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Circolare INPS n. 102, 21/05/2015

Circolare INPS n. 102, 21/05/2015

OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015.

SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Circolare INPS n. 102, 21/05/2015

OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015.

SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (1) del 10 aprile 2014, con effetto dal 1° maggio 2014, detta misura era stata fissata al 5,14% in ragione annuale. Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,88% (2) in ragione annuale. La variazione decorre dal 15 maggio 2015. In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 4,88 % in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.

Il Direttore Generale Cioffi

Note: (1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo.

(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014.

Allegato 1

Prot. 59743/2015

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

1. 1 A decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,88% in ragione annuale.

1. 2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni: L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 10 aprile 2014, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14 per cento in ragione annuale. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1. 1. 2014-31. 12. 2014.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: 

a) Competenze dell’Agenzia delle Entrate ed attribuzioni del Direttore Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1) Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)

b)Disciplina degli interessi di mora Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30) Provvedimento Direttoriale 10 aprile 2014

Roma, 30 aprile 2015 Rossella Orlandi

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