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giovedì 28 Marzo 2024

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Nota – Nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato con riferimento all’attività giornalistica dallo stesso svolta e conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte d’Appello, alla quale il lavoratore si era rivolto per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto invece sussistente tra le parti un rapporto di lavoro giornalistico con conseguente applicazione del Ccnl giornalisti ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla qualifica di capo servizio.

I Giudici del secondo grado avevano infatti motivato tale pronuncia sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali era emerso lo stabile inserimento del ricorrente nell’ambito della redazione, il suo ruolo di responsabile di un servizio, l’osservanza di direttive aziendali e di un orario fisso e predeterminato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione la società, deducendo che l’attività svolta dal lavoratore aveva avuto le caratteristiche tipiche dell’autonomia, non essendo risultato il suo stabile inserimento nella redazione, non essendo stato previsto un obbligo costante di fornire articoli o notizie, non essendovi stati vincoli di orario né controllo in ordine alle modalità ed ai tempi dell’attività. Né il lavoratore era stato sottoposto alle direttive di alcuno.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari” (Cfr. In tal senso, Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).

Nel caso in esame, quindi, a parere della Suprema Corte la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, accertando l’inserimento dell’attività del ricorrente nell’organizzazione aziendale della società sulla base dei parametri sopra enunciati.

Con un ulteriore motivo di doglianza, la società lamentava il riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento economico e normativo relativo alla qualifica di capo servizio in mancanza degli elementi costitutivi di tale figura contrattuale, costituiti dalla preposizione ad un servizio redazionale, dall’esistenza di due o più redattori o collaboratori alle proprie dipendenze e dal potere di rivedere e coordinare il lavoro di tali collaboratori o redattori.

Anche tale motivo è infondato a parere della Suprema Corte. La Corte territoriale ha infatti correttamente individuato nella responsabilità di un servizio e nel coordinamento di altri collaboratori e dipendenti gli elementi da cui trarre il contestato inquadramento ai fini retributivi.

Tali elementi sono stati motivatamente tratti dall’istruttoria svolta la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Con un terzo motivo di ricorso la società lamentava infine il fatto che la Corte territoriale avesse illegittimamente rigettato l’eccezione di intervenuta conciliazione dalla stessa sollevata, dal momento che le parti avevano dettagliatamente regolamentato la prima parte del rapporto dedotto in giudizio escludendone la natura subordinata, non solo nella qualificazione formale ma anche nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività concordata.

A parere della Suprema Corte anche tale doglianza è infondata, dal momento che il verbale di conciliazione con il quale il lavoratore abbia rinunciato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cfr. In tal senso, Cass. 8 settembre 2011, n. 18405).

Sulla base dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione rigetta quindi il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese di lite.

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