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	<title>Uncategorized &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Uncategorized &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Le società benefit: le domande più frequenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societ224-benefit-le-domande-pi249-frequenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto Mise società benefit]]></category>
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		<category><![CDATA[Società benefit Italia]]></category>
		<category><![CDATA[società benefit legge]]></category>
		<category><![CDATA[società benefit statuto e atto costitutivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Perché e come si diventa SB?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societ224-benefit-le-domande-pi249-frequenti/">Le società benefit: le domande più frequenti</a> was first posted on Febbraio 16, 2022 at 3:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida completa alle domande più frequenti per una scelta imprenditoriale consapevole e vincente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è una SB?</h2>
<p>La SB è una società che persegue un duplice scopo: fine di lucro e finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. In particolare si caratterizza per:</p>
<p>1. Il perseguimento di uno scopo mutualistico o lucrativo;</p>
<p>2. Il perseguimento di un beneficio comune;</p>
<p>3. Una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei portatori di interessi (“stakeholders”).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Qual è la novità?</h2>
<p>Con la SB Viene superato l’approccio imprenditoriale classico, volto alla massimizzazione del profitto e si diffonde un modello societario a duplice finalità: lucro e beneficio comune.</p>
<p>L’impresa quindi non più esclusivamente rivolta a vantaggio dei soci partecipanti ma anche a “beneficio comune” di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.</p>
<p>La società benefit (di seguito SB) è stata giuridicamente riconosciuta in Italia con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015).</p>
<p>La SB non costituisce un nuovo tipo sociale, ma una forma societaria che consente ai tipi sociali già codificati, di integrare allo scopo sociale tradizionale di natura lucrativa lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali tipi di società possono assumere la veste di SB?</h2>
<p>La legge di Stabilità 2016 prevede che tutte le società previste dal Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune. Di seguito tabella A di compatibilità con la forma SB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Tabella A</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tipi societari codificati</td>
<td>Forma SB</td>
</tr>
<tr>
<td>Società semplice</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società in nome collettivo</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società in accomandita semplice</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società per azioni</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società a responsabilità limitata</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società in accomandita per azioni</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società cooperative</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società consortile</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Cooperative sociali</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Imprese sociali</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Start up innovative</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Società tra professionisti</td>
<td>V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Legenda</h3>
<p>C= indica la compatibilità</p>
<p>V= compatibilità da valutare nel caso specifico.</p>
<p>Cos’è il fine comune?</p>
<p>Il beneficio comune è un risultato: la produzione di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione di effetti negativi su una o più categorie di beneficiari (i portatori di interesse o stakeholders). Il beneficio comune si misura in termini di utilità sociale.</p>
<p>La legge indica una vasta gamma di beneficiari: persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed “altri portatori di interesse”, ossia soggetti coinvolti direttamente e indirettamente dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori e pubblica amministrazione.</p>
<p>Il beneficio comune deve essere realizzato &#8211; nell&#8217;esercizio di una attività economica-  oltre allo scopo lucrativo. L’attività lucrativa, quindi, non deve mancare perché deve in ogni caso essere svolta dalla SB.</p>
<p>Possibile anche lo svolgimento di altre attività con criteri diversi dall’economicità e il compimento di singoli atti (donazioni, comodati, atti gratuiti in genere) purchè producano un beneficio comune.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come si costituisce una SB?</h2>
<p>Per la costituzione è necessario l&#8217;intervento del notaio. La SB può essere costituita:</p>
