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giovedì 28 Marzo 2024

C.C.I.A.A. Roma: Concessione Contributi per eventi organizzati da terzi

C. C. I. A. A. Roma: Concessione Contributi per eventi organizzati da terzi

Regolamento per la concessione di contributi per eventi promozionali – per iniziative di assistenza alle imprese – per studi, ricerche, formazione e convegni organizzati da terzi  criteri generali.

La Camera di Commercio di Roma, a norma dell’art. 2 della Legge 29. 12. 93 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura”, come novellato dal D. Lgs. 25. 02. 2010 n. 23, recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della Legge 23. 07. 2009 n. 99”, svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti relativi alla promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività.

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma primo, della Legge 241190.

Nell’ambito di tale funzione l’Ente camerale prevede nel Bilancio preventivo annuale un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell’attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative, svolte a cura di altri soggetti, giudicate meritevoli in termini di ricaduta economica e coerenti con le linee guida del piano strategico triennale adottato dalla Giunta.

La Camera indirizza preferibilmente i propri interventi a favore di iniziative strutturali volte ad incidere in modo significativo sull’assetto economico territoriale nonché iniziative volte allo sviluppo della produttività e dell’efficienza delle aziende, alla crescita dei livelli tecnologici, al sostegno dello sviluppo della commercializzazione all’interno e all’estero, all’assistenza tecnica, alla formazione nonché alla realizzazione di studi, ricerche, documentazioni e convegni.

Nella concessione di contributi a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, l’Ente camerale tiene conto dei seguenti criteri di carattere generale:

a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le medesime verso le iniziative di maggiore rilievo;

b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;

c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria escludendo le iniziative che abbiano interesse interno ad associazioni od enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;

d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;

e) favorire la rotazione degli operatori fruenti delle agevolazioni;

f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori.

Art. 1  Soggetti destinatari dei contributi camerali

Possono accedere ai contributi camerali Enti e soggetti pubblici, Associazioni di categoria o altri soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema socioeconomico locale. Questi ultimi, alla data di invio della richiesta di contributo, dovranno risultare iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività per la quale richiedono il contributo ed allegare alla richiesta l’Atto costitutivo, lo Statuto ed un curriculum sull’attività svolta, dal quale risulti che svolgono tale attività da almeno tre anni.

La tipologia dell’iniziativa promossa dovrà essere senza fini di lucro e di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovrà essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.

Art. 2  Formulazione delle richieste di contributo

I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni ecc. Per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell’economia provinciale debbono presentare apposita domanda alla Camera entro e non oltre 30 giorni prima della data di inizio della medesima, salvo casi di riconosciuta forza maggiore.

La domanda, sottoscritta dal responsabile dell’organismo promotore dell’iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria deve contenere:

a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;

b) una esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che la stessa può comportare per l’economia locale;

c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa, deliberato, in caso di enti, dal competente organo amministrativo. Detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici, ad eventuali sponsor privati ed i proventi dell’iniziativa;

d) la misura del contributo richiesto all’ente camerale;

e) l’assicurazione che l’iniziativa sarà aperta a tutti i potenziali interessati che presentino i necessari requisiti e che saranno impiegati i mezzi più opportuni per assicurare una adeguata informazione;

f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento contributivo della Camera (inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc. );

g) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria.

Art. 3 Ammontare del contributo

Il contributo camerale non potrà superare il limite massimo del 50% della spesa ammessa e comunque la differenza tra spese ed entrate accertate a consuntivo (al netto dell’Tv A soggettivamente detraibile). Nella spesa ammessa a contributo potranno rientrare solo quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all’iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa (fatture, ricevute, notule ecc. ).

Le spese relative all’utilizzo di risorse proprie (umane e logistiche) dell’organismo richiedente saranno valutate nella misura massima del 20% delle spese specifiche per l’effettuazione dell’iniziativa ammessa a contributo.

Parimenti le spese relative alla progettazione dell’iniziativa saranno valutate nella misura massima del 10% delle spese specifiche per l’effettuazione dell’iniziativa ammessa a contributo, nel caso si tratti di nuova iniziativa, mentre saranno escluse nel caso di reiterazione di un’iniziativa già finanziata dalla Camera.

Saranno inoltre escluse quelle spese che, per il loro palese carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell’iniziativa stessa (ad es. Le spese di rappresentanza quali colazioni, gadgets ecc.).

Art. 4 Istruttoria della domanda

Il Dirigente competente, cui perviene la domanda, provvede ad assegnare al Responsabile dell’ufficio la responsabilità dell’istruttoria, volta ad accertare l’esattezza dei dati in essa contenuti, ad acquisire elementi di valutazione di merito e ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.

Art. 5  Adozione del provvedimento per la concessione del contributo

Completata l’istruttoria, il funzionario incaricato provvede a predisporre il provvedimento amministrativo di concessione del contributo che sarà sottoposto all’approvazione del Dirigente, nel caso si tratti di iniziative già inserite nel Bilancio di previsione dell’anno in corso, o alla preliminare valutazione della Giunta, nel caso si tratti di iniziative non previste nel Bilancio dell’anno in corso.

L’atto amministrativo di concessione del contributo dovrà, in ogni caso, essere adottato, salvo casi di forza maggiore, prima dell’attuazione dell’iniziativa.

Il provvedimento amministrativo di concessione del contributo deve essere motivato. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse, deve essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti, istruttoria compiuta dall’ufficio e risultanze emerse. Deve poi essere valutata l’ammissibilità della richiesta nell’ambito dei compiti istituzionali di promozione dell’economia locale. Infine va verificata l’osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

a. L’ammontare del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;

b. ILa precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell’iniziativa, nonché all’esibizione dei documenti di cui al successivo art. 6;

c. Eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l’erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del finanziamento camerale, ecc.

Art. 6  Controllo sullo svolgimento dell’iniziativa, liquidazione ed erogazione del contributo

L’Ente camerale comunica al soggetto beneficiato dal contributo l’intervenuta decisione in ordine allo stanziamento dello stesso, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all’Ufficio competente, entro 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, la seguente documentazione:

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità data all’intervento camerale;

b)il rendiconto analitico delle spese sostenute, corredato di tutti i documenti di spesa in originale, che dovrà essere redatto riportando le stesse voci di spesa contenute nel piano finanziario preventivo. Eventuali spese inizialmente non previste potranno essere conteggiate nel budget totale di spesa sul quale calcolare l’ammontare del contributo, sempre nell’ambito del tetto massimo concesso, solo in caso di spese, che a causa di imprevisti, si siano rese necessarie per il buon fine dell’iniziativa. Tali spese saranno ammesse a contributo a giudizio insindacabile dell’Ente;

c)la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante contenente il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, ovvero l’assenza delle stesse;

d)gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dal competente ufficio camerale.    Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessario acquisire chiarimenti in proposito, l’Ufficio provvede a dame comunicazione scritta all’interessato, fissando un ulteriore termine.

Pervenuta la documentazione, verificatane la completezza ed il contenuto, l’Ufficio, a seguito di provvedimento di liquidazione del Dirigente competente, trasmette la pratica all’ufficio ragioneria ai fini dell’emissione del mandato di pagamento.    Sulle fatture esibite ai fini della liquidazione del contributo l’Ufficio provvederà ad apporre una stampigliatura dalla quale risulti che su di esse è stato erogato un contributo dell’Ente e l’ammontare totale del contributo stesso.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un Ente pubblico la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla trasmissione della copia conforme all’originale dell’atto ufficiale di approvazione del consuntivo dell’iniziativa e da apposita dichiarazione attestante l’entità delle entrate.

Qualora il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale. Parimenti il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell’iniziativa evidenzi un avanzo, fino all’ottenimento del pareggio.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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