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giovedì 28 Marzo 2024

Inventario – Magazzino: adempimenti contabili, civilistici e fiscali

La redazione dell’inventario è  adempimento  obbligatorio  dettato  dalle  norme  civilistiche  e  fiscali,  che  rappresenta  un momento importante per ciascuna azienda. Una corretta predisposizione dell’inventario è indispensabile per avere la chiara ed esatta conoscenza delle giacenze di magazzino dell’impresa, anche presso terzi (in conto deposito, conto lavorazione, conto installazione, ecc. ) alla fine dell’esercizio.

Inventario – Magazzino: adempimenti contabili, civilistici e fiscali

La redazione dell’inventario è  adempimento  obbligatorio  dettato  dalle  norme  civilistiche  e  fiscali,  che  rappresenta  un momento importante per ciascuna azienda. Una corretta predisposizione dell’inventario è indispensabile per avere la chiara ed esatta conoscenza delle giacenze di magazzino dell’impresa, anche presso terzi (in conto deposito, conto lavorazione, conto installazione, ecc. ) alla fine dell’esercizio.

Il dettaglio delle rimanenze con l’indicazione dei criteri di valutazione utilizzati dovrà infatti essere stampato nel libro inventari ed essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’amministrazione finanziaria. Le  imprese  che  adottano  la contabilità semplificata,  pur  essendo obbligate alla redazione dell’inventario, sono esonerate dalla tenuta del libro inventari.

CONSIGLIATO: tutte le imprese devono  elaborare  analiticamente all’inventario  di tutti i beni in giacenza a fine anno.

Il libro inventari (laddove obbligatorio) deve essere stampato e sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Le aziende che hanno affidato al proprio consulente la tenuta dei libri contabili obbligatori sono tenute a consegnargli  una versione dell’inventario.

In allegato prospetto da compilare ed inviare allo Studio

GUIDA E VADEMECUM PER LA  VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

Ai sensi dell’art. 2426 punto 9 del Codice civile, le rimanenze vanno iscritte in bilancio al costo d’acquisto o di produzione, oppure, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Oltre al metodo puntuale, dal quale sono valutati singolarmente tutti i beni, è possibile calcolare il costo dei beni fungibili (cioè beni identici anche se acquistati in momenti diversi) utilizzando le metodologie Fifo, Lifo e Costo Medio Ponderato. Queste ultime metodologie vengono generalmente utilizzate dalle aziende che dispongono di un programma informatico dedicato alla gestione del magazzino.

 

*Le  società  di  capitali  dovranno  fornire  allo  Studio  entrambe  le  valutazioni  (civilistico  e  fiscali), verificando che i propri programmi gestionali prevedano la possibilità di tali informazioni, infatti qualora la valutazione civilistica produca valori inferiori a quelli accettati dal fisco, il maggior valore verrà ripreso a tassazione in dichiarazione. Qualora ad esempio la valutazione a costo ultimo delle rimanenze portasse ad una valutazione del magazzino sensibilmente inferiore rispetto a quella raggiungibile utilizzando il metodo del FIFO, (metodologia che più si avvicina al metodo del costo ultimo), allora in dichiarazione sarebbe necessario procedere alla variazione in aumento per la differenza.

Pertanto, l’impresa dovrà redigere l’inventario analitico del magazzino con riferimento alla situazione esistente a fine anno,  nel quale dovranno essere indicate le giacenze secondo i seguenti criteri:

Merci:  distinta analitica di tutte le merci raggruppate secondo categorie omogenee (per natura e valore) con l’indicazione del criterio valutativo adottato (costo specifico, Lifo, Fifo, Costo medio ponderato).

Materie prime: distinta  analitica  di  tutte  le  materie  prime  raggruppate  secondo  categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato(costo specifico, Lifo, Fifo, Costo medio ponderato).

Prodotti in corso di lavorazione:  distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino a fine anno. Devono essere imputati anche i costi indiretti di produzione per la quota ragionevolmente attribuibile, ad es. Ammortamenti degli impianti, costo della manodopera indiretta, manutenzioni ed assicurazioni degli impianti, ecc. NON vanno imputati gli oneri finanziari.

