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martedì 16 Aprile 2024

CONTRIBUTI PER IL CINEMA

La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012. Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.  

CONTRIBUTI PER IL CINEMA

La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo ​della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012.
Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

 

 

(Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni)

 

1.     TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE

 

 

1. 1.       La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere cinematografiche   e   audiovisive   italiane,   europee   e   straniere,     attraverso   la   concessione   di sovvenzioni.

 

2.     SOGGETTI  BENEFICIARI

 

 

2. 1.       Possono  essere  ammesse  alle  sovvenzioni  di  cui  al  paragrafo  1,  salvo  quanto  previsto  al punto 2. 3:

a)  le imprese individuali1  o familiari2  che esercitano,  in modo esclusivo  o prevalente,

l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;

b) le  società  di  persone3   o  di  capitali4   che,  tra  le  attività  che  costituiscono  l’oggetto sociale, esercitano,  in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive.

2. 2      Le imprese/società di produzione italiane che intendono presentare istanza di sovvenzione di cui al paragrafo 1 per un’opera cinematografica, devono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   28  (Riforma  della  disciplina  in  materia  di  attività cinematografiche,  a  norma  dell’articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.   137),  essere  iscritte nell’elenco  informatico  istituito  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  ovvero procedere all’iscrizione, dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto 9. 2.

2. 3       Possono  presentare  istanza  di  sovvenzione  per  un’opera  audiovisiva  le  imprese/società  di produzione indipendenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) della l. R. 2/20125.

 

 

3.    REQUISITI DI ELEGGIBILITA’

 

 

3. 1       Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive:

a)  riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 6;

b)  realizzate, sul territorio regionale in misura non  inferiore al quaranta per cento delle

spese contenute nel bilancio di produzione “sotto la linea”, oppure non inferiore al

 

 

 

1  ex art. 2082 e segg. Cod. Civ.

2  ex art. 230 bis cod. Civ.

3  Le società  di persone (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società  semplice (ex art. 2251  e segg. Cod. Civ. ), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. Cod. Civ. ).

4  Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. Cod. Civ. ), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. Cod. Civ. ).

5  “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e

che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

venti per cento del bilancio di produzione “sotto la linea”, nel caso in cui i costi di

produzione “sotto la linea1” nel Lazio siano superiori a due milioni di euro;

c)  le cui riprese siano terminate nel 2012.

 

 

4.   SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI

 

 

4. 1       Sono  spese  eleggibili  ai  fini  del  calcolo  delle  sovvenzioni,  secondo  le  modalità  e  nella misura  di  cui  al  paragrafo  5,  le  spese  di  produzione  “sotto  la  linea”                             sostenute  nel  territorio regionale,  inclusi  gli  eventuali  costi  sostenuti  dai  coproduttori  o  dai  produttori  esecutivi2,  purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera.

4. 2       In deroga a quanto previsto al punto 4. 1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili

ai  fini  del  calcolo  delle  sovvenzioni  anche  quelle  relative  all’impiego  di  “troupe  di  operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.

4. 3      Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio.

4. 4     Le spese eleggibili di cui al punto 4. 1, 4. 2 e 4. 3 saranno riconosciute solo se sostenute nel periodo di vigenza temporale compreso tra il 01/01/2012 e la data ultima fissata per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10. 2. Per le opere cinematografiche e audiovisive le cui  riprese  siano  iniziate  in  data  precedente  al  31/12/2011,  le  spese  eleggibili  saranno  quelle sostenute dal 01/01/2011 al 31/12/2012.

 

5.    MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

 

 

5. 1       La  misura  della  sovvenzione  per  ciascun  opera  cinematografica  e  audiovisiva,  fermo restando quanto previsto al punto 5. 6, è così determinata:

a)   fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere cinematografiche;

b)   fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere audiovisive

5. 2       Le   percentuali   di   cui   al   punto   5. 1   possono   essere   elevate,   fino   ad   un   massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate:

 

 

 

 

 

 

1 spese di produzione “sotto la linea”: spese risultanti dalla differenza tra il costo complessivo di produzione, le spese di produzione “sopra la linea”, le spese generali e la producer fee;

spese di produzione “sopra la linea”: spese inerenti al soggetto e alla sceneggiatura (comprensive dei costi per l’acquisto dei diritti), alla direzione ed agli attori principali (ovvero che hanno effettuato un numero di pose superiore a 20);

spese generali: spese non direttamente imputabili all’opera comprensive esclusivamente delle spese di produzione per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione dell’opera, nonché gli oneri relativi all’utilizzazione di locali strumentali per l’esercizio dell’attività aziendale non direttamente collegata alla produzione dell’opera. Tali spese sono computabili nell’ambito del costo complessivo di produzione nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione;

producer fee: compenso per la produzione, è computabile nell’ambito del costo complessivo di produzione per un

importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione.

