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	<title>Non residenti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Nuovo regime fiscale per Capital Gain dei non residenti: le istruzioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 08:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[Pubblicazione della Circolare Il 29 luglio 2024, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17 che chiarisce il regime fiscale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti. Questa modifica è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024, precisamente dall&#8217;articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-fiscale-per-Capital-Gain-dei-non-residenti-le-istruzioni-dell-Agenzia-delle-Entrate/">Nuovo regime fiscale per Capital Gain dei non residenti: le istruzioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 10:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Pubblicazione della Circolare</h2>
<p>Il 29 luglio 2024, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17 che chiarisce il regime fiscale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.</p>
<p>Questa modifica è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024, precisamente dall&#8217;articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Con l&#8217;introduzione del nuovo comma 2-bis nell&#8217;articolo 68 del Tuir, si mira ad uniformare il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Stati UE o SEE a quello dei soggetti residenti in Italia, rispettando così gli obblighi del diritto comunitario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ambito di Applicazione</h2>
<p>Il comma 2-bis stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in Italia, escluse quelle in società semplici e alcune altre specifiche, realizzate da società ed enti commerciali non residenti, godano di un regime fiscale agevolato.</p>
<p>Questo vale per i soggetti residenti in Stati UE o SEE, che siano soggetti a un’imposta sul reddito delle società e che soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir (cosiddetta &#8220;pex&#8221;).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Requisiti e Condizioni</h2>
<p>La norma si applica alle società e agli enti commerciali residenti in uno Stato UE o SEE, a condizione che siano soggetti a un’imposta paragonabile all’IRES e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella delle società commerciali italiane. Se tali soggetti hanno una stabile organizzazione in Italia, le partecipazioni non devono essere connesse a essa, ma alla entità non residente.</p>
<p>Le plusvalenze in questione sono quelle derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni qualificate, sia negoziate in mercati regolamentati sia non quotate. Sono escluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società semplici e in soggetti residenti o localizzati in Paesi black list, salvo dimostrazione contraria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Dettagli Operativi</h2>
<p>Per l’applicazione del nuovo regime fiscale, la partecipazione ceduta deve rispettare i requisiti dell’articolo 87 del Tuir, in particolare essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che adottano principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti non detenuti per la negoziazione, come specificato dall’articolo 85 del Tuir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Plusvalenze Escluse e Calcolo della Tassazione</h2>
<p>Non rientrano nel comma 2-bis le obbligazioni convertibili, mentre vi rientrano titoli come opzioni e warrants che soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir. Le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, come specificato nella circolare, devono soddisfare determinate condizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Norme Transitorie e Imposta Sostitutiva</h2>
<p>Le plusvalenze soggette al nuovo regime sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Sono tassate con un’imposta sostitutiva al 26%, come previsto dall’articolo 5 del Dlgs n. 461 del 1997. La circolare specifica che queste indicazioni non considerano l&#8217;eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall&#8217;Italia.</p>
<p>In conclusione, la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce una guida dettagliata sul nuovo regime fiscale per le plusvalenze dei non residenti, chiarendo requisiti e modalità di applicazione per garantire la conformità al diritto comunitario e alle normative italiane.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-fiscale-per-Capital-Gain-dei-non-residenti-le-istruzioni-dell-Agenzia-delle-Entrate/">Nuovo regime fiscale per Capital Gain dei non residenti: le istruzioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 10:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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