<p>&#8211; con atto pubblico;</p>
<p>&#8211; mediante modifica dello statuto di una società già operativa.</p>
<p>Che cosa deve essere indicato nello Statuto di una SB?</p>
<h3>Lo statuto deve specificare:</h3>
<p>&#8211; le finalità di beneficio comune, e gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e verso quali  categorie di soggetti (portatori di interesse);</p>
<p>&#8211; il soggetto/soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune;</p>
<p>&#8211; introdurre un&#8217;apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (di seguito Relazione benefit).</p>
<p>In sede di costituzione una consulenza professionale mirata consente la stesura dei documenti in modo corretto e senza imprevisti. Anche in fase di gestione la figura di un consulente esperto nella normativa di settore garantisce il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti per la crescita e pianificazione del proprio business.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>E&#8217; obbligatorio modificare la denominazione sociale?</h2>
<p>La modifica della denominazione sociale non è un elemento necessario. Per l’applicazione della normativa sulle SB è invece indispensabile che la società indichi nell’oggetto sociale dello statuto il perseguimento di un dato fine comune.</p>
<p>La modifica (facoltativa) della denominazione sociale è consigliabile, per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è la Relazione Benefit?</h2>
<p>è la relazione annuale da allegare al bilancio d’esercizio. è un dovere extrafinanziario perché la relazione descrive gli obiettivi di beneficio comune e le azioni adottate per attuarli. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune.</p>
<p>La relazione benefit contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune: quali benefici ha prodotto in termini socio ambientali nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e altri portatori di interesse?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono i vantaggi di diventare una SB?</h2>
<p>La scelta di costituire/diventare una SB, impatta sull’immagine e reputazione aziendale, tanto più significativo nel mercato è il settore scelto per il raggiungimento del fine comune. Non mancano però anche vantaggi fiscali.</p>
<p>Il decreto fiscale 2020 (Dl. 124/2019) ha modificato il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) introducendo una norma che valorizza l’attività delle società benefit nei rapporti con le amministrazioni, prevedendo tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.</p>
<p>Il decreto Rilancio ha, infine, stanziato un fondo di 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività promozionali sul territorio nazionale, che sarà definito da Invitalia e approvato dal MISE. Obiettivo: diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Siete incuriositi da questo innovativo modello societario? Il miglior modo per iniziare è informarsi.</p>
<p>Chiedi informazioni per il nostro servizio di consulenza periodica personalizzata e sfrutta al meglio tutte le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione per la tua azienda! <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it">Compila il form di contatto! </a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societ224-benefit-le-domande-pi249-frequenti/">Le società benefit: le domande più frequenti</a> was first posted on Febbraio 16, 2022 at 3:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-novit224-del-governo-aggiornate-al-9-gennaio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 17:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Green pass lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Le novità per i luoghi di lavoro, gli uffici, le attività commerciali e i mezzi di trasporto.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-novit224-del-governo-aggiornate-al-9-gennaio-2022/">COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022</a> was first posted on Gennaio 13, 2022 at 6:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il recentissimo decreto legge n. 1/2022, entrato in vigore l’8 gennaio 2022 ha modificato il decreto legge n. 44/2021 e ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età (anche in data successiva all’entrata in vigore della nuova normativa).   L’obbligo ha un limite temporale: dal 1° febbraio al 15 giugno 2022, salvo proroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali saranno le conseguenze per i lavoratori, datori di lavoro e imprese?</h2>
<h3>L’esenzione dall’obbligo vaccinale.</h3>
<p>L&#8217;infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione. Inoltre, si può essere esentati in presenza di condizioni cliniche/patologie documentabili dal medico di base o dal medico vaccinatore. Preferibile, in questi casi trasmettere la relativa documentazione all’Azienda sanitaria locale.</p>
<p>Infatti, per la violazione dell’obbligo vaccinale il Ministero della Salute applica una sanzione amministrativa tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione che, a sua volta, accerterà i motivi di esenzione mediante le Aziende sanitarie competenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le novità sul luogo di lavoro.</h2>