2  I coproduttori o produttori esecutivi devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio.

ü  di interesse regionale1;

ü  per i ragazzi2;

ü  prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi3;

ü  di  ricerca  e  sperimentazione  di  nuovi  linguaggi  multimediali  e  interattivi,  inclusi  i crossmediali ed i multipiattaforma4;

ü  documentaristiche di creazione5;

ü  di genere, in particolare a basso costo6.

5. 3       Le  percentuali  di  cui  al  punto  5. 1  possono,  altresì,  essere  elevate,  fino  ad  un  massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi cinque anni dall’inizio dell’attività, nonché da micro e piccole imprese7.

5. 4       Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-

produzione con imprese/società di produzione estere, l’entità della sovvenzione di cui ai punti 5. 1,

5. 2 e 5. 3 è aumentata in misura pari al  5 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

5. 5       L’importo complessivo delle sovvenzioni di cui  ai punti 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5 non può  in ogni  caso  superare   500  mila   euro   per  le  opere  cinematografiche  e  750  mila  euro  per  le  opere audiovisive.

5. 6       Per  le  opere  di  cui  ai  punti  5. 1,  5. 2  e  5. 3,  il  cui  bilancio  complessivo  di  produzione  non superi i 50 mila euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

5. 7       Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell’UE. Per le imprese estere saranno computati  anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all’UE.

5. 8       Sono  esclusi  dalle  sovvenzioni  previste  coloro  che  sono  destinatari  di  un  ordine  di

restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti

 

 

 

1  “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua;

2 “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica

dei minori;

3 “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua

seconda opera;

4 “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

5 “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di un punto di vista personale dell’autore;

6 “opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;

7 “micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche.

“piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche.

ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato,  detti  aiuti.   A  tal  fine  i  soggetti  richiedenti  la  sovvenzione  devono  rilasciare  apposita dichiarazione contenuta nell’allegato B.

5. 9       Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della  Commissione  Europea  2004/C  244/02  “Orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.

 

6.   TEST DI  ELEGGIBILITA’ CULTURALE

 

 

6. 1       Ai  fini  della  presente  deliberazione,  per  opera  cinematografica  o  audiovisiva  riconosciuta come “prodotto culturale” si intende l’opera che abbia ottenuto, applicando la   griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 6. 2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di

100  e  che  soddisfi  non  meno  di  2  dei  criteri  contenuti  nel  Blocco  A  (Contenuti)  della  tabella medesima,  con  esclusione  dei  criteri  A. 6  e  A. 7  relativi  rispettivamente  all’impiego  della  lingua italiana e alla distribuzione dell’opera.

 

6. 2      La  griglia di criteri di eleggibilità culturale e i  relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:

 

Requisito

Punti

 

 

Blocco A: contenuti

A. 1  Soggetto/sceneggiatura  dell’opera  cinematografica/

audiovisiva  tratto  da  opera  letteraria/teatrale  regionale/

italiana/europea

 

 

8

A. 2  Soggetto/sceneggiatura  dell’opera  cinematografica/

audiovisiva  riguardante  tematiche  ambientali,  storiche, leggendarie,    religiose,    sociali,    artistiche   o    culturali regionali/italiane/europee

 

 

8

A. 3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/

carattere  regionale/italiano/europeo  di  rilevanza  storica, religiosa, sociale, artistica o culturale

 

 

8

A. 4  Ambientazione  territoriale  del  soggetto  dell’opera

sul    territorio    regionale/italiano,    a   prescindere    dalle locations e/o teatri di posa dove vengano  effettivamente realizzate      le      riprese,      in      considerazione      della valorizzazione dell’immagine e dell’identità del territorio che ne conseguirebbe;

 

 

 

 

12

A. 5   Riprese   in   esterno   e/o   in   interno   delle   scene

dell’opera    cinematografica/audiovisiva     effettuate    in

misura non inferiore al 40% sul territorio regionale (o al

 

12

 

20% del bilancio di produzione “sotto la linea” nel caso

in  cui  i  costi  di  produzione  “sotto  la  linea”  nel  Lazio siano  superiori  a  2  milioni)  al  fine  di  valorizzarne  il patrimonio    ambientale,     artistico,    architettonico     ed archeologico ed enogastronomico.

