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martedì 16 Aprile 2024

Diritto Cinese: la Giurisdizione nel Contratto Stipulato con una Parte Straniera

Sig. Liu: Avv. Dong, buongiorno! Sono direttore di una società commerciale cinese e leggo spesso i suoi utili articoli.

In virtù della natura del mio business, infatti, mi trovo spesso a concludere vari tipi di contratti commerciali e di servizi con clientela straniera.

A tal proposito, potrebbe darmi un piccola spiegazione della legge cinese applicabile ai contratti stipulati con una parte straniera?

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: la Giurisdizione nel Contratto Stipulato con una Parte Straniera

Avv. Dong: Sig. Liu, buongiorno! Innanzitutto, la stipula di un contratto è fondamentale nell’attività commerciale con clientela straniera.

Per questo è importante che adotti opportune cautele nel concludere tale tipo di contratto al fine di tutelare adeguatamente il Suo interesse.

Il contratto stipulato con una parte straniera è caratterizzato da un criterio di collegamento con almeno un fattore “straniero”, determinante la legge applicabile al contratto. Per fattore straniero s’intende che una delle parti del contratto, l’oggetto, la stipulazione, la modificazione o l’estinzione del contratto è legata ad un fattore straniero.

Se insorge una controversia tra le parti, la giurisdizione sarà determinata, in assenza di clausole contrattuali, dai principi di legge applicabile.

Diversamente, se le parti hanno inserito convenzionalmente le clausole per la determinazione della giurisdizione, allora, saranno tali clausole a determinare il foro competente alla risoluzione della controversia insorta.

La clausola sulla giurisdizione è incisiva, perché, come spesso accade, le sentenze sono molto differenti da corte a corte, persino per lo stesso caso.

Dunque, sarà necessario capire la natura del contratto per determinare la legge applicabile e analizzare attentamente la clausola della giurisdizione contrattuale sia nella fase di redazione sia nella fase di stipula di un contratto con una parte straniera.

Giurisdizione nel contratto stipulato con una parte straniera

Per quanto riguarda la giurisdizione nel contratto stipulato con una parte straniera, la legge cinese ha distinto sei criteri di attribuzione della competenza:

1. Principio di territorialità, per il quale la giurisdizione è determinata in virtù del domicilio, della residenza della parte o del luogo dell’oggetto contrattuale;

2. Principio di personalità, per il quale la giurisdizione dipende dalla nazionalità della parte. Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei paesi nel mondo applica il principio di territorialità, il principio di personalità è considerato come criterio supplementare rispetto al principio della territorialità al fine di tutelare gli interessi dei propri cittadini.

3. Principio del foro del convenuto, per cui, secondo l’articolo 243 del Codice di Procedura Civile Cinese, se il convenuto non eccepisce il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, la competenza è della Corte di fronte al quale il convenuto è comparso;4. Principio di competenza, per cui, secondo la legge cinese, i casi ordinari spettano al Tribunale di livello Base; i casi più importanti spettano al Tribunale di livello Intermedio; mentre il Tribunale di livello Superiore ha la competenza per quei casi aventi rilevanza territoriale; infine, la Corte Popolare Suprema ha la competenza per quei casi aventi rilevanza nazionale e quelli in virtù della sua discrezione;

5. Principio di esclusività, per cui la legge impone che una serie di casi spettino al tribunale cinese in maniera determinata ed esclusiva;

6. Principio convenzionale, per cui, secondo l’articolo 242 del Codice di Procedura Civile, le parti possono con accordo scritto scegliere, tra le corti possibili, quella adatta alla risoluzione della controversia contrattuale o patrimoniale insorta e caratterizzata da fattore straniero. Se le parti scelgono la corte cinese, sarà allora necessario osservare il principio di esclusione e competenza.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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