<p>I lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e del settore privato, accedono al luogo di lavoro solo se muniti di super green pass da avvenuta vaccinazione o da avvenuta guarigione.</p>
<p>Per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni non è previsto l’obbligo vaccinale. Essi accedono con green pass base, quindi ad esito di tampone negativo. Il green pass base resta valido per tutta la giornata lavorativa, anche se durante la stessa scadano le 48/72 ore di efficacia del tampone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Come dovrà comportarsi il datore di lavoro?</h3>
<p>Per il datore di lavoro la parola d’ordine è verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.</p>
<p>Ammettere a lavoro un lavoratore privo del super green pass espone a sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1. 000 euro. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di reiterata violazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali le conseguenze per il lavoratore?</h2>
<p>I lavoratori privi del super green pass hanno il divieto di accedere ai luoghi di lavoro. Se vi accedono sprovvisti:</p>
<p>&#8211;       si considerano assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione. Non vanno però incontro a sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a quando esibiscono la certificazione;</p>
<p>&#8211;       possono subire la sanzione pecuniaria da 600 a 1. 500 euro, raddoppiata in caso di più violazioni (oltre alle sanzioni disciplinari del proprio settore);</p>
<p>&#8211;       in tutte le imprese, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, potranno essere sospesi e sostituiti, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p>I lavoratori esentati dalla vaccinazione o la cui vaccinazione per condizioni cliniche è differita, potranno essere adibiti a nuove mansioni che si svolgano con modalità idonee a ridurre il rischio di contagio (se necessario anche diverse).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sino a quando resterà l’obbligo vaccinale?</h2>
<p>L’obbligo scatta dal 1°febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022.</p>
<p>I lavoratori over 50 devono provvedere alla vaccinazione dal 1° febbraio e dopo 15 giorni dal vaccino, termine necessario per immunizzarsi, cioè a partire dal 15 febbraio, dovranno esibire il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.</p>
<p>Il Ministero monitorerà l’adempimento dell’obbligo vaccinale con verifiche periodiche dei dati acquisiti a mezzo Sistema tessera sanitaria.   Tutti i cittadini ultra 50 che dal 1° febbraio non abbiano:</p>
<p>&#8211;       iniziato il ciclo primario;</p>
<p>&#8211;       completato il ciclo primario;</p>
<p>&#8211;       effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario</p>
<p>potranno essere segnalati dal Ministero della salute all’Agenzia delle entrate – Riscossione per l’irrogazione della sanzione amministrativa di 100 euro. La sanzione è estesa a tutti gli altri soggetti per i quali è già stato introdotto l’obbligo vaccinale (quali i sanitari, il personale della scuola, della polizia, della difesa e degli istituti penitenziari).</p>
<p>L’interessato ha 10 giorni di tempo per dimostrare al fisco i validi motivi di esenzione e di averli trasmessi (contemporaneamente o in precedenza) all’Azienda sanitaria competente (alla quale il fisco può – a campione-  chiedere conferma).  In caso contrario l’Agenzia delle entrate – Riscossione emetterà avviso di addebito immediatamente esecutivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ci sono alternative alla sostituzione del lavoratore?</h2>
<p>Il provvedimento non dedica alcun articolo allo smart working. Il lavoro agile è però soluzione prospettata e suggerita dalla circolare 5 gennaio del Ministero del Lavoro e della Pubblica amministrazione, vista la nuova proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.</p>
<p>Estensione senza limite di età dell&#8217;obbligo vaccinale al personale accademico.</p>
<p>Da gennaio 2022 non soltanto il personale scolastico, ma anche tutto il personale docente e non delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e negli istituti tecnici superiori dovrà vaccinarsi. Queste categorie di lavoratori potranno accedere solo tramite super green pass. Qui l’obbligo non ha limite di età né durata temporale (invece prevista per gli ultra 50 sino al 15 giugno 2022).</p>
<p>Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass e i controlli restano a campione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le nuove regole sul green pass base: l’estensione.</h2>
<p>Il decreto n. 1/2022 ha esteso fino al 31 marzo 2022 l’uso del green pass base per l’accesso ad alcuni servizi. In particolare:</p>
<p>&#8211;       dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) e colloqui in presenza con detenuti;</p>
