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lunedì 15 Aprile 2024

Acquisto carburante: risposta ad un quesito relativo alla tracciabilità dei pagamenti del carburante delle auto aziendali con carta del dipendente

Buonasera, per risponderle in modo puntuale ed esaustivo, è necessarario esaminare le ultime  novità in materia di tracciabilità dei pagamenti del carburante, comunicandole che è notizia di questi giorni del “decreto temporaneo” con cui il Ministro Di Maio ha provveduto a prorogare al primo gennaio 2019 l’obbligo di documentare con emissione di fattura elettronica gli acquisti e le cessioni di carburanti, ai fini della deducibilità del costo per le imposte dirette e della detraibilità IVA, così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 (Legge n 205 del 2017).

Scheda carburante quesito di un cliente: “Relativamente alla tracciabilità dei pagamenti del carburante delle auto aziendali, vorremmo sapere se si è tenuti ad utilizzare  esclusivamente carte aziendali o è sufficiente che il pagamento sia effettuato con carte  di credito del personale che lo utilizza?

Come documentare e pagare il carburante dal 01. 07. 2018, considerando la proroga parziale al 01. 01. 2019

Buonasera, per risponderle in modo puntuale ed esaustivo, necessita esaminare le ultime  novità in materia di tracciabilità dei pagamenti del carburante, comunicandole che è notizia di questi giorni del “decreto temporaneo” con cui il Ministro Di Maio ha provveduto a prorogare al primo gennaio 2019 l’obbligo di documentare con emissione di fattura elettronica gli acquisti e le cessioni di carburanti, ai fini della deducibilità del costo per le imposte dirette e della detraibilità IVA, così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 (Legge n 205 del 2017).

Detto questo, la stessa Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 ha chiarito che sono considerati mezzi idonei di pagamento

A.      gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo addebito diretto;

B.     bonifico bancario o postale;

C.      bollettino postale;

D.     carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema con la Circolare 8/E del 30 aprile 2018, specificando che dovranno ritenersi pienamente validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, DPR 605/73 che da operatori non tenuti a tale comunicazione.

FOCUS IN RISPOSTA AL QUESITO: Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono validi anche “i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. ”.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

CASO 1: il dipendente effettua il rifornimento di benzina di un’autovettura/automezzo/autocarro o qualunque motoveicolo aziendale presso un distributore di carburante durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli venisse rimborsato in modo sempre tracciabile, secondo la norma vigente alla data del presente articolo, non può essere oggetto di contestazione l’inerenza e la deducibilità del costo in capo al datore di lavoro/azienda datrice di lavoro.

NOTA BENE PROROGA PARZIALE AL 01. 01. 2019

Il divieto di pagamento in contante per i carburanti resta al primo luglio 2018, non è prorogato al 2019. Quindi per beneficiare delle agevolazioni sul costo di benzina e gasolio è obbligatorio pagare con mezzi di pagamento tracciabili e non denaro contante.

RIPETO: questa una delle novità legata all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e che, al contrario di quanto previsto per la scheda carburante, non è stato oggetto di proroga.

Nessun rinvio, quindi, per i titolari di partita IVA che intendono beneficiare della detrazione IVA e della deduzione della spesa per il carburante ai fini delle imposte dirette e che non potranno più pagare in contanti.

Il divieto di pagare benzina e gasolio in contanti, previsto esclusivamente per i titolari di partita IVA a partire dal 1° luglio 2018 non è stato rinviato e, al contrario, il testo del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, ribadisce l’entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza a partire da quanto indicato nei commi da 922 e 925 della Legge di Bilancio 2018.

Tuttavia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’obbligo di pagamento con il POS esonera il titolare di partita IVA dalla compilazione della scheda carburante, che a conti fatti risulta abolita dal 1° luglio 2018.

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