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	<title>Sentenze | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Sentenze | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Omesso versamento delle ritenute: conseguenze e obblighi fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Omesso-versamento-delle-ritenute-conseguenze-e-obblighi-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Omesso versamento contributi INPS depenalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Omesso versamento ritenute 770]]></category>
		<category><![CDATA[omesso versamento ritenute d'acconto]]></category>
		<category><![CDATA[Omesso versamento ritenute IRPEF sanzioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[Omesso versamento ritenute sanzioni]]></category>
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		<category><![CDATA[Sanzioni omesso versamento ritenute irpef dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Soglia penale mancato versamento ritenute Irpef dipendenti]]></category>
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					<description><![CDATA[L’omesso versamento delle ritenute è un fenomeno che ha rilevanza sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Omesso-versamento-delle-ritenute-conseguenze-e-obblighi-fiscali/">Omesso versamento delle ritenute: conseguenze e obblighi fiscali</a> was first posted on Ottobre 30, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’omesso versamento delle ritenute è un fenomeno che ha rilevanza sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Si verifica quando un&#8217;azienda non adempie agli obblighi di pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali dovute all&#8217;Erario e agli enti previdenziali per conto dei propri dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa pratica, oltre a comportare sanzioni severe, ha ripercussioni significative sul sistema di sicurezza sociale e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Sono le Ritenute?</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ritenute sono somme che il datore di lavoro trattiene dalla retribuzione del dipendente per versarle successivamente all&#8217;Amministrazione Finanziaria. Tra le più comuni ci sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ritenute IRPEF</strong>: imposte sul reddito delle persone fisiche.</li>
<li><strong>Contributi previdenziali</strong>: versamenti a favore di enti come INPS e INAIL, finalizzati a garantire pensioni e copertura in caso di infortuni sul lavoro.</li>
<li><strong>Contributi per la Cassa Edile</strong>: nel caso di lavoratori edili, sono ritenute per il finanziamento di specifici fondi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Le Conseguenze dell’Omesso Versamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il mancato versamento delle ritenute ha diverse conseguenze, che possono essere suddivise in sanzioni fiscali, responsabilità penali e impatti sui lavoratori.</p>
<h4 style="text-align: justify;">1. Sanzioni Fiscali</h4>
<p style="text-align: justify;">Le sanzioni per omesso versamento delle ritenute possono variare a seconda dell’importo non versato e della durata del ritardo. In genere, le sanzioni possono includere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Interessi moratori</strong>: calcolati sull&#8217;importo non versato.</li>
<li><strong>Sanzioni pecuniarie</strong>: che possono raggiungere percentuali significative rispetto all’importo delle ritenute non versate.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">2. Responsabilità Penale</h4>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, l’omesso versamento delle ritenute può configurarsi come un reato penale. Il Codice Penale prevede sanzioni per chi, in qualità di datore di lavoro, non adempie agli obblighi di versamento delle ritenute per un importo superiore a determinati limiti. Le pene possono includere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Reclusione</strong>: fino a 3 anni, in caso di importi significativi.</li>
<li><strong>Multa</strong>: variabile a seconda dell&#8217;entità dell’omissione.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">3. Impatti sui Lavoratori</h4>
<p style="text-align: justify;">L’omesso versamento delle ritenute non solo penalizza il datore di lavoro, ma ha anche effetti diretti sui lavoratori. In particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Mancato accredito dei contributi</strong>: questo può influire sulle future pensioni e sul diritto a prestazioni sociali.</li>
<li><strong>Possibili difficoltà nel ottenere prestiti o mutui</strong>: se non vi è una regolarità contributiva, i lavoratori potrebbero avere problemi nel dimostrare il proprio reddito.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Evitare l’Omesso Versamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Per evitare l’omesso versamento delle ritenute, le aziende devono adottare pratiche di gestione fiscale e contabile rigorose. Alcuni suggerimenti includono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contabilità accurata</strong>: mantenere un registro preciso delle ritenute e dei versamenti.</li>
<li><strong>Scadenze fiscali</strong>: monitorare le scadenze per i versamenti e rispettarle scrupolosamente.</li>
<li><strong>Consulenze fiscali</strong>: avvalersi di professionisti esperti in materia fiscale per garantire la compliance con le normative vigenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Rimedio all’Omesso Versamento</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di omesso versamento, è possibile procedere con il ravvedimento operoso, un istituto che consente di sanare la situazione versando l&#8217;importo dovuto insieme a sanzioni e interessi ridotti. Questo meccanismo è una forma di autotutela che consente di evitare sanzioni più gravi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’omesso versamento delle ritenute è una questione seria che può comportare sanzioni pecuniarie e responsabilità penali per i datori di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale che le aziende adottino misure preventive e mantengano una gestione fiscale rigorosa per evitare tali problematiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i lavoratori, la regolarità del versamento delle ritenute è cruciale per garantire la protezione sociale e un futuro pensionistico sereno.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Omesso-versamento-delle-ritenute-conseguenze-e-obblighi-fiscali/">Omesso versamento delle ritenute: conseguenze e obblighi fiscali</a> was first posted on Ottobre 30, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omesso versamento delle ritenute</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/omesso-versamento-delle-ritenute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Omesso versamento delle ritenute - Corte di cassazione - Sentenza 11 dicembre 2014, n. 51436<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/omesso-versamento-delle-ritenute/">Omesso versamento delle ritenute</a> was first posted on Gennaio 18, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 7. 4. 2014, ha revocato, in accoglimento del proposto riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale, in data 14. 3. 2014, era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente &#8211; fino alla concorrenza della somma di euro 82. 788,00 &#8211; in danno di Q. Sottoposto ad indagini per il reato di omesso versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione modello 770/10, per l&#8217;anno 2009, delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta. </p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; Sentenza 11 dicembre 2014, n. 51436</p>
<p>1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 7. 4. 2014, ha revocato, in accoglimento del proposto riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale, in data 14. 3. 2014, era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente &#8211; fino alla concorrenza della somma di euro 82. 788,00 &#8211; in danno di Q. Sottoposto ad indagini per il reato di omesso versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione modello 770/10, per l&#8217;anno 2009, delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta. </p>
<p>Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari. </p>
<p>2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell&#8217;art. 45 cod. Pen. Che i giudici del riesame avrebbero erroneamente applicato ritenendo che l&#8217;inadempimento fosse collegato alla mancata riscossione di crediti vantati dalla società dell&#8217;indagato nei confronti di terzi e che l&#8217;aver concordato con l&#8217;Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione del dovuto a distanza di tre anni fosse indice di una condotta non realizzabile se non a discapito dei dipendenti. </p>
<p>Aggiunge che le conclusioni cui è giunto il Tribunale sarebbero in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, non adeguatamente considerata dal Tribunale e che la volontarietà della scelta di non effettuare i versamenti sarebbe chiaramente desumibile dai contenuti della memoria difensiva prodotta in sede di riesame ed allegata al ricorso, dalla quale emergerebbe anche che la rateizzazione del debito con l&#8217;Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuta non spontaneamente, bensì a seguito di avviso bonario. </p>
<p>Insiste, pertanto, per l&#8217;accoglimento del ricorso. </p>
<p>3. In data 16. 11. 2014 la difesa dell&#8217;indagato ha depositato in cancelleria una memoria difensiva con la quale richiedeva il rigetto del ricorso. </p>
<p> </p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p> </p>
<p>1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. </p>
<p>Il reato in esame, come è noto, si consuma con il mancato versamento, per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale. </p>
<p>La condotta comporta, sostanzialmente, la indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione e tale evenienza, come pure si è ricordato ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame per asserito contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. (Sez. IlI n. 10120, 11 marzo 2011), rende del tutto irrilevanti eventuali difficoltà economiche impreviste, o la circostanza che non sia stata rilasciata al sostituto alcuna certificazione o quella del rilascio di certificazione mendace. </p>
<p>Inoltre, quanto all&#8217;elemento soggettivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (sez. IlI n. 25875, 7 luglio 2010. V. Anche SS. UU n. 37425, 12 settembre 2013). La prova del dolo, secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, è insita, in genere, nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi. </p>
<p>Sempre nella medesima decisione, le Sezioni Unite hanno posto in evidenza il collegamento intercorrente tra il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute e l&#8217;erogazione degli emolumenti ai collaboratori, con la conseguenza che, quando queste ultime vengono effettuate dal sostituto d&#8217;imposta, insorge a suo carico un obbligo di accantonamento delle somme dovute all&#8217;Erario e di organizzazione, su scala annuale, delle risorse disponibili, in modo da poter adempiere all&#8217;obbligazione tributaria. </p>
<p>2. Ciò premesso, si osserva che il Tribunale, nel ritenere insussistente il fumus del reato ipotizzato, ha ritenuto configura bile, nella fattispecie, una causa di forza maggiore, individuata in una sopravvenuta illiquidità conseguente alla mancata riscossione di crediti vantati dall&#8217;indagato verso soggetti terzi e che la volontarietà della condotta omissiva attribuitagli sarebbe esclusa anche dall&#8217;accordo intervenuto con l&#8217;Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Tale assunto, tuttavia, si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati da questa Corte che risultano anche, come pure evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, non richiamati del tutto correttamente. </p>
<p>3. Va rilevato, in linea generale, come la forza maggiore sia individuabile in un evento di origine naturale o umana imprevedibile o, anche se preveduto, inevitabile. </p>
<p>Conseguentemente, essa non è invocabile nel caso in cui l’agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza (v. Ad es. , Sez. IV n. 10823, 19 marzo 2010; Sez. IV n. 5548, 19 novembre 2009 ed altre prec. E succ. Conf. ). </p>
<p>Inoltre incombe, su colui che invoca l’applicazione dell&#8217;esimente, un onere di allegazione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la sussistenza della forza maggiore o del caso fortuito (Cass. Sez. Il n. 20171, 10 maggio 2013). </p>
