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	<title>TERRENI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>TERRENI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Recupero dei terreni agricoli incolti: soluzioni, buone pratiche e politiche di sostegno</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Recupero-dei-terreni-agricoli-incolti-soluzioni-buone-pratiche-e-politiche-di-sostegno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TERRENI]]></category>
		<category><![CDATA[TERRENI AGRICOLI INCOLTI]]></category>
		<category><![CDATA[Cause dell'incolto]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensione del fenomeno incolto]]></category>
		<category><![CDATA[Impatti dell'incolto]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa su terreni incolti]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero terreni agricoli incolti]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni per il recupero]]></category>
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					<description><![CDATA[Recupero di terreni agricoli incolti, come fare. <hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Recupero-dei-terreni-agricoli-incolti-soluzioni-buone-pratiche-e-politiche-di-sostegno/">Recupero dei terreni agricoli incolti: soluzioni, buone pratiche e politiche di sostegno</a> was first posted on Aprile 26, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:306"><strong>L&#8217;incolto dei terreni agricoli</strong> rappresenta un problema di notevole importanza in Italia e nel mondo, con <strong>impatti ambientali, sociali ed economici negativi</strong>. Per contrastare questo fenomeno e valorizzare il patrimonio agricolo, è necessario implementare diverse <strong>soluzioni e strategie di recupero</strong>.</p>
<h2 data-sourcepos="5:1-5:59">Soluzioni per il recupero dei terreni agricoli incolti:</h2>
<ul data-sourcepos="7:1-13:0">
<li data-sourcepos="7:1-7:228"><strong>Rimozione degli ostacoli:</strong> Eliminare le barriere che impediscono l&#8217;utilizzo dei terreni, come la mancanza di infrastrutture, l&#8217;accesso all&#8217;acqua, l&#8217;indebitamento dei proprietari terrieri o la frammentazione della proprietà.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:209"><strong>Ripristino del suolo:</strong> Migliorare la fertilità e la struttura del suolo attraverso tecniche di agricoltura conservativa, come la rotazione delle colture, l&#8217;utilizzo di compost e la riduzione dell&#8217;aratura.</li>
<li data-sourcepos="9:1-9:143"><strong>Lotta alle specie invasive:</strong> Contenere la diffusione di piante e animali nocivi che competono con le colture e danneggiano gli ecosistemi.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:138"><strong>Riqualificazione ambientale:</strong> Creare aree verdi e zone umide per la tutela della biodiversità e la riduzione dell&#8217;erosione del suolo.</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:165"><strong>Conversione a colture alternative:</strong> Introdurre colture più redditizie o adatte alle condizioni climatiche locali, come prodotti biologici o colture energetiche.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Agricoltura sociale:</strong> Favorire l&#8217;utilizzo dei terreni incolti per attività sociali e riabilitative, come l&#8217;agricoltura urbana o l&#8217;inserimento lavorativo di persone svantaggiate.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:74">Esempi di buone pratiche per il recupero dei terreni agricoli incolti:</h2>
<ul data-sourcepos="16:1-19:0">
<li data-sourcepos="16:1-16:220"><strong>Progetto &#8220;Agricoltura 4.0&#8221;:</strong> In Italia, il progetto promuove l&#8217;adozione di tecnologie innovative per l&#8217;agricoltura di precisione, favorendo l&#8217;utilizzo efficiente delle risorse e la riduzione dell&#8217;impatto ambientale.</li>
<li data-sourcepos="17:1-17:230"><strong>Programma Leader:</strong> L&#8217;iniziativa dell&#8217;Unione Europea sostiene lo sviluppo rurale e la diversificazione delle attività agricole, finanziando progetti per il recupero dei terreni incolti e la creazione di nuove imprese agricole.</li>
<li data-sourcepos="18:1-19:0"><strong>Rete FAI &#8220;Terre d&#8217;Italia&#8221;:</strong> Il Fondo Ambiente Italiano tutela e valorizza paesaggi e beni culturali, promuovendo interventi di recupero e riqualificazione di terreni incolti in aree di pregio ambientale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="20:1-20:79">Politiche e programmi a sostegno del recupero dei terreni agricoli incolti:</h2>
<ul data-sourcepos="22:1-25:0">
<li data-sourcepos="22:1-22:256"><strong>Piano Nazionale Strategico (PSN) della PAC:</strong> Il piano definisce gli interventi per lo sviluppo sostenibile dell&#8217;agricoltura italiana, includendo misure specifiche per il recupero dei terreni incolti e la promozione di pratiche agricole ecocompatibili.</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:245"><strong>Programma di Sviluppo Rurale (PSR):</strong> Il programma regionale integra le politiche nazionali con azioni mirate alle esigenze del territorio, finanziando progetti per il recupero dei terreni incolti e la valorizzazione delle produzioni locali.</li>
<li data-sourcepos="24:1-25:0"><strong>Legge 22 dicembre 2016, n. 216 (Legge di Stabilità 2017):</strong> La legge introduce misure fiscali agevolative per favorire il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti, come la riduzione dell&#8217;IMU e dell&#8217;IRPEF.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="26:1-26:16">Conclusioni:</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:458">Il recupero dei terreni agricoli incolti rappresenta una sfida complessa che richiede un impegno congiunto da parte di istituzioni, imprese agricole e cittadini. Attraverso l&#8217;implementazione di soluzioni innovative, la diffusione di buone pratiche e il sostegno di politiche adeguate, è possibile trasformare questa sfida in un&#8217;opportunità per valorizzare il patrimonio agricolo, promuovere la sostenibilità ambientale e creare nuove opportunità di sviluppo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Recupero-dei-terreni-agricoli-incolti-soluzioni-buone-pratiche-e-politiche-di-sostegno/">Recupero dei terreni agricoli incolti: soluzioni, buone pratiche e politiche di sostegno</a> was first posted on Aprile 26, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regime fiscale e finanziamenti per le aziende agricole biologiche</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-fiscale-e-finanziamenti-per-le-aziende-agricole-biologiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICOLI IN AFFITTO]]></category>
		<category><![CDATA[TERRENI]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione di agricoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[della Sovranità Alimentare e delle Foreste]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell'Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[regime fiscale agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[Registro telematico delle imprese agricole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29468</guid>

					<description><![CDATA[Le aziende agricole biologiche possono beneficiare di un regime fiscale agevolato che prevede diverse misure di vantaggio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-fiscale-e-finanziamenti-per-le-aziende-agricole-biologiche/">Regime fiscale e finanziamenti per le aziende agricole biologiche</a> was first posted on Aprile 22, 2024 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="3:1-3:28">Regime fiscale agevolato</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="5:1-5:126">Le aziende agricole biologiche possono beneficiare di un regime fiscale agevolato che prevede diverse <strong>misure di vantaggio</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="7:1-12:0">
<li data-sourcepos="7:1-7:104"><strong>Esenzione dall&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA)</strong> per la vendita di prodotti biologici certificati.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:105"><strong>Detrazioni fiscali</strong> per l&#8217;acquisto di beni e servizi necessari all&#8217;attività di produzione biologica.</li>
<li data-sourcepos="9:1-9:137"><strong>Riduzione dell&#8217;imposta di registro</strong> per l&#8217;acquisto di terreni e fabbricati destinati all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agricola biologica.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:115"><strong>Credito d&#8217;imposta</strong> per le spese di ammortamento dei beni immobili utilizzati nell&#8217;attività agricola biologica.</li>
<li data-sourcepos="11:1-12:0"><strong>Possibilità di accedere a contributi a fondo perduto</strong> per la realizzazione di investimenti in agricoltura biologica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="13:1-13:17">Finanziamenti</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="15:1-15:120">Oltre al regime fiscale agevolato, le aziende agricole biologiche possono accedere a diverse <strong>fonti di finanziamento</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="17:1-20:0">
<li data-sourcepos="17:1-17:306"><strong>PSR (Piano di Sviluppo Rurale)</strong>: il PSR prevede diverse misure a sostegno dell&#8217;agricoltura biologica, tra cui contributi per la conversione dei terreni all&#8217;agricoltura biologica, per l&#8217;acquisto di beni e servizi necessari all&#8217;attività di produzione biologica, per la promozione dei prodotti biologici.</li>
<li data-sourcepos="18:1-18:193"><strong>Bandi regionali e nazionali</strong>: periodicamente vengono emanati bandi regionali e nazionali che prevedono finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato per le aziende agricole biologiche.</li>
<li data-sourcepos="19:1-20:0"><strong>Credito agrario</strong>: le aziende agricole biologiche possono accedere al credito agrario a condizioni agevolate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="21:1-21:65">Come richiedere il regime fiscale agevolato e i finanziamenti</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="23:1-23:260">Per richiedere il regime fiscale agevolato e i finanziamenti, le aziende agricole biologiche devono <strong>iscriversi al registro telematico delle imprese agricole</strong> e <strong>ottenere la certificazione di agricoltura biologica</strong> da un organismo di controllo accreditato.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="33:1-33:15">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="35:1-35:268">Il regime fiscale agevolato e i finanziamenti disponibili rappresentano un importante <strong>sostegno per le aziende agricole biologiche</strong>. Questi strumenti possono contribuire allo sviluppo dell&#8217;agricoltura biologica in Italia e alla valorizzazione dei prodotti biologici.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-fiscale-e-finanziamenti-per-le-aziende-agricole-biologiche/">Regime fiscale e finanziamenti per le aziende agricole biologiche</a> was first posted on Aprile 22, 2024 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida al regime fiscale più conveniente e finanziamenti per le aziende agricole BIO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-al-regime-fiscale-pi249-conveniente-ed-ai-finanziamenti-per-le-aziende-agricole-bio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICOLI IN AFFITTO]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[TERRENI]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto azienda agricola]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale azienda bio]]></category>
