<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/sospensione-del-pagamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 09:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come annullare le cartelle esattoriali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorso contro cartella esattoriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29807</guid>

					<description><![CDATA[<p>I motivi per cui una cartella esattoriale può essere annullata Una cartella esattoriale può essere annullata per diversi motivi, tra cui: Il debito non è dovuto: questo può accadere se, ad esempio, la cartella è stata notificata a un soggetto errato, se l&#8217;importo indicato è sbagliato o se il debito è già stato pagato. Il [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> was first posted on Giugno 3, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-sourcepos="17:1-17:66">I motivi per cui una cartella esattoriale può essere annullata</h2>
<p data-sourcepos="19:1-19:74">Una cartella esattoriale può essere annullata per diversi motivi, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="21:1-21:19">
<li data-sourcepos="21:1-21:19"><strong>Il debito non è dovuto:</strong> questo può accadere se, ad esempio, la cartella è stata notificata a un soggetto errato, se l&#8217;importo indicato è sbagliato o se il debito è già stato pagato.</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:171"><strong>Il debito è stato già pagato:</strong> in questo caso, è necessario dimostrare di aver già pagato il debito, ad esempio mediante la presentazione della ricevuta di pagamento.</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:222"><strong>Il debito è prescritto:</strong> la prescrizione è un termine entro il quale l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione può riscuotere un debito. Scaduto tale termine, la cartella esattoriale non è più valida e può essere annullata.</li>
<li data-sourcepos="24:1-24:162"><strong>Sono stati commessi errori formali:</strong> la cartella esattoriale può essere annullata anche se sono stati commessi errori formali nella sua notifica o redazione.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:223"><strong>Il contribuente si trova in una situazione di grave difficoltà economica:</strong> in alcuni casi, è possibile ottenere la sospensione o la riduzione del debito se il contribuente si trova in una situazione di grave difficoltà economica.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="27:1-27:63">Come presentare una richiesta di annullamento in autotutela</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:303">La prima cosa da fare se si riceve una cartella esattoriale che si ritiene non dovuta è presentare una <strong>richiesta di annullamento in autotutela</strong>. La richiesta deve essere presentata all&#8217;ente creditore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, INPS, Comune) entro <strong>60 giorni</strong> dalla notifica della cartella.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:135">Alla richiesta di annullamento in autotutela è necessario allegare la <strong>documentazione</strong> che supporta la propria richiesta, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="33:1-36:0">
<li data-sourcepos="33:1-33:34">Copia della cartella esattoriale</li>
<li data-sourcepos="34:1-34:111">Documenti che dimostrano che il debito non è dovuto (ad esempio, ricevuta di pagamento, sentenza del giudice)</li>
<li data-sourcepos="35:1-36:0">Documenti che dimostrano la propria situazione di grave difficoltà economica (ad esempio, certificato ISEE)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="37:1-37:53">Come fare ricorso contro una cartella esattoriale</h2>
<p data-sourcepos="39:1-39:95">Se la richiesta di annullamento in autotutela viene respinta, è possibile <strong>fare ricorso contro la cartella esattoriale</strong> alla <strong>Commissione Tributaria Provinciale</strong>. Il ricorso deve essere presentato entro <strong>60 giorni</strong> dalla ricezione del diniego all&#8217;annullamento.</p>
<p data-sourcepos="41:1-41:104">Anche in caso di ricorso, è necessario allegare la <strong>documentazione</strong> che supporta la propria richiesta.</p>
<p data-sourcepos="41:1-41:104">
<h2 data-sourcepos="43:1-43:71">I termini per presentare una richiesta di annullamento o un ricorso</h2>
<p data-sourcepos="45:1-45:278">I termini per presentare una richiesta di annullamento in autotutela o un ricorso contro una cartella esattoriale sono perentori, <strong>pena la decadenza</strong>. Ciò significa che se i termini non vengono rispettati, non sarà più possibile annullare o contestare la cartella esattoriale.</p>
<p data-sourcepos="45:1-45:278">
<h2 data-sourcepos="3:1-3:52">Cosa fare in caso di sospensione della riscossione</h2>
<p data-sourcepos="5:1-5:138">In alcuni casi, è possibile ottenere la <strong>sospensione della riscossione</strong> del debito contenuto in una cartella esattoriale. La sospensione può essere ottenuta, ad esempio, se:</p>
<ul data-sourcepos="7:1-7:107">
<li data-sourcepos="7:1-7:107">Il contribuente ha presentato una richiesta di annullamento in autotutela o un ricorso contro la cartella esattoriale</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:74">Il contribuente si trova in una situazione di grave difficoltà economica</li>
<li data-sourcepos="9:1-10:0">Il debito è oggetto di un contenzioso giudiziario</li>
</ul>
<p data-sourcepos="11:1-11:217">Per ottenere la sospensione della riscossione, è necessario presentare una <strong>richiesta all&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione</strong>. Alla richiesta è necessario allegare la documentazione che supporta la propria richiesta.</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:217">
<h2 data-sourcepos="13:1-13:45">Come farsi assistere da un professionista</h2>
<p data-sourcepos="15:1-15:248"><strong>È consigliabile farsi assistere da un professionista</strong>, come un <strong>avvocato tributarista o un commercialista</strong>, per presentare una richiesta di annullamento in autotutela o un ricorso contro una cartella esattoriale. Un professionista può infatti:</p>
<ul data-sourcepos="17:1-18:33">
<li data-sourcepos="17:1-17:44">Valutare la fondatezza della contestazione</li>
<li data-sourcepos="18:1-18:33">Assistere il contribuente nella redazione della richiesta o del ricorso</li>
