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martedì 16 Aprile 2024

DONAZIONE OBNUZIALE

Sig. Ra Chong: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Roma. Tra qualche mese mio figlio si sposerà, per cui io e mio marito abbiamo deciso di fare un regalo ai due giovani futuri sposi: una piccola casa per le vacanze.

Potrebbe suggerirmi quali sono le norme giuridiche che si possono applicare al mio caso?

Sig. Ra Chong: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Roma. Tra qualche mese mio figlio si sposerà, per cui io e mio marito abbiamo deciso di fare un regalo ai due giovani futuri sposi: una piccola casa per le vacanze.

Potrebbe suggerirmi quali sono le norme giuridiche che si possono applicare al mio caso?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chong.

L’istituto giuridico che si applica al suo caso è quello della donazione in riguardo di matrimonio, disciplinata dall’art. 785 del codice civile.

Tale norma dispone che la donazione fatta in vista di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

In tal modo, Lei e Suo marito potrete donare la casa agli sposi, e la casa passerà in proprietà a loro, a patto che questi ultimi si sposino effettivamente.

Il matrimonio, dunque, è l’evento fondamentale che rende pienamente valida ed efficace tale forma di donazione. Infatti, il secondo comma dell’art. 785 c. C. Dispone che “l’annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione”.

Per quanto riguarda il resto della normativa, in mancanza di altre indicazioni si applica la disciplina generale vigente per le donazioni.

Nello specifico, la donazione deve essere fatta per mezzo di un atto pubblico (vale a dire, in pratica, con un atto scritto davanti ad un notaio) a pena di nullità (art. 782 c. C. ) e deve essere motivata da “spirito di liberalità”, vale a dire da spontanea e autentica generosità di chi dona la cosa (art. 769 c. C. ).

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

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