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	<title>4.0 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>4.0 | Commercialista.it</title>
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		<title>Utility per il credito d&#8217;imposta beni strumentali 📌</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Utility-per-il-credito-dimposta-beni-strumentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito di imposta - Tax Credit]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’articolo 1, comma da 184 a 197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti effettuati nell’anno 2020. L’articolo 1, commi da 1051 a [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Utility-per-il-credito-dimposta-beni-strumentali/">Utility per il credito d&#8217;imposta beni strumentali 📌</a> was first posted on Novembre 10, 2023 at 11:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’articolo 1, comma da 184 a 197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti effettuati nell’anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">La menzionata disciplina si pone in linea di continuità con il precedente intervento, operato dalla Legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0” ed ha esteso il periodo di investimento agli anni 2021 e 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità più importante recata dalla citata Legge n. 160 del 2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con l’articolo 1, comma 44, della Legge 234/2021, il benefico è stato ulteriormente esteso, limitatamente ai beni tecnologicamente avanzati c.d. 4.0, agli anni 2023, 2024 e 2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>La realizzazione di questa utility dedicata, si pone l’obiettivo di agevolare le imprese alla conoscenza del credito d’imposta sopra menzionato, previsto dal Piano Transizione 4.0.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/11/LINEE_GUIDA_TAX_CREDIT_1.0S-1.pdf">LINEE_GUIDA_TAX_CREDIT_1.0S</a></strong></em></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Utility-per-il-credito-dimposta-beni-strumentali/">Utility per il credito d&#8217;imposta beni strumentali 📌</a> was first posted on Novembre 10, 2023 at 11:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tax-credit-per-la-formazione-del-personale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[formazione personale]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica e digitale]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
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					<description><![CDATA[In ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tax-credit-per-la-formazione-del-personale/">TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</a> was first posted on Aprile 3, 2020 at 5:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DI COSA SI TRATTA? </p>
<p>La misura sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4. </p>
<p>TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>
<p>In ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale</p>
<p>
</p>
<p>DI COSA SI TRATTA? </p>
<p>La misura sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4. </p>
<p>CHI PUO’ ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA? </p>
<p>Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. </p>
<p>Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. </p>
<p>QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE? </p>
<p>Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4. 0”. </p>
<p>Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:</p>
<p>a) big data e analisi dei dati;</p>
<p>b) cloud e fog computing;</p>
<p>c) cyber security;</p>
<p>d) simulazione e sistemi cyber-fisici;</p>
<p>e) prototipazione rapida;</p>
<p>f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);</p>
<p>g) robotica avanzata e collaborativa;</p>
<p>h) interfaccia uomo macchina;</p>
<p>i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);</p>
<p>l) internet delle cose e delle macchine;</p>
<p>m) integrazione digitale dei processi aziendali. </p>
<p>Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione e le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. </p>
<p>ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE</p>
<p> </p>
<p>    50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300. 000 per le piccole imprese;<br />
    40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250. 000 per le medie imprese;<br />
    30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250. 000 le grandi imprese.  </p>
<p> </p>
<p>La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati</p>
<p>SCADENZA DELLA DOMANDA</p>
<p>La domanda può essere presentata fino ad esaurimento dei fondi. </p>
<p>COME SI UTILIZZA IL TAX CREDIT? </p>
<p>Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. </p>
<p>COME SI ACCEDE? </p>
<p>Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione, tramite apposito modello, al Ministero dello sviluppo economico. </p>
<p>La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. </p>
<p>Inoltre, sussistono obblighi di:</p>
<p>&#8211;      documentazione contabile certificata: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p>
<p>&#8211;      conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;</p>
<p>&#8211;     indicare i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tax-credit-per-la-formazione-del-personale/">TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</a> was first posted on Aprile 3, 2020 at 5:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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