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giovedì 28 Marzo 2024

Indennità di mobilità: natura previdenziale

Indennità di mobilità: natura previdenziale

Cass. Sez. Lav. 24 novembre 2011 n. 24828

L’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie.

Indennità di mobilità: natura previdenziale

Cass. , sez. Lav. , 24 novembre 2011, n. 24828

L’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie.

Nella vicenda in esame, un lavoratore si era rivolto al Tribunale per chiedere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancata esecuzione dell’accordo sottoscritto tra le parti in sede sindacale,avente ad oggetto il suo inserimento nelle liste di mobilità, per effetto del quale egli non aveva potuto più percepire la relativa indennità di legge.

Il Tribunale rigettava tale domanda.

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado ritenendo che il vero motivo della nullità dell’accordo risiedesse nella illiceità della causa dello stesso, in quanto diretto ad eludere le norme imperative in materia di mobilità e a realizzare una frode alla legge, per cui lo stesso non poteva essere invocato dal lavoratore per conseguirne i benefici invocati. Il ricorrente era stato infatti licenziato nel dicembre 2001, mentre l’accordo sottoscritto nel maggio 2003 prevedeva che l’azienda avrebbe avviato la procedura di mobilità a partire dal luglio 2003,impegnandosi a reintegrarlo, ma con temporanea sospensione della prestazione lavorativa fino all’inserimento del suo nominativo nelle liste di mobilità, senza corrispondergli però alcuna retribuzione, fatto salvo il versamento dei contributi e la dazione di una somma di euro 1. 000,00 per le necessità della vita.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso tale decisione, deducendo che nel caso in esame non era in discussione l’assunzione, da parte della società, di un impegno transattivo destinato all’attivazione di una procedura di mobilità entro il mese di luglio del 2003, bensì di un impegno diretto ad inserire il suo nominativo nell’elenco dei lavoratori in esubero all’interno di una procedura di mobilità già decisa ed autonoma rispetto alla transazione oggetto di esame.

La società resisteva con controricorso obiettando che la procedura di mobilità non era stata affatto decisa precedentemente all’accordo transattivo, altrimenti di ciò si sarebbe dato atto nell’accordo stesso.

Di conseguenza, non poteva imputarsi alla società il mancato avvio di una tale procedura in mancanza dei relativi presupposti di legge e la valutazione sulla liceità dell’accordo, contenente l’impegno della società ad avviare una procedura siffatta nei riguardi di un solo lavoratore, non poteva che essere riferita ex ante al momento della conclusione dell’accordo, per cui era infondata la tesi del ricorrente diretta a sostenere, nell’intento di salvare la legittimità del negozio, che l’eventuale elusione delle disposizioni della legge n. 223/1991 avrebbe potuto essere accertata solo in un secondo momento.

A parere della Suprema Corte, tale motivo è infondato. Infatti, la Corte di merito aveva correttamente rilevato la nullità dell’accordo sottoscritto dalle parti, in quanto diretto ad eludere l’applicazione di norme imperative previste in materia di attivazione della procedura di mobilità che fissano in maniera inderogabile tempi, modalità e requisiti oggettivi che presiedono alla erogazione di una prestazione previdenziale qual è l’indennità di mobilità.

Ne consegue che lo stesso accordo si rendeva inutilizzabile ai fini del risarcimento preteso dal lavoratore per l’asserito inadempimento datoriale di una delle obbligazioni in esso previste.

Infatti l’indennità di mobilità, regolata dall’art. 7 della legge n. 223/1991, configura una prestazione previdenziale che come l’indennità di disoccupazione è sostitutiva del trattamento economico goduto dai lavoratori prima della messa in mobilità.

Tra l’altro l’inderogabilità della materia previdenziale osta alla validità di ogni patto che tenti di modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie.

Giova inoltre ricordare che sul tema della natura inderogabile della normativa in materia di indennità di mobilità la Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi statuendo che: “l’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie” (cfr. Cass. N. 5009 dell’11 marzo 2004).

Per tutti i motivi sopra richiamati, la Corte di Cassazione respinge quindi il ricorso del lavoratore con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.

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