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martedì 16 Aprile 2024

LAVORATORI AGRICOLI: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL

Lavoratori  agricoli: riduzione  contributiva  in  misura  non  superiore  al  venti  per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione inail dei lavoratori agricoli dipendenti.

Direzione Centrale Entrate    Roma, 13/11/2012         

Circolare n. 130

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 Applicazione riduzione  contributiva  per  l’assicurazione   dei  lavoratori  agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.     

Quadro Normativo   

d. P. R. N. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali”  e  successive modifiche ed integrazioni.   Artt. 1, 4 (nn. 1 e 5), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42 e 116 (comma 3);

d. M. 8 agosto 1996 e s. M. I. : “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell’Inail dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura”;

d. M. 12 dicembre 2000: “ Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”;

d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione  digitale”, come modificato e integrato dal decreto legislativo30 dicembre 2010, n. 235. Art. 5-bis: “Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche”;

legge 3 agosto 2007, n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”

legge  24  dicembre  2007,  n. 247 “Norme  di attuazione  del Protocollo  del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;

d. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s. M. I.

d. M. 3 dicembre  2010: Approvazione della delibera n. 79 del Presidente-Commissario straordinario  dell’Inail  del 21 aprile 2010, concernente  la “Riscrittura  a tariffa vigente dell’art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre2010”

d. P. C. M.   22  luglio  2011:  “Comunicazioni  con  strumenti  informatici  tra  imprese e amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell’articolo  5-bis  del  Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.    

Premessa   

Tra le altre disposizioni  il c. D. Protocollo sul Welfare[1], prevede[2] che, con effetto dal 1° gennaio  2008,  Inail  applica  una  riduzione  in  misura  non  superiore  al  venti  per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro.

La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.  

Ambito soggettivo di applicazione 

La riduzione è concessa alle imprese: 

a. In regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo  19  settembre  1994,  n.   626  e  successive  modificazioni  e  dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

b. Che  abbiano  adottato,  nell’ambito  di  piani  pluriennali  di  prevenzione,  misure  per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c. Che non abbiano   registrato infortuni nel biennio precedente  alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123[3].   

Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che: 

·        sono  attive  da almeno  un biennio,  intendendosi  per tali le aziende  che, nelle due annualità  precedenti,  hanno  instaurato  almeno  un  rapporto  di  lavoro  (sia  a tempo indeterminato  che determinato)  regolarmente  denunciato all’Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);

·        hanno adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione  delle  fonti  di rischio  e per il miglioramento  delle  condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio “il programma delle misure  ritenute  opportune  per garantire  il miglioramento  nel tempo dei livelli di sicurezza” ovvero abbiano provveduto ai sensi dell’art. 29 comma 5 del d. Lgs. 81/2008 ad  autocertificare   l’effettuazione   della   valutazione   dei   rischi,   disponendo   anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza[4];

·        non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione  al  beneficio.   Il  biennio  di  riferimento  è  quello  che immediatamente precede l’annualità cui si riferisce lo sconto[5]. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni “denunciati” sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l’applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio  di attività e non  successivamente  (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio   l’ipotesi dell’infortunio  denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia  professionale,  stante  le  particolari  caratteristiche  che  ne  tipizzano  tempi di emersione ed accertamento, non esclude l’applicabilità dello sconto.  

d.     non sono state destinatarie  di provvedimenti  sanzionatori  di cui all’art. 5 della legge  3  agosto  2007,  n. 123.   Tale  requisito,  dichiarato  dall’azienda  al  momento  della presentazione dell’istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d’intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.  

Modalità e termini per la presentazione dell’istanza.

Nuovo servizio telematico in via esclusiva.   L’applicazione   del   beneficio   è  subordinata   alla   presentazione   di  apposita   richiesta di ammissione come da modello allegato.

Per  l’attuazione  della  previsione  normativa  è stato  realizzato  da  Inail  un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva[6], in tutto analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24, del d. M. 12. 12. 2000 e s. M. I.

A regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.

Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non  assicurato  Inail  – deve  effettuare  la registrazione  sul sito dell’Istituto  come di seguito specificato:

1. Collegarsi al sito inail. It;

2. Selezionare Registrazione;

3. Accedere alla sezione Registrazione utente generico;

4.    compilare  con i suoi dati la maschera  “Registrazione  utente generico”  avendo  cura di scegliere  il  gruppo  “Azienda  non  soggetta  all’assicurazione  INAIL  “  e,  infine, cliccare su “SALVA”. L’utente  che  si  è  registrato  riceverà  all’indirizzo  e-mail  che  ha  indicato nella maschera “Registrazione utente generico” un messaggio con l’indicazione di una password. Con  il proprio codice  fiscale  e la password, 

l’utente entrerà  sul sito www. Inail. It, sportello virtuale “Punto Cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non Inail” – “Anagrafica” (Nuova ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di “Codice Cliente” ed un numero di pin (4 cifre).

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione “Modulo riduzione agricoli”, presente nella citata sezione “Punto Cliente”. Le  aziende  già  registrate,   effettuando   l’accesso  ai  Servizi  di  Punto  Cliente, potranno visualizzare la procedura “Modulo riduzione agricoli”. Nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro  decida  di  avvalersi  di  un intermediario già autorizzato all’accesso  su  “Punto  Cliente”,  questi  avrà  la  possibilità  di  procedere  alla  presentazione dell’istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe  del consulente  del lavoro,  perché non  soggetta  ad Inail, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto.

La procedura rilascia all’utente ricevuta della presentazione dell’istanza attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica. In caso di difficoltà  ad eseguire le sopraindicate  operazioni  è possibile  ricevere assistenza contattando il Contact Center Integrato Inps/Inail al numero 803164.    

Successivo iter istruttorio    

a)Inail  A seguito della presentazione dell’istanza la procedura provvederà in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre. I provvedimenti  di reiezione  verranno  generati  in automatico  dalla medesima  procedura a firma del dirigente della Sede Inail competente per territorio. La lista delle domande ammesse, prodotta in automatico da procedura, verrà trasferita ad Inps che dovrà provvedere al controllo di regolarità contributiva.  

b) Inps L’Istituto ritrasferirà ad Inail la lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto entro il 31 dicembre dell’anno successivo  (31. 12. 2013 per le istanze presentate nel 2012). La tempistica è collegata sia ai termini di pagamento dei contributi agricoli unificati che, com’è noto,  devono  essere  pagati  entro  il  giorno  16  del  quinto  mese  successivo  a quello di presentazione  del  modello  DMAG/Unico  trimestrale,  sia  alla  circostanza  che  il controllo di regolarità contributiva può essere effettuato solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi all’ultimo trimestre dell’anno oggetto di verifica[7].  

Calcolo percentuale di sconto

Sulla base  delle istanze  presentate  e dei controlli  effettuati  da Inps ed Inail sarà possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 – che sarà   fissata con successiva determina del Presidente dell’Inail – dandone comunicazione ad Inps che ammetterà a sgravio le aziende in questione, computando la  percentuale   comunicata   da  Inail  nella  contribuzione   dovuta  per  il  primo trimestre dell’annualità  successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto[8]. La riduzione contributiva verrà applicata in aggiunta ad altre riduzioni dovute alle aziende di riferimento.

Applicazione della riduzione per le annualità  pregresse (2008-2009-2010-2011) 

Per  tali  annualità,  tenuto  conto  dell’impossibilità,  trattandosi  di  annualità  già trascorse, di operare in base a previa istanza di ammissione al beneficio, secondo quanto previsto dalla norma, si è deciso d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[9] di applicare la riduzione d’ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio[10],  che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti. Allo stato si procederà  al calcolo  della percentuale  di riduzione  per la sola annualità 2011, annualità  per  la  quale  il  computo  è possibile  in  quanto  Inail  è in  possesso  di tutti i dati necessari  ed ha già avviato le attività per la determinazione  della aliquota  di riduzione in questione, che sarà fissata sempre con provvedimento del presidente dell’Inail.  

Allegato: Modello per la presentazione on line dell’istanza di riduzione.   

[1] Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).

[2] Art. 1, comma 60.

[3] Ad oggi art. 14, Decreto Legislativo 9 aprile 1981 come modificato dall’art. 11, Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

[4] Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24. 05. 2011 n. 9314.

[5] Le annualità fanno riferimento all’anno solare. Esempio: per il 2012 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010  / 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

[6]   La   realizzazione   del   nuovo   servizio   telematico   è  prevista   nel   “Programma di informatizzazione   delle   comunicazioni   con  le   imprese”,   approvato   con  determina  del Commissario straordinario n 216 del 5 luglio 2012.

[7] Es. IV trimestre 2012, scadenza 16 giugno 2013.

[8] Esempio  annualità  2012: il versamento  dei contributi  agricoli  ad Inps si completa  nel giugno 2013. Inail riceve da Inps le liste definitive nel dicembre 2013. Lo sgravio è attribuito nel 2014.

[9] Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24. 05. 2011, n. 9314 e del 20. 09. 2012, n. 13330.

[10] Le annualità fanno riferimento all’anno solare. Esempio: per il 2011 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009/1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010. Sono presenti i seguenti 

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