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lunedì 15 Aprile 2024

Le Organizzazioni di volontariato. Come iscriversi al Runts e la L.398/1991

 

Il Runts.

Il dlgs.117/2017, “Codice del Terzo Settore” (di seguito CTS) è la disciplina unitaria di riferimento per tutti gli enti no profit.  All’art.45, è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), nel quale saranno iscritti gli enti non profit e che sostituirà la molteplicità di registri previsti dalle precedenti normative.

L’iscrizione al Runts comporta l’acquisto della qualifica di Ente del terzo settore (Ets) ma, soprattutto, il rispetto di vincoli civilistici, tributari e contabili, ai quali la propria associazione dovrà allinearsi e rispettare.

Gli Ets, ai sensi dell’art.4, possono assumere diverse strutture organizzative, tra le quali quella di Organizzazione di Volontariato (Odv).

Gli Ets iscritti al Runts troveranno la propria disciplina principale nel D.Lgs. n. 117/2017 (e, qualora siano imprese sociali, anche nelle disposizioni specificamente dedicate, tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Gli Enti non iscrivibili al Runts.

Non assumono la qualifica di Ets, e come tale non sono iscrivibili al Runts, gli enti espressamente esclusi, quali le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni politiche, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria (art. 4 del CDTS, al comma 2). Parimenti, sono esclusi gli enti non menzionati all’art.4 CTS, ad es. i comitati.

Per gli enti non iscrivibili, il legislatore non prevede l’iscrizione al Runts. Pertanto, essi non sono tenuti agli obblighi civili e contabili previsti dal CTS.

Resta ferma la facoltà degli altri enti iscrivibili, di decidere di non iscriversi al Runts, pur potendo rientrare nella riforma.

L’iscrizione al Runts.

L’iscrizione al Runts è di fatto obbligatoria solo per le Onlus, pena la perdita del patrimonio accumulato durante la permanenza nell’Anagrafe delle Onlus e la sua devoluzione ad altro Ets. Per tutti gli altri Enti non profit, l’iscrizione al Runts è facoltativa.

Gli Enti non profit che, per scelta o mancanza delle richieste condizioni, non si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non potranno qualificarsi come Ets.

Sotto il profilo fiscale, si qualificheranno come generici enti non commerciali, oppure, nel caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, come enti commerciali. E rimarranno soggetti alla disciplina fiscale, in particolare quella contenuta nel TUIR, non abrogata dalla Riforma del Terzo Settore.

In particolare, aderiranno alla parte: Enti non commerciali residenti (artt. 143-150) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Gli Enti del non profit, non iscritti al Runts, non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice e dallo stesso riservate ai soli enti iscritti nello stesso Runts.

Le Odv.

Le Odv sono iscritte al Runts in modo automatico, per trasmigrazione, solo se iscritte già ad altro registro regionale.

La disciplina delle Odv, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, è stata abrogata con effetto immediato dall’art. 102 del CTS, lasciandola intatta soltanto relativamente ai Registri territoriali.

Quindi, le Odv che fossero state o venissero cancellate dai Registri locali, prima ancora di entrare nel Runts, si troverebbero prive di paternità, con tutte le incertezze del caso, anche in ordine alla disciplina fiscale da applicarsi.

Deve segnalarsi che l’abrogazione della disciplina di settore delle Odv, potrebbe fare venire meno l’obbligo devolutivo del patrimonio, qualora detti Enti decidano di non entrare nel Runts, mancando una normativa cogente che sancisca tale dovere.

Effetti dell’iscrizione al Runts.

Vincoli civilistici

Tutti gli enti che intendono aderire al Terzo settore, mediante iscrizione al Runts devono:

– adeguare gli statuti già esistenti, oppure predisporre, già in sede di costituzione, statuti conformi alla tipologia di ETS prescelta e disciplinata dal CTS;

– svolgere, in via esclusiva o prevalente, e senza scopo di lucro, una o più tra le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– adeguare le proprie attività alle regole su amministrazione, controllo e revisione.

È importante allinearsi a tali requisiti, perché il CTS attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di verificare il rispetto anche di tali aspetti civilistici e statutari (art. 94), a dispetto della normativa precedente, che permetteva agli Enti, sotto accertamento fiscale, di contestare l’eventuale natura “non” fiscale dei controlli eseguiti.

Effetti fiscali

La disciplina fiscale è contenuta al Titolo X, artt. 79 – 89 e andrà a sostituire l’attuale quadro normativo, frammentato e disomogeneo perché contenuto in molteplici testi di legge:

  • norme di carattere generale, e residuale per gli enti non commerciali, di cui agli artt. 143 ss. del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • una pluralità di disposizioni peculiari per determinati enti (organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui alle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, e 27 dicembre 2002, n. 289; associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Applicabilità delle norme fiscali del Titolo X del CTS.

Le norme sono applicabili, agli Enti iscritti al Runts, dal periodo di imposta: successivo al parere della Commissione Europea o successivo alla data di operatività del Runts.

Tale norma è oggetto di divergenti interpretazioni, perché, contrariamente alle aspettative, il parere non è intervenuto prima dell’operatività del Runts, già attivo, invece, dal 24/11/2021.

Da rilevare per completezza che, le modifiche e l’abrogazione delle disposizioni fiscali operate dal D.Lgs. n. 117/2017 hanno la stessa decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto (Agenzia delle entrate, risoluzione 21 dicembre 2017, n.158/E); di conseguenza, resteranno in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.

