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giovedì 28 Marzo 2024

Opere d’arte e reddito di lavoro autonomo. IRPEF, IVA e il “regime del margine” per i commercianti ambulanti

Con questa guida operativa analizziamo la rilevanza fiscale delle spese e dei proventi derivanti rispettivamente dall’acquisto e dalla cessione di opere d’arte nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF ed esaminiamo altresì il funzionamento dell’IVA e lo speciale “regime del margine” che, per chiunque desideri cimentarsi nella commercializzazione di questa tipologia di beni è assolutamente necessario conoscere soprattutto per chi è commerciante ambulante.

Acquisto di opere d’arte e deducibilità

In materia reddito di lavoro autonomo professionale, a differenza della qualificazione delle opere d’arte ai fini del reddito d’impresa, esistono specifiche norme concernenti l’acquisto e la cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. In primis, l’art. 54, comma 5 del TUIR prevede che debbano essere “comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione…”.

Le spese di rappresentanza, con riferimento alla categoria reddituale in esame, sono deducibili nel limite dell’1% dei redditi percepiti dal professionista nel corso del periodo d’imposta di riferimento.

In applicazione del principio tributario dell’onere della prova, tali spese dovranno essere adeguatamente documentate.

Rilevanza fiscale della vendita di opere d’arte dal professionista

In linea di principio, i beni strumentali acquistati nell’ambito dell’attività professionale e poi ceduti a titolo oneroso, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio sotto forma di emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili.

Tuttavia, l’art. 54, comma 1-bis del Tuir sottrae a questa regola gli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. Ciò significa che le plusvalenze e le minusvalenze prodotte dalla cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, non saranno imputati ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo professionale neanche se:

sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalita’ estranee all’arte o professione.

IVA e regime del margine

La vendita di un’opera da parte di una galleria avviene sulla base di un mandato (senza rappresentanza) che l’artista sottoscrive in favore della prima la quale, agendo come “mediatore culturale” non diventa mai proprietaria dell’opera ma, nel momento in cui la vende a un collezionista, incasserà il prezzo finale retrocedendolo poi all’autore dell’opera al netto della commissione.

Ai fini degli adempimenti IVA, occorre procedere alla corretta fatturazione per la definizione della provenienza e la certificazione del valore d’acquisto.

Le cessioni di opere d’arte, scontano aliquote differenti : l’aliquota ordinaria fissata al 22% viene ridotta al 10% se il cedente è l’artista stesso.

Per identificare il corretto funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto , occorre far riferimento alla tabella prevista dall’art. 36, comma 1 del D. L. N. 41/1995 che disciplina il cd. “regime del margine”, regime speciale Iva applicabile al commercio di beni mobili usati, opere d’arte e d’antiquariato.

Trattasi di un regime alternativo introdotto nel nostro ordinamento per evitare la doppia tassazione sui beni rispetto ai quali il rivenditore ha corrisposto un prezzo per il quale non abbia potuto portare in detrazione l’IVA. Tale regime si applica agli oggetti d’arte (e ai beni usati) acquistati da privati (ma anche direttamente dall’autore o dai suoi eredi che non siano soggetti IVA) e rivenduti da chi ne esercita il commercio per professione abituale.

Tale particolare regime è caratterizzato da tre diverse metodologie di calcolo potenzialmente applicabili in base alla convenienza.

Il regime analitico : per ogni singola operazione, la base imponibile per il calcolo dell’IVA, è costituita dalla differenza (il margine) tra il prezzo di vendita comprensivo dell’IVA e quello di acquisto, certificato da un documento contabile, inclusivo delle eventuali spese accessorie (resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA). L’iva viene in questo caso calcolata solo quando si ha un differenziale positivo; se lo scarto è negativo, il margine viene considerato “zero” e quindi l’imposta si annulla. In questo regime rientrano tutti i soggetti che effettuano vendite di beni usati anche se non in maniera abituale e continuativa.

Il regime forfettario è il regime applicabile a chi commercia beni usati in forma esclusivamente ambulante, oppure oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante; : il margine su cui viene individuata l’imposta è calcolato mediante l’applicazione di una percentuale predeterminata sul prezzo di vendita, nel primo caso pari al 50% e nelle altre ipotesi uguale al 60%.

Il regime globale (applicabile solo ad alcune specifiche attività di commercio non esercitate da ambulanti tra cui francobolli, monete o altri oggetti da collezione e qualsiasi bene con costo inferiore a € 516,46). Qui, secondo uno schema più semplice, la determinazione del margine avviene con riferimento alle cessioni e agli acquisti considerati globalmente nel periodo mensile o trimestrale e non sulla base delle singole operazioni effettuate.

Il regime del margine è ulteriormente soggetto ad applicazioni differenti a seconda che la vendita avvenga con l’intermediazione di una galleria o di una casa d’aste.

NB L’applicazione del regime speciale IVA prevede l’ indetraibilità per tutti gli acquisti sia nazionali che intracomumitari.

I soggetti che aderiscono a tale regime:

devono indicare in fattura che si tratta di cessione di beni ai sensi dell’art. 36 del DL 41/1995

sono obbligati ad indicare il corrispettivo comprensivo dell’imposta.

L’opzione per uno dei metodi margine sopra illustrati, ha in genere durata minima di tre anni e va espressa nel quadro VO del Modello Iva in Unico.

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