 

A. 6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti

della Regione Lazio

 

4

A. 7  Distribuzione  dell’opera  a  cura  di  imprese/società

con sede legale nella Regione Lazio

 

8

Totale punteggio A

60

 

 

Blocco B: talenti creativi

 

B. 1    Presenza    di    artisti    cinematografici/audiovisivi

regionali  o  italiani  o  cittadini  degli  Stati  dello  Spazio Economico   Europeo   –   SEE   (a-regista,   b-autore   del soggetto,  c-sceneggiatore,  d-attore  principale  (uno),  e- attore secondario (uno), f-autore delle musiche)

 

 

 

10 (max)

di cui: 2 punti per a), b), c) e d),

1 punto per e) ed f)

B. 2   Presenza   di   talenti   creativi   regionali,   italiani   o

cittadini  degli  Stati  dello  Spazio  Economico  Europeo  – SEE (a-direttore    della    fotografia,   b-scenografo,    c- costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)

 

10 (max)

di cui: 2 punti per a), b), c) e d),

1 punto per e) ed f)

Totale punteggio B

20

 

 

 

 

 

 

Blocco C: produzione

C. 1  Riprese  in  teatri  di  posa  localizzati  nella  Regione

Lazio  in  misura  dal  20%  al  40%  delle  scene  contenute nella  sceneggiatura  fino  a  punti  3;  oltre  il  40%,  fino  a punti 7;

 

(soglia minima: 20% delle scene)

 

 

 

 

7

C. 2 Effetti digitali nella Regione Lazio

2

C. 3 Effetti speciali nella Regione Lazio

2

 

C. 4 Registrazione musiche nella Regione Lazio

2

C. 5  Montaggio  del  sonoro  e  mixaggio  nella  Regione

Lazio

 

2

C. 6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio

3

C. 7 Montaggio finale nella Regione Lazio

2

Totale punteggio C

20

Totale generale

100

 

Obbligatori almeno 2 tra i criteri A. 1, A. 2, A. 3, A. 4 e A. 5 del Blocco A

Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell’ammissione a sovvenzione

 

 

7.          RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

 

 

7. 1       Le  risorse  finanziarie  imputate  sul  capitolo  di  spesa  G12515,  pari  ad  euro  15. 000. 000,00 (quindicimilioni/00),   per   la   concessione   delle   sovvenzioni,   nel   rispetto   di   quanto   previsto dall’articolo 3, commi 16-20 della l. 350/2003, sono destinate in misura di :

 

a)         10. 000. 000,00   (diecimilioni/00)   di   euro,   a   valere   sulla   produzione   di   opere cinematografiche

b)        5. 000. 000,00   (cinquemilioni/00)   di   euro,   a   valere   sulla   produzione   di   opere audiovisive.

 

8.           MODALITA’  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  PER  LA

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

 

8. 1       L’istanza  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorietà  di  cui  al  successivo  Allegato  B,  devono  essere  presentate  successivamente  alla  data  di pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio  (BURL)  della  presente  deliberazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

 

8. 2       Le   istanze   e   la   dichiarazione   sostitutiva   di   cui   al   punto   8. 1,   sottoscritte   dal   legale rappresentante del soggetto richiedente, possono:

a)  essere  spedite  a  mezzo  posta  all’indirizzo  REGIONE  LAZIO  –  DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE   ECONOMICA    E    SOCIALE    –     DIREZIONE    REGIONALE CULTURA, ARTE E SPORT – AREA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLE ARTI VISIVE, DEL CINEMA, DELL’AUDIOVISIVO E DELLA MULTIMEDIALITà – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 8. 1, fa fede la data del timbro postale;

b)   essere  consegnate  a  mano  presso  l’Ufficio  accettazione  della  Regione  Lazio,  Via  R.

Raimondi Garibaldi, 7, Palazzina B, piano terra, entro le ore 12 del giorno di scadenza di cui al punto 8. 1.

8. 3       In  entrambi  i  casi  di  cui  al  punto  8. 2,  la  relativa  documentazione  deve  essere  presentata attraverso l’utilizzo di plichi chiusi recanti la dicitura: “Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo. Bando 2012”. Si specifica che la presentazione dell’istanza non comporta obblighi a carico  della Regione  Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. Solo dopo l’avvenuta approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2013  può  essere  assunto l’impegno  di  spesa,  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  degli  altri  vincoli  di  legge esistenti.

