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lunedì 15 Aprile 2024

COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022

Il recentissimo decreto legge n. 1/2022, entrato in vigore l’8 gennaio 2022 ha modificato il decreto legge n. 44/2021 e ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età (anche in data successiva all’entrata in vigore della nuova normativa).   L’obbligo ha un limite temporale: dal 1° febbraio al 15 giugno 2022, salvo proroghe.

 

Quali saranno le conseguenze per i lavoratori, datori di lavoro e imprese?

L’esenzione dall’obbligo vaccinale.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione. Inoltre, si può essere esentati in presenza di condizioni cliniche/patologie documentabili dal medico di base o dal medico vaccinatore. Preferibile, in questi casi trasmettere la relativa documentazione all’Azienda sanitaria locale.

Infatti, per la violazione dell’obbligo vaccinale il Ministero della Salute applica una sanzione amministrativa tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione che, a sua volta, accerterà i motivi di esenzione mediante le Aziende sanitarie competenti.

 

Le novità sul luogo di lavoro.

I lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e del settore privato, accedono al luogo di lavoro solo se muniti di super green pass da avvenuta vaccinazione o da avvenuta guarigione.

Per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni non è previsto l’obbligo vaccinale. Essi accedono con green pass base, quindi ad esito di tampone negativo. Il green pass base resta valido per tutta la giornata lavorativa, anche se durante la stessa scadano le 48/72 ore di efficacia del tampone.

 

Come dovrà comportarsi il datore di lavoro?

Per il datore di lavoro la parola d’ordine è verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Ammettere a lavoro un lavoratore privo del super green pass espone a sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1. 000 euro. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di reiterata violazione.

 

Quali le conseguenze per il lavoratore?

I lavoratori privi del super green pass hanno il divieto di accedere ai luoghi di lavoro. Se vi accedono sprovvisti:

–       si considerano assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione. Non vanno però incontro a sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a quando esibiscono la certificazione;

–       possono subire la sanzione pecuniaria da 600 a 1. 500 euro, raddoppiata in caso di più violazioni (oltre alle sanzioni disciplinari del proprio settore);

–       in tutte le imprese, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, potranno essere sospesi e sostituiti, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori esentati dalla vaccinazione o la cui vaccinazione per condizioni cliniche è differita, potranno essere adibiti a nuove mansioni che si svolgano con modalità idonee a ridurre il rischio di contagio (se necessario anche diverse).

 

Sino a quando resterà l’obbligo vaccinale?

L’obbligo scatta dal 1°febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022.

I lavoratori over 50 devono provvedere alla vaccinazione dal 1° febbraio e dopo 15 giorni dal vaccino, termine necessario per immunizzarsi, cioè a partire dal 15 febbraio, dovranno esibire il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.

Il Ministero monitorerà l’adempimento dell’obbligo vaccinale con verifiche periodiche dei dati acquisiti a mezzo Sistema tessera sanitaria.   Tutti i cittadini ultra 50 che dal 1° febbraio non abbiano:

–       iniziato il ciclo primario;

–       completato il ciclo primario;

–       effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario

potranno essere segnalati dal Ministero della salute all’Agenzia delle entrate – Riscossione per l’irrogazione della sanzione amministrativa di 100 euro. La sanzione è estesa a tutti gli altri soggetti per i quali è già stato introdotto l’obbligo vaccinale (quali i sanitari, il personale della scuola, della polizia, della difesa e degli istituti penitenziari).

L’interessato ha 10 giorni di tempo per dimostrare al fisco i validi motivi di esenzione e di averli trasmessi (contemporaneamente o in precedenza) all’Azienda sanitaria competente (alla quale il fisco può – a campione-  chiedere conferma).  In caso contrario l’Agenzia delle entrate – Riscossione emetterà avviso di addebito immediatamente esecutivo.

 

Ci sono alternative alla sostituzione del lavoratore?

Il provvedimento non dedica alcun articolo allo smart working. Il lavoro agile è però soluzione prospettata e suggerita dalla circolare 5 gennaio del Ministero del Lavoro e della Pubblica amministrazione, vista la nuova proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

Estensione senza limite di età dell’obbligo vaccinale al personale accademico.

Da gennaio 2022 non soltanto il personale scolastico, ma anche tutto il personale docente e non delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e negli istituti tecnici superiori dovrà vaccinarsi. Queste categorie di lavoratori potranno accedere solo tramite super green pass. Qui l’obbligo non ha limite di età né durata temporale (invece prevista per gli ultra 50 sino al 15 giugno 2022).

Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass e i controlli restano a campione.

 

Le nuove regole sul green pass base: l’estensione.

Il decreto n. 1/2022 ha esteso fino al 31 marzo 2022 l’uso del green pass base per l’accesso ad alcuni servizi. In particolare:

–       dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) e colloqui in presenza con detenuti;

–       dal 1°febbraio 2022 per i pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali (esclusi alimentari e farmacie e ulteriori servizi essenziali alla persona, che saranno individuati con apposito dpcm).

Il green pass rafforzato.  Ecco un riepilogo dei servizi e attività per i quali è obbligatorio  dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:

– alberghi/terme e servizi di ristorazione interni;

– fiere, sagre, convegni e congressi;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– bar e ristoranti, anche all’aperto

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centri culturali e ricreativi per le attività all’aperto.

– mezzi di trasporto, anche locale o regionale (sui mezzi è obbligatoria anche la mascherina FFP2).

 

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