<p>4. Con specifico riferimento alla rilevanza, ai fini dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 45 cod. Pen. , delle difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente, si è affermato che esse non possono essere ricondotte al concetto di forza maggiore, il quale, presupponendo la sussistenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell&#8217;agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell&#8217;evento, non può conseguentemente ricollegarsi ad un&#8217;azione od omissione cosciente e volontaria dell&#8217;agente medesimo (Sez. I n. 18402, 24 aprile 2013, citata anche dal ricorrente). </p>
<p>Tali principi sono stati enunciati anche in tema di omesso versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e la questione è stata nuovamente affrontata dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di cui si è detto in precedenza (SS. UU n. 37425, 12 settembre 2013). </p>
<p>5. In particolare (Sez. IlI n. 20266, 15 maggio 2014), dopo aver richiamato le affermazioni del supremo organo nomofilattico ed i precedenti arresti di questa Sezione (Sez. IlI n. 15416, 4 febbraio 2014, non massimata; Sez. IlI n. 5467, 4 febbraio 2014; Sez. IlI n. 37528, 13 settembre 2013) sono state ritenute non rilevanti, ai fini dell‘applicabilità della forza maggiore o dello stato di necessità, le diverse ipotesi in cui si ritenga di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licenziamenti, si sia dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società, ovvero si sia verificata la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato (V. Anche, in tema di crisi di liquidità, Sez. IlI n. 39880, 26 settembre 2014 non massimata; Sez. III n. 30595, 11 luglio 2014, non massimata; Sez. IlI n. 28549, 3 luglio 2014, non massimata; Sez. IlI n. 24341, 10 giugno 2014; Sez. IlI 23532, 5 giugno 2014; Sez. IlI 23531, 5 giugno 2014; Sez. IlI n. 28459, 29 maggio 2014, Sez. IlI n. 19426, 12 maggio 2014, Sez. IlI n. 13019, 20 marzo 2014 non massimate). </p>
<p>Si rilevava, inoltre, che tale orientamento non si pone in contrasto con altre decisioni (Sez. IlI n. 10813, 6 marzo 2014, non massimata; Sez. IlI n. 5467, 4 febbraio 2014. V. Anche Sez. IlI n. 3124, 23 gennaio 2014) nelle quali si ammette la possibilità, in astratto, di casi &#8211; il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato &#8211; nei quali possa invocarsi l&#8217;assenza del dolo o l&#8217;assoluta impossibilità di adempiere l&#8217;obbligazione tributaria, a condizione, però, che l&#8217;imputato dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non avrebbero potuto essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. </p>
<p>6. Da tali principi non si discosta neppure la sentenza che il Tribunale menziona a sostegno delle propria decisione (Sez. IlI n. 5905, 7 febbraio 2014). </p>
<p>Tale pronuncia, dopo ampi richiami ai principi giurisprudenziali elaborati in materia di forza maggiore, evidenzia che anche con riferimento al reato di cui all&#8217;articolo 10-bis d. Lgs. 74/2000 non può escludersi in assoluto che la omissione dei versamenti possa derivare in toto «da una causa di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a seconda dei casi concreti, in una imprevista e imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta gestionale dell&#8217;imprenditore». </p>
<p>Riguardo all&#8217;elemento soggettivo si osserva, poi, che «. Pur non avendo l&#8217;imputato onere probatorio, si esige il suo adempimento di uno specifico onere allegatorio qualora eserciti il suo diritto di difesa adducendo la carenza dell&#8217;elemento soggettivo. Invero, non essendo possibile dimostrare un elemento negativo se non è convertibile in specifici elementi positivi da cui desumerlo (e quindi la dimostrazione dell&#8217;assenza del dolo direttamente quale prova negativa sarebbe probatio diabolica) in un caso del genere l&#8217;imputato ha onere di allegare indicando all&#8217;ufficio gli elementi necessari all&#8217;accertamento di fatti ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (così, da ultimo Cass. Sez. Il, 7 febbraio 2013 n. 20171 e prec. Conformi)». </p>
<p>La decisione in esame, tuttavia, non manca di ricordare come la configurabilità della forza maggiore sia correlata ad ipotesi in cui la causa della condotta criminosa non sia attribuibile a chi materialmente la pone in essere e, data tale necessaria premessa, non esclude la possibilità, in astratto, che ciò possa avvenire anche per contingenti difficoltà economiche opportunamente documentate. </p>
<p>Le conclusioni cui giunge la citata sentenza sono, dunque, del tutto coincidenti con le altre decisioni in precedenza menzionate, i cui contenuti sono pienamente condivisi dal Collegio. </p>
<p>7. Ciò posto, pare evidente che il mero verificarsi di una situazione di crisi finanziaria non comporta automaticamente la sussistenza di una condizione riconducibile a quella contemplata dall&#8217;art. 45 cod. Pen. , assumendo rilevanza le cause e la tempistica di una tale evenienza, nonché le scelte in concreto operate dal soggetto agente. </p>
<p>8. A tale proposito paiono pienamente pertinenti le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero ricorrente, laddove osserva che l&#8217;inadempimento dei propri debitori è un&#8217;eventualità insita nel rischio di impresa, così come la utilizzazione degli importi relativi alle ritenute per lo svolgimento dell&#8217;attività imprenditoriale o il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti costituisce una deliberata scelta dell&#8217;imprenditore. </p>
<p>Nondimeno, assume rilievo anche [&#8216;imprevedibilità della crisi finanziaria, a differenza di ciò che avverrebbe se la mancanza di liquidità fosse nota all&#8217;imprenditore, difettando così un necessario presupposto per la configurabilità della forza maggiore. </p>
<p>Si tratta, dunque, di dati fattuali non indifferenti ai fini della valutazione sulla sussistenza in concreto di una ipotesi di forza maggiore, valutazione che, nella fattispecie, il Tribunale non ha effettuato. </p>
<p>9. I giudici del riesame, invero, tenendo conto delle condizioni di difficoltà dell&#8217;impresa conseguenti alla mancata riscossione di crediti, danno pacificamente atto del fatto che, a fronte di tale situazione, l&#8217;indagato aveva «privilegiato la scelta» di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, circostanza che, come rileva il ricorrente, lo stesso indagato aveva esplicitato negli stessi termini in una memoria difensiva prodotta in sede di riesame. Nella stessa memoria, osserva sempre il P. M, ricorrente, si afferma testualmente che l&#8217;accordo con l&#8217;Agenzia delle Entrate era avvenuto «in adesione all&#8217;avviso bonario» allegato in copia (analoghe considerazioni vengono svolte nella memoria difensiva depositata il 16. 11. 2014). </p>
<p>Tali evenienze non consentivano, dunque, di porre in diretta correlazione la crisi finanziaria con l&#8217;impossibilità, determinata da forza maggiore, di effettuare o dovuti versamenti, ostando, come si è detto, all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 45 cod. Pen. , né permettevano di escludere comunque la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del reato. </p>
<p>10. Vanno conseguentemente ribaditi i principi dianzi ricordati, annullando l&#8217;ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari, che ad essi dovrà attenersi procedendo ad un nuovo esame della vicenda sottoposta al suo giudizio. </p>
<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/annullamento-delle-dimissioni-e-pretesa-delle-retribuzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2014, n. 22063<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/annullamento-delle-dimissioni-e-pretesa-delle-retribuzioni/">Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni</a> was first posted on Novembre 28, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni. </p>
<p></p>
<p>Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni </p>
<p>Avv. Almerindo Proietti Semproni </p>
<p>Cassazione, sez. Lav. , 17 ottobre 2014, n. 22063 </p>
<p>MASSIMA</p>
<p>Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni. </p>
<p>Notizie </p>
<p>Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni. </p>
<p>Cosı` si e` espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 ottobre 2014, n. 22063, che ha escluso il diritto alla retribuzione per il periodo in cui la prestazione lavorativa non e` stata fornita. </p>
<p>Sul ricorso proposto da un lavoratore, i giudici di primo e secondo grado annullavano le dimissioni perchè rassegnate dal lavoratore in stato di incapacita` e riconoscevano il diritto alla continuita` del rapporto ed al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni maturate dalla data della sentenza a quella dell’effettivo ripristino del rapporto lavorativo. </p>
<p>Secondo la Corte d’Appello, peraltro, il ricorrente non aveva reiterato con il ricorso o in un momento successivo l’offerta della propria prestazione lavorativa, offerta avutasi solo prima della domanda giudiziale, per cui alla stessa non poteva connettersi l’efficacia della messa in mora del datore di lavoro. </p>
<p>Il lavoratore ricorreva per cassazione richiedendo che fosse riconosciuto il diritto alla retribuzione sin dall’origine, e non solamente a seguito della intervenuta sentenza. </p>
<p>Tanto pretendeva richiamando il precedente n. 8886 del 14 aprile 2010 della Suprema Corte che, contrariamente al diverso orientamento giurisprudenziale di legittimita` seguito dalla Corte territoriale, assumeva che la retrodatazione degli effetti patrimoniali della sentenza di annullamento delle sue dimissioni rappresenterebbe la logica conseguenza di una corretta applicazione del generale principio per il quale la durata del processo non deve andare mai a detrimento della parte vincitrice. </p>
<p>In merito, poi, all’efficacia della costituzione in mora del datore di lavoro, il ricorrente eccepiva che egli aveva offerto la sua prestazione lavorativa prima della proposizione della domanda giudiziale e che proprio tale iniziativa serviva a costituire in mora il datore di lavoro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito. La Suprema Corte respinge il ricorso per infondatezza dei motivi. </p>
<p>Invero, osserva la Cassazione, il percorso motivazionale logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale si fonda su un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimita` che non si deve disattendere in considerazione del fatto che e` stato ribadito con sentenza n. 18844 del 30 agosto 2010, successiva a quella n. 8886 del 14 aprile 2010 invocata dal ricorrente. </p>
<p>Per effetto di tale pronuncia, la conseguenza della continuita` del rapporto di lavoro, non interrotta da un licenziamento affetto da vizi che ne determinano l’annullamento, consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell’adempimento del- l’obbligazione retributiva che sia messa a disposizione la prestazione lavorativa. </p>
<p>Cio` in quanto il principio secondo il quale l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva che non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attivita` lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, per cui nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimita` (in tal senso, Cass. N. 14438 del 6 novembre 2000, n. 13045 del 17 giugno 2005 e n. 2261 del 16 febbraio 2012). </p>
<p>Con la sentenza in rassegna la Cassazione conferma l’abbandono di quell’orientamento (pure citato, Cass. N. 8886/2010) che aveva trovato una soluzione al pro- blema dei riflessi dell’annullamento delle dimissioni per incapacita` naturale, riconoscendo il diritto alle retribuzio- ni a decorrere dalla domanda giudiziale (momento di impugnazione delle dimissioni e costituzione in mora credendi del datore di lavoro ex art. 1226 cod. Civ. ). Ora, sembra trovare maggior favore la diversa soluzione che fa decorrere le retribuzioni soltanto dalla sentenza di annullamento delle dimissioni, in applicazione del principio di corrispettivita` in senso stretto, per cui la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa, salve le ipotesi in cui e` la legge ad imporre espressamente la corresponsione della retribuzione pur in assenza di una controprestazione (artt. 2108, 2109 e 2110 cod. Civ. ). Si tratta, tuttavia, di ipotesi in cui la corrispettivita` di pre- stazione sussiste comunque perche ́ , anche in mancanza di una prestazione lavorativa, la retribuzione e` collegata all’esistenza di un’obbligazione di lavoro nell’arco com- plessivo del rapporto. </p>