<li data-sourcepos="19:1-20:0">Rappresentare il contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="21:1-21:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="23:1-23:325">Ricevere una cartella esattoriale può essere un problema serio, ma è importante sapere che non è sempre necessario pagare quanto richiesto. Esistono diverse modalità per annullare o contestare le cartelle esattoriali. È fondamentale, però, <strong>agire tempestivamente</strong> e, se necessario, <strong>farsi assistere da un professionista</strong>.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> was first posted on Giugno 3, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi della notifica]]></category>
		<category><![CDATA[220 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella equitalia per prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[cartella nulla]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[come annullare cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[fac simile]]></category>
		<category><![CDATA[fac simile richiesta annullamento cartella esattor]]></category>
		<category><![CDATA[fac simile ricorso cartella equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[guida annullamento cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[istanza di sgravio]]></category>
		<category><![CDATA[istanza di sgravio cartella equitalia fac simile]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso cartella esattoriale già pagata]]></category>
		<category><![CDATA[sgravio cartella esattoriale inps]]></category>
		<category><![CDATA[sgravio equitalia per prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[sgravio parziale cartella esattoriale pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[testo legge 228 del 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via</p>
<p>amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</h2>
<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia (o notificato da altro ente di riscossione) è illegittimo, il contribuente può fare una  semplice istanza di sgravio in autotutela e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.</p>
<p>Il principio trova fondamenta giuridiche proprio nella richiamata Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità per il 2013), la quale disciplina che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.  Al fine di comprendere meglio la portata della norma, l’articolo 1, comma 537, della legge n. 228 del 2012  prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.</p>
<p>A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente di accertamento, quello cioè che vanta il credito e che ha notificato l’atto prodromico da cui è scaturita l’iscrizione al ruolo e la successiva cartella esattoriale.</p>
<p>Il passo successivo, è quello in cui la norma disciplina gli effetti derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 della Legge n. 212 del 2012 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Orientamento Giurisprudenziale recente e Massima</h2>
<p>Su tale indirizzo sono allineati sia i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5667 del 2015, che quelli della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1955 del 2015, con cui hanno stabilito che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria… un passo importante per la tutela del diritto del contribuente, inoltro dalla lettura delle richiamate sentenze è facile ricostruire una sorta di iter che deve essere attuato e monitorato:</p>
<p>1)    il debitore inoltra l’istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione;</p>
<p>2)    il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore (ente di accertamento), il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore.</p>
<p>La mancata comunicazione da parte dell’ente di accertamento dei “risultati al debitore”, per la quale è previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Crediti illegittimi: le cartelle esattoriali devono essere esigibili</h2>
<p>In altri termini, l’Ente di Riscossione (Equitalia, Soget, Riscossione Sicilia etc. )  tra i propri diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti (&#8220;il ruolo&#8221;) certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore &#8211; ha l&#8217;obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che lo porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili.  In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti ed a tal fine illegittimi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Comportamento dell’ente di riscossione</h2>
<p>Nonostante il disposto della Legge di stabilità e l’orientamento giurisprudenziale ivi descritto, l&#8217;annullamento in autotutela da parte dell&#8217;agenzia della riscossione, non ha avuto e non ha a tutt’oggi l&#8217;esito sperato dal Legislatore.  Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela gli enti di riscossione (Soget, Riscossione Sicilia, Equitalia, etc. ) hanno posto in essere ugualmente ed ostinatamente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo. Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore (cfr la richiamata nella sentenza n. 5667 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano), il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l&#8217;annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come disciplinato dalla legge di stabilità), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia!</p>
<p>L&#8217;imprenditore ha proceduto nei tempi utili (90 giorni dalla notifica! ) con l&#8217;opposizione dell&#8217;atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l&#8217;illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228 del 2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione.</p>
<h3>La riflessione è duplice:</h3>
<p>A.     l&#8217;agente della riscossione non è competente a disporre l&#8217;annullamento delle poste iscritte a ruolo, il diritto spetta esclusivamente all&#8217;ente di accertamento (quello che vanta il credito, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, l’Inail, etc. ), in tal senso la richiamata norma è cristallina, il comma 539 della Legge n. 228 del 2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all&#8217;ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell&#8217;esistenza delle ragioni indicate e ottenere, &#8220;in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi&#8221;, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell&#8217;ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di &#8220;mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest&#8217;ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.</p>
