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	<title>termini per la prescrizione delle imposte dirette &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>termini per la prescrizione delle imposte dirette &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Termine-di-prescrizione-degli-avvisi-di-accertamento-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[termini per la prescrizione delle imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Allungamento termini prescrizione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Avviso di accertamento prescrizione e decadenza]]></category>
		<category><![CDATA[Prescrizione accertamento fiscale anno 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prescrizione fiscale 5 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella prescrizione accertamento fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[Termine iscrizione a ruolo avviso di accertamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Il termine di prescrizione degli avvisi di accertamento è fondamentale: definisce il periodo in cui l’amministrazione fiscale può richiedere pagamenti dovuti.
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Termine-di-prescrizione-degli-avvisi-di-accertamento-2024/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento 2024</a> was first posted on Ottobre 15, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il termine di prescrizione degli avvisi di accertamento è un aspetto cruciale per i contribuenti, poiché determina il periodo durante il quale l’amministrazione fiscale può legittimamente richiedere il pagamento di somme dovute.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’approccio del nuovo anno fiscale, è essenziale comprendere come si applica la prescrizione nel 2024, le sue implicazioni e come può influenzare le decisioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Sono gli Avvisi di Accertamento?</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli avvisi di accertamento sono provvedimenti emessi dall&#8217;Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente quando vengono riscontrate delle discrepanze tra il reddito dichiarato e quello presunto. Questi atti sono utilizzati per richiedere il pagamento di imposte non versate o per contestare dichiarazioni ritenute errate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Il Concetto di Prescrizione</h2>
<p style="text-align: justify;">La prescrizione è un istituto giuridico che stabilisce un termine oltre il quale non è più possibile far valere un diritto in sede legale. Nel contesto fiscale, ciò significa che, dopo un certo periodo di tempo, l&#8217;Amministrazione Finanziaria non può più richiedere il pagamento delle imposte accertate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Termini di Prescrizione per gli Avvisi di Accertamento nel 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, il termine di prescrizione degli avvisi di accertamento è di cinque anni. Questo termine decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non si verifichino determinate circostanze che possano interrompere o sospendere la prescrizione.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Interruzione della Prescrizione</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La prescrizione può essere interrotta in diverse situazioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Avvio di un Accertamento</strong>: Se l&#8217;Agenzia delle Entrate avvia un accertamento fiscale, il termine di prescrizione viene interrotto e ricomincia a decorrere dalla data in cui il contribuente riceve l’avviso di accertamento.</li>
<li><strong>Richiesta di Documentazione</strong>: Se l’Agenzia richiede documenti o informazioni al contribuente, ciò può comportare l&#8217;interruzione della prescrizione fino a quando il contribuente fornisce quanto richiesto.</li>
<li><strong>Attività Giudiziale</strong>: Se il contribuente presenta un ricorso contro l’avviso di accertamento, la prescrizione viene interrotta fino alla definizione della controversia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sospensione della Prescrizione</h2>
<p style="text-align: justify;">Esistono anche fattori che possono sospendere il termine di prescrizione, come:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Procedure di Mediazione</strong>: Se il contribuente avvia una procedura di mediazione per risolvere la controversia fiscale, il termine di prescrizione viene sospeso fino alla conclusione della mediazione.</li>
<li><strong>Casi di Contenzioso</strong>: La sospensione può avvenire anche durante le procedure di contenzioso fiscale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni per i Contribuenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Comprendere il termine di prescrizione è fondamentale per i contribuenti, poiché consente di pianificare le proprie strategie fiscali. Se un avviso di accertamento viene ricevuto dopo il termine di prescrizione, il contribuente può legittimamente contestarlo e non essere tenuto a pagare le somme richieste.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i contribuenti dovrebbero tenere traccia delle comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate e delle scadenze relative alle dichiarazioni fiscali per evitare sorprese indesiderate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il termine di prescrizione degli avvisi di accertamento per il 2024 è un elemento cruciale per la gestione delle proprie obbligazioni fiscali. Conoscere le regole relative alla prescrizione e alle sue interruzioni e sospensioni permette ai contribuenti di proteggere i propri diritti e di agire in modo proattivo nella gestione delle proprie finanze.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Termine-di-prescrizione-degli-avvisi-di-accertamento-2024/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento 2024</a> was first posted on Ottobre 15, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[termini per la prescrizione delle imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi termini dal 2016]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Prescrizione degli accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[termine di prescrizione degli accertamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Con decorrenza per il periodo di imposta 2016 Unico 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</a> was first posted on Gennaio 9, 2017 at 12:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ utile ribadire quanto disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 in merito ai termini di prescrizione per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prescrizione degli accertamenti: nuovi termini dal 2016</h2>