<p>Certo, l’orientamento in esame lascia «scoperto» il periodo intermedio (dalle dimissioni, o quantomeno dalla loro impugnativa in via stragiudiziale o giudiziale, alla sentenza di annullamento), per cui al lavoratore potrebbe spettare solo il risarcimento del danno qualora il comportamento del datore di lavoro costituisca un eventuale illecito penale (dimissioni estorte o frutto di raggiro). </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/annullamento-delle-dimissioni-e-pretesa-delle-retribuzioni/">Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni</a> was first posted on Novembre 28, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/discriminatoriet-224-della-mancata-assunzione-di-lavoratori-iscritti-a-sigla-sindacale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione, sez. lav., 11 marzo 2014, n. 5581<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/discriminatoriet-224-della-mancata-assunzione-di-lavoratori-iscritti-a-sigla-sindacale/">Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale</a> was first posted on Novembre 21, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale. </p>
<p>Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale </p>
<p>Cassazione, sez. Lav. , 11 marzo 2014, n. 5581 </p>
<p>MASSIMA </p>
<p>E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale. </p>
<p>COMMENTO </p>
<p>E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale. </p>
<p>Questo e` l’effetto determinato dalla sentenza dell’11 marzo 2014, n. 5581, della Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso dell’azienda e, quindi, senza entrare nel merito della vicenda, ha di fatto confermato le decisioni rese in primo e secondo grado. Il caso, cui gli organi di informazione continuano a dare particolare rilievo, riguarda il ricorso presentato al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, dalla Fiom &#8211; Cgil Nazionale per conto di alcuni lavoratori iscritti, ma anche in nome di altre persone, non individuabili in modo diretto ed immediato. </p>
<p>Il Sindacato chiedeva che fosse accertata la discriminazione collettiva ai sensi del D. Lgs. N. 213/2003, nonchè degli artt. 3 e 4 Cost. E dell’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, posta in essere dalla F. I. P. Spa attraverso l’esclusione dall’assunzione dei 19 lavoratori suoi iscritti e nominativamente indicati, nonche ́ di tutti i lavoratori in atto iscritti alla Fiom, quantomeno in numero tale da ristabilire, e mantenere, tra essi e il totale degli assunti, il rapporto proporzionale preesistente tra gli iscritti alla Fiom e i lavoratori in forza alla F. G. A. Spa nello stabilimento di Pomigliano. </p>
<p>La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale circa la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori del detto stabilimento iscritti alla Fiom, ordinava alla F. I. P. Di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti e, pertanto, di predisporre e attuare nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare, secondo i criteri gia` utilizzati per l’assunzione dei lavoratori presso lo stabilimento di Pomigliano, nell’ambito dell’elenco nominativo degli affiliati alla F. I. O. M. Risultante al momento della presentazione del ricorso di primo grado. Nel contempo la Corte territoriale dichiarava la natura di discriminazione individuale dell’esclusione dalle assunzioni presso lo stesso stabilimento dei 19 lavoratori nominativamente indicati, ordinando la loro riassunzione. </p>
<p>Tanto decideva la Corte d’Appello ritenendo che la direttiva 2000/78/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, aveva dato ingresso nell’ordinamento comunitario al formale riconoscimento, seppure nel solo ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, della cosiddetta libertà ideologica, il cui ampio contenuto poteva essere stabilito anche facendo riferimento all’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea e, quindi, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, come sostenuto dall’azienda, non avrebbe avuto bisogno di differenziare le ipotesi di discriminazioni per motivi religiosi da quelle per convinzioni per motivi diversi; doveva pertanto ritenersi che l’ampia nozione di «convinzioni personali» racchiudeva una serie di categorie di ciò che poteva essere definito il «dover essere» dell’individuo, dall’etica alla filosofia, dalla politica in senso lato alla sfera dei rapporti sociali; il contenuto dell’espressione «convinzioni personali», richiamato dall’art. 4 del D. Lgs. N. 216/2003 non poteva essere percio` interpretato che nel contesto del sistema normativo speciale in cui era inserito, restando irrilevante che in altri testi normativi la medesima espressione potesse essere stata utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali; l’affiliazione sindacale rappresentava la professione pragmatica di un’ideologia di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze suscettibili di tutela, in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati. </p>
<p>Pertanto, secondo i giudici di appello, nell’ambito della categoria generale delle convinzioni personali caratterizzata dall’eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica, poteva essere ricompresa anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali. </p>
<p>La Corte d’Appello evidenziava anche come fosse del tutto irrilevante il fatto che la F. I. P. Avesse proceduto alle assunzioni dei lavoratori attingendo al bacino di provenienza della F. G. A. Ed ottemperando cos`ı ad un preciso impegno contrattuale, perchè comunque le assunzioni dovevano essere svolte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al divieto di discriminazioni. </p>
<p>Per di più, secondo la Corte territoriale, i ricorrenti avevano assolto l’onere probatorio della discriminazione &#8211; alla stregua del disposto del D. Lgs. N. 150/2011, art. 28, in linea con quanto imposto dalle direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE &#8211; fornendo in giudizio gli elementi di fatto, da valutare con metodo statistico, dai quali poteva desumersi «prima facie» l’esistenza della discriminazione: ossia, la consistenza dell’organico nello stabilimento al gennaio/lugliodel2011(4. 367dipendenti), il numero degli assunti dalla F. I. P. Provenienti dallo stabilimento al giugno 2012 (1. 893), il numero degli iscritti alla Fiom al gennaio 2011 (382), la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. Al momento della presentazione del ricorso. </p>
<p>In sostanza, la Fiom aveva dimostrato che, in una selezione casuale, le probabilità che nessuno degli iscritti alla Fiom fosse stato selezionato per l’assunzione ammontava ad una su dieci milioni, il che faceva risaltare maggiormente la percentuale pari a zero di iscritti alla Fiom assunti dalla F. I. P. Nel giugno 2012. </p>
<p>La vicenda perveniva all’esame della Suprema Corte su ricorso della società F. I. P. , la quale proponeva una articolata serie di motivi di impugnativa, riguardanti i diversi aspetti trattati dalla Corte d’Appello. </p>
<p>Tuttavia, la Corte di Cassazione non entra nell’esame degli stessi e respinge il ricorso per inammissibilità, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dai controricorrenti di sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire. </p>
<p>In base alla documentazione prodotta dalle parti, osserva la Corte, risulta che, con atto successivo alla notifica del ricorso per cassazione, la F. I. P. Spa ha ceduto alla F. G. A. Spa lo stabilimento interessato alle assunzioni per cui e` causa; nel medesimo atto di cessione e` previsto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. Civ. , i rapporti di lavoro con i dipendenti sarebbero continuati con la Societa` cessionaria. Risulta inoltre che la F. I. P. Ha comunicato alla Fiom che la medesima F. I. P. Non avrebbe dato corso alle ulteriori assunzioni di cui al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Roma, avendo cessato ogni attivita` produttiva per avere ceduto lo stabilimento alla F. G. A. , società di cui i lavoratori assumendi sono gia` dipendenti. </p>
<p>La Suprema Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimita` e` costante nell’affermare che l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. Proc. Civ. , va apprezzato in relazione all’utilita` concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non gia` di un mero interesse astratto a una piu` corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, Cass. N. 11844/2006); al contempo e` stato altresı` affermato che l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare)deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (Cass. , S. U. , n. 25278/2006). </p>
<p>Quindi, conclude la Corte, la F. I. P. , non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla Fiom ovvero presso il quale gia` siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha piu` alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell’ordinanza impugnata. Infatti, la Societa` non potra` conseguire in alcun modo un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell’assunzione, dipendenti della F. G. A. E che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione), ne ́ potra` procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della F. G. A. Affiliati alla Fiom, ne ́ conseguentemente potra` essere ulteriormente destinataria dell’ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti. </p>
<p>Come visto, la sentenza in rassegna risolve la vicenda sotto un profilo di «rito», ovvero quello dell’accertato difetto di interesse ad agire della societa` ricorrente, senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione lamentati dalla societa` , riguardo ai quali il parere della Suprema Corte poteva assumere grande interesse. </p>
<p>In particolare, la societa` F. I. P. Sosteneva (o meglio, continuava a sostenere, perche ́ la censura era stata gia` sollevata in appello) che la normativa italiana di cui al D. Lgs. N. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove fa riferimento alle «convinzioni personali», deve essere letta alla luce delle previsioni della predetta direttiva; nell’art. 1 di quest’ultima, il riferimento alle «convinzioni personali», strettamente collegato alla «religione», comporta che la prima locuzione si riferisce non a qualsiasi convinzione di natura ideologica, bensı` a quel credo individuale assimilabile, per la sua particolare cogenza e pervasività, ad una fede religiosa; dal che discende che le «convinzioni personali» non possono essere ritenute diverse da quelle basate su determinate credenze religiose o ad esse assimilabili e non si riferiscono quindi alle opinioni personali di natura politica o di altro genere. </p>
<p>Allo stesso modo, non c’e` stato modo di conoscere l’opinione della Cassazione circa l’utilizzo del modello statistico come mezzo probatorio sul quale i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto fondata la discriminatorietà della condotta tenuta dalla società nella fase di assunzione: considerata una serie di elementi (l’organico nello stabilimento, il numero degli assunti dalla società e provenienti da questo, il numero degli iscritti alla Fiom, la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. ), il numero degli aventi diritto e` stato individuato in misura percentuale. Resta il fatto che la Cassazione non si e` pronunciata, per cui fa stato quanto ha disposto la Corte d’Appello, con tutto ciò che ne consegue in termini di pratica applicazione. </p>
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		<title>Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ricorso-in-cassazione-dellinterveniente-adesivo-presupposti-e-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione, sez. lav., 8 luglio 2013, sentenza n. 16930<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ricorso-in-cassazione-dellinterveniente-adesivo-presupposti-e-limiti/">Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti</a> was first posted on Ottobre 5, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche ́ la sua impugnazione e` inammissibile. </p>
<p>Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti </p>
<p>Cassazione, sez. Lav. , 8 luglio 2013, sentenza n. 16930 &#8211; Pres. De Renzis &#8211; Rel. Manna &#8211; P. M. (Parz. Conf. ) Fucci &#8211; Ric. C. F. &#8211; Res. T. A. </p>
<p>L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche ́ la sua impugnazione e` inammissibile. </p>
