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mercoledì 27 Marzo 2024

Gli Enti del terzo settore (ETS)

Guida alle domande frequenti: dalle agevolazioni fiscali agli adempimenti contabili.

Fino a quando gli ETS (es. ASD, SSD, ODV, ASP) potranno avvalersi del regime agevolato della legge 398/91?

La L. 398/91 sarà applicabile fino a quando non intervenga l’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017). Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione, la L. 398 non sarà più applicabile:

– agli enti no profit che decideranno di iscriversi al RUNT;

– e, a prescindere dall’iscrizione o meno al RUNTS, alle associazioni culturali, le  pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

I nuovi regimi fiscali sono contenuti nel titolo X del CTS. In base all’art. 89, comma 1, lett. C) tutti gli enti non profit che decideranno di diventare ETS, iscrivendosi all’apposito registro (RUNTS), non potranno più applicare il regime della L. 398/91 ma potranno, comunque, godere dei benefici di cui al titolo X.

Tali benefici attengono l’imposizione sul reddito (Ires) ed altre agevolazioni fiscali (es. Esenzione dall’imposta di registro per le modifiche per le modifiche statutarie e esenzione dall’imposta di bollo per ogni atto; riduzione/esenzione per altri tributi locali; deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali agli ETS).

Mentre le appena citate agevolazioni fiscali sono immediatamente applicabili a tutti gli enti che s’iscrivono al registro, le disposizioni che riguardano l’imposta sul reddito non sono ancora operative in quanto subordinate a due condizioni, che devono verificarsi congiuntamente:

1) l’operatività del RUNTS;

2) l’autorizzazione della Commissione europea. Si tratta dell’autorizzazione che il Ministero del lavoro italiano dovrebbe chiedere circa il pacchetto delle norme fiscali contenute nel CTS al fine di ottenerne l’attestazione di conformità alle regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli “aiuti di stato”.

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021, ma l’autorizzazione alla Commissione europea non è stata ancora richiesta all’Europa da parte del Ministero del Lavoro Italiano!

Ipotizzando che la Commissione Europea dia la sua autorizzazione nel 2022, le disposizioni fiscali diverrebbero applicabili solo a partire dal periodo di imposta successivo: dal 1° gennaio 2023.

Le ASD, SSD e le altre associazioni senza scopo di lucro, fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017), possono ancora avvalersi del regime della L. 398/91.

A partire dal periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD che decideranno di non accedere nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)saranno gli unici enti (insieme alle SSD) a poter continuare ad applicare il regime della 398.

Diversamente per le ASD che decideranno di iscriversi al RUNTS, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), l’agevolazione della L. 398/1991 verrà disapplicata.

In sintesi, la legge 398 del 1991 rimane ancora in vigore per tutto il 2022 come confermato anche dall’Agenzia delle entrate, in data 27 gennaio 2022 in occasione dell’evento annuale di “Telefisco”.

Da quando è operativo il RUNTS?

Il RUNTS è il registro unico del terzo settore, istituito dal dlgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito CTS).

Il CTS è la raccolta di norme che raggruppa in un unico testo la disciplina dei cosiddetti “Enti del terzo settore” (ETS): organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Restano fuori dal campo degli Ets: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

Gli Enti del Terzo settore, per acquisire tale qualifica, devono iscriversi al RUNTS. Si tratta di un registro nazionale, perché istituto presso il Ministero del lavoro ed unico perché sostituisce i molteplici registri regionali cui, ad oggi, dovevano iscriversi gli enti senza scopo di lucro.

Il RUNTS, pubblico e consultabile online, è operativo dal 23 novembre 2021 (Decreto del Ministero del lavoro n. 561/2021).

 

Come ci si iscrive al RUNTS?

L’iscrizione avviene tramite accesso alla piattaforma web, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per le ODV e APS già iscritte nei registri regionali è in corso, dal 23 novembre 2021, il trasferimento automatico nel RUNTS. Le Ads e Odv di nuova costituzione dovranno direttamente iscriversi nel RUNTS, purchè in possesso dei requisiti di legge, e dopo l’adeguamento degli statuti ai sensi del dlgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Per le Onlus è necessario iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.

Il regime fiscale delle ONLUS sarà inoltre abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione.
Ipotizzando che l’autorizzazione della Commissione arrivi nel 2022, le ONLUS avranno tempo fino a marzo 2023 per l’iscrizione.

Gli enti che vogliono iscriversi al RUNTS come enti dotati di personalità giuridica per avere autonomia patrimoniale perfetta, dovranno recarsi dal notaio (art. 22 del dlgs n. 117 del 2017) purchè in possesso di un patrimonio di 15. 000 euro se sono associazione, di 30. 000 invece se sono fondazioni.

 

Quali sono le agevolazioni fiscali della L. 398/1991?

La legge 398/1991 è largamente utilizzata dagli enti no profit quali dalle associazioni, società sportive, associazioni culturali, APS, ODV per gli evidenti vantaggi contabili e fiscali:

– l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

– l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;

– l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;

– l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

– l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

– la determinazione forfettaria dell’IVA;

– la determinazione forfettaria del reddito imponibile.

Sussiste invece l’obbligo di:

– conservare le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare;

– annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente;

– effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24;

– redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;

– per ogni raccolta fondi, redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata;

– tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

– presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto;

– l’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.

Tali agevolazioni rimarranno in vigore sino alla pronuncia da parte della Commissione Europea chiamata ad autorizzare il pacchetto delle norme fiscali legate alla Riforma del Terzo Settore.

 

Le scritture contabili degli ETS: gli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS

1.    Il bilancio di esercizio (art. 13 CTS)

E’composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione. Se l’ETS ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220. 000 euro, può redigere un semplice rendiconto per cassa. In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli schemi di bilancio predisposti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020.

Il bilancio o il rendiconto economico sono da depositare nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts) indipendentemente dal fatto che l’esercizio sociale coincida con l’anno solare o meno.

Gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono invece tenuti a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle indicazioni previste dal codice civile per gli enti di tipo societario, e a depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno.

2.    I rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Entro il 30 giugno di ogni anno da parte gli ETS non commerciali devono depositare al Runts anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts).

3.    Il bilancio sociale

Gli Ets hanno l’obbligo di redigere un bilancio sociale solo in presenza di “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”.

Il bilancio sociale è da depositare nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e da pubblicare nel sito internet dell’organizzazione (art. 14, c. 1 del Cts).

Le imprese sociali, le cooperative sociali, e gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv), hanno l’obbligo di redigere e depositare tale bilancio, a prescindere dal superamento dei predetti limiti.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019,contiene le linee guida per redigere il bilancio sociale, applicabili dal 1° gennaio 2020, che, insieme con le disposizione del CTS in tema di bilancio sociale, costituiscono un punto di riferimento per adempiere correttamente all’obbligo di redazione e tenuta.

Il mancato o incompleto deposito dei documenti appena menzionati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti degli amministratori dell’ente e una diffida ad adempiere, con cancellazione automatica dell’ente dal Runts in caso di inadempimento (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).

4.      Gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati  (art. 14, c. 2 del Cts)

Gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” sono tenuti  darne pubblicazione annualmente e tenerli aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano.

Di seguito, alleghiamo apposita Tabella predisposta dal Cantiere del Terzo Settore.

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