8. 4       L’impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell’opera cinematografica o audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva del film in tutto o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l’istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

9.          VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI.

 

9. 1        La  valutazione  delle  istanze  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  ed,  in  particolare,  la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 è effettuata dalla Commissione  tecnica di valutazione.

9. 2       A  seguito  della  valutazione  di  cui  al  punto  9. 1,  l’Amministrazione  regionale  provvede  a comunicare   a   ciascun   soggetto   richiedente   l’accoglimento   o   l’esclusione   dell’istanza   per   la concessione della sovvenzione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione Lazio, agli indirizzi www. Regione. Lazio. It   e   www. Culturalazio. It   e   sul   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Lazio.

9. 3       La  concessione  e  l’erogazione  della  sovvenzione  a  favore  del  soggetto  beneficiario  fa seguito  alla  conclusione  dell’opera  e  alla  produzione  della  rendicontazione  delle  spese  di  cui  al paragrafo 10 da parte dello stesso soggetto beneficiario

 

10.        CONTROLLI      DELL’AMMINISTRAZIONE.       OBBLIGHI       DEL      SOGGETTO

BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI

 

10. 1     L’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità,  coerenza  e congruenza delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, dai soggetti  beneficiari  delle  sovvenzioni,  nonché  il  possesso  dei  requisiti/condizioni  richiesti  per l’ammissione alle sovvenzioni.

10. 2     E’  fatto  obbligo  ai  soggetti  che  risultino  beneficiari  delle  sovvenzioni  di  presentare  alla Direzione regionale cultura, arte e sport, a pena l’esclusione, successivamente alla comunicazione di  cui  al  punto  9. 2  e  nei  termini  e  modalità  in  esse  contenute,  un’analitica  e  documentata rendicontazione delle spese. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da   un   professionista   iscritto   all’albo   dei   commercialisti,   degli   esperti   contabili,   dei   periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

10. 3     Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario, a  seguito  della  formale  comunicazione  di  accoglimento  dell’istanza  per  la  concessione  della sovvenzione di cui al punto 9. 2, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo,  pena l’esclusione, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”, in particolare i titoli di testa e/o di coda con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell’opera.

10. 4     L’obbligazione pubblicitaria  relativa al logo e alla dicitura cui al punto 10. 3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera sovvenzionata, nonché ai  contratti  con  distributori  acquirenti  ed  esportatori  dell’opera  stessa.   I  soggetti  beneficiari  sono obbligati,  altresì,  a  concedere  alla  Regione  Lazio,  dopo  4  mesi  dall’uscita  theatrical  la  messa  in onda (free e pay tv) dell’opera sovvenzionata,   la licenza d’uso gratuito dell’opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale. Gli autori e i produttori risultati ammessi a finanziamento sono, inoltre, obbligati a depositare una copia digitale dell’opera in formato DVD, in alta  definizione,  completa  del  logo  identificativo  della  Regione  Lazio  e  della  dicitura  “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”. La copia  depositata  sarà  messa  a  disposizione  della  mediateca  regionale  di  cui  all’art.   3,  comma  1, lettera x) della l. R. 2/2012 a fini di raccolta, fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo, produzione audiovisiva, studio e promozione istituzionale della Regione Lazio.

10. 5     Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l’Amministrazione regionale, sulla base di  una  valutazione  discrezionale  ed  insindacabile,  accerti  che  le  spese  sostenute  siano  inferiori  a quelle  preventivate  ed  ammesse  o  che  la  documentazione  prodotta  sia  inidonea  a  giustificare l’intero importo del rendiconto presentato.

10. 6     L’Amministrazione   regionale   potrà  procedere   alla   revoca   della   sovvenzione   concessa qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:

a)    la realizzazione di un’opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;

b)    il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;

c)    il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;

d)    la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati.

10. 7     Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali),   la  Regione  Lazio  informa  che  i  dati  personali  forniti  sono trattati nell’ambito  del  procedimento  previsto  per  l’erogazione  delle  sovvenzioni.   I  dati  personali  sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la  riservatezza,  da  personale  della  Regione  Lazio.   Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  facoltativo. L’eventuale  rifiuto  comporta  l’impossibilità  di  istruire  la  pratica  e  di  ottenere  le  sovvenzioni richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del d. Lgs. 196/2003. Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Regione  Lazio  -via  Rosa  Raimondi  Garibaldi,  7  –                                                                                00145

Roma.

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Dott. Alessio Ferretti

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