<p>Il caso </p>
<p>Il dirigente scolastico di un Istituto professionale di Stato, nella sua qualita` di rappresentante dell’istituto stesso, proponeva appello contro la sentenza di primo grado che aveva confermato il decreto ex art. 28 Stat. Lav. , con cui era stata affermata l’antisindacalita` del comportamento tenuto dal dirigente medesimo ai danni del coordinatore regionale e provinciale di Catanzaro del sindacato Gilda degli insegnanti, «comportamento consistito nell’affiggere, nella bacheca riservata a comunicazioni inerenti all’attivita` sindacale, una nota giudicata offensiva e lesiva dell’immagine sindacale del predetto coordinatore». Nell’ambito del giudizio di secondo grado lo stesso dirigente svolgeva anche, a titolo personale, «un intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale dell’istituto scolastico». La sentenza d’appello confermava l’antisindacalita` del comportamento e veniva poi impugnata dal solo dirigente, nella sua qualita` di interveniente adesivo. Nel giudizio di cassazione si costituivano poi, depositando controricorso, sia l’istituto scolastico, che chiedeva l’accoglimento del ricorso, sia il sindacato, che concludeva per l’inammissibilita` o, in subordine, per il rigetto. </p>
<p>La decisione </p>
<p>La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta dal ricorrente in proprio, e quindi nella sola sua qualita` di interveniente adesivo rispetto all’appello proposto dall’Istituto. Dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 344 c. P. C. , l’intervento avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile gia` dal giudice di secondo grado, non trattandosi certo di un soggetto che sarebbe stato poi legittima- to alla opposizione di terzo, la S. C. Ha afferma- to che, comunque e soprattutto, per giurisprudenza consolidata, «l’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente concernenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (e non e` questo il caso), di guisa che la sua impugnazione e` inammissibile». Rilevava inoltre la Cassazione che, pur trattandosi «indirizzi giurisprudenziali anti- chi e consolidati», il ricorrente non aveva neppure tentato di svolgere argomentazioni dirette a giustificare l’eventuale abbandono di tale orientamento (cfr. Art. 360-bis, n. 1, c. P. C. ). </p>
<p>I precedenti </p>
<p>In senso conforme si vedano, ricordate in moti- vazione, Cass. , S. U. , 17 aprile 2012, n. 5992, in Mass. Giust. Civ. , 2012, 505, che ha affermato che «L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specifica- mente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche ́ la sua impugnazione e` inammissibile, laddove la parte coadiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole», nonche ́ Cass. , sez. II, 10 marzo 2011, n. 5744, ivi, 2011, 391, e Cass. , sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734, ivi, 2009, 247, per la quale «La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 c. P. C. &#8211; che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere &#8211; puo` aderire all’impugnazione proposta dalla par- te medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile». Con specifico riferimento al procedi- mento ex art. 28 Stat. Lav. Si veda poi Cass. , sez. Lav. , 13 agosto 1991, n. 8816, in Foro it. , 1992, I, 87 ss. , secondo cui: «L’intervento, nel giudizio di opposizione al decreto di repressione della con- dotta antisindacale ottenuto da un’associazione sindacale esclusa dalle trattative, dell’associazione che alle trattative aveva partecipato, va qualificato adesivo dipendente; pertanto, l’associazione sindacale interveniente non e` autonoma- mente legittimata alla impugnazione della sentenza con la quale e` rigettata l’opposizione del datore di lavoro)». <br />
Il ricorso principale in cassazione proposto da un interveniente adesivo non deve peraltro essere dichiarato inammissibile qualora anche la parte coadiuvata abbia proposto ricorso principale, potendo in tal caso essere preso in esame come «ricorso incidentale adesivo»: cos`ı Cass. , sez. I, 10 agosto 2007, n. 17644, in Mass. Foro it. , 2007, 1360 s. </p>
<p>Sull’inammissibilita` dell’intervento adesivo in appello, ai sensi dell’art. 344 c. P. C. , si veda poi, ricordata in motivazione, Cass. , sez. III, 23 mag- gio 2006, n. 12114, in Mass. Foro it. , 2006, 1030 s. (secondo la quale «L’intervento in appello e` ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c. P. C. , ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarita` di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perche ́ volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell’interventore a quello di una delle parti»), e conforme v. Anche Cass. , sez. Lav. , 5 marzo 2003, n. 3258, in Mass. Giust. Civ. , 2003, 458. Ricordiamo peraltro che la giurisprudenza, pragmaticamente, ammette (e con effetti sananti), l’intervento adesivo in appello (e in cassazione) del litisconsorte necessario pretermesso: cfr. Ad es. Cass. , sez. III, 25 giugno 1997, n. 5674, in Foro it. , 1997, I, 2866 ss. , e Cass. , sez. I, 16 settembre 1995, n. 9781, in Mass. Giust. Civ. , 1995, 1654. </p>
<p>Sempre in tema di intervento adesivo v. Inoltre Cass. , sez. Lav. , 18 aprile 2005, n. 7930, in Lav. Giur. , 2005, 893, secondo la quale «E` inammissibile nel giudizio di Cassazione l’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito. (Nella specie la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della societa` incorporante quella intimata, effettuato mediante deposito dell’atto di costituzione all’udienza)»; Cass. , sez. Lav. , 12 maggio 2005, n. 9950, ivi, 1094, per la quale «L’azione ex art. 28, L. N. 300 del 1970 avverso i comportamenti antisindacali e plurioffensivi non comporta il litisconsorzio necessario dei lavoratori licenziati, dei quali sia stata richiesta la reintegrazione, risultando legittimato ad agire solo il sindacato e riconoscendosi al piu` ai lavoratori un interesse all’intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2, c. P. C. ), a sostegno delle ragioni del sindacato, e non gia` un’azione diretta o un intervento autonomo»; Trib. Roma, 18 settembre 2006, ivi, 2007, 424, che ha ritenuto inammissibile l’intervento adesivo di organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori in procedimento introdotto da un’azienda per contrastare pretese contributive dell’Inps relative all’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni lavoratori.  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ricorso-in-cassazione-dellinterveniente-adesivo-presupposti-e-limiti/">Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti</a> was first posted on Ottobre 5, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Orario di lavoro: violazioni da parte del datore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/orario-di-lavoro-violazioni-da-parte-del-datore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 (depositata il 4 giugno 2014), n. 153<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/orario-di-lavoro-violazioni-da-parte-del-datore/">Orario di lavoro: violazioni da parte del datore</a> was first posted on Agosto 2, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/ 34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), promosso dal Tribunale di Brescia, nel procedimento vertente tra F. D. Ed altra e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali &#8211; Direzione provinciale del lavoro di Brescia, con ordinanza del 21 marzo 2012, iscritta al n. 170 del registro ordinanze. </p>
<p> Orario di lavoro: violazioni da parte del datore </p>
<p> Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 (depositata il 4 giugno 2014), n. 153 &#8211; Pres. Silvestri &#8211; Red. Mazzella</p>
<p> Organizzazione dell’orario di lavoro – Regime sanzionatorio per violazione da parte del datore di lavoro di divieti relativi alla durata</p>
<p> massima dell’orario di lavoro, del limite massimo di lavoro straordinario, del limite minimo di riposo giornaliero e del limite minimo</p>
<p> di riposo settimanale &#8211; Violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 2, comma 1, lett. C) &#8211; Eccesso di delega &#8211; Illegittimita`</p>
<p> costituzionale. </p>
<p> E&#8217; costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost. L’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66</p>
<p> (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213) i quali prevedono, rispettivamente,</p>
<p> che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, del decreto sia punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore o ogni periodo (comma 3), e che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, del decreto sia punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro (comma 4) &#8211; ossia sanzioni piu`</p>
<p> elevate di quelle previste in precedenza dall’art. 9 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, e dall’art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. </p>
<p> 370. Infatti l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega 1º marzo 2002, n. 39, prevedeva come criterio direttivo che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso «saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita` rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». </p>
<p> La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimita` costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del</p>
<p> decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/ 34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione</p>
<p> dell’orario di lavoro), promosso dal Tribunale di Brescia, nel procedimento vertente tra F. D. Ed altra e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali &#8211; Direzione provinciale del lavoro di Brescia, con ordinanza del 21 marzo 2012, iscritta al n. 170 del registro ordinanze</p>
<p> 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2012. </p>
<p> Visti l’atto di costituzione di Airest Spa (gia` Airest Srl), nonche´ l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella; uditi l’avvocato Andrea Bortoluzzi per l’Airest Spa (gia` Airest Srl) e l’avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p> Ritenuto in fatto</p>
<p> 1. — Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro per l’irrogazione</p>
<p> di sanzioni amministrative in materia di lavoro, il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza</p>
<p> del 21 marzo 2012 ha sollevato, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, questione di legittimita` costituzionale dell’art. 18-</p>
<p> bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni</p>
<p> aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro). </p>
<p> 1. 1. — Il giudice remittente precisa, in punto di fatto, che l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione e` stata emessa per le seguenti</p>
<p> violazioni: art. 4, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. N. 66 del 2003, per superamento della durata massima dell’orario di lavoro settimanale;</p>
<p> art. 5, comma 3, del medesimo decreto, per svolgimento di lavoro straordinario oltre il limite di 250 ore annuali; art. 7, comma 1, del</p>
<p> medesimo decreto, per mancata fruizione del riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro nel periodo dal 1º ottobre 2007 al</p>
<p> 26 aprile 2008; art. 9, comma 1, del medesimo decreto, per mancata concessione del riposo settimanale di almeno ventiquattro ore</p>
<p> nel medesimo periodo appena riportato. </p>
<p> Rileva poi il Tribunale che la parte privata ricorrente ha eccepito l’illegittimita` costituzionale del regime sanzionatorio applicabile nella</p>
<p> specie, e che l’accoglimento della questione determinerebbe l’applicazione di un regime «diverso e migliore», in base alla normativa</p>
<p> in precedenza vigente. In particolare, per le violazioni degli artt. 7 e 9 del D. Lgs. N. 66 del 2003, se si applicasse nella specie l’art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazione dell’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 la sanzione sarebbe compresa tra 25 e 154 euro ovvero, qualora si tratti di piu` di cinque lavoratori, tra i 154 e i 1. 032 euro; la disciplina introdotta nel 2003, invece, individua limiti compresi tra euro 104 ed euro 630 per ciascun lavoratore e non piu` per singola violazione, mentre la violazione dell’art. 4 del D. Lgs. N. 66 del 2003 prevede una sanzione oscillante tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo. </p>
