16.4 C
Rome
martedì 16 Aprile 2024

Licenziamento collettivo e criteri di scelta: Cassazione sezione lavoro 12 novembre 2012 n. 19644

In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda… 

Licenziamento collettivo: Criteri di scelta

In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo 
alla riduzione di personale.

Nota – La sentenza in esame trae spunto dal caso di un lavoratore licenziato all’esito di una procedura collettiva di riduzione del personale. Sia il Tribunale del lavoro sia la Corte d’appello, ai quali il lavoratore si era rivolto, impugnando il licenziamento intimatogli, rigettavano le domande del ricorrente, ritenendo legittimo il licenziamento.

In particolare, la Corte territoriale aveva osservato che la legge n. 223/1991 non precludeva al datore di lavoro, nella valutazione delle esigenze tecnico-produttive, di individuare uno stabilimento o comunque un’unità produttiva della quale si rendesse necessaria la chiusura e di concentrare solo su tale unità la scelta dei dipendenti da licenziare, così come era avvenuto nel caso di specie, in cui era stata chiusa la sede alla quale era addetto il lavoratore, ed erano stati licenziati tutti i dipendenti addetti alla stessa sede e già posti in Cassa integrazione.

Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore ricorreva per Cassazione, ritenendo sostanzialmente che la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, dovesse interessare necessariamente l’intera azienda anche quando il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisse in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, conformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze  organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale” (cfr. Ex plurimis Cass. N. 26376/2008, Cass. N. 14612/2006, Cass. N.  13783/2006, Cass. N. 11034/2006, Cass. N. 10590/2005, Cass. N. 13182/2003, Cass. N. 12711/2000 e, da ultimo, Cass. N. 2429/2012).

Al riguardo, è stato osservato che “. La delimitazione del personale a rischio si opera in relazione a quelle esigenze tecnico-produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3; è ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell’impresa per addivenire al suo  risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare” (cfr. In motivazione Cass. N. 25353/2009, nonché, nello stesso senso, Cass. N. 9711/2011).
Nel caso in esame la Suprema Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata risultava che la procedura di mobilità era stata preceduta da una crisi settoriale che aveva determinato la chiusura dell’unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore, e la successiva sospensione, con ricorso alla Cigs dei dipendenti della stessa sede.

L’individuazione dei lavoratori interessati al provvedimento di sospensione era così avvenuta sulla base dei criteri concordati con le Organizzazioni sindacali, e cioè con riferimento alla situazione delle singole unità produttive e “sulla base delle effettive esigenze tecnicoproduttive derivanti dalle attività eseguibili e dalle professionalità impiegabili in dette attività”.

Al termine del periodo di Cigs, la società datrice di lavoro, non avendo la possibilità di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi dal lavoro, aveva, quindi, avviato la procedura di mobilità nei confronti di tutti i dipendenti rimasti nella sede interessata.

Nel contesto sopra indicato, il collegamento con l’ammissione alla Cigs del personale addetto alla sede e con l’impossibilità del suo reimpiego aveva giustificato, pertanto, secondo la Suprema Corte, l’avvio della procedura di mobilità, legittimando la decisione del datore di lavoro di limitare l’ambito di selezione ad una singola unità produttiva.  

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli