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lunedì 15 Aprile 2024

Decreto sostegni bis e le aziende del gioco

Il Decreto sostegni bis (dl. 73/2021) ha introdotto misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Tuttavia, nessun intervento specifico per il settore dei giochi pubblici. Ecco le principali disposizioni generali di interesse anche per le aziende del gioco.

 

La ripartenza delle aziende del gioco

La crisi economica causata dalle limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica non ha risparmiato il settore del gioco.

Le aziende che operano nel settore dei giochi pubblici in concessione e gestiscono sale scommesse, sale per il bingo e sale dedicate agli apparecchi da intrattenimento, fin dall’inizio della emergenza sanitaria sono state destinatarie dei primi provvedimenti regionali e governativi di chiusura.

E’ evidente che il settore, reduce da 11 mesi di chiusura (da marzo 2020 a maggio 2021) e di blocco delle attività, attendesse aiuti fiscali ed anche la riduzione delle aliquote Preu sugli apparecchi da gioco.

Per questi motivi le associazioni del settore hanno avanzato richiesta di anticipare, a giugno, la data di ripartenza fissata dal governo al 1° luglio.

Per fronteggiare la crisi economica subita, anche le aziende del gioco hanno a disposizione alcune misure, di carattere generale, previste dal Decreto sostegni bis per i soggetti esercenti attività di impresa.

 

Contributi a fondo perduto

L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti:

1.      replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021). I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato. L’aiuto è erogato a scelta tra accredito diretto sul conto corrente bancario o sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo;

2.      nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, previsto anche per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno. Il nuovo contributo presuppone ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto e il fatturato del periodo tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate. Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta;

3.      nuovo contributo riservato agli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia). L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per l’accesso al contributo è necessario inviare istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.

L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.

 

Il fondo per le attività economiche chiuse

L’articolo 2 del Decreto sostegni bis istituisce il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”.

Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 in favore delle attività economiche che, per effetto delle misure di contenimento della emergenza da Covid 19, sono state obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge.

I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

 

Le misure per l’accesso al credito

A sostegno della liquidità delle imprese è prorogata al 30 giugno l’efficacia degli strumenti introdotti dai decreti Liquidità e Cura Italia: il Fondo Garanzia SACE, gestito, appunto, dalla SACE S. P. A. Che rilascia prestiti garantiti e il Fondo Garanzia PMI, uno strumento per cui le garanzie sono offerte dallo Stato.

Tra le novità, il prolungamento della durata massima dei finanziamenti a 10 anni.

Per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e già garantiti da SACE, è prevista la possibilità di estensione fino a 10 anni o la possibilità di sostituzione con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

 

Altre misure

Ecco ulteriori misure generali a supporto delle imprese:

–      il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo da gennaio a maggio 2021;

–      l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

–      proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;

–       il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, in precedenza fissata al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Decreto sostegni (dl. N. 41/2021);

–      la proroga, al 31 dicembre 2021, della moratoria sui prestiti, introdotta dal decreto cura Italia (articolo 56). Le imprese già ammesse alla misura devono far pervenire all’istituto di credito, entro il 15 giugno 2021, apposita comunicazione, anche via e-mail, nella quale dovranno dichiarare la volontà di usufruire della proroga.

 

Per maggiori informazioni su queste e altre misure generali applicabili alla tua azienda, contattaci per una consulenza.

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