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	<title>ACCONTO &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ACCONTO &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Proroga dei termini reinvio versamenti unico dichiarazione dei redditi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Proroga del modello unico per il saldo e per il primo acconto. Come lo scorso anno assisteremo al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto, senza alcuna maggiorazione e da agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/dichiarazione/proroga-dei-termini-reinvio-versamenti-unico-dichiarazione-dei-redditi/">Proroga dei termini reinvio versamenti unico dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Proroga del modello unico per il saldo e per il primo acconto. Come lo scorso anno assisteremo al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto, senza alcuna maggiorazione e da agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/dichiarazione/proroga-dei-termini-reinvio-versamenti-unico-dichiarazione-dei-redditi/">Proroga dei termini reinvio versamenti unico dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Iva sulle caparre si o no?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-sulle-caparre-si-o-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 13:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di acquisto di un bene immobile, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria in sede di sottoscrizione del contratto preliminare sono soggette ad IVA?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-sulle-caparre-si-o-no/">Iva sulle caparre si o no?</a> was first posted on Ottobre 24, 2018 at 3:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per abitudine si tende a fare un grande uso sia dell’acconto che della caparra e molto spesso i due concetti vengono confusi: entrambi consistono in un’anticipazione di denaro ma sono differenti per le finalità, per le conseguenze in caso di mancata esecuzione del contratto o recesso e per le presunzioni legislative a seconda di come viene impostato il contratto di vendita. </p>
<p>Iva sulle caparre si o no? <br />
In caso di acquisto di un bene immobile, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria in sede di sottoscrizione del contratto preliminare sono soggette ad IVA? <br />
Per abitudine si tende a fare un grande uso sia dell’acconto che della caparra e molto spesso i due concetti vengono confusi: entrambi consistono in un’anticipazione di denaro ma sono differenti per le finalità, per le conseguenze in caso di mancata esecuzione del contratto o recesso e per le presunzioni legislative a seconda di come viene impostato il contratto di vendita. <br />
L’acconto sul prezzo consiste nel pagamento parziale del corrispettivo dovuto, in base al contratto, effettuato anticipatamente rispetto al contratto stesso: dal punto di vista fiscale, il pagamento anticipato di un debito (totale o parziale) rappresentato da un acconto sul prezzo, determina l’esecuzione dell’operazione (articolo 6 comma 3 e comma 4 DPR 633/1972) che fa sorgere in capo al soggetto che cede il bene o servizio, gli obblighi previsti dalla normativa IVA sulla fatturazione ed i conseguenti adempimenti, quali la registrazione della fattura, la liquidazione e i versamento dell’IVA…Il pagamento del prezzo o di una parte di esso, determina l’esecuzione dell’operazione anche nel caso in cui avvenga prima della stipulazione del contratto. L’acconto in pratica è un anticipo sul prezzo finale dovuto che viene consegnato dall’acquirente al venditore per confermare la propria volontà di acquisto. <br />
In caso di acconto, il cedente dovrà emettere fattura con indicazione di tutti gli elementi previsti dalla legge (non è sufficiente una semplice fattura pro-forma); la fattura andrà registrata sul registro dei corrispettivi e al momento della consegna dei beni dovrà essere emessa da parte del fornitore una fattura a saldo.  <br />
La risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007 stabilisce che a differenza dell’acconto, la caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall’articolo 1385 del C. C, non è un anticipo sul prezzo stabilito dalle parti ma ha natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale; rappresenta infatti una liquidazione convenzionale anticipata in caso di inadempimento di una delle parti. Anche la caparra come l’acconto ha come finalità quella di confermare la volontà di acquisto.  <br />
Ciò che distingue l’acconto dalla caparra è il fatto che se il contratto non si conclude, il versamento a titolo di acconto dovrà essere restituito indipendentemente dalla responsabilità delle parti: per ottenere il risarcimento una delle due parti dovrà fare causa all’altra dimostrando di aver subito un danno. <br />
Dal punto di vista giuridico, abbiamo due tipi di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale. </p>
<p>La caparra penitenziale, disciplinata dall’articolo 1386 del codice civile, rappresenta una somma di denaro o di altre cose fungibili, che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto per garantirsi il diritto di recesso che potrà essere esercitato da una o da entrambe le parti. Le parti stabiliscono quindi che il contratto si può sciogliere pagando una somma di denaro che rappresenta la caparra penitenziale. <br />
La caparra confirmatoria invece ha funzione risarcitoria per eventuali successive inadempienze da parte del contraente: l’articolo 1385 del C. C prevede in particolare che se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra versata, se invece la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte potrà recedere ed esigere il doppio dell’importo versato a titolo di caparra; se invece entrambe le parti sono inadempienti, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. La funzione della caparra quindi non è quella di anticipare una parte del corrispettivo ma di stabilire anticipatamente una somma di denaro a titolo di indennizzo.  <br />
La risoluzione citata in precedenza, afferma che la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce, il corrispettivo di una prestazione di servizi o cessione di beni, perché assolve ad una funzione risarcitoria; non sarà quindi soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli art. 2 e 3 del DPR 633/72. L’Iva trova infatti applicazione nel momento in cui le somme versate rappresentano l’effettivo corrispettivo di un bene o servizio fornito nell’ambito di un rapporto giuridico.  <br />
Il contratto preliminare è un accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo, indicandone subito i contenuti e gli aspetti essenziali; il contratto produce in capo alle parti effetti unicamente obbligatori e non reali non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo stabilito. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione e comporta il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari ad € 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita. <br />
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la consegna di una somma anticipata di denaro effettuata al momento della conclusione del contratto è una caparra confirmatoria se risulta espressamente che le parti intendono attribuire al versamento anticipato non solo la funzione di anticipazione della prestazione ma anche quella di rafforzamento e garanzia dell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale. La caparra confirmatoria avrà quindi la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento. <br />
Nel momento in cui viene perfezionato il contratto definitivo, la caparra e l’acconto potranno essere imputati alla prestazione dovuta diventando così parte del corrispettivo pattuito e formeranno di conseguenza la base imponibile: in questo caso, con il contratto definitivo, la caparra diventa acconto modificando la sua natura giuridica ; anche nel caso in cui l’operazione di trasferimento immobiliare è soggetta ad IVA, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda un versamento di denaro a titolo di acconto o di caparra confirmatoria. <br />
Il versamento di un acconto rappresenta un anticipo del corrispettivo pattuito e assume rilevanza ai fini IVA con l’obbligo per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura con addebito dell’imposta; l’aliquota applicabile sarà quella vigente al momento del pagamento dell’acconto; a differenza delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria che, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA. A tal proposito è stato specificato che la caparra confirmatoria versata da una delle parti di un atto di compravendita in sede si stipula di un contratto preliminare è soggetta all’imposta di registro, in misura proporzionale; non ha rilevanza a questo proposito la circostanza che tale somma, versata a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto per atto pubblico diventa parte  del corrispettivo soggetto ad IVA, in quanto al fine del contratto preliminare la somma in questione è considerata caparra e non un acconto sul prezzo di futura cessione del bene<br />
Affinchè la somma versata a titolo di caparra rilevi anche come anticipazione del corrispettivo pattuito e quindi sia soggetta ad IVA al momento del pagamento alla controparte, è necessario che le parti attribuiscano espressamente a questa somma di denaro, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento, anche quella di anticipazione del corrispettivo. <br />
Secondo la Suprema Corte dove ci sia un dubbio sull’effettiva volontà delle parti, le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo o di acconto sulla prestazione dovuta in base all’obbligazione principale e non a titolo di caparra non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una pena civile ravvisabile nella funzione risarcitoria della caparra confirmatoria. Perché possa considerarsi caparra è necessario che venga esplicitato nel contratto. Il versamento dell’acconto-prezzo, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo stabilito, è soggetto ad IVA con l’obbligo per il cedente o prestatore di servizi di emettere la relativa fattura con addebito dell’imposta; si renderà applicabile il criterio di alternatività IVA-registro previsto dall’articolo 40 del T. U. R e pertanto le disposizioni soggette ad IVA non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta solo l’imposta di registro in misura fissa.  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-sulle-caparre-si-o-no/">Iva sulle caparre si o no?</a> was first posted on Ottobre 24, 2018 at 3:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA RIDOTTA DAL 19% AL 15% “SCONTO” PER IL CANONE CONCORDATO GIÀ CON L’ACCONTO DI DICEMBRE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cedolare-secca-con-aliquota-ridotta-dal-19-al-15-sconto-per-il-canone-concordato-gi-192-con-lacconto-di-dicembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cedolare Secca]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alla convenienza della cedolare secca<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cedolare-secca-con-aliquota-ridotta-dal-19-al-15-sconto-per-il-canone-concordato-gi-192-con-lacconto-di-dicembre/">CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA RIDOTTA DAL 19% AL 15% “SCONTO” PER IL CANONE CONCORDATO GIÀ CON L’ACCONTO DI DICEMBRE</a> was first posted on Novembre 28, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall’acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.  </p>
<p>Cedolare secca con aliquota ridotta dal 19% al 15% “Sconto” per il canone concordato già con l’acconto di dicembre</p>