L’applicabilità dei regimi fiscali forfetari di cui al CTS e la legge 398/1991.

La legge 398/1991, prevede particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili (obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA; esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale).

Per quanto attiene la possibilità, per gli enti no profit, di continuare ad optare per le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, precisiamo che:

– l’art. 102, comma 2, lett. E) del CTS, ha ridotto la platea degli enti destinatari del regime 398, abrogando l’art. 9-bis del Decreto-legge 417/1991, che l’aveva estesa, oltre alle associazioni sportive, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco;

– i regimi fiscali agevolati, ex art. 80 e 86 del CTS, sono applicabili (art. 101 comma 10) al verificarsi congiunto di due condizioni:

  • l’Ente non profit è iscritto al Runts;
  • è intervenuto il parere della Commissione Europea sulla conformità, del pacchetto di norme fiscali ai principi europei.

Ne deriva che, per gli Ets iscritti al Runts, sebbene l’applicabilità del Titolo X risulti già operante, poiché il registro è attivo dal 24/11/2021, le disposizioni specifiche in tema di regime forfetario di cui all’art. 80 e 86 del CTS, non sono ancora applicabili perché non è ancora intervenuto il parere della Commissione europea (art. 101.10).

La L. 398/91 (testo previgente) sarà applicabile fino a quando non intervenga tale l’autorizzazione. Successivamente, la L. 398 (come modificata dal CTS) non sarà più applicabile:

–  agli enti no profit che decideranno di iscriversi al Runts;

–  e, a prescindere dall’iscrizione o meno al Runts, alle associazioni culturali, le pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Dopo la riforma degli Enti del Terzo Settore, potranno accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che potranno scegliere di:

– avvalersi delle misure agevolative previste dal CTS, iscrivendosi al Runts;

– continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.

Vincoli contabili

Il CTS introduce l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio per tutti gli Ets (artt. 13,14 e 48.3), anche le associazioni non riconosciute (fino ad ora esenti in quanto Enti non profit).

In sintesi, dall’iscrizione al Runts deriva, per gli Ets, l’obbligo di tenuta e di deposito al Runts, entro il 30 giugno di ogni anno, delle scritture che seguono, a pena di cancellazione dal registro e di sanzioni pecuniarie:

– bilancio di esercizio (in alternativa il rendiconto per cassa, per ricavi inferiori a 220. 000 euro);

–  rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi (per gli Ets non commerciali);

–  il bilancio sociale per ricavi superiori a 1 milione di euro.

Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

– gli Ets già iscritti al Runts devono depositare i bilanci al 30/6;

– le Odv in fase di trasmigrazione potranno depositare i bilanci entro 90 g dalla effettiva iscrizione al Runts.

Gli Enti che presentano domanda di prima iscrizione, se esercitanti l’attività da uno o più esercizi, hanno l’obbligo di depositare gli ultimi due bilanci di esercizio, all’atto dell’iscrizione.

Modalità di iscrizione al Runts.

Il Runts è istituito a livello nazionale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale. Infatti, all’ufficio statale del Runts si affiancheranno, gli uffici regionali e provinciali.

Il registro è operativo dal 24 novembre 2021 e dal 28 marzo 2022 per le Onlus.

Gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS, compresi nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-28-marzo-2022) possono richiedere la propria iscrizione al Runts, fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore.

Per le Odv e Aps, già iscritte nei registri regionali è prevista la trasmigrazione automatica: le regioni e le province trasmettono al Runts i dati degli enti già iscritti. Conclusa tale attività preliminare, gli uffici Runts verificheranno le singole posizioni degli enti in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi. Procederanno infine con provvedimento a iscrivere gli enti nel registro o a negare l’iscrizione.

Gli Enti non iscritti a nessun precedente registro, a partire dal 24 novembre 2021, possono presentare istanza di prima iscrizione nel Runts, esclusivamente attraverso il portale dedicato. Non è previsto un termine finale entro cui presentare la domanda.

Come accedere al Runts.

L’istanza di iscrizione al Runts deve essere presentata, telematicamente, tramite il portale on line pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

La procedura può essere svolta esclusivamente dal rappresentante legale dell’associazione che dovrà accedere alla piattaforma tramite Spid, e firmare digitalmente la distinta di domanda generata dalla piattaforma.

È necessario dotarsi, dunque, di tali strumenti digitali (Spid e firma digitale), oltre che della pec, imprescindibili per l’inoltro della domanda.

La Pec servirà per lo scambio di comunicazioni con l’Ufficio, il quale comunicherà con l’ente anche attraverso notifiche all’interno della piattaforma.

Dovranno essere allegati alla domanda:

  • atto costitutivo e statuto adeguati al CTS e registrati in Agenzia delle Entrate;
  • per gli enti di nuova iscrizione e esercenti attività da più esercizi, gli ultimi due bilanci consecutivi approvati e le copie dei verbali di assemblea che contengono la delibera di approvazione;
  • è facoltativo (ma consigliato) il certificato di attribuzione del codice fiscale.

All’interno dell’apposita sezione della piattaforma dovranno essere depositati i bilanci di esercizio.

Conclusioni

L’iscrizione nel Runts non è obbligatoria e non necessariamente comporta dei vantaggi; bisognerà valutare caso per caso il tipo di attività e la possibilità per l’ente di sfruttare le potenzialità del CTS.

 Confluire nel Registro comporta un obbligo di trasparenza e di diligenza, dovendo depositare, in primo luogo, i bilanci.

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