<p>La prima riflessione risiede nel fatto che le inefficienze legate al flusso informativo della pubblica amministrazione (basti pensare alla “fluidità” di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia) possono ritorcersi contro la p. A. Stessa ed essere elemento a favore del contribuente per ottenere all’annullamento del debito.</p>
<p>Seconda riflessione risiede nel fatto che l’ostinazione del funzionario o dell’Ufficio Legale, sia dell’ente di accertamento che di riscossione, che dovessero ricorrere contro il contribuente deve essere sanzionata con condanna a “lite temeraria” da parte dei giudici, su richiesta del contribuente stesso.</p>
<p>Per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali o ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi della notifica]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[cartella equitalia mai notificata]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione sezioni unite n.19704/2015]]></category>
		<category><![CDATA[come difendersi da equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[come impugnare estratto di ruolo equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere legale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza cassazione n.16610/2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida pratica all’impugnazione delle cartelle esattoriali 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede? </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”. </p>
<p>a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;</p>
<p>b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione. </p>
<p>Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite  </p>
<p>Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia. </p>
<p>Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. </p>
<p>Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti? </p>
<p>La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A. </p>
<p>Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati. </p>
<p>Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:</p>
<p>a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;</p>
<p>b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente. </p>
<p>N. B.  All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata! </p>
<p>Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo. </p>
<p>N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-commercialista-esperto/tag/come-annullare-cartelle-esattoriali">divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali</a>. </p>
<p>Per difenderti dalle cartelle di pagamento mai notificate, per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali, per richiedere un parere spot oppure per ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento,</p>
<p>Contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>OPPURE INVIACI UNA MAIL A: <a href="mailto:CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM">CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM</a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istanza di Sospensione Giudiziale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[ISTANZA SOSPENSIONE GIUDIZIALE]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/istanza-di-sospensione-giudiziale/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come difendersi dalla Agenzia delle Entrate</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/">Istanza di Sospensione Giudiziale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/">Istanza di Sospensione Giudiziale</a> was first posted on Marzo 9, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. </p>
<p>
</p>
<p>Istanza di Sospensione Giudiziale</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. </p>
<p>L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado). </p>
<p>Motivazione</p>
<p>L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato. </p>
<p>N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole. </p>
<p>Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito. </p>
<p>Presentazione</p>
<p>Può essere:</p>
<p>a)     inserita nel ricorso;</p>
<p>b)    in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio. </p>
<p> </p>
<p>Decisione</p>
<p>La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. </p>
<p>La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata. </p>
<p> </p>
<p>ECCEZIONALE UDIENZA</p>
<p>Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione. </p>
<p>In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia. </p>
<p> </p>
<p>Istanza di Sospensione Giudiziale</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. </p>
<p>L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado). </p>
<p>Motivazione</p>
<p>L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato. </p>
<p>N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole. </p>
<p>Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito. </p>
<p>Presentazione</p>
<p>Può essere:</p>
<p>c)     inserita nel ricorso;</p>
<p>d)    in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio. </p>
<p> </p>
<p>Decisione</p>
<p>La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. </p>
<p>La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata. </p>
<p> </p>
<p>ECCEZIONALE UDIENZA</p>
<p>Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione. </p>
<p>In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia. </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Assistenza tributaria in ogni fase del contenzioso (contraddittorio, mediazione, ricorso) </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   presentare una istanza di interpello </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   un checkup Fiscale </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Parere Tributario</p>
<p>
</p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/">Istanza di Sospensione Giudiziale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/">Istanza di Sospensione Giudiziale</a> was first posted on Marzo 9, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
