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martedì 16 Aprile 2024

Documento Valutazione Rischi (DVR)

Dal 01 GIUGNO 2013 non sarà più possibile la stesura di un’autocertificazione della valutazione dei Rischi.  A far data dal 31 MAGGIO avrà termine il periodo transitorio in base al quale era possibile l’attestazione dell’avvenuta procedura di valutazione dei rischi sul lavoro con la predisposizione di un semplice documento di autocertificazione, per le imprese con un organico inferiore a 10 lavoratori.

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

 

Dal 01 GIUGNO 2013 non sarà più possibile la stesura di un’autocertificazione della valutazione dei Rischi.

A far data dal 31 MAGGIO avrà termine il periodo transitorio in base al quale era possibile l’attestazione dell’avvenuta procedura di valutazione dei rischi sul lavoro con la predisposizione di un semplice documento di autocertificazione, per le imprese con un organico inferiore a 10 lavoratori.

 

Entro il 30 GIUGNO 2013 si dovrà procedere alla trasformazione dell’autocertificazione precedente redatta, in un documento di valutazione vero e proprio.

 

Il documento DVR

 

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, (nei casi previsti dall’art. 41 T. U. 81/2008 così come modificato dall’art. 26 D. Lgs. 106/2009), e deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esistenti nell’ambiente di lavoro.

 

LE SANZIONI PREVISTE SONO ALTISSIME!

 

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR, (art. 55 del D. Lgs. 81/08 – D. Lgs. 106/09), sono previste le seguenti sanzioni:

1- Per omessa redazione del DVR, violazione art. 29, co. 1: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2. 500 a 6. 400 euro;

2- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione, protezione e DPI, procedure sulle misure da

adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da 2. 000 a 4. 000 euro;

3- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento è prevista una ammenda da 1. 000 a 2. 000 euro.

La redazione e la presenza del DVR in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

 

 

Nuovi obblighi degli incaricati del servizio di protezione e prevenzione (T. U. 81/2008):

 

         a) obblighi del datore di lavoro e/o del delegato “responsabile della sicurezza”:

           –    comunica all’Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

           –    vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria abbiano giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente;

           –   comunica all’Inail, a fini statistici, gli infortuni che comportano assenza di 1 giorno escluso quello dell’evento.

           –   nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 indice almeno annualmente la riunione di sicurezza.

        b) medico competente:

           –    esprime giudizio di idoneità alla mansione in seguito a visita preventiva;

           –    visita l’azienda almeno una volta all’anno;

           –    collabora alla stesura del documento di valutazione e lo firma;

           –    partecipa alla riunione annuale ( per aziende con + di 15 dipendenti),

           –    trasmette relazione annuale a Asl.

   c) obblighi delle imprese familiari e lavoratori autonomi: sono obbligati all’uso di attrezzature di lavoro e di D. P. I. (Dispositivi di Protezione Individuale) a norma, nonché all’esposizione della tessera di riconoscimento nel regime di appalti e sub-appalti;

 

Formazione/aggiornamento:

 

–   Lavoratori e loro rappresentanti: diventa obbligatoria sia la verifica del livello di apprendimento sia l’aggiornamento periodico, da disciplinare con i contratti collettivi.  La formazione deve essere registrata sul “libretto formativo del cittadino”.

–   Addetti al servizio di prevenzione e protezione: obbligatorio l’aggiornamento periodico

–   Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il datore di lavoro che assume tali compiti deve frequentare un corso di formazione della durata di 16 o 32 o 48 ore in virtù della tipologia di attività, con aggiornamenti periodici.

Obbligatorio l’aggiornamento anche per coloro che hanno frequentato i corsi prima dell’entrata in vigore della presente normativa e per coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi in fase di prima applicazione del D. Lgs. 626/94.

Nel caso il datore di lavoro optasse per un responsabile esterno, questi deve avere precisi requisiti ed è obbligato ad aggiornamento periodico.

 

Contrasto al lavoro irregolare:

 

gli organi di vigilanza possono adottare la sospensione dell’attività, in tutti i settori, in presenza di;

–   reiterate violazioni della disciplina sul superamento dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale;

–   gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

–   utilizzo di personale non risultante da scritture o da altri documenti obbligatori, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Si precisa che l’argomento viene volutamente qui trattato in modo semplificato, LO SCRIVENTE STUDIO NON FA SICUREZZA SUL LAVORO, SEGUE SOLO LA PARTE NORMATIVA / INFORMATIVA – per gli adempimenti pratici si consiglia sempre di appoggiarsi a società o a professionisti specializzati.

per ulteriori informazioni contattare la dott. Ssa gatti al seguente indirizzo: silvia. Gatti@yahoo. It

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