<p> 1. 2. — Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il D. Lgs. N. 66 del 2003 e` stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge 1º marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee. Legge comunitaria 2001), la quale prevedeva, fra l’altro, nel suo art. 2, comma 1, lettera c), il criterio direttivo per cui le sanzioni amministrative dovevano essere regolate secondo la previsione per cui in ogni caso «saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita` rispetto alle infrazioni alle</p>
<p> disposizioni dei decreti legislativi». Sulla base di simile previsione, il remittente pone a confronto le regole previste in materia di orario di lavoro nella disciplina previgente e quelle contenute nel D. Lgs. N. 66 del 2003, allo scopo di verificare se si possa parlare di violazioni «omogenee e di pari offensivita` », pervenendo alla conclusione affermativa. Ed infatti, la regolazione dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 del decreto n. 66 del 2003 trova un’evidente rispondenza alle previsioni di cui agli artt. 1 e 5 del R. D. L. N. 692 del 1923 (orario di lavoro massimo di otto ore, pari a quarantotto ore settimanali, con non piu` di due ore al giorno di straordinario); queste ultime norme prevedevano un regime dell’orario di lavoro la cui violazione implicava l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 9 del R. D. L. N. 692 del 1923. Allo stesso modo, l’art. 4 del decreto n. 66 del 2003 «non si differenzia dalla disciplina previgente se non limitatamente al computo complessivo inderogabile settimanale», per cui la violazione del medesimo dovrebbe comportare l’applicazione della sanzione di cui al menzionato art. 9 del R. D. L. Menzionato. </p>
<p> Considerazioni analoghe possono essere svolte &#8211; secondo il Tribunale &#8211; a proposito della disciplina sul riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 66 del 2003, nonche´ per quella del riposo settimanale di cui all’art. 9 del medesimo decreto. Rimanendo ferma, rispetto alla regolazione precedente, la regola del riposo settimanale di ventiquattro ore, si aggiungono modeste differenze rispetto alla disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale). </p>
<p> La conclusione cui perviene il Tribunale di Brescia e` nel senso che, pure in assenza di una «perfetta identita`» tra le fattispecie di</p>
<p> cui al decreto n. 66 del 2003 e quelle di cui alle leggi previgenti sopra richiamate, «sotto il profilo della omogeneita` si tratta di discipline</p>
<p> regolanti entrambe il rispetto di minimi irrinunciabili nel rapporto tra tempo lavorativo e riposo». Analogamente, sotto il profilo delle</p>
<p> sanzioni, la disciplina vigente e quella pregressa sono animate dal medesimo fine, che e` quello di «salvaguardare le condizioni del</p>
<p> singolo lavoratore, senza che possa farsi derivare una diversa conclusione in relazione al differenziato regime della disciplina previgente nel caso di violazioni relative ad un numero di lavoratori superiori ai cinque». Sicche ´, secondo il Tribunale, l’unicita` della materia e la semplice differenziata modulazione dei sistemi di conteggio dei limiti massimi consentono di ritenere che la nuova disciplina</p>
<p> sia omogenea rispetto alla precedente. </p>
<p> Cio` comporta la necessita` della rimessione alla Corte costituzionale, attesa la violazione dell’art. 76 della Costituzione. </p>
<p> 2. —Nel giudizio si e` costituita la parte privata Airest s. P. A. , ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione, chiedendo l’accoglimento della</p>
<p> prospettata questione. </p>
<p> 2. 1. — La parte, dopo aver ricordato le circostanze di fatto del giudizio a quo e le violazioni contestate degli artt. 4, 5, 7 e 9 del</p>
<p> D. Lgs. N. 66 del 2003, osserva che il provvedimento di ingiunzione prevedeva una sanzione complessiva pari ad euro 23. 610, sanzione</p>
<p> pagata con riserva di ripetizione. Cio` premesso, la parte provvede ad una ricostruzione del quadro normativo nel quale si inserisce l’odierna questione. Con la citata legge n. 39 del 2002 e` stata concessa una delega dal Parlamento al Governo per l’attuazione</p>
<p> di direttive comunitarie, tra le quali quelle in materia di orario di lavoro; l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge ha previsto come criterio direttivo quello per cui le sanzioni amministrative dovevano essere identiche a quelle comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita`. In attuazione della delega, gli artt. 4, 7 e 9, comma 1, del D. Lgs. N. 66 del 2003, regolando la materia dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali, nella loro originaria formulazione non prevedevano specifiche sanzioni per la violazione di dette norme; ed anche le direzioni provinciali del lavoro avevano inteso tale silenzio come indice del fatto che dovessero continuare a trovare applicazione le sanzioni previste per precetti di analogo contenuto nella legislazione previgente. </p>
<p> In particolare, per la violazione delle regole sul riposo giornaliero si applicava la sanzione di cui all’art. 9 del R. D. L. N. 692 del 1923; per la violazione della disciplina del riposo settimanale si applicava la sanzione dell’art. 27 della legge n. 370 del 1934; per la violazione della disciplina sull’orario di lavoro settimanale si applicava l’art. 9 del R. D. L. N. 692 del 1923. La situazione, pero`, e` radicalmente mutata con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro), il quale, introducendo l’art. 18-bis del D. Lgs. N. 66 del 2003, ha fissato</p>
<p> specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4, 7, comma 1, e 9, comma 1, del decreto stesso; sanzioni molto piu` elevate rispetto a quelle previste dalle citate leggi precedenti, le quali sono rimaste applicabili, al massimo, per le violazioni compiute fino al 31 agosto 2004 e non oltre. La legittimita` costituzionale di tale modifica legislativa costituisce l’oggetto del presente giudizio. </p>
<p> 2. 2. — Secondo la parte costituita, la rilevanza della presente questione e` palese. Il giudizio a quo, infatti, verte soltanto sull’ammontare delle sanzioni dovute; e l’eventuale declaratoria di illegittimita` costituzionale determinerebbe o il venire meno di ogni sanzione per le violazioni contestate nel giudizio in corso, oppure l’applicazione delle piu` lievi sanzioni di cui alla normativa pregressa. </p>
<p> 2. 3. —La parte privata passa quindi all’esame della non manifesta infondatezza della questione. Il criterio direttivo di cui al citato art. 2 della legge delega dovrebbe far comprendere che il legislatore, nel momento in cui si e` richiamato alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, non poteva che intendere le leggi vigenti al momento della sua entrata in vigore. Com’e` stato confermato anche da numerosi interpreti, l’espressione «in ogni caso» usata dal legislatore delegante deve essere interpretata nel senso di non ammettere deroghe, imponendo l’attuazione del principio anche se «essa avesse comportato la previsione di una sanzione amministrativa di importo non compreso tra euro 103 ed euro 103. 291», in cio` superando il diverso criterio direttivo contenuto nella medesima disposizione della legge delega. </p>
<p> In altre parole, in presenza di violazioni «omogenee e di pari offensivita`», il criterio fissato nella delega sarebbe, secondo la parte, quello per cui non potrebbe essere prevista l’irrogazione di sanzioni diverse da quelle gia` previste in precedenza. Da tanto consegue</p>
<p> che non sarebbe possibile «negare l’omogeneita` e la pari offensivita` delle violazioni di norme, che immutate nel principio e nella</p>
<p> struttura, prevedano limiti quantitativi diversi al cui superamento consegue la sanzione oppure ipotesi derogatorie diverse». </p>
<p> Premessa questa ricostruzione, la societa` costituita passa a confrontare le norme sanzionatorie contenute nel D. Lgs. N. 66 del 2003 con quelle previste nel sistema previgente e, sulla base di richiami giurisprudenziali e di dottrina, perviene alle seguenti conclusioni:</p>
<p> 1) che la disposizione dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. N. 66 del 2003 in tema di riposo settimanale ha in sostanza riprodotto l’art. 1, comma 1, della legge n. 370 del 1934, pur senza negare che vi sono alcune diversita` lessicali le quali non mutano la sostanza del precetto, tanto che le direzioni provinciali del lavoro avevano applicato sempre l’art. 27 della legge n. 370 del 1934 fino all’entrata in vigore del D. Lgs. N. 213 del 2004; 2) che l’art. 7 del D. Lgs. N. 66 del 2003 «ha di fatto riproposto un principio omogeneo a quello deducibile, nel vigore del sistema previgente, dal combinato disposto degli artt. 1 e 5 del R. D. L. N. 692 del 1923»; 3) che l’art. 4 del D. Lgs. N. 66 del 2003 in tema di durata media dell’orario di lavoro ha pure riproposto un principio deducibile, nel vigore del sistema previgente, dal combinato disposto degli artt. 1 e 5 del R. D. L. N. 692 del 1923. La parte privata, pertanto, conclude nel senso che le sanzioni amministrative introdotte dall’art. 18-bis del D. Lgs. N. 66 del 2003 sono di misura ben superiore rispetto a quelle esistenti nel pregresso sistema, con cio` determinando l’evidente violazione della disposizione contenuta nella legge delega e, quindi, dell’art. 76 Cost. </p>
<p> 3. — Nel giudizio e` intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. </p>
<p> 3. 1. — L’inammissibilita` deriverebbe dal fatto che l’ordinanza di rimessione non consente di apprezzare la rilevanza della questione, poiche´ il Tribunale non indica analiticamente le sanzioni comminate nella specie, ne´ quelle che sarebbero applicabili in caso di declaratoria di illegittimita` costituzionale. </p>
<p> 3. 2. — Nel merito, la questione sarebbe comunque priva di fondamento. </p>
<p> Osserva l’Avvocatura dello Stato che il tema centrale dell’odierno giudizio consiste nello stabilire l’esatta portata della nozione di «omogeneita`» delle violazioni cui si riporta la norma di delega. Soltanto ove tale requisito fosse dimostrato, infatti, si potrebbe prefigurare una fondatezza della prospettata questione. </p>
<p> Ma tale omogeneita` non sussiste, secondo la parte intervenuta. </p>
<p> L’ordinamento italiano, infatti, dovendo dare attuazione alle direttive dell’Unione europea, non ha scelto di modificare o integrare le disposizioni precedenti, quanto di procedere all’integrale riscrittura della disciplina dell’orario di lavoro. Nel sistema attuale, essa prevede la fissazione di un orario medio complessivo settimanale, comprensivo del lavoro straordinario, pari a quarantotto ore; un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro e un periodo di riposo settimanale pari a ventiquattro ore ogni sette giorni. </p>
<p> La durata massima della settimana lavorativa, pero` , viene demandata alla contrattazione collettiva. Nel sistema precedente, invece, gli artt. 1 e 5 del R. D. L. N. 692 del 1923 fissavano la durata massima del lavoro ordinario, di quello straordinario e della settimana lavorativa. </p>
<p> La previsione di una durata media complessiva della settimana lavorativa, da rispettare sull’arco temporale di riferimento di quattro mesi, consente la concentrazione del lavoro in periodi di tempo ridotti, mentre il R. D. L. N. 692 del 1923 non conteneva analoghe disposizioni. </p>
<p> Sotto questo profilo sarebbe evidente il carattere fortemente innovativo dell’odierno sistema, sia in ordine all’orario settimanale che a quello giornaliero. Quanto al lavoro giornaliero, il limite delle undici ore ogni ventiquattro non esisteva nel sistema pregresso; ed anche per il riposo settimanale l’art. 9 del D. Lgs. N. 66 del 2003 innova rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 370 del 1934. </p>
<p> In conclusione &#8211; secondo l’Avvocatura dello Stato &#8211; la nuova disciplina si fonda su presupposti totalmente diversi da quelli del passato, sicche´ la mancanza di omogeneita` esclude la possibilita` di violazione del precetto contenuto nella legge delega. </p>
<p> Considerato in diritto</p>
