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	<title>2018 &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>2018 &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[Una notevole forma di tutela in materia di sicurezza e salute sul lavoro<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Maggio 2, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A. N. CO. R. S. APS è un’associazione avente come scopo lo sviluppo e la rappresentanza professionale e sindacale dei datori di lavoro, dei consulenti, dei responsabili e dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con questa convenzione i clienti ed i professionisti affiliati a NetworkFiscale. Com avranno l’opportunità di aderire a corsi di formazione aziendale per la sicurezza e ad altre attività affini a tariffe agevolate.</p>
<h2>Convenzione tra A.N.CO.R.S. APS e NetworkFiscale. Com</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una notevole forma di tutela in materia di sicurezza e salute sul lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A. N. CO. R. S. APS è una associazione sindacale datoriale che mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. A. N. CO. R. S. è un soggetto formatore nazionale riconosciuto che mette a disposizione le sue competenze per corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, rilasciando l’attestazione di qualità professionale ai propri iscritti.</p>
<p>Grazie alla convenzione stipulata, gli utenti di Network Fiscale. Com potranno usufruire dei servizi erogati dalla APS A. N. CO. R. S. Alle condizioni agevolate disciplinate nell’accordo in essere.</p>
<h2>Allo stesso modo i partners di Network Fiscale riconoscono un trattamento riservato agli associati di APS A. N. CO. R. S. Per:</h2>
<p>·      operazioni di Due Diligence, M&amp;A (operazioni societarie straordinarie di fusione ed acquisizione);</p>
<p>·      tax saving, inteso come risparmio lecito di imposta con cui drenare liquidità in capo all’azienda ed al nucleo familiare imprenditoriale;</p>
<p>·      assistenza alle aziende negli investimenti in “intagible assets”, quali deposito e tutela dei Marchi di impresa e collettivi, Patent Box, Rating di Legalità;</p>
<p>·      assistenza contabile in cloud in tutta Italia.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Maggio 2, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:53:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Un'importante opportunità per imprese, scrittori, pubblicisti e fumettisti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Magic Press Edizioni Srl è una casa editrice e di distribuzione italiana attiva nei settori fumetti, libri, e-book, manga e riviste dedicate di vario genere, la convenzione con Network Fiscale è una importante opportunità di business per clienti e professionisti affiliati a NetworkFiscale. Com in tutta Italia!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</h2>
<p>Un&#8217;importante opportunità per imprese, scrittori, pubblicisti e fumettisti</p>
<p>Magic Press Edizioni Srl è una casa editrice e di distribuzione italiana attiva nei settori fumetti, libri, e-book, manga e riviste dedicate di vario genere, specializzata in:</p>
<p>·      Lavori progettazione grafica e tipografici (come ad esempio grafica ed impaginazione);</p>
<p>·      pubblicazione di libri e stampa degli stessi in un numero ristretto di copie;</p>
<p>·      gestione e concessione dell’accesso ai canali di distribuzione di libri ed ebook;</p>
<p>·      realizzazione e stampa di biglietti da visita professionali e card.</p>
<p>Grazie alla convenzione sottoscritta, gli utenti di Network Fiscale. Com potranno usufruire dei servizi erogati dalla Magic Press Edizioni Srl alle condizioni agevolate disciplinate nell’accordo in essere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Allo stesso modo i partners di Network Fiscale riconoscono un trattamento riservato ai clienti della casa editrice per:</h2>
<p>·      operazioni di Due Diligence, M&amp;A (operazioni societarie straordinarie di fusione ed acquisizione);</p>
<p>·      tax saving, inteso come risparmio lecito di imposta con cui drenare liquidità in capo all’azienda ed al nucleo familiare imprenditoriale;</p>
<p>·      assistenza alle aziende negli investimenti in “intagible assets”, quali deposito e tutela dei Marchi di impresa e collettivi, Patent Box, Rating di Legalità;</p>
<p>·      assistenza contabile in cloud in tutta Italia.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFIMPRENDITORI]]></category>
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					<description><![CDATA[Un supporto indispensabile ed innovativo per consulenti ed aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/">Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.</p>
<p>Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale. Com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</p>
<h2>Un supporto indispensabile ed innovativo per consulenti ed aziende</h2>
<p>Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.</p>
<p>I professionisti in tal modo integrano ed evolvono la gamma di servizi offerta ai propri clienti, aumentando il grado di tutela, alimentando il rapporto di  fidelizzazione, impedendo il subentro di consulenti competitors e massimizzando gli introiti legati alla propria clientela.</p>
<p>Sono, inoltre offerte, le attività investigative di natura fiscale, contabile, del lavoro, finanziaria, immobiliare, legale ed ambientale, con assistenza in loco o on line attraversa Virtual Data Room.</p>
<p>Confimprenditori è primaria associazione nazionale rappresentante gli  imprenditori e i liberi professionisti, la quale supporta l’attività dei suoi associati, fornendo assistenza per il corretto adempimento delle normative, promuovendo corsi di formazione per la qualificazione professionale,  incoraggiando e diffondendo le iniziative che conducano alla crescita ed allo sviluppo dei propri associati, facendosi portavoce, nelle sedi istituzionali, delle esigenze delle varie categorie dell’impresa e del mondo delle professioni.</p>
<p>Le aziende assistite possono contattare la sede nazionale di Roma di Confimprenditori per presentare istanza di associazione, indicando la provenienza dal Network.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/">Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinque per mille]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale al cinque per mille anno 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/">5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di una serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per l’anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:</h2>
<p>1.     sostegno degli enti del volontariato:</p>
<p>a)    organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991</p>
<p>b)    Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)</p>
<p>c)     cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991</p>
<p>d)    organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)</p>
<p>e)    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
<p>f)     associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
<p>g)    associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)</p>
<p>h)    • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.</p>
<p>2.     finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università</p>
<p>3.     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p>
<p>4.     sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente</p>
<p>5.     sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.</p>
<p>Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 &#8211; pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 &#8211; pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.</p>
<h2>
Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 3 aprile 2017.</h2>
<h3>Tabella riepilogativa</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Descrizione</td>
<td>Enti del volontariato</td>
<td>Associazioni sportive dilettantistiche</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td>Inizio presentazione domanda d’iscrizione</td>
<td>3 aprile 2017</td>
<td>3 aprile 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine presentazione domanda d’iscrizione</td>
