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mercoledì 27 Marzo 2024

Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l’onere della prova è a carico del dipendente

L’INAIL per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”.

L’Inail per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”.

In seguito, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la nota n. 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito istruzioni operative in materia e ricordando che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro. Conseguentemente anche l’infezione da covid-19 contratta sul posto di lavoro è considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995.

In ogni caso, la copertura Inail sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dimostri che l’origine dell’infezione sia professionale e quindi che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro o viceversa.

Il nesso causale tra il lavoro ed il danno è escluso in presenza del cd. “rischio elettivo”, ciò quel rischio estraneo e non attinente alla attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore che lo ha creato ed affrontato di sua spontanea volontà.

La fattispecie della guardia giurata è la prima ad uscire fuori dalle righe, in quanto in precedenza l’Istituto ha assicurato la tutela Inail solo ed esclusivamente ai lavoratori del comparto sanitario e dunque ai medici, agli infermieri e ai tecnici della salute. Tali categorie di lavoratori si vedono riconosciuta, da parte dell’Istituto una presunzione semplice ex art. 2792 del Codice civile alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni. Ciò risulta valido anche per i lavoratori costretti al contatto col pubblico i quali avranno più semplicità a dimostrare di aver contratto il virus all’interno del luogo di lavoro.

La prova del rischio professionale per tale categoria di dipendenti è più semplice rispetto al resto dei lavoratori non operanti in tale comparto: essi possono beneficiare dell’inversione dell’onere della prova dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da coronavirus e lo svolgimento di mansioni rientranti in tale categoria.

Sarà invece onere dell’Inail contestare la natura professionale del contagio provando che l’infezione è stata contratta in ambiente familiare e non sul posto di lavoro in quanto sono state seguite tutte le procedure di sanificazione ed è stato eseguito il controllo sulle distanze, sono state fornite le mascherine, i guanti e i gel disinfettanti a base di alcol. Al contrario, l’assolvimento dell’onere della prova è molto più complesso per i lavoratori non appartenenti al comparto sanitario contagiati dal coronavirus sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli. Per tali lavoratori la prova della natura professionale del contagio è estremamente complessa, infatti per loro non opera la già menzionata presunzione semplice, ma dovranno essere effettuati, a carico dell’infortunato, tutti i test del caso: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

 

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