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martedì 16 Aprile 2024

Circolare n. 17 Roma, 03/02/2012

Circolare n. 17  Roma, 03/02/2012

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2012  per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.

Circolare n. 17  Roma, 03/02/2012

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2012  per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011. Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

 

fino a  €  7,54

 

oltre    € 7,54

fino a  €  9,19

 

 

oltre    € 9,19

 

 

€  6,68

 

 

€  7,54

 

 

€  9,19

 

€  1,40   (0,34) (2)

 

 

€  1,58   (0,38) (2)

 

 

€  1,93   (0,46) (2)

 

€   1,41    (0,34) (2)

 

 

€   1,59    (0,38) (2)

 

 

€   1,94    (0,46) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  4,85

 

€  1,02   (0,24) (2)

 

€   1,02    (0,24) (2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

 (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

Coefficienti  di  ripartizione  –  Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI  CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F. P. L. D.

 

D. S.

 

C. U. A. F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

17,4275%

 

  2,0325%

 

  0,0000%

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,9700%

 

0,831068

 

0,096924

 

0,000000

 

0,000000

 

0,062470

 

 

0,009538

 

1,000000

 

17,2075%

 

  2,1525%

 

 

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,8700%

 

 

0,824509

 

0,103138

 

 

 

0,000000

 

0,062770

 

 

0,009583

 

1,000000

 

                                          

Nota

(1)  In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(2)  In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(3)  L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p. P. ) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p. P. ).

(4)  L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

(5)   A seguito dell’art. 45 comma 3 del D. Lgs. N. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(6)  A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(7)  In base al D. Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S. S. N. Del 10,60% non sono più riscossi.

(8)  In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50  punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

Differimento termini di applicazione di sanzioni nelle more della determinazione dei contributi dovuti.

 Ad ogni inizio di anno sono rivalutate in base all’indice Istat di riferimento le retribuzioni su cui sono poi determinati i contributi dovuti per l’anno in corso e gli  importi sono resi noti con apposita circolare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 8 del  DPR 1403 del 1971 prevede che i contributi siano versati entro 10 giorni dall’evento.

Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal  decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

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