		<category><![CDATA[regime fiscale azienda bio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale azienda agricola]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale-fiscale aziende agricole biologiche 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-al-regime-fiscale-pi249-conveniente-ed-ai-finanziamenti-per-le-aziende-agricole-bio/">Guida al regime fiscale più conveniente e finanziamenti per le aziende agricole BIO</a> was first posted on Novembre 26, 2017 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avete avviato un’azienda agricola Bio e non sapete come fare per risparmiare sulle imposte? Leggete subito la nostra guida operativa che illustra in sintesi come scegliere il regime fiscale più conveniente e di quali finanziamenti potrete godere!   </p>
<p>Siete IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) e avete aperto la vostra azienda di agricoltura biologica? </p>
<p>Ecco tutto quello che dovete sapere per massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta e non commettere errori nella scelta del regime fiscale da applicare.  </p>
<p>A) REGIME FISCALE DI ESONERO </p>
<p>E’ importante che siate a conoscenza del fatto che, qualora il fatturato della nuova impresa non superi i 7. 000 € l&#8217;anno, è possibile godere del regime fiscale di esonero il quale vi solleverà dai seguenti adempimenti:</p>
<p>    obbligo della dichiarazione dei redditi;<br />
    emissione e registrazione fatture;<br />
    liquidazione e versamento imposte;<br />
    dichiarazione IVA e comunicazione spesometro. </p>
<p>N. B. L&#8217;unico obbligo che resta è quello della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali, nonché della copia dell&#8217;autofattura nel caso di acquirenti non in regime di esonero, sulle quali va trattenuta l&#8217;imposta. Nel caso invece di vendita diretta a privati, non vi è obbligo di emissione scontrino o di rilascio di ricevuta fiscale. </p>
<p>B) REGIMI ALTERNATIVI</p>
<p>In caso di superamento in corso d’anno nel volume di affari della soglia di € 7. 000,00, il regime di esonero cessa dal successivo anno, e l’imprenditore agricolo entra:</p>
<p>1) nel regime fiscale semplificato o ordinario;</p>
<p>oppure </p>
<p>2) nel regime speciale di cui all’art 34 DPR 633 1972 riservato alle imprese agricole che effettuano cessioni di prodotti agricoli elencati nel &#8220;testo Unico&#8221; dell&#8217;IVA. In tal caso il vantaggio fiscale per l&#8217;impresa consiste nel non calcolare l&#8217;IVA sugli acquisti, che va invece detratta sulla base di determinate percentuali di compensazione del 4%, 10% e 22%, a seconda del tipo di prodotto, da applicare all&#8217;ammontare delle vendite. In altri termini Il regime prevede che l&#8217;IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni viene detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all&#8217;imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all&#8217;importo risultante dall&#8217;applicazione, all&#8217;ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, delle indicate percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale. </p>
<p>C) BONUS INPS GIOVANI AGRICOLTORI 2017</p>
<p>Gli IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017 (e gli IAP iscritti nel corso del 2016 solo se gestiscono l&#8217;attività in zone montane o in aree di crisi) possono inoltre usufruire del Bonus Giovani Imprenditori Agricoli che prevede per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti di essere esonerati dal pagamento dei contributi INPS per 5 anni: esonero totale per i primi 3 e poi 66% al quarto anno e 50% nel quinto. Un vantaggio grossissimo considerato che i contributi INPS agricoltura che altrimenti uno IAP dovrebbe versare ammontano a circa a 1. 500 € l&#8217;anno. </p>
<p>D) DETRAZIONE 19% SPESE AFFITTO TERRENI AGRICOLI </p>
<p>La detrazione 19% spese affitto terreni agricoli prevista dall&#8217;articolo 7 del decreto 91/2014 è una novità introdotta dal “Decreto competitività” del Governo Renzi consiste nel poter scaricare dalla dichiarazione dei redditi il 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, nel limite massimo di 80 € per ciascun ettaro di terreno affittato e per un massimo di 1200 € all&#8217;anno. </p>
<p>La detrazione spese affitto terreni agricoli, è consentita ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e di età inferiore ai 35 anni. </p>
<p>N. B. In sede di 730/2017 il quadro di riferimento è il campo E82 denominato “detrazione affitto terreni agricoli ai giovani” </p>
<p>E) FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI </p>
<p>Le aziende biologiche al pari di altre aziende possono godere di incentivi e di agevolazioni erogate sia da enti pubblici sia da privati. <br />
Quelle erogate da enti pubblici possono riguardare finanziamenti c. D. &#8220;a fondo perduto&#8221; per i soggetti giudicati idonei alla sovvenzione e non dovranno essere poi restituiti; a seconda dei casi il finanziamento può coprire una percentuale che varia da un minimo del 50% ad un massimo del 100%. <br />
InoltretTali aziende possono beneficiare anche di finanziamenti erogati dai privati mediante finanziamenti o prestiti a tasso agevolato. </p>
<p>Attenzione: vengono considerati negozi Biologici quegli esercizi commerciali specializzati nell&#8217;offrire prodotti alimentari e per la cura della persona che derivano da produzione biologica o biodinamica. </p>
<p>ALTRE INFORMAZIONI UTILI NEL SETTORE AGRICOLO. </p>
<p>    Per aprire con successo la vostra azienda bio <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/azienda-agricola-bio-2017-come-avviarla-e-gestirla-guida-pratica-con-le-istruzioni-specifiche">cliccate qui</a>! Per scoprire come attivare i bonus fiscali 2017 agricoltori under 40 e le altre agevolazioni leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/bonus-fiscali-2017-agricoltori-under-40-abolizione-irpef-e-finanziamenti-per-il-made-in-italy-il-business-del-ritorno-alla-terra-in-primo-piano-1">la guida dedicata</a>;<br />