<p>&#8211;       dal 1°febbraio 2022 per i pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali (esclusi alimentari e farmacie e ulteriori servizi essenziali alla persona, che saranno individuati con apposito dpcm).</p>
<p>Il green pass rafforzato.  Ecco un riepilogo dei servizi e attività per i quali è obbligatorio  dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:</p>
<p>&#8211; alberghi/terme e servizi di ristorazione interni;</p>
<p>&#8211; fiere, sagre, convegni e congressi;</p>
<p>&#8211; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;</p>
<p>&#8211; bar e ristoranti, anche all’aperto</p>
<p>&#8211; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;</p>
<p>&#8211; piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;</p>
<p>&#8211; centri culturali e ricreativi per le attività all&#8217;aperto.</p>
<p>&#8211; mezzi di trasporto, anche locale o regionale (sui mezzi è obbligatoria anche la mascherina FFP2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, contattaci!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[中国和意大利的律师，法律咨询]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialista.it]]></category>
		<category><![CDATA[LeFonti Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Professionale Anno 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</guid>

					<description><![CDATA[Bis dell'affermazione del 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall&#8217;Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.</p>
<p>Il Team di Commercialista.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La società semplice come strumento di gestione e tutela del proprio patrimonio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-societ224-semplice-come-strumento-di-gestione-e-tutela-del-proprio-patrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Come funziona una società semplice]]></category>
		<category><![CDATA[società semplice e protezione del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[società semplice immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[società semplice vantaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/uncategorized/la-societ224-semplice-come-strumento-di-gestione-e-tutela-del-proprio-patrimonio/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alle valutazioni necessarie per avviare una società semplice senza rischi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-societ224-semplice-come-strumento-di-gestione-e-tutela-del-proprio-patrimonio/">La società semplice come strumento di gestione e tutela del proprio patrimonio</a> was first posted on Maggio 20, 2021 at 11:43 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La società semplice, organizzazione elementare per l’esercizio di attività non commerciale, è uno strumento particolarmente snello e attraente di pianificazione patrimoniale per le famiglie imprenditoriali che vogliano gestire e organizzare i propri beni mobili e immobili.  Quali sono i vantaggi derivanti dalla sua costituzione?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è</h2>
<p>La società semplice è una forma elementare di società per lo svolgimento di attività agricole, professioni intellettuali in forma societaria, attività sportive dilettantistiche, gestione proprietà mobiliari e immobiliari.</p>
<p>Per la sua costituzione non è prevista una forma predeterminata. Solo in caso di apporto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l’articolo 2251 c. C. Prevede l’atto costitutivo scritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I vantaggi della società semplice</h2>
<p>Tra i vantaggi prevalgono i limitati obblighi di natura formale:</p>
<p>&#8211;  assenza di organi sociali obbligatori poiché ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri e non ha adempimenti da compiere, a parte quelli fiscali (dichiarazione dei redditi tramite modello Unico, percepiti secondo la proporzione stabilita nello statuto);</p>
<p>&#8211;  contabilità agevolata e semplificata perché la società non ha l’obbligo di redigere e depositare il bilancio di esercizio e di tenuta delle scritture contabili.</p>
<p>Inoltre, la società semplice, non potendo svolgere attività commerciale, non è un soggetto fallibile.</p>
<p>Ulteriore vantaggio è la rilevante autonomia statutaria che consente ai soci di regolare la struttura organizzativa ed i propri rapporti.</p>
<p>Si pensi, alle clausole di pianificazione successoria che, nelle società in ambito familiare, circoscrivono il godimento del patrimonio in favore dei soci familiari, con esclusione espressa dei non consanguinei o alle clausole che regolano la modalità di liquidazione della quota sociale in capo all’erede.</p>
<p>Ammesse anche le clausole che introducono soci d’opera (commercialisti e avvocati) per attività di consulenza verso la società nel caso di figli ritenuti non idonei ad una gestione autonoma della ricchezza familiare. Quando verrà a mancare il genitore/imprenditore, il figlio potrà compiere date operazioni solo dietro consenso del socio d’opera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’inattaccabilità del patrimonio conferito</h2>
