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lunedì 15 Aprile 2024

Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell’impresa con la Banca?

E’ rateizzabile a norma dell’articolo 88 del TUIR (Dpr 917/1986), la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa a seguito di un transazione stragiudiziale con un Istituto di Credito?

Quesito

E’ rateizzabile, a norma dell’articolo 88 del TUIR (Dpr 917/1986) la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa a seguito di un transazione stragiudiziale intervenuta con un Istituto di Credito?

Analisi normativa

Le sopravvenienze attive sono componenti straordinari positivi di reddito, rilevano cioè in funzione di accadimenti aziendali che non sono direttamente imputabili all’oggetto sociale dell’azienda.

Esse derivano in sostanza da costi ed oneri sostenuti in esercizi precedenti e vengono meno in un determinato esercizio: il loro trattamento fiscale è disciplinato dall’articolo 88 del TUIR.  Secondo tale norma “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Esempio: una sopravvenienza attiva potrà essere dovuta a maggiori accantonamenti del necessario (cioè stanziamento di costi in bilancio troppo alti e pertanto, eliminando la parte dei costi eccedente quella che interessa, si fa “sopravvenire l’attivo”), o anche l’incasso di crediti girati a perdita perché di dubbio incasso (stralcio dalla contabilità).

In base all’articolo 88 TUIR, possiamo nel dettaglio individuare le seguenti tipologie di sopravvenienze attive:

  • i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti. Quindi se il ricavo o il provento viene conseguito a fronte di spese, perdite o oneri che non sono stati dedotti in precedenti esercizi in quanto non deducibili, la relativa sopravvenienza non viene tassata;
  • i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
  • i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
  • la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Si tratta in pratica delle cosiddette “insussistenze attive”.

Anche qui si applica la regola per la quale se il ricavo viene conseguito a fronte di costi non deducibili, esso sfugge a tassazione.

L’articolo 88 del TUIR precisa inoltre che sono considerate sopravvenienze attive anche:

  • le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali.  N. B.  In tal caso il risarcimento che eccede l’importo iscritto in precedenti bilanci, pur costituendo una sopravvenienza attiva, può essere rateizzato esattamente come una plusvalenza;
  • i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità esclusi;
    i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Non sono considerate sopravvenienze attive:

  • i versamenti dei soci in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale. (Anche nel caso in cui essi sono effettuati in misura non proporzionale alle quote di partecipazione della società);
  • la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.

Attenzione: regole particolari si applicano in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di procedure estere equivalenti.

Soluzione

L’articolo 88 del TUIR consente di rateizzare le indennità, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86, nell’ipotesi particolare in cui le stesse vengano conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Questo significa che è consentito rateizzare i maggiori indennizzi, rispetto a quelli già contabilizzati in esercizi precedenti come plusvalenze, percepiti dal risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali. Nelle altre ipotesi, come quella relativa al caso prospettato in cui si tratta di somme relative ad una transazione stragiudiziale di un debito, non sussiste il presupposto per l’applicabilità della norma citata quindi il contribuente non potrà rateizzare la sopravvenienza attiva realizzata.

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