    l’esonero IVA agricoltura è stato confermato nel 2017?  Scopritelo subito con <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/esonero-iva-agricoltura-confermato-nel-2017-guida-alla-scelta-dei-regimi-fiscali-per-chi-vuole-aprire-e-risparmiare-fino-al-100-1">la nostra guida ai regimi fiscali in agricoltura per risparmiare fino al 100%</a>;<br />
    avete per la testa l’idea di fare business con l’elicicoltura? Ecco come avviare la vostra attività con <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/il-nuovo-business-del-settore-agricolo-il-boom-dellallevamento-di-lumache-unidea-perfetta-per-rientrare-nel-psr-2014-2020guida-ai-settori-di-successo-al-trattamento-fiscale-e-ai-finanziamenti-1">la guida dedicata all&#8217;allevamento di lumache,un&#8217;idea perfetta per rientrare nel piano PSR 2014-2020</a>;<br />
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</p>
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		<title>Bonus fiscali 2017 agricoltori  “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-2017-agricoltori-under-40-abolizione-irpef-e-finanziamenti-per-il-made-in-italy-il-business-del-ritorno-alla-terra-in-primo-piano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:13:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida alle agevolazioni fiscali agricoltura 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-2017-agricoltori-under-40-abolizione-irpef-e-finanziamenti-per-il-made-in-italy-il-business-del-ritorno-alla-terra-in-primo-piano/">Bonus fiscali 2017 agricoltori  “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 4:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica  per chi desidera aprire un&#8217;attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra”. </p>
<p> La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica  per chi desidera aprire un&#8217;attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra” </p>
<p> 1) Bonus agricoltori 2017: cos&#8217;è e come funziona  </p>
<p> Trattasi di una misura agevolativa per IAP imprenditori agricoli professionali e CD giovani coltivatori diretti. Il bonus che può essere richiesto dal 1 gennaio 2017  ha una durata di  5 anni e prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps nel settore agricoltura. Nel dettaglio la Legge di Bilancio 2017 all&#8217; art. 1 commi 344 e 345 legge di bilancio 2017 ha previsto per gli iscritti alla previdenza agricola, una deroga alle ordinarie regole di versamento contributivo Inps quanto alle modalità di accreditamento dei contributi presso l’AGO, assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Questo sistema si traduce quindi in un forte bonus assunzioni nel settore di riferimento, di grande spessore e funzionalità. </p>
<p> A chi spetta il bonus INPS? </p>
<p> I destinatari del bonus sono i giovani agricoli autonomi che avviano l’attività o si iscrivono alla Gestione previdenziale agricola dell’INPS nel corso del 2017. In particolare: </p>
<p> IAP cioè giovani imprenditori agricoli professionali i cd. Di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;</p>
<p> IAP iscritti nel corso del 2016 ma solo se gestiscono l&#8217;attività in zone montane o in aree di crisi;</p>
<p> CD giovani coltivatori diretti entro i 40 anni d’età iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;</p>
<p> CD coltivatori diretti iscritti nell&#8217;anno 2016, solo se la loro attività è svolta in aree di crisi o montane. </p>
<p> Come opera l&#8217;esonero contributi INPS? </p>
<p> La misura agevolativa prevede lo gravio contributivo dalla durata di 5 anni, di cui:</p>
<p> Esonero contributivo al 100% per i primi tre anni;</p>
<p> Esonero contributivo al 66% per il quarto anno;</p>
<p> Esonero contributivo al 50% per il quinto anno;</p>
<p> 2) Abolizione IRPEF agricola 2017</p>
<p> La legge di stabilità, per incentivare il settore agricolo e risollevarlo dalla crisi economica valorizzandone tutte le potenzialità, ha disposto il taglio dell’Irpef agricola 2017, con la cancellazione di tale imposta diretta sulle rendite catastali delle imprese agricole;</p>
<p> Dopo l’abolizione dell’IMU agricola e dell’IRAP agricola, giunte con la scorsa Manovra, arriva una nuova misura diretta a sgravare il carico fiscale per gli agricoltori ottenendo un grossissimo risparmio sui terreni che globalmente potrebbe toccare 1,3 miliardi di euro in 2 anni, di cui 134 milioni solo con quest&#8217;ultima misura agevolativa. </p>
<p> A chi spetta l&#8217;esonero IRPEF e come funziona? </p>
<p> La riduzione progressiva dell&#8217;IRPEF agricola spetta ai coltivatori diretti e agli IAP, imprenditori agricoli professionali. Lo sgravio fiscale per i terreni agricoli avverrà in modo graduale con decorrenza dalla dichiarazione  2018 e opererà con una riduzione progressiva in 3 anni. </p>
<p> In sintesi, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef con fortissimo risparmio fiscale nel settore agevolato in oggetto</p>
<p> 3) Finanziamenti per il Made in Italy </p>
