<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rimborso perdite fiscali &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/Rimborso-perdite-fiscali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 10:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Rimborso perdite fiscali &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perdite fiscali: riportabilità e utilizzo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Perdite-fiscali-riportabilita-e-utilizzo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERDITA SISTEMATICA: CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA S]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo riportabilità perdite fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo utilizzo perdite fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazione perdite fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Credito d'imposta perdite fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso perdite fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29711</guid>

					<description><![CDATA[Le perdite fiscali, generate da un esercizio con risultato negativo, rappresentano un importante strumento per le imprese per compensare future redditività. In Italia, la disciplina delle perdite fiscali è contenuta principalmente nell&#8217;articolo 101 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e stabilisce le modalità di riporto e utilizzo delle stesse. Riportabilità delle perdite fiscali [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Perdite-fiscali-riportabilita-e-utilizzo-2/">Perdite fiscali: riportabilità e utilizzo</a> was first posted on Maggio 22, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:358">Le perdite fiscali, generate da un esercizio con risultato negativo, rappresentano un importante strumento per le imprese per compensare future redditività. In Italia, la disciplina delle perdite fiscali è contenuta principalmente nell&#8217;articolo 101 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e stabilisce le modalità di riporto e utilizzo delle stesse.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:358">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:40">Riportabilità delle perdite fiscali</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:288">Le perdite fiscali possono essere riportate ed utilizzate in compensazione dei redditi imponibili dei periodi successivi, senza limiti di tempo. Tuttavia, esistono delle limitazioni all&#8217;utilizzo delle perdite fiscali, che variano a seconda della natura dei soggetti che le hanno generate:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-14:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:155"><strong>Imprese individuali:</strong> Le perdite generate da imprese individuali possono essere riportare e compensate esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:255"><strong>Società di capitali:</strong> Le perdite generate da società di capitali possono essere riportare e compensate dalla stessa società che le ha prodotte o da società che, a seguito di operazioni di fusione, scissione o incorporazione, ne risultano cessionarie.</li>
<li data-sourcepos="13:1-14:0"><strong>Enti non commerciali:</strong> Le perdite generate da enti non commerciali possono essere riportare e compensate esclusivamente dal medesimo ente che le ha prodotte.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="15:1-15:35">Utilizzo delle perdite fiscali</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:118">Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione dei redditi imponibili dei periodi successivi, mediante:</p>
<ul data-sourcepos="19:1-22:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:180"><strong>Dichiarazione dei redditi:</strong> Le perdite fiscali possono essere direttamente indicate nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo in cui si intende utilizzarle.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:219"><strong>Saldo IRPEF:</strong> Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione di crediti fiscali, eccedenze IRPEF e altri debiti fiscali, mediante la presentazione di una richiesta di saldo all&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>Compensi in F24:</strong> Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione di somme dovute a titolo di imposte, contributi e altri versamenti all&#8217;Erario, mediante la compilazione del modello F24.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:46">Limiti all&#8217;utilizzo delle perdite fiscali:</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:61">L&#8217;utilizzo delle perdite fiscali è soggetto ad alcuni limiti:</p>
<ul data-sourcepos="27:1-30:0">
<li data-sourcepos="27:1-27:103"><strong>Limite temporale:</strong> Le perdite fiscali possono essere riportare e compensate senza limiti di tempo.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:355"><strong>Limite quantitativo:</strong> Per le società di capitali che hanno subito un cambio di regime fiscale da IRES ad IREPL, le perdite fiscali generate nel regime IRES possono essere utilizzate per compensare redditi imponibili nel regime IREPL solo per un ammontare pari al 30% del valore delle attività fiscalmente riconosciute al momento del cambio di regime.</li>
<li data-sourcepos="29:1-30:0"><strong>Limitazione per le società non quotate:</strong> Per le società non quotate, le perdite fiscali generate in anni precedenti all&#8217;entrata in vigore dello Statuto delle Imprese (2003) possono essere utilizzate per compensare redditi imponibili solo per un ammontare pari al 80% del valore dei suddetti redditi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="31:1-31:23">Esempio di calcolo:</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:297">Un&#8217;impresa ha generato una perdita fiscale di € 100.000 nel 2023. Nei due anni successivi, l&#8217;impresa ha realizzato redditi imponibili rispettivamente di € 50.000 e € 70.000. L&#8217;impresa potrà utilizzare la perdita fiscale per compensare i redditi imponibili dei periodi successivi nel seguente modo:</p>
<ul data-sourcepos="35:1-37:0">
<li data-sourcepos="35:1-35:46">Anno 2024: € 50.000 (intera perdita fiscale)</li>
<li data-sourcepos="36:1-37:0">Anno 2025: € 20.000 (rimanenza perdita fiscale pari a € 100.000 &#8211; € 50.000 &#8211; € 30.000)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="38:1-38:29">Consulenza professionale</h2>
<p data-sourcepos="40:1-40:302">La normativa sulle perdite fiscali è complessa e soggetta a frequenti modifiche. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un professionista esperto in materia fiscale per una consulenza personalizzata, al fine di ottimizzare il riporto e l&#8217;utilizzo delle perdite fiscali generate dalla propria impresa.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Perdite-fiscali-riportabilita-e-utilizzo-2/">Perdite fiscali: riportabilità e utilizzo</a> was first posted on Maggio 22, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
