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martedì 16 Aprile 2024

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA AI LAVORATORI DIPENDENTI

La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti trae le sue norme fondamentali dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati. In particolare, l’articolo 4 individuava le categorie di soggetti tutelati (lavoratori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito e della assicurazione).

1. Fonti normative dell’obbligo di versamento del contributo di malattia e dell’erogazione delle relative prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti.

La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti trae le sue norme fondamentali dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati.   In particolare, l’articolo 4 individuava le categorie di soggetti tutelati (lavoratori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito e della assicurazione). L’art. 6 prevede, tra le forme di assistenza garantita, la concessione dell’indennità di malattia, sostitutiva del reddito, in regime di previdenza obbligatoria “nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi”. Infine l’art. 9 prevede l’imposizione di un contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, la cui misura era demandata alla contrattazione collettiva. Le norme citate si inquadravano, evidentemente, nell’ambito della disciplina corporativa dell’epoca, che – in virtù del valore erga omnes di quei contratti – affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di dettaglio anche nelle materie previdenziali. In tale ottica ai contratti collettivi corporativi era delegata l’individuazione, nell’ambito di ciascuna categoria, dei lavoratori destinatari dell’indennità, della misura della stessa, nonché della relativa contribuzione di finanziamento, peraltro non dovuta per i lavoratori non aventi diritto alla predetta indennità. Al venir meno del sistema corporativo, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva veniva perpetuata dall’articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, che espressamente faceva salva la vigenza, per i rapporti collettivi ed individuali, delle norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative. Successivamente, con il D. Lgs. Lgt. N. 142/1946 è stata posta a carico dei datori di lavoro, senza diritto di rivalsa nei confronti degli interessati, la quota di contributi originariamente dovuta dai lavoratori per alcune forme di assistenza e previdenza, tra le quali anche quella per l’assicurazione di malattia di cui alla legge n. 138/1943. Il legislatore è poi intervenuto a rideterminare sia la misura dell’indennità giornaliera sia la relativa aliquota di finanziamento per ogni singolo settore, senza peraltro modificare l’ambito categoriale di applicazione dell’indennità economica. Così il D. Lgs. Lgt. N. 213/1946 (Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori dell’industria), in continuità con le disposizioni dei contratti collettivi corporativi di settore, indica quali destinatari dell’indennità giornaliera di malattia solo gli operai, ad esclusione, quindi, degli impiegati. Analoghe disposizioni, confermative del generale impianto della predetta assicurazione, sono pure contenute nel D. Lgs. Lgt. N. 212/1946 relativo ai lavoratori dell’agricoltura, nonché nel D. Lgs. C. P. S. N. 1304/1947, relativo ai lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati. Con legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale, il legislatore, nell’attribuire all’Inps la competenza ad erogare le prestazioni economiche di malattia (v. Circolare n. 134363/1980 e circolare n. 134368/1981) nonché a riscuotere la relativa contribuzione di finanziamento, sulla scorta delle “vigenti disposizioni in materia”, prefigurava, entro il 1° gennaio 1980, un complessivo riordino della materia, peraltro mai avvenuto. Con l’articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è provveduto a rideterminare le aliquote di finanziamento dell’indennità di malattia, con riferimento ai settori di attività di cui alla tabella G allegata alla legge e per le categorie di lavoratori aventi diritto alla prestazione, già individuate dalla normativa sopra richiamata. Infine, l’art. 1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296, haesteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati (v. Circolare n. 22/2007 e circolare n. 43/2007). La relativa contribuzione di finanziamento è stabilita dal D. M. 28 marzo 2007 (v. Messaggio n. 25374/2007).

2. Contenzioso relativo all’obbligo di versamento del contributo di malattia Sull’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di malattia si è sviluppato un notevole contenzioso, basato sulla disposizione recata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 il quale esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. Secondo i ricorrenti, il pagamento di trattamenti economici sostitutivi dell’indennità di malattia da parte dei datori di lavoro avrebbe dovuto portare ad una loro esclusione dal versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa nel senso che l’art. 6, secondo comma, della predetta legge n. 138 del 1943, non comporta anche l’esonero dei datori di lavoro dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia (si veda, per tutte, Cass. S. U. N. 10232/2003). Tale orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato pure confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 25 febbraio 2008), che ha ritenuto conformi a costituzione l’art. 9 della legge n. 138/1943 e l’art. 31 della legge 41/1986 nella parte in cui non escludono l’obbligo contributivo qualora il trattamento economico di malattia venga corrisposto per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura pari o superiore all’indennità di malattia.

3. Articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 Nonostante l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e nel perdurare del contenzioso amministrativo e giudiziario, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire nella materia con le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Il predetto art. 20, comma 1, dispone che “ Il secondo comma dell’art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dal’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009”. Con tale norma, d’interpretazione autentica del 2° comma dell’art. 6 della legge n. 138/1943, il legislatore ha pertanto stabilito l’esonero dal pagamento della contribuzione di malattia, in favore dei datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia consentendo, nel contempo, la definizione delle situazioni di contenzioso, amministrativo e giudiziario, ancora pendenti per gli stessi periodi.

4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 48 dell’8 febbraio 2010 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell’8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 20, primo comma, del decreto legge n. 112 del 2008, haritenuto che la suddetta norma di interpretazione autentica del dettato dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 “. Introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva”. Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, consentirebbe ai datori di lavoro tenuti per legge o per contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, di essere esonerati dal versamento della relativa contribuzione, non solo per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2009, ma anche in relazione ai periodi successivi.

5. Le modifiche introdotte all’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 Con l’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del contributo di malattia, modificando il testo dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis; il testo dei predetti commi risulta conseguentemente essere il seguente (in corsivo le parti modificate): “1. Il secondo comma, dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. 1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. ” Il comma 1-bis dell’articolo 20, dispone pertanto che, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di malattia come stabilito dall’art. 31 della legge n. 41/1986. Per effetto della norma in commento – venuto meno l’esonero ex art. 20 comma 1 del DL n. 112/2008 – a far tempo dal 1° maggio 2011, l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/86, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa richiamata al precedente punto 1. Va a tal proposito chiarito che la norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia, bensì si limita a ripristinare l’obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i quali fossero già inclusi nell’ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente; essa è infatti tesa unicamente a rimuovere l’eventuale possibilità di esonero legata all’obbligo per il datore di lavoro (derivante da norma di legge o da contrattazione collettiva) di corrispondere nei casi di malattia una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge.                      

Dal combinato disposto dei commi 1 e 1-bis della norma in commento deriva altresì che l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, relativamente ai datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva (nazionale ovvero territoriale). Le eventuali istanze di annullamento di note di rettifica ovvero le richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia in argomento, potranno trovare accoglimento solo in relazione a periodi antecedenti il 1° maggio 2011 e dopo attenta verifica dei presupposti fondanti l’esonero dal versamento della predetta contribuzione, come precisati dal 1° comma dell’art. 20.   L’ultimo periodo del primo comma stabilisce, infine, la irripetibilità della contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011. Conseguentemente, non potranno trovare accoglimento le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, sebbene presentate dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia.  

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