<p> Un’altra importante agevolazione inserita nella legge di Bilancio consiste nello stanziamento di 100 milioni di euro per la valorizzazione del “Made in Italy” in una prospettiva volta ad incrementare in modo esponenziale  la  competitività di mercato  nell’esportazione dei nostri prodotti. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra impresa agricola e attivare in tempo tutti i bonus fiscali agricoltura 2017,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-2017-agricoltori-under-40-abolizione-irpef-e-finanziamenti-per-il-made-in-italy-il-business-del-ritorno-alla-terra-in-primo-piano/">Bonus fiscali 2017 agricoltori  “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 4:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Vendita del fondo da persona fisica &#8211; non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile: genera plusvalenze tassabili? Il caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-vendita-del-fondo-effettuata-da-persona-fisica-non-imprenditore-dopo-la-cessione-della-cubatura-volumetria-edificabile-genera-plusvalenze-tassabili-il-caso-pratico-per-azzerare-il-carico-fisc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 09:55:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-vendita-del-fondo-effettuata-da-persona-fisica-non-imprenditore-dopo-la-cessione-della-cubatura-volumetria-edificabile-genera-plusvalenze-tassabili-il-caso-pratico-per-azzerare-il-carico-fisc/">Vendita del fondo da persona fisica &#8211; non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile: genera plusvalenze tassabili? Il caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta.</a> was first posted on Febbraio 21, 2017 at 10:55 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Tizio, proprietario di un fondo acquistato nel 2011 , aderendo all&#8217;opzione dell&#8217;affrancamento su rivalutazione delle cubatura, nel marzo 2017 cede la volumetria edificabile a Caio e successivamente, ad aprile 2017, decide di vendere il proprio fondo a Sempronio. Risulterà  imponibile, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili,questa seconda operazione di vendita? Il caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta. </p>
<p> Il caso  </p>
<p> Tizio, proprietario di un fondo acquistato nel 2011 , aderendo all&#8217;opzione dell&#8217;affrancamento su rivalutazione delle cubatura, nel marzo 2017 cede la volumetria edificabile a Caio che potrà utilizzarla nel suo fondo finitimo collocato nella stessa zona urbanistica. Quest&#8217;ultimo quindi, incrementando la capacità di espansione fabbricabile del proprio terreno, potrà così ottenere dal Comune un permesso di costruire che gli consentirà di edificare sfruttando la cubatura addizionale acquistata. Successivamente, ad aprile 2017 Tizio decide di vendere il proprio fondo a Sempronio. </p>
<p> Quesito</p>
<p> Risulterà  imponibile, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili, la cessione del fondo effettuata al di fuori dell&#8217;attività d&#8217;impresa, da Tizio a Sempronio, dopo che sia stata ceduta la cubatura a Caio? </p>
<p> Disciplina applicabile  </p>
<p> Il contratto che prevede la cessione di volumetria edificabile è secondo la giurisprudenza prevalente qualificabile come un negozio avente ad oggetto un &#8220;diritto reale atipico&#8221;. </p>
<p> Tale qualificazione che è il risultato dell&#8217;attribuzione di prevalenza alla &#8220;sostanza&#8221; sulla &#8220;forma&#8221;, trova conferma nella previsione dell&#8217;art. 5 del D. L. N. 70/2011 che, in una prospettiva di assimilazione del negozio alla costituzione di diritto reale, ha esteso a tale istituto l&#8217;obbligatorietà della trascrizione al fine di tutelare il contribuente e i terzi. </p>
<p> Occorre a questo punto distinguere due ipotesi differenziate che portano a due distinte conclusioni:</p>
<p> Cessione totale di cubatura  </p>
<p> Se Tizio cedesse a Caio l&#8217;intera volumetria edificabile facendo venir meno integralmente la potenzialità edificatoria del fondo di sua proprietà, ne deriverebbe l&#8217;irrilevanza reddituale della seconda operazione di  cessione ( Tizio- Sempronio) quindi non sarebbero applicabili né la lett. A, né la lett. B, dell&#8217;art. 67 Tuir. Per carenza del presupposto di &#8220;suscettibilità di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione&#8221;, rientrando fra tali &#8220;strumenti urbanistici&#8221; anche il provvedimento della Pubblica Amministrazione che autorizza la cessione della cubatura e quindi toglie l&#8217;utilizzabilità edificatoria al terreno del cedente. Ne  residuerebbe per la cessione del terreno non più edificabile, una  plusvalenza tassabile in caso di vendita infraquinquennale  </p>
<p> Cessione parziale di cubatura  </p>
<p> Se Tizio si limitasse a vendere parte dell&#8217;intera volumetria edificabile di pertinenza del proprio suolo, non verrebbe meno in toto la suscettibilità edificatoria che rende assoggettabile ad imposta il plusvalore generato dall&#8217;operazione di vendita, sebbene effettuata spirato il quinquennio dall&#8217;acquisto (condizione temporale priva di effetti, ai fini dell&#8217;esclusione del prelievo fiscale, sulle operazioni aventi ad oggetto cubature edificabili)</p>
<p> Conclusioni riepilogative  </p>
<p> Nel primo caso (cessione totale di cubatura),  si dovrebbe concludere per la esclusione della plusvalenza tassabile relativa alla seconda operazione di vendita (quella del suolo da Tizio a Sempronio), aderendo alle argomentazioni del Fisco che ha ritenuto che non possono considerarsi edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire su di esse edifici classificabili nei gruppi catastali A,B,C,D e E. ( A supporto, l&#8217;art 189/2013 AIDC)</p>
<p> Nel secondo caso invece (cessione parziale della cubatura), la possibilità di utilizzo del terreno sotto il profilo dello jus aedificandi, sebbene ridotta per effetto della prima operazione di cessione (quella della volumetria edificabile da Tizio a Caio), non snaturerebbe la sua vocazione edificatoria e quindi la rilevanza sotto il profilo reddituale della plusvalenza derivante dalla seconda operazione di cessione (quella del terreno da Tizio a sempronio )  </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Nel nostro caso, Tizio  prima cederà a Caio l&#8217;intera volumetria edificabile del fondo di sua proprietà e poi di venderà anche  il fondo (a Sempronio) : quest&#8217;ultima operazione di cessione che sarà posta in essere ad aprile 2017 non genererà plusvalenza tassabile perché posta in essere su un fondo gravato da un vincolo di natura privata per effetto del quale lo stesso è divenuto ormai privo di potenzialità edificatoria, escludendo sia l&#8217;applicazione dell&#8217;art 67 TUIR comma 1 lett. A) sia della lettera b) in quanto la vendita verrà perfezionata decorso il quinquennio entro il quale la plusvalenza sarebbe stata tassabile  </p>
<p> Risparmio fiscale ottenibile da Tizio  </p>
<p> Tizio pagherà soltanto l&#8217;imposta sostitutiva alla conveniente aliquota dell&#8217;8% sul valore rivalutato della cubatura nella prima operazione di vendita (volumetria edificabile venduta a Caio ) ma non pagherà imposte sulle plusvalenze generate dalla vendita del suolo ormai inedificabile (trasferito a Sempronio)  </p>
<p> Per ottenere la redazione di un parere fiscale, assistenza tributaria in materia di rivalutazione di cubature e affrancamento di plusvalenza o assistenza legale in fase contrattuale, </p>
<p>contattateci al numero verde 800192752! </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-vendita-del-fondo-effettuata-da-persona-fisica-non-imprenditore-dopo-la-cessione-della-cubatura-volumetria-edificabile-genera-plusvalenze-tassabili-il-caso-pratico-per-azzerare-il-carico-fisc/">Vendita del fondo da persona fisica &#8211; non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile: genera plusvalenze tassabili? Il caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta.</a> was first posted on Febbraio 21, 2017 at 10:55 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Guida giuridico &#8211; fiscale alla  cessione di “cubatura” : come fare l&#8217;operazione contrattuale, forma giuridica dell&#8217;atto e quando è legittima per la Cassazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-giuridico-fiscale-alla-cessione-di-cubatura-come-fare-loperazione-contrattuale-forma-giuridica-dellatto-e-quando-232-legittima-per-la-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:16:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-giuridico-fiscale-alla-cessione-di-cubatura-come-fare-loperazione-contrattuale-forma-giuridica-dellatto-e-quando-232-legittima-per-la-cassazione/">Guida giuridico &#8211; fiscale alla  cessione di “cubatura” : come fare l&#8217;operazione contrattuale, forma giuridica dell&#8217;atto e quando è legittima per la Cassazione</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 6:16 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Con la cessione di cubatura, il proprietario di un&#8217;area normalmente edificabile vende, totalmente o parzialmente, la volumetria potenzialmente edificabile sul proprio fondo, al proprietario di un altro suolo, il quale otterrà pertanto la facoltà di costruire sul proprio nei limiti di volumetria previsti dal piano regolatore. Ma come si fa materialmente l&#8217;operazione contrattuale e quali caratteristiche devono avere i fondi per realizzare la vendita legittima di cubatura? Analizziamo i profili giuridici e fiscali. </p>
<p> Cessione di cubatura : cos&#8217;è e come si fa</p>
<p> Con il trasferimento di cubatura, il proprietario di un&#8217;area normalmente edificabile vende totalmente o parzialmente la volumetria potenzialmente suscettibile di edificazione sul proprio fondo, al proprietario di un altro suolo, il quale otterrà pertanto la facoltà di costruire sullo stesso nei limiti di volumetria previsti dal piano regolatore. </p>
<p> In pratica, la cubatura di un’area edificabile potrà  essere “traslata” e utilizzata in relazione ad un altro suolo. </p>
<p> Nella prassi l&#8217;operazione contrattuale si articola in:</p>
<p> un primo accordo di natura privatistica fra i proprietari dei terreni;</p>
<p> un successivo provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione autorizza il cessionario a realizzare un fabbricato di cubatura maggiorata la cui misura risulti pari a quella di cui si è spogliato il cedente. </p>
<p> Forma dell&#8217;atto di cessione di cubatura</p>
<p> Sul punto, l’art. 5 del DL 70/2011, nell’introdurre disposizioni volte a regolamentare il &#8220;contratto di cessione di cubatura&#8221;, ha esteso allo stesso l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;istituto della trascrizione (per tutelare formalmente sia la posizione dei contraenti che quella dei terzi). Pertanto, ai sensi dell’art. 2657 c. C. , per la stipula di tali contratti è oggi richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. </p>
<p> Presupposto d&#8217; imposta</p>
<p> Per individuare il momento in cui il trasferimento di cubatura diventa fiscalmente imponibile occorre soffermarsi sulla la natura giuridica dell&#8217;atto di cessione? </p>
<p> Trattandosi di un atto traslativo a titolo oneroso di diritti reali (e non obbligatori), si potrebbe sostenere che il presupposto di imposta coincida con il momento della stipula dell&#8217;atto di cessione e non con il rilascio del permesso a costruire. </p>
<p> Cessione di cubatura fuori dall&#8217;esercizio d&#8217;impresa  </p>
<p> Quando, come nel caso che qui rileva, la cessione è effettuata al di fuori dell’attività d’impresa, l’eventuale plusvalenza è considerata reddito diverso ed è soggetta alla tassazione prevista dall&#8217;art. 67 del TUIR, con la conseguente possibiltà di rideterminazione del valore dei terreni edificabili con perizia asseverata, conseguendo un elevato risparmio d&#8217;imposta (L. 448/01 e ss. Proroghe). </p>
<p> Risulta quindi riconosciuta, anche ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;opzione fiscale dell&#8217;affrancamento delle plusvalenze da cessione attraverso il meccanismo rivalutativo, l&#8217;equiparazione tra cubatura e diritti edificatori. </p>
<p>  Presupposti di legittimità della cubatura per la Cassazione  </p>
