18 C
Rome
mercoledì 27 Marzo 2024

FONDO PATRIMONIO PMI

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del  fondo  denominato  “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato  a sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova emissione, emessi da:

FONDO PATRIMONIO PMI

Rafforzamento patrimoniale delle imprese

 

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del  fondo  denominato  “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato  a sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova emissione, emessi da:

società  per   azioni,   società   in accomandita per azioni, società a  responsabilità  limitata,  anche semplificata, società cooperative, società  europee  e società cooperative europee, aventi  sede  legale  in  Italia, ad esclusione di intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative,

qualora la società, regolarmente costituita e  iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti  condizioni:

– ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore  a  dieci milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;

– abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19 nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  una   riduzione   complessiva dell’ammontare dei ricavi  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non  inferiore  al 33%;

– abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l’entrata  in  vigore  del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di capitale a pagamento e  integralmente  versato, per  l’accesso  al Fondo Patrimonio Pmi l’aumento di capitale non è inferiore a 250. 000 euro.

La  società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

– alla data del 31 dicembre 2019  non  rientrava  nella  categoria delle imprese  in  difficoltà;

– si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

– si trova in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

– non  rientra  tra   le   società  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– non si trova nelle condizioni ostative di  cui  all’articolo  67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

– nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

– il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Le suddette obbligazioni o titoli di debito sono emessi per  un ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi.

Qualora la società sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del paragrafo 3. 2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante un “Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero  di  aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3. 3 della  stessa  Comunicazione,  la somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera  il maggiore tra il 25 per cento dell’ammontare  dei  ricavi, il doppio dei costi del personale della società relativi al  2019,  come  risultanti  dal  bilancio  ovvero  da  dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; il  fabbisogno di liquidità della società per  i  diciotto  mesi  successivi  alla concessione  della  misura  di  aiuto,   come   risultante   da   una autocertificazione   del   rappresentante   legale.   

La gestione del Fondo è  affidata  all’Agenzia  nazionale  per l’attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  Spa  – Invitalia, o a società da questa interamente controllata.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.

La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.  

Gli  Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  società  emittente  sia assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli previsti dall’articolo 2467 del codice civile.

La società emittente assume l’impegno di:

–  non deliberare o effettuare,  dalla  data  dell’istanza  e  fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari,  distribuzioni  di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al rimborso di finanziamenti dei soci;

 – destinare il  finanziamento  a  sostenere  costi  di  personale, investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti produttivi e  attività imprenditoriali  che  siano  localizzati  in Italia;

–  fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,  la cadenza  e  le  modalità da  quest’ultimo  indicati,  al  fine   di consentire la verifica degli impegni assunti.

L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.

Il Gestore può prevedere ai fini  della verifica della sussistenza dei requisiti la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Il  Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze

Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti, l’esecuzione dell’aumento di capitale, la conformità della  deliberazione  di  emissione  degli Strumenti Finanziari e l’assunzione degli impegni, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto nell’anno 2020.

Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro per l’anno 2020.

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Dott.ssa Silvia Picca

Dott.ssa Silvia Picca
Manager Nord Italia - Senior Consultant
Addetta alla Consulenza del Lavoro e alla gestione dei Tax Credit

Profilo completo e Articoli Dott.ssa Silvia Picca

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli