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mercoledì 27 Marzo 2024

DECRETO LIQUIDITA’: MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI!

A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate.

Pertanto è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail, anche non certificata, alla banca, al confidi o intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

DECRETO LIQUIDITA’: DOWNLOAD DEL MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI!

Per finanziamenti di importo fino a 25. 000 euro

A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate.

Pertanto è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail, anche non certificata, alla banca, al confidi o intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Come stabilito dalla lettera m), comma 1 dell’art. 13, fino al 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche, intermediari finanziari, di cui  all’articolo 106  del  Testo  Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.   385  e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa  è  stata danneggiata   dall’emergenza   COVID-19   come    da    dichiarazione autocertificata, purchè tali  finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non  prima  di  24  mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo  non superiore al 25 per cento  dell’ammontare  dei  ricavi  del  soggetto beneficiario,  come  risultante  dall’ultimo  bilancio  depositato  o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, risultante da altra idonea  documentazione,   anche   mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 25. 000,00 euro.

Si ha un nuovo finanziamento  quando,  ad esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia, l’ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare  di esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Nei casi  di  cessione  o affitto di azienda  con  prosecuzione  della  medesima  attività si considera altresì l’ammontare  dei  ricavi  risultante  dall’ultima dichiarazione dei  redditi  o  dall’ultimo  bilancio  depositato  dal cedente o dal locatore. In relazione alle  predette  operazioni,  il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un  tasso  di interesse, nel caso di garanzia diretta o un  premio  complessivo  di garanzia, nel caso di riassicurazione, che  tiene  conto  della  sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al  tasso  di  Rendistato  con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA  a  5  anni,  come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo  finanziario  a  garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178  della  legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

In  favore di tali soggetti  beneficiari  l’intervento  del  Fondo  centrale  di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso  automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere  l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

 

E’ possibile effettuare il download del modello in fondo all’articolo, nella sezione “Documenti da scaricare”.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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Dott.ssa Silvia Picca

Dott.ssa Silvia Picca
Manager Nord Italia - Senior Consultant
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