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martedì 16 Aprile 2024

CONFERIMENTO D’AZIENDA: GUIDA FISCALE

 Dal 1° gennaio 2008 il regime fiscale applicabile alle operazioni di conferimento d’azienda è quello della neutralità regolato dall’articolo 176 del DPR 917/86 “Tuir”,  che disciplina come i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono mai realizzo… 

 

 CONFERIMENTO D’AZIENDA: GUIDA FISCALE  

Dal 1° gennaio 2008 il regime fiscale applicabile alle operazioni di conferimento d’azienda è quello della neutralità regolato dall’articolo 176 del DPR 917/86 “Tuir”,  che disciplina come i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono mai realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il conferente assuma quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa.

Con tale ultima locuzione si vuole intendere che la conferitaria deve recepire gli stessi valori fiscali del conferente in relazione a ciascun singolo bene dell’azienda conferita.

Si tratta, dunque, di un regime di doppia sospensione d’imposta che consente sia al conferente che alla conferitaria di recepire nelle proprie scritture contabili i maggiori valori civili senza alcuna conseguenza dal punto di vista fiscale. Tuttavia, se è vero che il conferente non subisce alcuna tassazione, simmetricamente, la conferitaria non può riconoscere fiscalmente i maggiori valori contabilizzati a seguito del conferimento.  

L’articolo 176 realizza, dunque, una perfetta successione della conferitaria nei valori fiscali del conferente, in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo che compongono l’azienda trasferita.

Ciò comporta che, relativamente ai beni trasferiti, la conferitaria eredita sia il costo storico fiscalmente riconosciuto in capo al conferente sia il relativo fondo ammortamento, e su tale valore lordo procederà a calcolare le residue quote di ammortamento deducibili. Per quanto riguarda le rimanenze, queste conserveranno l’eventuale stratificazione Lifo esistente presso il conferente.

Naturalmente, qualora nelle rimanenze del conferente e in quelle della conferitaria si trovino beni omogenei, dovrà provvedersi all’unificazione delle stratificazioni Lifo esistenti. Contabilmente, la metodologia che meglio consente di rappresentare l’operazione di conferimento attuata ai sensi del presente articolo 176 è quella cosiddetta a “saldi aperti”.

Ai fini del requisito soggettivo, è sufficiente che la conferitaria eserciti attività di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica. Sempre sotto il profilo soggettivo, il comma 46 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 176 anche ai soggetti non residenti. A tal fine, ne è stato completamente riscritto il comma 2, sulla falsariga dell’abrogato comma 3 dell’articolo 175. Pertanto, attualmente, il regime di neutralità fiscale risulta applicabile anche nelle ipotesi in cui il conferente o la conferitaria siano non residenti, purché oggetto del conferimento sia un’azienda situata nel territorio dello Stato.

E’ stata, inoltre, trasferita nel nuovo comma 2-bis la disposizione antielusiva riguardante la successiva cessione della partecipazione ricevuta dall’imprenditore individuale a seguito del conferimento dell’unica azienda posseduta.  

In merito alla disposizione antielusiva, il comma 2-bis prevede che la successiva cessione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento sia disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68 del Tuir. Il richiamo operato alla lettera c) fa sì che il trattamento riservato a tali trasferimenti sia sempre quello relativo alla cessione di partecipazioni qualificate, anche in mancanza dei requisiti per essere considerate tali. Da ultimo, con l’introduzione nell’articolo 176 del nuovo comma 2-ter viene riconosciuta alla società conferitaria la facoltà di affrancare i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (compreso l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta, applicando su tali maggiori valori un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap.

Al riguardo, occorre precisare che l’opzione esercitata dalla conferitaria non comporta alcun effetto sul valore fiscale della partecipazione ricevuta dal conferente.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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