<p> 1. — Il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, questione di legittimita` costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro). Tali disposizioni &#8211; le quali prevedono, rispettivamente, che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4, e 10, comma 1, del decreto stesso sia punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo (comma 3), e che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, del decreto stesso sia punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro (comma 4) &#8211; si porrebbero in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega 1º marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee. Legge comunitaria 2001), il quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso «saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita` rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». E poiche´ &#8211; secondo la ricostruzione operata dal Tribunale &#8211; le precedenti disposizioni in materia prevedevano l’irrogazione di sanzioni piu` miti, cio` si tradurrebbe nella conseguente illegittimita` costituzionale per violazione della legge delega. </p>
<p> 2. —Va innanzitutto rigettata l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura dello Stato secondo la quale la questione sarebbe inammissibile perche´ l’ordinanza di rimessione non avrebbe dato conto in modo adeguato della rilevanza della medesima. L’eccezione non e` fondata, perche´ il Tribunale di Bresciaha illustrato sia la fattispecie concreta posta al suo esame sia le sanzioni amministrative che sono state irrogate sulla base delle censurate disposizioni, indicando anche quali erano &#8211; secondo la sua prospettazione &#8211; le sanzioni che si sarebbero dovute applicare in base al sistema previgente, il che comporta che sia da ritenere dimostrata in modo sufficiente la rilevanza dell’odierna questione di legittimita` costituzionale. </p>
<p> 3. — Ai fini del corretto inquadramento della questione e` opportuna una breve premessa di carattere ricostruttivo. </p>
<p> Il decreto legislativo n. 66 del 2003 ha dato attuazione, anche se con notevole ritardo, a due direttive comunitarie, n. 93/104/Ce e n. 2000/34/Ce in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. In sede di emanazione del decreto si decise, per ragioni che non interessano nella sede odierna, di non intervenire sul regime sanzionatorio relativo alle violazioni in materia di orario di lavoro. Di tanto costituisce specchio evidente la previsione dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. N. 66 del 2003 che, nella sua versione originaria, prevedeva l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, «salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio»; il che prova che il legislatore delegato era ben consapevole della necessita` di mantenere in vita le sanzioni amministrative previgenti. </p>
<p> Un ulteriore e successivo intervento, rappresentato dal decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro), avvalendosi dello strumento della delega correttiva &#8211; prevista, nel caso specifico,dall’art. 1, comma 4, della legge delega n. 39 del 2002 &#8211; aggiunse nel corpo del D. Lgs. N. 66 del 2003, oltre ad altre modifiche, anche il nuovo art. 18-bis, oggetto del presente giudizio. </p>
<p> La materia, peraltro, non ha trovato una propria stabile sistemazione con l’introduzione dell’art. 18-bis oggi censurato, perche´ successivamente il legislatore e` intervenuto piu` volte proprio su tale articolo, che e` stato oggetto di ulteriori modifiche contenute prima nell’art. 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Successivamente, nell’art. 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche´ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). </p>
<p> Da ultimo, nell’art. 14, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche´ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9. </p>
<p> E&#8217; necessario precisare che, avendo il giudice a quo chiarito che le sanzioni amministrative inflitte nel giudizio davanti a lui pendente riguardano il periodo di tempo che va dall’ottobre 2007 al giugno 2008, lo scrutinio della Corte sara` limitato, in conformita` al principio della domanda, al testo originario dell’art. 18-bis, che e` quello cui si riferisce il Tribunale di Brescia, senza riguardare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche successive di detta norma. </p>
<p> 4. — Lo scrutinio della Corte, quindi, riguarda la prospettata violazione dei principi della legge delega derivante dalla previsione di </p>
<p> sanzioni amministrative piu` elevate rispetto a quelle di cui al sistema previgente; in particolare, la Corte e` chiamata a stabilire se le sanzioni introdotte dalla norma impugnata possano o meno considerarsi diverse &#8211; e, in questo caso, maggiori &#8211; rispetto «a quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita`». La sussistenza del carattere della omogeneita` costituisce, evidentemente, un aspetto decisivo, perche´ il riconoscimento dell’eventuale non omogeneita` delle nuove sanzioni rispetto alle precedenti escluderebbe in radice la sussistenza di una violazione della legge delega; e proprio su questo punto, infatti, si e` concentrata la linea difensiva dell’Avvocatura dello Stato. Una volta verificata l’esistenza di tale elemento, si dovra` procedere al confronto delle sanzioni. </p>
<p> 4. 1. — E` appena il caso di rammentare – trattandosi di una questione di legittimita` costituzionale prospettata esclusivamente in termini di violazione della delega legislativa &#8211; che costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte il principio secondo cui, ove sia necessario verificare la conformita` della norma delegata alla norma delegante, e` richiesto lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico, condotto in parallelo: l’uno, concernente la norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l’altro, relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Nel determinare il contenuto della delega si deve tenere conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonche´ delle finalita` che la ispirano, che costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma anche gli strumenti per l’interpretazione della loro portata. Deve, altresı`, considerarsi che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalita` del legislatore delegato; questa puo` essere piu` o meno ampia, in relazione al grado di specificita` dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalita`, occorre individuare la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente (fra le altre, sentenze n. 272 del 2012 e n. 184 del 2013). </p>
<p> In riferimento, poi, ai cosiddetti decreti legislativi integrativi e correttivi, questa Corte, nel riconoscerne l’ammissibilita` da un punto di vista costituzionale, ha tuttavia precisato che cio` che conta e` «che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate gia` emanate, e non gia` in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega «principale»; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi gia` imposti per l’esercizio della medesima delega «principale»» (sentenza n. 206 del 2001). Il che significa, nel caso di specie, che il medesimo criterio direttivo sopra richiamato, ancorche´ dettato per l’esercizio della delega principale, deve ovviamente valere anche in sede di emanazione del decreto integrativo e correttivo, ossia quello che contiene la norma oggi in esame. </p>
<p> 5. — E` necessario, quindi, procedere al confronto, in relazione alle sanzioni amministrative in concreto erogate nel giudizio a quo, tra le previsioni dei censurati commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D. Lgs. N. 66 del 2003 e le sanzioni di cui al sistema precedente. </p>
<p> 5. 1. — Come correttamente risulta dall’ordinanza di rimessione, il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni in tema di orario di lavoro e di riposo domenicale e festivo era contenuto, fino all’entrata in vigore della norma oggi in esame, in una normativa molto risalente nel tempo, ossia il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazioni dell’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), e la legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale). </p>
<p> In particolare, gli artt. 1 e 5 del R. D. L. N. 692 del 1923 prevedevano una durata massima della normale giornata di lavoro pari ad otto ore al giorno per 48 ore settimanali di lavoro effettivo, con possibilita` di incremento, a titolo di lavoro straordinario, per non piu` di due ore al giorno per dodici ore settimanali. La relativa sanzione era contenuta nel successivo art. 9 il quale &#8211; nel testo risultante dalle modifiche di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) &#8211; prevedeva una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila (ossia da 25 a 155 euro), con incremento qualora essa si riferisse a piu` di cinque lavoratori ovvero si fosse verificata nel corso dell’anno solare per piu` di cinquanta giorni. In materia di riposo settimanale, l’art. 1 della legge n. 370 del 1934 prevedeva l’obbligo di un riposo di 24 ore consecutive per ogni settimana, di regola fissato per la domenica (art. 3); le relative sanzioni erano contenute nel successivo art. 27, secondo cui la contravvenzione a tale previsione era punita con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, suscettibile di aumento qualora la stessa fosse riferita a piu` di cinque lavoratori. Tali disposizioni, com’e` evidente, rispondevano ad una realta` economica e lavorativa assai piu` semplice di quella odierna, ma tuttavia dimostrano come fin da allora la legge fosse attenta a questo profilo, ritenendo che la violazione della disciplina in tema di orario di lavoro fosse un indice di sfruttamento dei lavoratori, da punire con il necessario rigore. </p>
<p> 5. 2. — Rispetto a tale risalente normativa, il D. Lgs. N. 66 del 2003 introduce alcune significative modifiche. </p>
<p> Ai fini che interessano l’odierna questione, e` da porre in evidenza, ad esempio, che l’art. 3, nel prevedere un orario normale di 40 ore settimanali, consente ai contratti collettivi di stabilire una durata minore; l’art. 4, nell’attribuire ai contratti collettivi il potere di stabilire la durata massi ma settimanale dell’orario di lavoro, dispone che la durata media non possa superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese quelle dello straordinario; e il successivo comma 3 stabilisce che la durata media vada calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. </p>
<p> Quanto al lavoro straordinario, l’art. 5 del D. Lgs. N. 66 del 2003, pur rimandando ai contratti collettivi la regolamentazione delle relative prestazioni, fissa un massimo di 250 ore annuali. In relazione, infine, al riposo giornaliero e settimanale, l’art. 7 determina il riposo giornaliero in undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, mentre l’art. 9 dispone che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica. </p>
<p> Per cio` che riguarda, invece, il sistema delle sanzioni, il comma 3 dell’art. 18-bis oggi censurato stabilisce la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo di violazione, per le violazioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4, e 10, comma 1, del decreto (fra i quali rientra la disciplina sull’orario di lavoro); mentre il comma 4 dell’art. 18-bis oggi censurato stabilisce la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro per le violazioni di cui agli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, del medesimo decreto, ossia le norme che regolano il riposo giornaliero e settimanale. </p>
<p> 6. — La questione e` fondata. </p>
<p> Dalla ricostruzione operata fin qui risulta in modo evidente che il sistema delineato dal D. Lgs. N. 66 del 2003, pur in parte diverso da quello passato, presenta una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenea rispetto a quella precedente. </p>
<p> Il fatto, ad esempio, che gli artt. 1 e 5 del R. D. L. N. 692 del 1923 non contenessero una norma esplicita sulla durata dell’orario di lavoro settimanale, ma solo la previsione di un orario giornaliero normale e straordinario, dava conto anche, sia pure indirettamente, dell’orario settimanale; si puo` riconoscere che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 del D. Lgs. N. 66 del 2003, non c’era una norma esplicita sul riposo giornaliero, ma e` altrettanto vero che lo stesso derivava (per sottrazione) dalla durata della giornata togliendo le ore massime di lavoro. Sembra innegabile, in altre parole, che, nonostante le indubbie diversita`, vi sia una sostanziale coincidenza nella logica di fondo che anima i due diversi sistemi: entrambi sanzionano l’eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, ponendo limiti all’orario di lavoro giornaliero e settimanale ed imponendo periodi di necessario riposo. Ed e` appena il caso di rilevare che, nel lungo tempo che separa la legislazione degli anni venti e trenta dello scorso secolo dall’intervento del legislatore del 2003, si colloca anche l’entrata in vigore della Costituzione, il cui art. 36 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire la durata massima della giornata lavorativa e riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite. </p>