<p> Con la sentenza n. 26714/2015 depositata il 25 giugno, la terza sezione penale della Cassazione ha sostenuto ai fini della legittimità della cessione di cubatura cfr. Art. 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni, in legge n. 106 del 2011) che i terreni devono essere:</p>
<p> dotati del requisito della reciproca prossimità;</p>
<p> caratterizzati dall&#8217;omogeneità urbanistica;  </p>
<p> accomunati dalla medesimezza dell&#8217;indice di fabbricabilità originario. </p>
<p> NB A tali condizioni, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la &#8220;cessione&#8221; della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo consente che, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. </p>
<p> Per info o assistenza professionale specializzata su perizia, affrancamento di plusvalenze  e in fase contrattuale conseguendo gli imperdibili bonus fiscali 2017, </p>
<p>contattateci al numero verde 800192752</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-giuridico-fiscale-alla-cessione-di-cubatura-come-fare-loperazione-contrattuale-forma-giuridica-dellatto-e-quando-232-legittima-per-la-cassazione/">Guida giuridico &#8211; fiscale alla  cessione di “cubatura” : come fare l&#8217;operazione contrattuale, forma giuridica dell&#8217;atto e quando è legittima per la Cassazione</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 6:16 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:22:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/">Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori  dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l&#8217;equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, della cessione di cubatura (volumetria edificabile). Si tratta di una grossissima occasione, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l&#8217;incasso di liquidazioni detassate. Con questa breve guida esaminiamo entro quale termine attivarsi per ottenere il beneficio fiscale, in cosa consiste l&#8217;agevolazione, chi può ottenerla nel 2017 e come. </p>
<p> Riapertura dei termini per la rivalutazione di cubatura 2017  </p>
<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori  dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l&#8217;equiparazione ai fini del trattamento fiscale della cessione di cubatura (volumetria edificabile). </p>
<p> Si tratta di una grossissima occasione, confermata ancora una volta dalla legge di Bilancio, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l&#8217;incasso di liquidazioni detassate grazie a fortissimi bonus fiscali. </p>
<p> Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017! </p>
<p> Quale beneficio fiscale si ottiene attraverso la rivalutazione? </p>
<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione con aliquota unica all&#8217;8% dei terreni e delle cubature è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. Questo significa che, se si sceglie di applicarla, al posto di essere assoggettato ad un gettito medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% ( regime ordinario), il cedente sconterà un affrancamento secco dell&#8217; 8% pagabile in tre comode rate. </p>
<p> Il risparmio fiscale si ottiene perché, sotto un profilo contabile, aumentando il valore fiscale del bene, si riduce l’eventuale plusvalenza. </p>
<p> In pratica, la plusvalenza in base al regime ordinario, andrebbe dichiarata ai fini delle imposte sul reddito, tra i redditi diversi ex art 67 e 68 TUIR e sarebbe tassata con aliquota IRPEF progressiva, relativa allo scaglione di riferimento. </p>
<p> Nell&#8217;ipotesi in cui si decida di optare per l&#8217;affrancamento, occorrerebbe pagare solo l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e la tassazione sussisterebbe solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore. </p>
<p>Requisiti di accesso </p>
<p> L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 e più precisamente : terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti  a titolo di :</p>
<p> proprietà;</p>
<p> nuda proprietà;</p>
<p> usufrutto;</p>
<p> enfiteusi. </p>
<p> NB Per il requisito dell’edificabilità occorre far riferimento al piano regolatore del Comune o ad altri strumenti urbanistici. </p>
<p> Sotto il profilo soggettivo, i titolari dei predetti diritti reali, per godere del beneficio fiscale devono essere:</p>
<p>  persone fisiche;</p>
<p> società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR;</p>
<p> enti non commerciali. </p>
<p> Come si fa la rivalutazione ed entro quale termine concludere la perizia</p>
<p> L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai terreni e  diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio(maggiormente onerosa). </p>
<p> Il termine ultimo fissato per la perizia dei terreni, a differenza di quello delle quote, è prima della cessione e comunque prima del 30 giugno 2017 Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto ante 30 giugno 2017, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita. </p>
<p> Come si versa l&#8217;imposta sostitutiva  </p>
<p> Con il versamento dell’imposta sostitutiva (codice tributo F24: 8056), si perfeziona la rivalutazione, che opera  dal primo momento successivo a quello del pagamento. </p>
<p> Tale imposta può essere versata :</p>
<p> in un&#8217;unica soluzione cioè e interamente versata entro il 30 giugno 2017</p>
<p>  rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:</p>
<p> Il 30 giugno 2017 ( 1° rata)</p>
<p> Il 30 giugno 2018 ( 2° rata)</p>
<p> Il 30 giugno 2019 ( 3° rata)</p>
<p> Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in un&#8217; unica rata e chiudere la partita con il Fisco. </p>
<p> Attenzione: sull’importo della seconda e della terza rata si devono sostenere anche gli interessi del 3% annuo, da versare insieme all’imposta e in mancanza del versamento di 2° e 3° rata, le somme sono iscritte a ruolo. </p>
<p> Rivalutazione di terreni e volumetrie già rivalutati</p>