<td>8 maggio 2017</td>
<td>8 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicazione elenco provvisorio</td>
<td>14 maggio 2017</td>
<td>14 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Richiesta correzione domande</td>
<td>22 maggio 2017</td>
<td>22 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicazione elenco aggiornato</td>
<td>25 maggio 2017</td>
<td>25 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine presentazione dichiarazione sostitutiva</td>
<td>30 giugno 2017 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate</td>
<td>30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali</td>
<td>2 ottobre 2017</td>
<td>2 ottobre 2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Attenzione: gli enti che sono presenti nell&#8217;elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.<br />
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.</p>
<p>La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. ).</p>
<p>L’iscrizione deve essere presentata entro il 8 maggio 2017. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.</p>
<p>I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).</p>
<p>All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.</p>
<p>I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato entro il 25 maggio 2017 (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell’elenco permanente degli iscritti) devono spedire entro il 30 giugno 2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.</p>
<h2>Attenzione:<br />
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.</h2>
<p>Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/">5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[scadenza 31 marzo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida agli adempimenti per APS, ODV, ASD e SSD<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In tutta Italia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate attraverso avvisi di accertamento, disconoscono in modo retroattivo agli enti, non profit rei di aver omesso la presentazione del modello EAS, le agevolazioni previste dall’articolo 148 del D. P. R. N. 917 del 1986, comma da 1 a 9, dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991, con richiamo nella sfera commerciale e tassazione piena della totalità delle entrate dell’ente.</p>
<h2>Pertanto, a buon intenditor poche parole. Gli enti non commerciali di tipo associativo:</h2>
<p>1)  Associazioni di Promozione Sociale APS);</p>
<p>2)  Organismi Di Volontariato (ODV);</p>
<p>3)  Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD);</p>
<p>4)  Società Sportivo Dilettantistiche (SSD);</p>
<p>devono inviare il modello EAS telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.</p>
<p>Soprattutto per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua versione integrale, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni.</p>
<p>Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.</p>
<p>In proposito occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:</p>
<p>“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.</p>
<p>Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.</p>
<p>Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.</p>
<h2>Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)</h2>
<p>Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.</p>
<p>Nella tabella che segue si propongono le differenti soluzioni che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Caso</td>
<td>Obbligo di ripresentazione del modello</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 10. 000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo di modifica in euro 30. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione anche solo per euro 1. 000</td>
<td>Sì</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)</h2>
<p>Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.   Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Caso</td>
<td>Obbligo di ripresentazione del modello</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 20. 000,00 e nell’esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 30. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10. 000,00 e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2></h2>
<h2>Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24)</h2>
<p>Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello. Va peraltro osservato come l’ipotesi di “esonero” dall’obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il “numero degli associati dell’ente” abbia risolto all’origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell’ente “con riferimento alla data di presentazione del modello” quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato “con riferimento all’ultimo esercizio chiuso”. Tale discrasia è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 45/E/2009 ha ricondotto il momento di individuazione del dato “all’ultimo esercizio chiuso” anche con riferimento al numero degli associati.</p>
<h2>Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)</h2>
<p>Infine, le istruzioni citano le informazioni contenute nei punti 30) e 31) del modello EAS. Per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.</p>
<p>In considerazione della precisa elencazione fornita dalle istruzioni alla compilazione del modello, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle modificazioni “anagrafiche” dei dati relativi all’ente e ai suoi rappresentanti, è quindi da ritenere che le variazioni intervenute in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle “dichiarazioni” del contribuente e cioè i punti 1 e 38) richiedono la ripresentazione dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991.</p>
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			</item>
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		<title>5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 20:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque per mille]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[chi deve inviare la domanda]]></category>
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		<category><![CDATA[odv]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze cinque per mille 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
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					<description><![CDATA[Come e che deve inviare la domanda<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/">5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico. </p>
<p>5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</p>
<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico. </p>
<p>Elenco dei soggetti che possono avere usufruire del 5 per mille:</p>
<p>1.       sostegno degli enti del volontariato:</p>
<p>    ODV &#8211; Organizzazioni Di Volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;</p>
<p>    Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);</p>
<p>    Cooperative sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;</p>
<p>    ONG &#8211; Organizzazioni Non Governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);</p>
<p>    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;</p>
<p>    APS &#8211; Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;</p>
<p>    APS &#8211; Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);</p>
<p>• le Associazioni e Fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997;</p>
<p>2.       finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;</p>
<p>3.       finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;</p>
<p>4.       sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;</p>
<p>5.       sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. </p>
<p>Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. </p>
<p>Tabella riepilogativa</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/5%20per%20mille. Png? Ver=2016-04-12-233045-717" alt="5%20per%20mille. Png? Ver=2016-04-12-233045-717" />
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a>per iscriverti all&#8217;elenco dei beneficiari al 5 per mille <br />
            </a></p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p>CHIAMA IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/">5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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