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lunedì 15 Aprile 2024

Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo

Pubblichiamo un’utilissima guida fiscale alla comprensione ed uso del ravvedimento operoso, cos’è, come funziona e come si calcola. Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l’anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi.

 

Tutto ciò che si deve sapere sul ravvedimento operoso

Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni

Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l’anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi.

 

Chi può beneficiarne

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

 

Come avviene la regolarizzazione

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

dell’imposta dovuta;
degli interessi, calcolati al tasso legale annuo (0,80% dal 1° gennaio 2019) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta, nei vari casi di ravvedimento che seguono, ammonta a:

ravvedimento breve – 1/10 di quella ordinaria (1,50%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
ravvedimento intermedio – a 1/9 del minimo (1,67%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
ravvedimento lungo – a 1/8 del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
ravvedimento lunghissimo – a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; oppure a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
ravvedimento su p. V. C. – a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
a 1/10 del minimo (10 o 12%) di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint). In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

 

Modalità di versamento

Per i versamenti occorre utilizzare:
• il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni;
• il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l’imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;
• il modello F23, per gli altri tributi indiretti.

Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento.

Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E’, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc. ).

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