<p> Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazioni sugli stessi beni, il contribuente dovrà ricordare di non versare l&#8217;8% per intero ma sarà possibile alternativamente:  </p>
<p> detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017;</p>
<p> pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima. </p>
<p> Cosa deve fare in pratica il contribuente per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p> Possedere  il terreno  alla data del 1° gennaio 2017;</p>
<p> incaricare un esperto per la redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017 da effettuare sempre e comunque ante cessione;</p>
<p> versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017. </p>
<p>
</p>
<p> Per info o assistenza professionale specializzata su perizia e affrancamento di plusvalenze conseguendo gli imperdibili bonus fiscali 2017, </p>
<p> contattateci al numero verde 800192752! </p>
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		<title>TERRENI AGRICOLI IN AFFITTO: SI DEVE DICHIARARE IL REDDITO DOMINICALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/terreni-agricoli-in-affitto-si-deve-dichiarare-il-reddito-dominicale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICOLI IN AFFITTO]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[TERRENI]]></category>
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					<description><![CDATA[Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto. Scopri come  presentare istanza di rimborso per le somme erroneamente versate e/o il riconoscimento del relativo credito d’imposta. terreni agricoli in affitto: si deve [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/terreni-agricoli-in-affitto-si-deve-dichiarare-il-reddito-dominicale/">TERRENI AGRICOLI IN AFFITTO: SI DEVE DICHIARARE IL REDDITO DOMINICALE</a> was first posted on Febbraio 15, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto. Scopri come  presentare istanza di rimborso per le somme erroneamente versate e/o il riconoscimento del relativo credito d’imposta. </p>
<p>terreni agricoli in affitto: si deve dichiarare il reddito dominicale in luogo del canone risultante da contratto  come richiedere istanza di rimborso e certificazione del credito di imposta</p>
<p> </p>
<p>Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto.  </p>
<p>Trovano applicazione le regole dei redditi fondiari per gli immobili non strumentali escludendo da tale ambito i terreni utilizzati direttamente per l&#8217;esercizio del l&#8217;attività agricola. </p>
<p>e’ il caso di una società immobiliare che concede affitto uno o più terreni agricoli non esercitando l&#8217;attività agricola. In questa fattispecie, la società immobiliare applica quanto disposto dall’articolo 90 del Dpr 917/1986, in merito alla disciplina della tassazione degli immobili patrimonio posseduti da società commerciali, in sintesi “Sono considerati tali gli immobili diversi da quelli strumentali nonché da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l&#8217;attività d&#8217;impresa (beni merce)”. </p>
<p>Viene espressamente esclusa la tassazione in base ai criteri catastali per i terreni utilizzati strumentalmente per l&#8217;esercizio di una delle attività agricole di cui all&#8217;articolo 32 del Tuir (fatta salva la facoltà di opzione per le società agricole). </p>
<p>In particolare, l&#8217;articolo 90 rimanda alla determinazione mediante le regole sul reddito d&#8217;impresa per gli immobili strumentali. </p>
<p>La definizione di immobile strumentale la fornisce l&#8217;articolo 43 del Tuir il quale dispone che sono tali gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione. </p>
<p>E’ chiaro e pacifico che tale concetto vale per i fabbricati e non per i terreni, che per loro natura non sono trasformabili. Pertanto, i terreni concessi in affitto rappresentano l&#8217;oggetto e non lo strumento dell&#8217;attività di locazione. </p>
<p>Dal dato normativo deriva che la società commerciale che concede il terreno in affitto dichiara il reddito dominicale. </p>
<p>Tale principio è altresì confermato dalle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Unico per le società di capitali. In particolare, in tale sede viene precisato che i redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l&#8217;impresa né beni merce concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (vedi anche la risoluzione dell&#8217;agenzia delle Entrate n. 77/E/2005). </p>
<p>FOCUS: se i terreni non vengono utilizzati per svolgere un&#8217;attività agricola ma sono concessi in affitto non possono essere considerati beni strumentali. </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </p>
<p>Le istruzioni risultano ancor più esplicite con riferimento all&#8217;agevolazione prevista per la concessione in affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori. In tale ambito si precisa che ai fini della determinazione del reddito non si applica la maggiorazione dell&#8217;80 per cento del reddito dominicale. Una tale puntualizzazione rende evidente che per l&#8217;affitto di terreni agricoli la società dichiara il solo reddito dominicale. </p>
<p>Per la pratiche di rimborso dell’imposta erroneamente versata negli ultimi 48 mesi e  per il riconoscimento del credito su base decennale puoi contattarci per un preventivo. </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/allegati/RISOLUZIONE%20DEL%2010062005%20N77E%20AGENZIA%20DELLE%20ENTRATE. Pdf">Effettua download Risoluzione 77/E del 2005 emessa dalla Agenzia delle Entrate</a></p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/terreni-agricoli-in-affitto-si-deve-dichiarare-il-reddito-dominicale/">TERRENI AGRICOLI IN AFFITTO: SI DEVE DICHIARARE IL REDDITO DOMINICALE</a> was first posted on Febbraio 15, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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