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martedì 16 Aprile 2024

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: il Conferimento Societario con Beni non Monetari

Signor Zhang: Buongiorno, Avvocato Dong! Sono un cinese residente in Italia da tanti anni. Di recente ho comprato un brevetto da una società italiana e vorrei costituire una società a responsabilità limitata in Cina.

Posso effettuare i conferimenti con questo brevetto? Se si, potrebbe fornirmi una piccola spiegazione introduttiva?

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: il Conferimento Societario con Beni non Monetari Signor Zhang:

Avv. Dong: Buongiorno, Signor Zhang! Per realizzare la promozione dell’industria cinese, il governo cinese pone una grande attenzione alla valorizzazione della tecnologia, e, pertanto, alla creazione di riferimenti giuridici idonei.

Infatti, secondo il diritto societario cinese attuale, i soci possono effettuare i conferimenti in danaro, in natura o sotto forma di proprietà intellettuale, di diritto d’uso della terra o sotto forma di altri beni non monetari, il cui valore possa essere stimato in danaro.

Tali conferimenti potranno essere trasferiti secondo quanto previsto dalla legge, salvo che leggi o regolamenti amministrativi stabiliscano che non possano valere come conferimento di capitale.

Il brevetto da Lei menzionato è compreso all’interno di tale casistica, purché soddisfi i seguenti requisiti:

a) il brevetto deve essere stimabile in danaro;

b) il brevetto deve essere trasferito legalmente;

c) il brevetto, affinché sia effettuato conferimento, deve essere legale.

Si ricordi che, dei beni non in danaro oggetto di conferimento deve farsi stima e verifica, considerando che questi non debbano essere stimati né in eccesso né difetto.

Qualora leggi o regolamenti amministrativi contengano disposizioni sulla stima del valore, si applica quanto da essi previsto e si dovranno, inoltre, espletare le procedure di trasferimento dei diritti di proprietà secondo legge.

Comunque, in caso di conferimenti non in danaro, i soci dovranno fare attenzione a tali norme, altrimenti potrebbero perdere il proprio titolo di soci, assumendo persino delle responsabilità. Per quanto riguarda il conferimento con beni non monetari, il 16 febbraio 2011, sono state emanate disposizioni supplementari con il Terzo Regolamento Sul Diritto Societario della Repubblica Popolare Cinese della Suprema Corte.

L’articolo 9 di tale Regolamento dispone che, in caso di conferimento non in danaro, se non si verifichi la stima secondo la legge, la società, gli altri soci o il creditore della società, dovranno adire il Tribunale Popolare affinchè si attesti che i soci non abbiano effettuato i conferimenti, e, a sua volta, il Tribunale Popolare dovrà affidare ad una società qualificata la stima dei beni conferiti.

Se la stima è palesemente inferiore a quanto stabilito dallo statuto, il Tribunale Popolare dichiarerà che il socio non ha effettuato completamente il conferimento.

L’articolo 10 dispone, inoltre, che in caso di conferimento di diritti d’uso d’immobile o altri diritti intellettuali aventi necessità d’iscrizione di diritto, se essi sono conferiti alla società da utilizzarli senza effettuare le procedure di trasferimento di diritto, il Tribunale Popolare ordinerà all’interessato di effettuare il trasferimento del diritto entro un periodo determinato, qualora la società, gli altri soci o i creditori della società adiscano il Tribunale Popolare per denunciare il mancato conferimento.

Se in questo stesso periodo indicato, i soci verifichino che, invece, il trasferimento è avvenuto, il Tribunale Popolare accerterà il dovere di conferimento.

Qualora il socio ripeta il suo diritto di socio dal momento in cui i beni sono stati conferiti alla società, il Tribunale Popolare dovrà supportarlo.

Se, invece, i soci abbiano effettuato la procedura di trasferimento di diritto senza conferire i beni alla società di fatto, il Tribunale Popolare dovrà confermare la richiesta della società o degli gli altri soci a cui il conferente deve consegnare i beni.

Il socio non avrà diritto fino a quando i beni non verranno consegnati alla società.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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