<p> Ai fini, quindi, del rispetto dei criteri fissati nella legge delega, deve affermarsi che le sanzioni amministrative previste dal R. D. L. N. 692 del 1923 e dalla legge n. 370 del 1934 corrispondono a violazioni da ritenere omogenee rispetto a quelle regolate dal D. Lgs. N. 66 del 2003 e che, pertanto, la normativa sanzionatoria oggi in esame era tenuta al rispetto della previsione della delega nel senso della necessaria identita` rispetto alle sanzioni precedenti; le quali, come si e` gia` detto, erano state ritoccate al rialzo dal D. Lgs. N. 758 del 1994. </p>
<p> Risulta in modo evidente, invece, proprio sulla base del confronto sopra compiuto, che le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del D. Lgs. N. 66 del 2003 sono piu` alte di quelle irrogate nel sistema precedente; e, trattandosi di un’operazione di puro confronto aritmetico, non sussistono dubbi interpretativi. </p>
<p> Ne discende la fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, perche´ effettivamente sussiste la violazione del criterio direttivo contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delega n. 39 del 2002, sicche´ se ne impongono l’accoglimento e la conseguente declaratoria di illegittimita` costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell’art. 76 Cost. </p>
<p> E` appena il caso di rilevare, d’altronde, che le conclusioni cui la Corte giunge trovano ulteriore conforto dalla consultazione degli atti parlamentari, dai quali si evince che il legislatore delegato ha riformato il sistema sanzionatorio nella erronea convinzione di poter intervenire liberamente per l’assenza di norme sanzionatorie precedenti (in particolare, la seduta del 28 aprile 2004 della undicesima Commissione della Camera dei deputati). </p>
<p> 7. — Alla luce di quanto gia` osservato incidentalmente al precedente punto 3, l’accoglimento dell’odierna questione si limita al petitum richiesto e non esplica alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative relative alla medesima disposizione oggi in esame. </p>
<p> P. Q. M. La Corte costituzionale dichiara l’illegittimita` costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro). </p>
<p> Nota</p>
<p> La sentenza va segnalata per la ricaduta dei suoi effetti, piu` che per l’interesse giuridico: infatti le decisioni che sanzionano un difetto di delega (di evidenza «solare», quale quello che la Corte rileva, come essa stessa osserva, «con un’operazione di puro confronto aritmetico») oltre a commentarsi da sole, lasciano anche aperta al legislatore la via di un reinserimento della norma nel sistema attraverso la legge ordinaria. </p>
<p> La sentenza in rassegna ricostruisce il previgente regime normativo dei poteri datoriali relativi all’orario di lavoro, lo pone a confronto con l’intervento di cui alla normativa delegata e conclude rilevando la sostanziale omogeneita` dei due sistemi, cronologicamente distanti, ma entrambi volti a sanzionare l’eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, attraverso limiti all’orario di lavoro giornaliero e settimanale e l’imposizione di periodi di necessario riposo (1). E` evidente che la chiave di volta del criterio direttivo di cui alla legge delega era proprio l’omogeneita` delle violazioni, di talche´, una volta verificata la sostanziale analogia di contenuto delle previsioni normative e quindi il continuum tra le stesse (significativa sul punto e` la notazione della parte privata per cui la disposizione dell’art. 9, comma 1, del decreto n. 66 in tema di riposo settimanale ha in sostanza riprodotto l’art. 1, comma 1, della legge n. 370/1934, tanto che le direzioni provinciali del lavoro avevano applicato sempre l’art. 27 della legge n. 370/1934 fino all’entrata in vigore del D. Lgs. N. 213/2004) ne conseguiva automaticamente l’obbligo per il legislatore delegato di assicurare la pari offensivita` delle sanzioni. </p>
<p> Del resto che il legislatore stesso fosse convinto di avere mano libera per l’assenza di un previgente (ed, invece, esistente) apparato normativo al quale rapportarsi, risulta dimostrato dallo specifico richiamo ai lavori parlamentari contenuto nella sentenza. </p>
<p> Nota: (1) In dottrina vedasi: P. Rausei, Le sanzioni in materia di orario di lavoro, in Dir. Prat. Lav. , 2003, 1646-1654; P. Rausei, Dinamiche ispettive e profili sanzionatori sui tempi di lavoro, in Dir. Prat. Lav. 2006, 1357-1376; M. G. Mattarolo, Modifiche alla disciplina dell’orario nel Collegato lavoro 2010, in Lav. Giur. , 2011, 1, 49-56. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/orario-di-lavoro-violazioni-da-parte-del-datore/">Orario di lavoro: violazioni da parte del datore</a> was first posted on Agosto 2, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI CASSAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-collettivo-e-regole-procedurali-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 24 APRILE 2013, SENTENZA N. 10001<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-collettivo-e-regole-procedurali-cassazione/">LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI CASSAZIONE</a> was first posted on Maggio 25, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4 comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche´ ove il progetto imprenditoriale sia diretto a. </p>
<p>LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI</p>
<p>CASSAZIONE, SEZ. LAV. , 24 APRILE 2013, SENTENZA N. 10001 &#8211; PRES. VIDIRI &#8211; EST. FERNANDES &#8211; P. M. (DIFF. ) ROMANO &#8211; RIC. OMISSIS &#8211; RES. OMISSIS</p>
<p>IN TEMA DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, LA SUFFICIENZA DEI CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, ARTICOLO 4 COMMA 3, DEVE ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE AI MOTIVI DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE, CHE RESTANO SOTTRATTI AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, COSICCHE´ OVE IL PROGETTO IMPRENDITORIALE SIA DIRETTO A RIDIMENSIONARE L’ORGANICO DELL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE AL FINE DI DIMINUIRE IL COSTO DEL LAVORO, L’IMPRENDITORE PUO`</p>
<p>LIMITARSI ALL’INDICAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI ECCEDENTI, SUDDIVISO TRA I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO NELL’AZIENDA, SENZA CHE OCCORRA L’INDICAZIONE DEGLI UFFICI O REPARTI CON ECCEDENZA, E CIO` TANTO PIU` SE SI ESCLUDE QUALSIASI LIMITAZIONE DEL CONTROLLO SINDACALE E IN PRESENZA DELLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CON I SINDACATI ALL’ESITO DELLA PROCEDURA CHE, NELL’AMBITO DELLE MISURE IDONEE A RIDURRE L’IMPATTO SOCIALE DEI LICENZIAMENTI, ADOTTI IL CRITERIO DELLA SCELTA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE. </p>
<p>IL CASO</p>
<p>IL LAVORATORE DI UNA AZIENDA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO, ALL’ESITO DI UNA PROCEDURA PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, IMPUGNAVA IL MEDESIMO E SI RIVOLGEVA ALLA CURE DEL GIUDICE ONDE OTTENERE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO. </p>
<p>ENTRAMBI I GIUDICI DEL MERITO RIGETTAVANO L’IMPUGNAZIONE, DICHIARANDO VALIDO ED EFFICACE L’INTIMATO RECESSO. </p>
<p>IN PARTICOLARE, LA CORTE TERRITORIALE OSSERVAVA CHE ERANO DA ESCLUDERSI VIZI INERENTI LA INCOMPLETEZZA O L’INSUFFICIENZA DELLE INFORMAZIONI RESE EX ART. 4, COMMA 3, LEGGE N. 223/91, IN QUANTO ERANO ESPLICITATI I MOTIVI CHE AVEVANO DETERMINATO LA SITUAZIONE DI ESUBERO E LA SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI OSTATIVE ALL’ADOZIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA MOBILITA`. </p>
<p>INOLTRE, DETTA COMUNICAZIONE ERA STATA INVIATA ALLE RSU SUBENTRATE, A SEGUITO DEL PROTOCOLLO DEL 3 LUGLIO 1993 E, POI, DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 DICEMBRE 1993 PER L’INDUSTRIA, ALLE RSA. </p>
<p>LA CORTE DEL MERITO AFFERMAVA POI CHE L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ECCEDENTE, NONCHE´ DELLA RELATIVA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO ERA SUPERFLUA, VISTO CHE LA PROCEDURA AVEVA INTERESSATO, CON RIFERIMENTO ALL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE GLOBALMENTE CONSIDERATO, TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE, TUTTE LE AREE PRODUTTIVE E TUTTI I SERVIZI. </p>
<p>PURE SI RILEVAVA LA CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE (EX ART. 4, C. 9 LEGGE N. 223/91) INVIATA AL MINISTERO DEL LAVORO E NON ALLE DPL IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DEL COMMA 15 DEL CITATO ARTICOLO 4, VERSANDOSI IN UNA IPOTESI IN CUI L’ECCEDENZA RIGUARDAVA UNITA` PRODUTTIVE UBICATE IN PIU` REGIONI. </p>
<p>INFINE, LA SENTENZA DI SECONDO GRADO CHIARIVA CHE IL MANCATO INVIO DELLE MODALITA` APPLICATIVE DEI SISTEMI DI SCELTA ERA DEL TUTTO ULTRONEO, ATTESO CHE, IL CRITERIO CONVENZIONALMENTE ADOTTATO DALLE PARTI COLLETTIVE DI CONSENTIRE IL LICENZIAMENTO DI COLORO CHE ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA` O DI VECCHIAIA, CONSENTIVA DI FORMARE UNA GRADUATORIA RIGIDA E DI ESSERE APPLICATO E CONTROLLATO SENZA ALCUN MARGINE DI DISCREZIONALITA` PER IL DATORE DI LAVORO. </p>
<p>AVVERSO TALE PRONUNCIA PROPONE GRAVAME PER CASSAZIONE IL LAVORATORE, AFFIDATO E TRE MOTIVI. </p>
<p>LA DECISIONE</p>
<p>LA S. C. , CON LA SENTENZA IN BREVE COMMENTO, RIGETTA IL RICORSO E, IN PARTICOLARE, OSSERVA DI AVERE MANTENUTO NEL TEMPO UN ORIENTAMENTO COSTANTE. INFATTI, ERA GIA` STATO PRECISATO CHE LA LEGGE N. 223/91 AVEVA INTRODOTTO UN SIGNIFICATIVO ELEMENTO INNOVATIVO CONSISTENTE NEL PASSAGGIO DAL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, ESERCITATO EX POST NEL PRECEDENTE ASSETTO ORDINAMENTALE, AD UN CONTROLLO DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE, CONCERNENTE IL RIDIMENSIONAMENTO DELL’IMPRESA, DEVOLUTO EX ANTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DESTINATARIE DI INCISIVI POTERI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SECONDO UNA METODICA GIA` COLLAUDATA IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI AZIENDA. </p>
<p>DA CIO` DERIVA CHE I RESIDUI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE RIGUARDANO SOLO LA CORRETTEZZA PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE (IVI COMPRESA LA SUSSISTENZA DELL’IMPRESCINDIBILE NESSO CAUSALE TRA IL PROGETTATO RIDIMENSIONAMENTO E I SINGOLI PROVVEDIMENTI DI RECESSO), CON LA CONSEGUENZA CHE NON POSSONO TROVARE INGRESSO IN SEDE GIUDIZIARIA TUTTE QUELLE CENSURE CON LE QUALI, SENZA CONTESTARE SPECIFICHE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAI CITATI ARTICOLI 4 E 5 E SENZA FORNIRE LA PROVA DI MALIZIOSE ELUSIONI DEI POTERI DI CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE PROCEDURE DI MOBILITA` AL FINE DI OPERARE DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI, SI FINISCE PER INVESTIRE L’AUTORITA` GIUDIZIARIA DI UN’INDAGINE SULLA PRESENZA DI «EFFETTIVE» ESIGENZE DI RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA` PRODUTTIVA. </p>
<p>LA. S. C. , NELLA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA, RICORDA ANCHE I CONTENUTI DI CORTE COST. 268 DEL 1994, PER LA QUALE LA DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE, POICHE´ ADEMPIE AD UNA FUNZIONE REGOLAMENTARE </p>
<p>DELEGATA DALLA LEGGE, DEVE RISPETTARE NON SOLO IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, SANZIONATO DALLA LEGGE N. 300 DEL 1970, ARTICOLO 15, MA ANCHE IL PRINCIPIO DI RAZIONALITA`, ALLA STREGUA DEL QUALE I CRITERI CONCORDATI DEVONO AVERE I CARATTERI DELL’OBIETTIVITA` E DELLA GENERALITA` OLTRE A DOVER ESSERE COERENTI CON IL FINE DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITA` DEI LAVORATORI. </p>
<p>DUNQUE, CON RIGUARDO ALLA FATTISPECIE PORTATA ALLO SCRUTINIO DEL SUPREMO COLLEGIO, DEVE CONSIDERARSI RAZIONALMENTE ADEGUATO IL CRITERIO DELLA PROSSIMITA` AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON FRUIZIONE DI ‘‘MOBILITA` LUNGA’’, OLTRETUTTO MENZIONATO COME ESEMPIO NELLA SUDDETTA SENTENZA COSTITUZIONALE, STANTE LA GIUSTIFICAZIONE COSTITUITA DAL MINORE IMPATTO SOCIALE DELL’OPERAZIONE. </p>
<p>IN TALE SITUAZIONE APPARE DEL TUTTO CORRETTA LA SENTENZA IMPUGNATA PER LA QUALE L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ECCEDENTE, NONCHE´ DELLA RELATIVA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO ERA SUPERFLUA, VISTO CHE LA PROCEDURA AVEVA INTERESSATO TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE, TUTTE LE AREE PRODUTTIVE E TUTTI I SERVIZI. </p>
