’ottica di incentivare le vendite immobiliari riducendo il carico dell&#8217;IVA in capo all&#8217;acquirente, consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell&#8217;IVA pagata al momento dell&#8217;acquisto dell&#8217;unità immobiliare, da  ripartire in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell&#8217;Irpef lorda. </p>
<p>La detrazione acquisto è cumulabile con bonus ristrutturazione? </p>
<p>Relativamente alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni in materia Irpef, l&#8217;Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2016, ritiene che, data la mancanza di divieti espliciti della norma, sia possibile beneficiare della detrazione del 50% dell&#8217;IVA sull&#8217;acquisto di un&#8217;unità immobiliare al&#8217;interno di un edificio interamente ristrutturato dall&#8217;impresa di costruzione e contemporaneamente anche quella per interventi di ristrutturazione nella stessa percentuale (50%) ma calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (articolo 16-bis comma 3 del TUIR), entro un importo massimo di € 96. 000, e ripartita in 10 quote costanti. </p>
<p>Istruzioni compilazione modello 730/2017</p>
<p>La detrazione dovrà essere indicata nel modello 730/2017 nell&#8217;apposito rigo E59 della sezione III C del QUADRO E. </p>
<p>Chi può chiedere la detrazione e a quali condizioni? </p>
<p>L’agevolazione può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef, quindi i privati a condizione che l’immobile:</p>
<p>    sia acquistato entro il 31. 12. 2016, data prorogata al 31 dicembre 2017 dal decreto sopra citato;  <br />
    sia destinato ad uso residenziale.  In mancanza di ulteriori specificazioni legislative, si ritiene che siano agevolabili non solo gli acquisti di &#8220;prime case&#8221;, ma anche gli acquisti destinati a &#8220;seconda casa&#8221; o a locazione. Attenzione: l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che l&#8217;agevolazione si estende anche alla pertinenza dell&#8217;unità immobiliare, a condizione che l&#8217;acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all&#8217;acquisto dell&#8217;unità abitativa, e l&#8217;atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 20/E/2016 par. 10. 1);<br />
    sia di classe energetica A o B;<br />
    sia ceduto da un&#8217;impresa costruttrice. E&#8217; stato chiarito che sono agevolabili anche gli acquisti effettuati da un&#8217;impresa ristrutturatrice art. 3 comma 1 lett. C), d), f) del DPR 380/2001 (Circolare 20/E/2016 par. 10). </p>
<p>TABELLA DI SINTESI</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Agevolazione IVA casa 2017 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Condizioni unità immobiliare</p>
</td>
<td>
<p>Acquistata entro il 31. 12. 2016</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Ceduta da impresa costruttrice o ristrutturatrice</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>A destinazione residenziale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Di classe energetica A o B</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Soggetti beneficiari</p>
</td>
<td>
<p>Soggetti passivi Irpef</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Misura dell&#8217;agevolazione</p>
</td>
<td>
<p>50% dell&#8217;IVA pagata al momento dell&#8217;acquisto, da ripartire in 10 anni</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Esempio pratico: ipotizzando che il prezzo di acquisto sia di € 300. 000 e che l&#8217;IVA sia al 10% (no abitazione principale): l’importo complessivo da portare in detrazione sarà 15. 000 Euro [(300. 000×10%)×50%], con rate annuali di 1. 500 Euro cadauna. </p>
<p> </p>
<p>Per  valutare la convenienza fiscale dell’agevolazione acquisto casa nel caso specifico </p>
<p>Oppure </p>
<p>per richiedere: </p>
<p>    un parere tributario in materia IVA;</p>
<p>    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>    un checkup Fiscale; <br />
    una istanza di rimborso IVA,</p>
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<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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