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martedì 16 Aprile 2024

L’ avviamento si trasferisce o no insieme all’azienda conferita? Qual è il suo trattamento fiscale? Agenzia delle Entrate e AIDC a confronto

L’ avviamento deve considerarsi trasferito per effetto di un conferimento d’azienda? Qual è il suo trattamento fiscale?

Con il conferimento d’azienda si attua il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonoma capacita ` reddituale, ad una società esistente o di nuova costituzione, contro un corrispettivo rappresentato da azioni o quote della societa ` conferitaria in favore del soggetto conferente.

Quesito

L’ avviamento devo considerarsi trasferito per effetto di un conferimento d’azienda? Qual è il suo trattamento fiscale?

Analisi

Come noto, l’ avviamento o “goodwill” è il maggior valore del prezzo d’azienda rispetto alla somma algebrica di tutte le singole attività e passività che compongono il patrimonio (rileva quindi come differenza contabile tra costo storico e valore del patrimonio netto) e sintetizza in sostanza la capacità di profitto di un’attività produttiva rispetto ad un’azienda che è priva dello stesso.

Per l’acquirente dell’azienda conferita, l’importo pagato a titolo di avviamento costituisce un’immobilizzazione immateriale: si tratta quindi di un costo che ha il requisito dell’utilità pluriennale ma non della materialità.

L’avviamento nel T. U. I. R.

L’ articolo 176, comma 1) del TUIR prevede la generale irrilevanza fiscale del valore iscritto a titolo di avviamento a seguito di conferimenti d’azienda. Si precisa che tale regime di neutralità si applica anche anche ai fini I. R. A. P.

Eccezioni: é possibile attribuire rilevanza fiscale al valore dell’avviamento mediante:

l’esercizio dell’opzione per l’applicazione della sostitutiva (dell’ I. R. P. E. F. , dell’I. R. E. S. E dell’I. R. A. P. ) disciplinata dall’articolo 176, comma 2 ter, del T. U. I. R. E dal relativo D. M. 25 luglio 2008. Il maggior valore così affrancato ha validità fiscale dal periodo stesso ai fini dell’ammortamento, nonché dal quarto periodo d’imposta successivo ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione;

l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (del 16%) sul riallineamento disciplinata dall’articolo 15, commi 10 e 12, del D. L. N. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). L’importo così affrancato è ammortizzabile extra contabilmente in misura non superiore a un decimo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 dell’ Agenzia delle Entrate

Posto che nel conferimento d’azienda (ex articolo 176, comma 1, del T. U. I. R. ) il conferitario subentra nel valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il valore dell’‘‘asset’’ avviamento non sia oggetto di trasferimento ma di mero storno contabile a causa della perdita di valore che scaturisce dalla dismissione del complesso aziendale di riferimento.

Ne deriva che:

a) il soggetto conferente, deve continuare a dedurre («per decimi» ex articolo 15, comma 10, del D. L. N. 185/2008 oppure «per diciottesimi» ex art. 176, comma 2ter del T. U. I. R. ) il valore fiscale dell’avviamento «cancellato»;

b) il conferitario subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il conferente, escluso l’avviamento.

La determinazione del valore dell’avviamento, che deve essere «cancellato» dalle scritture contabili del soggetto conferente, deriva da un processo di natura valutativa assimilabile al cosiddetto impairment test previsto dallo IAS 36 (5); il conferente deve quindi conservare relativamente all’avviamento, dato il trasferimento in continuità di valori, lo stesso regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.

La norma di comportamento dell’A. I. D. C. Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di Milano, con la Norma di Comportamento n. 181 del giugno 2011 ha espresso sul punto una posizione diametralmente opposta rispetto a quella dell’amministrazione finanziaria ut sopra citata, in base alla quale il conferitario acquisirebbe l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda subentrando nel valore fiscale esistente in capo al conferente (indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella propria contabilità) in quanto l’avviamento non e ` un bene immateriale dotato di propria autonomia economica suscettibile di circolare autonomamente dall’azienda ma si trasferisce necessariamente con essa. Ne consegue che il conferitario acquista il diritto di dedurre le residue quote di ammortamento, per lo stesso importo e con gli stessi limiti precedentemente applicabili al conferente.

Data la non omogeneità di soluzione in merito al quesito posto, si auspica sul punto un chiarimento lineare dell’Agenzia delle Entrate.

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