<p>La società semplice è oggi una scelta di crescente attrattiva. è opportuno chiedersi: è davvero una “cassaforte” che rende certa e duratura l’inattaccabilità del patrimonio alle aggressioni dei terzi?</p>
<p>Conferire i beni in società semplice, non determina un livello di intangibilità del patrimonio totale (riscontrabile in altri strumenti quali il trust o le polizze).</p>
<p>Questo non esclude che attraverso la costituzione di una società semplice si possa conseguire un’apprezzabile tutela attraverso una serie di accorgimenti. Per questo motivo occorre essere consapevoli delle norme giuridiche che regolano il tipo di società.</p>
<p>Le società semplici sono società di persone la cui struttura privilegia la componente personalistica dei partecipanti. La modifica del contratto sociale è perciò subordinata al consenso di tutti i soci (articolo 2252 c. C. )</p>
<p>Su questo presupposto normativo la giurisprudenza ha costruito la conseguenza per cui, una volta costituita la società semplice, i creditori particolari non possono agire per l’esecuzione forzata del patrimonio conferito dai soci perché, così facendo, il creditore si sostituirebbe al socio, contro la volontà degli altri soci.</p>
<p>L’esecuzione forzata non è ammessa per legge a fronte del carattere personalistico della società semplice.</p>
<p>Ecco spiegata la nascita del concetto di “cassaforte”, carattere spesso attribuito a priori alla società semplice.</p>
<p>Una serie di valutazioni giuridiche ci impongono di rivedere il concetto di “cassaforte” almeno nella valenza più attenuata di “contenitore” del patrimonio conferito.</p>
<p>Bisogna essere consapevoli di un dato normativo immodificabile al quale una società semplice non può sfuggire. La società semplice resiste all’espropriazione del creditore particolare del socio solo in costanza del rapporto societario.</p>
<p>Infatti, finché dura la società il creditore particolare può limitarsi a far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere solo atti conservativi sulla quota spettante al socio nella fase di liquidazione. Inoltre, se gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare il creditore particolare, questi può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore (articolo 2270 c. C. ).</p>
<p>In sostanza la società semplice tutela in modo apprezzabile, ma non totalitario, i beni conferiti nella società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esiste un accorgimento per beneficiare di questa tutela e rafforzarla il più possibile?</h2>
<p>Si.</p>
<p>Bisogna assicurarsi di prevedere nell’atto costitutivo la non trasferibilità della quota di partecipazione del socio. Solo così facendo tra gli atti (conservativi) che, in costanza del rapporto societario, il creditore particolare del socio può compiere sulla quota a lui spettante, ai sensi dell’articolo 2270 c. C. , non rientrerà il pignoramento che, come detto, comporterebbe una modifica coattiva del rapporto sociale, non ammessa dal carattere personalistico della società semplice.</p>
<p>Certo, la libera trasferibilità delle quote potrebbe rivelarsi una scelta che attribuisce maggiore autonomia nella gestione e circolazione del proprio patrimonio, ma al contempo determina l’applicazione delle regole ordinarie. Le quote potranno essere espropriate anche nelle ipotesi in cui sia stato previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci.</p>
<p>Si può, in conclusione, affermare che l’impermeabilità dei beni alle vicende finanziarie e fiscali dei soci conferenti non è illimitata e duratura. Ma non si può neppure escludere che sussista, almeno parzialmente, e che si possa rafforzare a patto di ponderare la scelta di talune clausole in sede di costituzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Società semplice e altri strumenti per tutelare il patrimonio</h2>
<p>Per una maggiore tutela del patrimonio, una fondazione estera o una società di scopo sono strumenti utilizzabili in aggiunta alla società di persone, se in possesso dei requisiti.</p>
<p>è bene ricordarsi che dare alla propria attività la forma giuridica di società semplice presenta i suoi numerosi vantaggi ma anche le sue complessità proprio nel rapporto tra i creditori e i soci.</p>
<p>Se stai valutando di costituire una società semplice, siamo a disposizione per una attenta valutazione del tuo caso.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-societ224-semplice-come-strumento-di-gestione-e-tutela-del-proprio-patrimonio/">La società semplice come strumento di gestione e tutela del proprio patrimonio</a> was first posted on Maggio 20, 2021 at 11:43 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-ricetta-medica-elettronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 18:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[numero ricetta elettronica]]></category>
