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giovedì 28 Marzo 2024

Foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Può essere mandata via dall’Italia?

è legittimo il foglio di via ex articolo 2 del decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione? In altri termini può considerarsi l’attività di meretricio attività pericolosa se prestata da soggetti stranieri?  Ecco cosa ha statuito il Tribunale di Frosinone in merito.

è illegittimo il foglio di via ex decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione: il sesso a pagamento, infatti, oltre a non essere vietato in Italia, a non costituire reato se collocato al di fuori delle fattispecie penalmente rilevanti come quelle di sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione o esercizio di casa di prostituzione, non si può neanche considerare attività pericolosa e quindipresupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione amministrative.  

Dunque, il Questore non potrà emettere nei confronti di una prostituta straniera il foglio di via articolo 2 del D. Lgs. 159/2011. è quanto statuito dal Tribunale di Frosinone con una recente sentenza del 2016. Vediamo in sintesi perché.

Nei confronti di chi può essere adottato il foglio di via?

L’articolo 1 del citato Decreto, identifica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione:

a) coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa;

c) coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Rispetto a tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, la legge consente al Questore di emettere il cosiddetto foglio di via obbligatorio, al fine di farli rientrare nei luoghi di residenza, inibendo di ritornare nei luoghi dai quali sono stati allontanati, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni pena l’integrazione di reato

Ratio dell’esclusione della misura di prevenzione nel caso di specie: la prostituzione in sé non si può considerare un’attività che mette in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica dunque non può essere posta a fondamento delle misure di prevenzione.  Ne consegue che sarà illegittima l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi svolge tale attività.

Il Tribunale ha pertanto disapplicato il provvedimento del Questore motivato solo con l’esercizio della prostituzione da parte dell’imputata e ha assolto la stessa dal supposto reato contestatole di inosservanza della predetta misura di prevenzione adottata.

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