<p> </p>
<p>La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall’acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato. </p>
<p> </p>
<p>Se l’acconto è dovuto in unica soluzione (versamento inferiore a  257,52 euro) si può determinare l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%. La nuova aliquota, che “taglia” di quattro punti percentuali quella precedentemente in vigore (19%), vale dal 2013 per i contratti a canone concordato per le abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (Dl. N 102/2013). </p>
<p> </p>
<p>Come calcolare l’acconto</p>
<p>il metodo storico e quello previsionale &#8211; Per calcolare l’acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale. Con il metodo storico si determina l’importo dell’acconto sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2013 o in Unico PF 2013; con quello previsionale si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l’anno in corso. </p>
<p>Chi intende calcolare l’acconto col metodo previsionale (che può comportare l’applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente) può quindi beneficiare della riduzione della aliquota dal 19 al 15% già per il versamento in scadenza il 2 dicembre. </p>
<p> </p>
<p>Acconto della cedolare secca</p>
<p>versamento in una o in due rate &#8211; Se il versamento da effettuare è complessivamente inferiore ai 257,52 euro, il contribuente deve versare l’acconto della cedolare secca in una sola rata, entro il 2 dicembre 2013. Quando l’importo dovuto supera i 257,52 euro, il contribuente deve invece versare l’acconto del</p>
<p>95% in due rate, del 40% e del 60%, da pagare secondo le stesse scadenze previste per l’acconto Irpef: nel 2013, rispettivamente, il 17 giugno e il 2 dicembre. </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p>            <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">PER RICHIEDERE UN PARERE TRIBUTARIO UNA TANTUM O CON ABBONAMENTI PERIODICI </a></p>
<p></p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">CLICCA QUI</a></p>
<p>O CHIAMATE IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cedolare-secca-con-aliquota-ridotta-dal-19-al-15-sconto-per-il-canone-concordato-gi-192-con-lacconto-di-dicembre/">CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA RIDOTTA DAL 19% AL 15% “SCONTO” PER IL CANONE CONCORDATO GIÀ CON L’ACCONTO DI DICEMBRE</a> was first posted on Novembre 28, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICO 2013: PROROGATO DAL 17 GIUGNO ALL’8 LUGLIO  2013 PER COLORO CHE SONO SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2013-prorogato-dal-17-giugno-all8-luglio-2013-per-coloro-che-sono-soggetti-agli-studi-di-settore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/unico-2013-prorogato-dal-17-giugno-all8-luglio-2013-per-coloro-che-sono-soggetti-agli-studi-di-settore/</guid>

					<description><![CDATA[proroga dei versamenti per la dichiarazione dei redditi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2013-prorogato-dal-17-giugno-all8-luglio-2013-per-coloro-che-sono-soggetti-agli-studi-di-settore/">UNICO 2013: PROROGATO DAL 17 GIUGNO ALL’8 LUGLIO  2013 PER COLORO CHE SONO SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE</a> was first posted on Maggio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis ha annunciato laproroga del modello Unico dal 17 giugno all’8 luglio 2013  per il saldo e per il primo acconto.   Come lo scorso anno assisteremo al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto  dal 17 giugno all’8 luglio prossimo, senza alcuna maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.   </p>
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<p>Unico 2013: Prorogato dal 17 giugno all’8 luglio  2013 per coloro che sono soggetti agli studi di settore</p>
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<p>Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis ha annunciato la proroga del modello Unico dal 17 giugno all’8 luglio 2013  per il saldo e per il primo acconto. Pertanto La proroga di Unico 2013 è evento certo anche se manca ancora l’ufficialità attesa nelle prossime ore.   Come lo scorso anno assisteremo al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto  dal 17 giugno all’8 luglio prossimo, senza alcuna maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. </p>
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<p>Dunque i ritardi accumulati dal <a href="http://www. Leggioggi. It/2013/05/28/studi-di-settore-agenzia-delle-entrate-ecco-la-versione-di-gerico-2013/">software GE. RI. CO</a>.  hanno inciso più del previsto generando questo ritardo. </p>
<p>La doppia proroga delle scadenze di pagamento non concerne tuttavia l’intera platea dei contribuenti obbligati alla presentazione del <a href="http://www. Leggioggi. It/2013/05/29/unico-2013-la-coincidenza-con-limu-potrebbe-valere-la-proroga/">modello Unico 2013</a>, ma solamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore. A rendere ufficiale il rinvio delle scadenze di versamento è stata la risposta data ieri in commissione Finanze della Camera dal sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Sabrina De Camillis, all’interrogazione parlamentare di Maurizio Bernardo (Pdl). </p>
<p>“E’ all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo” si legge nel testo di risposta”. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2013-prorogato-dal-17-giugno-all8-luglio-2013-per-coloro-che-sono-soggetti-agli-studi-di-settore/">UNICO 2013: PROROGATO DAL 17 GIUGNO ALL’8 LUGLIO  2013 PER COLORO CHE SONO SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE</a> was first posted on Maggio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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