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					<description><![CDATA[Un passo verso la tecnologia per efficientare il sistema sanitario nazionale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-ricetta-medica-elettronica/">COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 7:51 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti e ridurre la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Protezione Civile, con l’ordinanza 651 del 19 marzo 2020, consente ai cittadini di reperire dal proprio medico il numero di ricetta elettronico, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. </p>
<p>COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA</p>
<p>Un passo verso la tecnologia per efficientare il sistema sanitario nazionale</p>
<p>
</p>
<p>Al fine di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti e ridurre la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Protezione Civile, con l’ordinanza 651 del 19 marzo 2020, consente ai cittadini di reperire dal proprio medico il numero di ricetta elettronico, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. </p>
<p>Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE), tramite:</p>
<p>&#8211;         a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);</p>
<p>&#8211;         b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;</p>
<p>&#8211;         c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero di telefono, fisso o mobile. </p>
<p>Per l’erogazione della ricetta, il paziente può recarsi nella struttura di erogazione e fornire il codice (NRE) unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria. </p>
<p>Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni dell’erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera &#8220;X&#8221;, salvo diversa indicazione regionale. </p>
<p>Laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC &#8211; Sistema di Accoglienza Centrale (anche tramite il SAR &#8211; Sistemi di Accoglienza Regionali). </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-ricetta-medica-elettronica/">COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 7:51 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro: pubblicato il libro con 40 casi di risparmio fiscale fatto conseguire in tutta Italia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/libro-pubblicato-il-libro-con-40-casi-di-risparmio-fiscale-fatto-conseguire-in-tutta-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Ferretti]]></category>
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					<description><![CDATA[Attivo link su Amazon,<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/libro-pubblicato-il-libro-con-40-casi-di-risparmio-fiscale-fatto-conseguire-in-tutta-italia/">Libro: pubblicato il libro con 40 casi di risparmio fiscale fatto conseguire in tutta Italia</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell&#8217;attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l&#8217;Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l&#8217;impegno, l&#8217;onesta, la competenza e la pianificazione portano risultati concreti.</p>
<p>Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell&#8217;attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l&#8217;Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l&#8217;impegno, l&#8217;onesta, la competenza e la pianificazione portano a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>&#8220;Il fisco italiano è il migliore al mondo, esprime la genialità ed il talento del nostro popolo, è possibile in molti casi realizzare un risparmio lecito e legittimo, abbattendo il carico fiscale e drenando liquidità pro norma&#8221;,  questo il leitmotiv dei 40 casi descritti nel book, reali, impostati con un doppio binario, da un lato il linguaggio tecnico con descrizione della fattispecie ed il riferimento normativo, dall&#8217;altro lato la descrizione schietta del problema ed il racconto della soluzione prospettata ed attuata per la singola azienda in un linguaggio diretto e semplice.&#8221;</p>
<p><a href="https://www.amazon.it/dp/886913623X/ref=sr_1_1?%20__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731" target="_blank" rel="noopener">Il link su Amazon</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/libro-pubblicato-il-libro-con-40-casi-di-risparmio-fiscale-fatto-conseguire-in-tutta-italia/">Libro: pubblicato il libro con 40 casi di risparmio fiscale fatto conseguire in tutta Italia</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[LE MISURE DEL GOVERNO PER SUPPORTARE E SOSTENERE SISTEMA SANITARIO, FAMIGLIE ED AZIENDA A FRONTE  L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18</h2>