<p>La Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.</p>
<p>Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, saranno operative dal 1° gennaio 2016 e le vivremo dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi il 31/12/2022 (e non più 31/12/2021), in altri termini, le novità si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successive. Quindi sono da considerarsi operative a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nuovo termine di prescrizione per l’accertamento delle imposte dirette</h2>
<p>A disciplinare il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini reddituali è l’art. 43 del D. P. R. N. 600/1973. Tale articolo era stato già modificato dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e prevede il seguente termine per l’accertamento (valido fino a 31 dicembre 2015): “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi diomessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I, l&#8217;avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Con la Legge di Stabilità 2015 tale disposizione dell’art. 43 ha subito seguenti modifiche.</h2>
<p>Il comma 131 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:</p>
<p>Art. 43. – Termine per l’accertamento – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>
<p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.</p>
<p>Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.</p>
<p>Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il termine per gli accertamenti IVA</h2>
<p>A disciplinare il termine per gli accertamenti ai fini IVA è l’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972.  Il testo in vigore fino al 31 dicembre 2015 e quindi per le dichiarazione presentate nel 2016 è il seguente:</p>
<p>Art. 57 – Termine per gli accertamenti: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell&#8217;art.    54 e nel secondo comma dell&#8217;art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l&#8217;avviso di accertamento dell&#8217;imposta a norma del primo comma dell&#8217;art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.</p>
<p>Il comma 130 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 57. – Termine per gli accertamenti – 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>
<p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.</p>
<p>Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sintesi delle novità della Legge di Stabilità 2016</h2>
<p>E’ stata modificata in maniera importante la vigente normative sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Irap ecc. ) e dell’IVA. Le novità sono le seguenti:</p>
<p>Aumento di un anno dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi:</p>
<ul>
<li>si passa dal termine del 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al termine del 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;</li>
<li>è esteso al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso il termine per l’accertamento è fino all’8° anno successivo a quello di dichiarazione;</li>
<li>è abrogata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia.</li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</a> was first posted on Gennaio 9, 2017 at 12:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termini per la prescrizione delle imposte  dirette (Irpef – Ires – Irap) e dell’IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termini-per-la-prescrizione-delle-imposte-dirette-irpef-ires-irap-e-delliva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[termini per la prescrizione delle imposte dirette]]></category>
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					<description><![CDATA[Esaminiamo tema molto delicato, i termini di prescrizione delle imposte dirette e dell’IVA (argomento a parte per Imposta di Registro), da intendere in gergo come il termine oltre il quale l’Erario non può più chiedere/vantare alcunché. L&#8217;articolo 43 del D. P. R. 600/73 disciplina che per le imposte sui redditi, pertanto Irpef – Ires ed [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termini-per-la-prescrizione-delle-imposte-dirette-irpef-ires-irap-e-delliva/">Termini per la prescrizione delle imposte  dirette (Irpef – Ires – Irap) e dell’IVA</a> was first posted on Giugno 24, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esaminiamo tema molto delicato, i termini di prescrizione delle imposte dirette e dell’IVA (argomento a parte per Imposta di Registro), da intendere in gergo come il termine oltre il quale l’Erario non può più chiedere/vantare alcunché. L&#8217;articolo 43 del D. P. R. 600/73 disciplina che per le imposte sui redditi, pertanto Irpef – Ires ed Irap, l&#8217;avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine  (il 31. 12) del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. </p>
<p>Termini per la prescrizione delle imposte  dirette (Irpef – Ires – Irap) e dell’IVA</p>
<p>Esaminiamo tema molto delicato, i termini di prescrizione delle imposte dirette e dell’IVA (argomento a parte per Imposta di Registro), da intendere in gergo come il termine oltre il quale l’Erario non può più chiedere/vantare alcunché. L&#8217;articolo 43 del D. P. R. 600/73 disciplina che per le imposte sui redditi, pertanto Irpef – Ires ed Irap, l&#8217;avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine  (il 31. 12) del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o entro il quinto anno successivo in ipotesi di omessa dichiarazione.  Stesso discorso valer per l’IVA, la cui prescrizione,  è disciplinata dall&#8217;articolo 57 del D. P. R. 633/72, con riferimento all&#8217;IVA (in termini di imposte indirette).  </p>
<p>
Sia per le imposte dirette che indirette i termini di prescrizione sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, in merito all&#8217;annualità in cui l&#8217;illecito è stato commesso ai sensi del D. L. 223/2006. </p>
<p>Nella tabella sottostante indichiamo per anno di imposta (rigo 1) quello nel quale si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione. </p>
<p>Tabella 1 &#8211; In caso di dichiarazione presentata nei termini o tardiva (entro 90 dalla scadenza originaria)</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/TABELLE/PRESCRIZIONE_IMPOSTE_1. Png" alt="PRESCRIZIONE_IMPOSTE_1. Png" />
</p>
<p>Tabella 2 &#8211; In caso di omessa presentazione della dichiarazione</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/TABELLE/PRESCRIZIONE_IMPOSTE_2. Png" alt="PRESCRIZIONE_IMPOSTE_2. Png" /></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termini-per-la-prescrizione-delle-imposte-dirette-irpef-ires-irap-e-delliva/">Termini per la prescrizione delle imposte  dirette (Irpef – Ires – Irap) e dell’IVA</a> was first posted on Giugno 24, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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