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	<title>Associazioni di medici &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Associazioni di medici &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Esenzione IVA per le Associazioni di Medici: Estensione del Regime di Favori Consortili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[Associazioni di medici]]></category>
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					<description><![CDATA[Le associazioni di medici possono beneficiare dell&#8217;esenzione IVA sulle spese condivise per la gestione delle loro attività, grazie all&#8217;equiparazione di queste strutture associative ai consorzi. Questa possibilità, recentemente confermata dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 del 26 luglio 2024, rappresenta un&#8217;importante agevolazione per i professionisti del settore sanitario. &#160; L&#8217;Associazione Richiedente Nel caso [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IVA-per-le-Associazioni-di-Medici-Estensione-del-Regime-di-Favori-Consortili/">Esenzione IVA per le Associazioni di Medici: Estensione del Regime di Favori Consortili</a> was first posted on Agosto 2, 2024 at 9:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le associazioni di medici possono beneficiare dell&#8217;esenzione IVA sulle spese condivise per la gestione delle loro attività, grazie all&#8217;equiparazione di queste strutture associative ai consorzi. Questa possibilità, recentemente confermata dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 del 26 luglio 2024, rappresenta un&#8217;importante agevolazione per i professionisti del settore sanitario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Associazione Richiedente</h2>
<p>Nel caso specifico, l&#8217;associazione richiedente è composta da quattro medici di medicina generale, operanti nello stesso territorio nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza primaria. Questi medici, che non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, hanno costituito la loro associazione ai sensi dell&#8217;articolo 40 del Dpr 270/2000 e in conformità all&#8217;accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005. L&#8217;associazione ha richiesto all&#8217;Agenzia delle Entrate di chiarire se le s<strong>pese sostenute per la gestione condivisa delle attività</strong>, come assicurazione, manutenzione, pulizia e segreteria, possano essere ripartite tra i membri in esenzione IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Quadro Normativo di Riferimento</h2>
<p>La normativa italiana prevede già un regime di esenzione IVA per i servizi prestati da consorzi ai propri soci (articolo 10, comma 2, del Dpr n. 633/1972). Questa esenzione è stata introdotta in conformità con una direttiva comunitaria (direttiva 2006/211/CE) che mira a evitare che le associazioni autonome di persone che svolgono attività esenti subiscano svantaggi a causa dell&#8217;indetraibilità dell&#8217;IVA sui loro acquisti.</p>
<p>La normativa comunitaria vuole, infatti, <strong>impedire che i soggetti esenti siano penalizzati nel confronto con i concorrenti che possono detrarre l&#8217;IVA.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Estensione dell&#8217;Esenzione alle Associazioni di Medici</h2>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione previsto per i consorzi può essere esteso anche alle associazioni di medici, a condizione che queste strutture operino con finalità simili a quelle dei consorzi. Questo principio è stato confermato anche da precedenti circolari e risoluzioni, come la circolare n. 23/2009 e la risoluzione n. 30/2012, che hanno stabilito che l&#8217;esenzione non dipende dalla forma giuridica dell&#8217;associazione, ma dalla natura dei servizi forniti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In sintesi, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le associazioni di medici, pur non essendo formalmente consorzi, possono comunque beneficiare dell&#8217;esenzione IVA per la ripartizione delle spese comuni. Questo riconoscimento rappresenta un&#8217;importante conferma del principio che l&#8217;esenzione deve essere applicata in modo da non creare distorsioni della concorrenza tra strutture associative con finalità analoghe.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IVA-per-le-Associazioni-di-Medici-Estensione-del-Regime-di-Favori-Consortili/">Esenzione IVA per le Associazioni di Medici: Estensione del Regime di Favori Consortili</a> was first posted on Agosto 2, 2024 at 9:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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