<p>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), testo integrale scaricabile in formato pdf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese a causa dell'emergenza coronavirus - covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/">Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</a> was first posted on Marzo 16, 2020 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa del decreto legge definitivo con le misure a sostegno del sistema sanitario nazionale, delle famiglie e delle, il Ministero delle Finanze e l&#8217;Inps hanno preannunciato con comunicati stampa il rinvio della scadenza di versamento del 16 marzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si fa riserva di tornare sull&#8217;argomento non appena sarà pubblicato il decreto legge, in allegato in bozza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/">Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</a> was first posted on Marzo 16, 2020 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 15:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
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		<category><![CDATA[fac simile istanza sospensione pagamenti prestiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/</guid>

					<description><![CDATA[Per aziende colpite su tutto il territorio nazionale da emergenza coronavirus - covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/">Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 4:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’istanza rispetta la vigente normativa emanata del Governo in tema di emergenza coronavirus – Covid-19 e quanto disciplinato da ABI con accordi di parte, onde chiedere in modo appropriato e puntuale agli istituti di credito o società di leasing, la sospensione dei pagamenti di Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing per aziende danneggiate (minor fatturato/minor incassi…) in tutto il territorio nazionale per le quote capitale, saranno da pagare solo gli interessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fac simile istanza sospensione pagamenti finanziamenti imprese</h2>
<p>L’istanza rispetta la vigente normativa emanata del Governo in tema di emergenza coronavirus – Covid-19 e quanto disciplinato da ABI con accordi di parte, onde chiedere in modo appropriato e puntuale agli istituti di credito o società di leasing, la sospensione dei pagamenti di Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing per aziende danneggiate (minor fatturato/minor incassi…) in tutto il territorio nazionale per le quote capitale, saranno da pagare solo gli interessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Parte iniziale parziale a solo titolo dimostrativo</h3>
<p>“Banca _______,</p>
<p>c. A. Resp. Le filiale di _________</p>
<p>Gent. Ma/o ______, cortesemente, come da accordi telefonici, onde evitare di subire danni irreversibili alla nostra azienda, siamo a richiedere con urgenza e tempestività applicazione delle misure inserite nel comunicato ABI (cfr addendum) che alleghiamo per tutti i finanziamenti e/o prestiti in essere tra la nostra azienda ed il vostro istituto stipulati a data antecedente il 31. 01. 2020&#8243;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere alle banche la sospensione dei Prestiti e Finanziamenti alle aziende colpite da emergenza Covid-19per un anno</p>
<p>29,90€ 27,00€</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/">Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 4:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Fondi per lo Smart Working</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondi-per-lo-smart-working/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributi ed finanziamenti alla formazione - training aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Contributi ed incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Smart working]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/fondi-per-lo-smart-working/</guid>

					<description><![CDATA[La Regione Lazio stanzia 2 miliori di Euro per agevolare il lavoro agile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondi-per-lo-smart-working/">Fondi per lo Smart Working</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Lazio ha deciso di adottare una misura per aiutare le imprese, in questo momento di emergenza epidemiologica, per proseguire le attività e per permettere ai lavoratori di lavorare da casa. </p>
<p>La Regione Lazio ha deciso di adottare una misura per aiutare le imprese, in questo momento di emergenza epidemiologica, per proseguire le attività e per permettere ai lavoratori di lavorare da casa.  L&#8217;11 Marzo 2020, il Presidente Nicola Zingaretti ha affermato che a seguito delle numerose richieste pervenute ha messo in campo 2 milioni di Euro per favorire le imprese del Lazio a continuare a lavorare, ma da casa. </p>
<p>Il bando sarà rivolto a tutti i datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di Partita IVA e con almeno 3 dipendenti. </p>
<p>Il finanziamento potrà essere utilizzato sia per servizi di consulenza e formazione finalizzati all&#8217;adozione di un piano di smart working, sia per l&#8217;acquisto di strumenti tecnologici per l&#8217;attuazione del piano di smart working aziendale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondi-per-lo-smart-working/">Fondi per lo Smart Working</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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