Lavori e servizi in corso su ordinazione: distinta analitica di tutti i lavori e servizi su ordinazione in corso d’esecuzione a fine esercizio   con   l’indicazione   del   criterio   valutativo   adottato   (costo   di produzione  se  non  di  durata  ultrannuale  o  corrispettivo  pattuito  in  caso  di durata ultrannuale). Va quindi indicato nel primo caso il costo sostenuto fino alla  data  di fine anno  o  il  corrispettivo  ragionevolmente  maturato  nel secondo. N. B. Si ricorda che, nel caso di commesse di durata ultrannuale, sarà anche necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri di calcolo adottati, da esibire in caso di richiesta. In questo caso le rimanenze finali devono essere valutate tenendo conto dei corrispettivi pattuiti (art. 93 del TUIR) al fine di ripartire nei vari esercizi il margine complessivo della commessa.

Prodotti finiti: (Beni che formano oggetto dell’attività dell’impresa) distinta analitica di tutti i prodotti   finiti   con   l’indicazione   dei   costi   di   produzione   sostenuti   per l’ottenimento dei prodotti stessi.

Concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l’impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

  • fisicamente esistenti nei magazzini dell’impresa;
  • in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
  • presso terzi (ad es. In c. To deposito, visione, lavorazione ecc. );
  • merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d’ordine del bilancio. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione anche tra i conti d’ordine.

Ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, le rimanenze devono essere indicate in inventario raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore. Raggruppare le rimanenze in categorie omogenee per natura significa distinguere i beni sotto il profilo merceologico (filati, tessuti, lana, ecc. , ferro quadro, tondo,. Oppure: acciaio, laminato,. O ancora nel caso di elettrodomestici: frigoriferi, televisori, cucine).   Raggruppare  le  rimanenze,  già suddivise per natura,  in  categorie  omogenee  per valore  significa distinguere  i  beni  sotto  il  profilo del costo di acquisto, mettendo insieme quelli i cui costi unitari oscillino nell’arco di un 10 o 20%, con riferimento al costo unitario inferiore del bene compreso nel raggruppamento. (Esempio: è consentito raggruppare in una categoria omogenea beni di costo unitario medio ponderato, compreso fra il valore 1. 000 e 1. 200, essendo il costo di 1. 200 non superiore al 20% del costo inferiore di 1. 000).

L’Amministrazione Finanziaria riconosce libertà nell’adozione del criterio di valutazione delle rimanenze, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all’altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi, se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente   motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente.

In ogni caso, i criteri di valutazione delle rimanenze devono comunque essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). La mancanza di tale indicazione comporta la possibilità per il Fisco di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Il comma 5 dell’art. 92 D. P. R. 917/86 prevede un valore minimo per la valutazione delle rimanenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Tale criterio prevede che se il valore medio dei beni valutati con i criteri del Fifo, Lifo o Costo Medio Ponderato è superiore al valore normale medio di  tali  beni  relativo  all’ultimo  mese  dell’esercizio,  il  valore  minimo  è  determinato  moltiplicando l’intera quantità per il  valore normale (prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi).

VALUTAZIONE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ai sensi dell’ articolo  92 comma 8 del  D. P. R. 917/86 “Tuir”, un particolare criterio di valutazione è previsto per i commercianti al minuto (qualora trattino un numero elevato di prodotti). Viene data la possibilità al commerciante di utilizzare il cosiddetto “prezzo al dettaglio”: consiste nel rilevare i beni entrati e usciti dal magazzino in base al valore e non alla quantità. Pertanto è necessaria una particolare contabilità di magazzino. La valorizzazione delle rimanenze finali, infatti, avviene scorporando dal prezzo di vendita la percentuale di ricarico; la normativa prevede la compilazione di un prospetto (da conservare) nel quale devono essere illustrati i criteri e le modalità d’applicazione del metodo.

IMPOSTA DI BOLLO: i libri contabili obbligatori secondo il codice civile sono soggetti all’imposta di bollo. Essa è dovuta nella seguente misura differenziata: –   società di capitali ed enti commerciali: 16,00 Euro per cento pagine o frazione di esse; –   altri soggetti: 32,00 Euro per 100 pagine o frazione di esse.

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO (per le imprese di maggiori dimensioni)

Ai sensi dell’articolo  14, comma. 1, lettera. D) del D. P. R. 600/73 “Decreto Iva” prevede che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino diviene obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze; in particolare:

  •  i ricavi sono superiori ad euro 5. 164. 568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno);
  • le rimanenze sono superiori ad euro 1. 032. 913,80;

Se tali limiti sono stati superati contemporaneamente per due esercizi consecutivi, l’azienda ha l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati.   L’obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.   L’imposta di bollo per il registro delle scritture ausiliarie di magazzino non è dovuta considerato che tali scritture sono previste specificatamente dalla normativa fiscale.   L’omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l’accertamento induttivo.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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