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	<title>Requisiti per la riportabilità | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Requisiti per la riportabilità | Commercialista.it</title>
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		<title>Riportabilità delle perdite: guida completa per imprese e professionisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Riportabilita-delle-perdite-guida-completa-per-imprese-e-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riporto delle Perdite Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di riportabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Perdita fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Requisiti per la riportabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[La riportabilità delle perdite è un tema di fondamentale importanza per le imprese e i professionisti, in quanto consente di compensare i risultati negativi di un esercizio con i redditi positivi generati in periodi successivi. Tale istituto è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e presenta diverse articolazioni a seconda del tipo [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Riportabilita-delle-perdite-guida-completa-per-imprese-e-professionisti/">Riportabilità delle perdite: guida completa per imprese e professionisti</a> was first posted on Maggio 13, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:415">La riportabilità delle perdite è un tema di fondamentale importanza per le imprese e i professionisti, in quanto consente di compensare i risultati negativi di un esercizio con i redditi positivi generati in periodi successivi. Tale istituto è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e presenta diverse articolazioni a seconda del tipo di soggetto e delle caratteristiche della perdita stessa.</p>
<h2 data-sourcepos="7:1-7:20">Regime ordinario</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:376">Nel regime ordinario, le perdite fiscali possono essere riportare in avanti senza limiti temporali, ma con la limitazione all&#8217;<strong>80% del reddito imponibile</strong> dell&#8217;esercizio in cui si vuole effettuare la compensazione. L&#8217;utilizzo delle perdite riportabili è consentito esclusivamente per la <strong>compensazione dei redditi della stessa categoria</strong> da cui derivano le perdite stesse.</p>
<h2 data-sourcepos="11:1-11:33">Eccezioni al regime ordinario</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:146">Esistono alcune eccezioni al regime ordinario di riportabilità delle perdite, che prevedono limiti temporali o percentuali di utilizzo differenti:</p>
<ul data-sourcepos="15:1-19:0">
<li data-sourcepos="15:1-15:200"><strong>Perdite subite da società in accomandita semplice:</strong> le perdite eccedenti il capitale sociale possono essere riportare dagli accomandatari solo per i primi <strong>cinque periodi d&#8217;imposta</strong> successivi.</li>
<li data-sourcepos="16:1-16:366"><strong>Perdite derivanti da partecipazioni in società:</strong> le perdite derivanti da partecipazioni in società di persone o in società a responsabilità limitata possono essere riportare senza limiti temporali, ma solo per la <strong>compensazione dei redditi da partecipazione</strong> conseguiti nel periodo d&#8217;imposta in cui si vuole effettuare la compensazione e in quelli successivi.</li>
<li data-sourcepos="17:1-17:253"><strong>Perdite relative a terreni e fabbricati situati all&#8217;estero:</strong> le perdite relative a terreni e fabbricati situati all&#8217;estero possono essere riportare senza limiti temporali, ma solo per la <strong>compensazione dei redditi di immobili situati all&#8217;estero</strong>.</li>
<li data-sourcepos="18:1-19:0"><strong>Perdite da ristrutturazione di immobili:</strong> le perdite da ristrutturazione di immobili possono essere riportare per un periodo di <strong>tre anni</strong> successivo a quello in cui sono state sostenute, con la limitazione al <strong>50% del reddito imponibile</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="20:1-20:34">Requisiti per la riportabilità</h2>
<p data-sourcepos="22:1-22:87">Per poter essere riportare, le perdite devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-27:0">
<li data-sourcepos="24:1-24:158"><strong>Derivare da attività fiscalmente riconosciute:</strong> le perdite devono derivare da attività che generano redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:122"><strong>Essere certificate fiscalmente:</strong> le perdite devono essere correttamente documentate e contabilizzate ai fini fiscali.</li>
<li data-sourcepos="26:1-27:0"><strong>Non essere state oggetto di fruizione di benefici fiscali:</strong> le perdite non devono aver già beneficiato di agevolazioni fiscali, come ad esempio il credito d&#8217;imposta per le ristrutturazioni edilizie.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="28:1-28:29">Modalità di riportabilità</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:317">La riportabilità delle perdite deve essere espressamente indicata nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> mediante la compilazione del quadro RL. In particolare, devono essere compilati i righi da RL22 a RL25, che permettono di specificare l&#8217;ammontare delle perdite riportabili e il loro utilizzo nell&#8217;esercizio in corso.</p>
<h2 data-sourcepos="32:1-32:25">Considerazioni finali</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:377">La riportabilità delle perdite rappresenta un importante strumento per le imprese e i professionisti per fronteggiare periodi di crisi economica e salvaguardare la propria continuità aziendale. È fondamentale conoscere le regole e i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter fruire correttamente di questo beneficio fiscale e ottimizzare la propria gestione fiscale.</p>
<h2 data-sourcepos="36:1-36:25">Riferimenti normativi</h2>
<ul data-sourcepos="38:1-40:0">
<li data-sourcepos="38:1-38:62">Articolo 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0">Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/2019</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="41:1-41:22">Altri suggerimenti</h2>
<ul data-sourcepos="43:1-45:0">
<li data-sourcepos="43:1-43:151">In caso di dubbi o perplessità sulla riportabilità di specifiche perdite, è consigliabile consultare un professionista contabile o un commercialista.</li>
<li data-sourcepos="44:1-45:0">L&#8217;Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di risposte alle domande online (Telefisco) che può essere utile per ottenere chiarimenti in materia di riportabilità delle perdite.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="46:1-46:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="48:1-48:176">Spero che questa guida completa sulla riportabilità delle perdite sia stata utile. Se hai ulteriori domande o necessiti di approfondimenti specifici, non esitare a contattarmi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Riportabilita-delle-perdite-guida-completa-per-imprese-e-professionisti/">Riportabilità delle perdite: guida completa per imprese e professionisti</a> was first posted on Maggio 13, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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