<p>SEGUONO VARIE ALTRE ARGOMENTAZIONI SU DIVERSE E DIFFERENTI TEMATICHE INTRODOTTE DAI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE CHE, PERALTRO, VENGONO INTERAMENTE RIGETTATI. </p>
<p>PERTANTO IL RICORSO E` RESPINTO CON CONDANNA ALLE SPESE DI SOCCOMBENZA. </p>
<p>I PRECEDENTI</p>
<p>INNANZITUTTO, V. CORTE COST 30 GIUGNO 1994, N. 268, IN RIV. IT. DIR. LAV. , 1995, II, 237 CON NOTA DI MANGANIELLO, NONCHE´ IN GIUR. IT. , 1995, I, 588 NOTA DI FATONE, N. 268. V. , POI, CASS. 18 MARZO 2011, N. 6284, IN MASS. 2001; CASS. 26 FEBBRAIO 2009, N. 4653, IVI, 2009; CASS. 12 AGOSTO 2009, N. 18253, IN MASS. GIUR. LAV. 2010, 45. </p>
<p>IN DOTTRINA, EX PLURIMIS, CFR. TATARELLI, IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO, PADOVA, 2006, 493 E SS. ; D’ANTONA, RIDUZIONE DI PERSONALE E LICENZIAMENTI: LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DELLA L. N. 223/1991, IN FORO IT. 1993, I, 2030. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-collettivo-e-regole-procedurali-cassazione/">LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI CASSAZIONE</a> was first posted on Maggio 25, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-per-utilizzo-abusivo-del-computer-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE - CASS., SEZ. LAV., 7 NOVEMBRE 2013, N. 25069<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-per-utilizzo-abusivo-del-computer-aziendale/">LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE</a> was first posted on Gennaio 3, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Qualora venga contestato al lavoratore l&#8217;utilizzo, durante l&#8217;orario di lavoro, del computer aziendale per fini ludici non è necessario che la lettera di contestazione contenga l&#8217;indicazione dei singoli episodi essendo sufficiente, per consentire al lavoratore un&#8217;adeguata difesa, anche la generica contestazione di utilizzare con continuità abusivamente il computer dell&#8217;ufficio.  </p>
<p> LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE</p>
<p> CASS. , SEZ. LAV. , 7 NOVEMBRE 2013, N. 25069</p>
<p>QUALORA VENGA CONTESTATO AL LAVORATORE L&#8217;UTILIZZO, DURANTE L&#8217;ORARIO DI LAVORO, DEL COMPUTER AZIENDALE PER FINI LUDICI NON è NECESSARIO CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE CONTENGA L&#8217;INDICAZIONE DEI SINGOLI EPISODI ESSENDO SUFFICIENTE, PER CONSENTIRE AL LAVORATORE UN&#8217;ADEGUATA DIFESA, ANCHE LA GENERICA CONTESTAZIONE DI UTILIZZARE CON CONTINUITà ABUSIVAMENTE IL COMPUTER DELL&#8217;UFFICIO. </p>
<p> NOTA &#8211; NEL CASO SOTTOPOSTO ALL&#8217;ESAME DEI GIUDICI DI LEGITTIMITà, LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, RIFORMANDO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, AVEVA DICHIARATO LA ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AD UN LAVORATORE ACCUSATO DI AVER UTILIZZATO, DURANTE L&#8217;ORARIO DI LAVORO, IL COMPUTER DELL&#8217;UFFICIO PER FINALITà DI GIOCO CON UN IMPIEGO DI TEMPO CALCOLATO IN CIRCA 260-300 ORE IN UN ANNO, CAGIONANDO COSì UN DANNO ECONOMICO E DI IMMAGINE ALL&#8217;AZIENDA. LA CORTE TERRITORIALE AVEVA RITENUTO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NON PERCHé LA CONTESTAZIONE FOSSE TARDIVA &#8211; IN QUANTO LA TARDIVITà VA RAPPORTATA AL MOMENTO IN CUI IL DATORE DI LAVORO VIENE A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATO &#8211; Né PERCHé IL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO CONFIGURASSE UN CONTROLLO A DISTANZA VIETATO DALL&#8217;ART. 4, LEGGE 300/1970 &#8211; IN QUANTO, PROBABILMENTE, IL LAVORATORE AVEVA ACCONSENTITO A TALE CONTROLLO &#8211; MA HA VALUTATO TALMENTE GENERICA LA CONTESTAZIONE DA NON PERMETTERE UNA PUNTUALE DIFESA DEL LAVORATORE ATTESO CHE NELLA STESSA SI FACEVA SPECIFICO RIFERIMENTO AD UN UNICO EPISODIO. ACCERTATA LA ILLEGITTIMITà DEL RECESSO, LA CORTE DI APPELLO AVEVA CONDANNATO L&#8217;AZIENDA ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ENTRO IL TERMINE DI TRE GIORNI O, IN MANCANZA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI A SEI MENSILITà IN QUANTO AVEVA RITENUTO TARDIVE, E DUNQUE INAMMISSIBILI, LE DEDUZIONI DEL PRESTATORE IN ORDINE AL REQUISITO DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA APPLICABILITà DELLA TUTELA REALE AVENDO IL LAVORATORE PROSPETTATO CIRCOSTANZE NUOVE AL FINE DI DIMOSTRARE POSSIBILI COLLEGAMENTI SOCIETARI. IL LAVORATORE PROPONE RICORSO PER CASSAZIONE SOSTENENDO DI NON AVER SVOLTO ALCUNA DOMANDA NUOVA IN APPELLO IN QUANTO I FATTI ALLEGATI A SOSTEGNO DEL REQUISITO DIMENSIONALE ERANO GIà STATI ACQUISITI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. LA SOCIETà PROPONE RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEDUCENDO, IN PARTICOLARE, CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE, DIVERSAMENTE DA QUANTO RITENUTO DAI GIUDICI DI APPELLO, CONTENEVA PRECISI ELEMENTI DELL&#8217;ADDEBITO CONTESTATO, DOCUMENTATO ANCHE DA UN ACCERTAMENTO TECNICO DA CUI RISULTAVA L&#8217;INDICAZIONE DEL NUMERO ESATTO DI PARTITE GIOCATE DAL LAVORATORE CON IL COMPUTER AZIENDALE. LA CASSAZIONE, PER RAGIONI LOGICHE, ESAMINA PRELIMINARMENTE IL RICORSO INCIDENTALE RITENENDOLO FONDATO. AFFERMA LA S. C. CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE NON PUÒ RITENERSI GENERICA PER IL SOLO FATTO CHE NON SIANO STATE INDICATE LE SINGOLE PARTITE ABUSIVAMENTE GIOCATE DAL LAVORATORE, ATTESO CHE QUESTO ULTIMO è IN GRADO DI APPRONTARE LE PROPRIE DIFESE ANCHE CON LA GENERICA CONTESTAZIONE DI AVER UTILIZZATO IN CONTINUAZIONE IL COMPUTER DELL&#8217;AZIENDA NON ESSENDO NECESSARIO CHE LE SUE DIFESE VENGANO RIFERITE AD EPISODI SPECIFICI. CONSEGUENTEMENTE LA S. C. CASSA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, DOVRà PRONUNCIARSI CONSIDERANDO NON GENERICA LA LETTERA DI CONTESTAZIONE &#8211; CONTENENTE IL RIFERIMENTO ALL&#8217;ABUSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL LAVORATORE DEL COMPUTER DELL&#8217;UFFICIO &#8211; DA CUI è CONSEGUITO IL LICENZIAMENTO. </p>
<p>  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-per-utilizzo-abusivo-del-computer-aziendale/">LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE</a> was first posted on Gennaio 3, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>CORTE DI GIUSTIZIA UE: QUANDO SPETTA L&#8217;INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/corte-di-giustizia-ue-quando-spetta-l-39integrazione-della-pensione-al-cittadino-di-altro-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Il diritto dell&#8217;unione, quale risulta, in particolare, dagli artt. 7, par. 1, lett. B), 8, par. 4, e 24, par. 1 e 2, della direttiva 2004/38/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/corte-di-giustizia-ue-quando-spetta-l-39integrazione-della-pensione-al-cittadino-di-altro-stato/">CORTE DI GIUSTIZIA UE: QUANDO SPETTA L&#8217;INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO</a> was first posted on Gennaio 1, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto dell&#8217;unione, quale risulta, in particolare, dagli artt. 7, par. 1, lett. B), 8, par. 4, e 24, par. 1 e 2, della direttiva 2004/38/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, deve essere interpretato nel senso che… </p>
<p>CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. III, 19 SETTEMBRE 2013, C-140/12 QUANDO SPETTA L&#8217;INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO IL DIRITTO DELL&#8217;UNIONE, QUALE RISULTA, IN PARTICOLARE, DAGLI ARTT. 7, PAR. 1, LETT. B), 8, PAR. 4, E 24, PAR. 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE OSTA ALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE, ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI PRIMI TRE MESI DI SOGGIORNO, ESCLUDE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA E IN MANIERA AUTOMATICA LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE INTEGRATIVA DELLA PENSIONE AD UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ECONOMICAMENTE INATTIVO, OVE QUEST&#8217;ULTIMO NON SODDISFI LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO LEGALE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI NEL TERRITORIO DEL PRIMO STATO, IN QUANTO L&#8217;ESISTENZA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO è SUBORDINATA AL PRESUPPOSTO CHE TALE CITTADINO DISPONGA DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI PER NON RICHIEDERE LA PRESTAZIONE. UN PENSIONATO TEDESCO, TRASFERITOSI IN AUSTRIA, PRESENTAVA ALL&#8217;ENTE PENSIONISTICO AUSTRIACO DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE UN&#8217;INTEGRAZIONE COMPENSATIVA DELLA PENSIONE EROGATAGLI DALLA GERMANIA IN QUANTO, PER VIA DELL&#8217;IMPORTO ESIGUO DI QUESTA, NON POTEVA DISPORRE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI A CONSENTIRE UN SOGGIORNO REGOLARE IN AUSTRIA. LA CORTE EUROPEA IN PASSATO AVEVA GIà QUALIFICATO L&#8217;INTEGRAZIONE COMPENSATIVA PENSIONISTICA COME &#8220;PRESTAZIONE SPECIALE A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO&#8221; AI SENSI DELL&#8217;ART. 70, REG. N. 883/2004, IN QUANTO FINALIZZATA A COMPLETARE UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INVALIDITà E AVENTE CARATTERE DI ASSISTENZA SOCIALE, FINALIZZATA A GARANTIRE AL SUO BENEFICIARIO UN MINIMO VITALE IN CASO DI REDDITO PENSIONISTICO INSUFFICIENTE (CORTE GIUST. UE 29 APRILE 2004, C-160/02). SECONDO IL GIUDICE NAZIONALE LA QUESTIONE CHE SI PONEVA NELLA CONTROVERSIA DINANZI A LUI PENDENTE ERA QUELLA DI STABILIRE SE LA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI DIRITTO DI SOGGIORNO UTILIZZI LA MEDESIMA NOZIONE DI &#8220;ASSISTENZA SOCIALE&#8221; IMPIEGATA DALLA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE. SE A TALE NOZIONE AVESSE DOVUTO INFATTI ATTRIBUIRSI UN CONTENUTO IDENTICO NELLE DUE MATERIE, IL GIUDICE AUSTRIACO RITENEVA CHE L&#8217;INTEGRAZIONE COMPENSATIVA NON AVREBBE POTUTO ESSERE CONSIDERATA COME UNA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA SOCIALE, PRESENTANDO ASPETTI PREVIDENZIALI E RIENTRANDO NELL&#8217;AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REG. N. 883/2004. DI CONSEGUENZA, IL DIRITTO ALL&#8217;INTEGRAZIONE COMPENSATIVA NON AVREBBE DOVUTO INCIDERE SUL DIRITTO DI SOGGIORNO. LA QUESTIONE è STATA RISOLTA DALLA CORTE NEL SENSO SUINDICATO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DI SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO SENZA ESERCITARVI ALCUNA ATTIVITà, SUBORDINATA O AUTONOMA, NON è INCONDIZIONATO: IN FORZA DELL&#8217;ART. 21, PAR. 1, TFUE è, INFATTI, RICONOSCIUTO SOLTANTO FATTE SALVE LE LIMITAZIONI E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL TRATTATO E DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE IN APPLICAZIONE DELLO STESSO, CHE POSSONO COMPRENDERE LA TITOLARITà DI UN DETERMINATO REDDITO MINIMO. NEGARE IL DIRITTO DI INTEGRARE IL REDDITO PENSIONISTICO INFERIORE A QUESTO LIVELLO MINIMO DI REDDITO SIGNIFICHEREBBE, NEI FATTI, IMPEDIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI ALL&#8217;INTERNO DELL&#8217;UNIONE.   </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/corte-di-giustizia-ue-quando-spetta-l-39integrazione-della-pensione-al-cittadino-di-altro-stato/">CORTE DI GIUSTIZIA UE: QUANDO SPETTA L&#8217;INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO</a> was first posted on Gennaio 1, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>CASS. 26 NOVEMBRE 2013, N. 26397</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cass-26-novembre-2013-n-26397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[NIENTE LICENZIAMENTO PER IL DIPENDENTE CHE INSTALLA "EMULE" SUL PC AZIENDALE<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cass-26-novembre-2013-n-26397/">CASS. 26 NOVEMBRE 2013, N. 26397</a> was first posted on Dicembre 13, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NIENTE LICENZIAMENTO PER IL DIPENDENTE CHE INSTALLA &#8220;EMULE&#8221; SUL PC AZIENDALE
</p>
<p>LA CASSAZIONE, NEL PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITà DI UN LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, AFFERMA PRINCIPI GIURIDICI CHE DEVONO ESSERE TENUTI IN CONSIDERAZIONE NEL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITà FRA LA SANZIONE COMMINATA ED IL FATTO CONTESTATO. IN PARTICOLARE, SE DA UN LATO VIENE RIBADITA LA NECESSITà CHE LA CONTESTAZIONE DEL FATTO SIA IL PIù SPECIFICA POSSIBILE (INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE NON AUTORIZZATO SU COMPUTER AZIENDALE, CON SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DAL FATTO E DELLE SUE POSSIBILI CONSEGUENZE) AL FINE DI CONSENTIRE AL GIUDICE UNA ADEGUATA VALUTAZIONE DELL&#8217;EFFETTIVA GRAVITà DEL FATTO, D&#8217;ALTRO CANTO VIENE PRECISATO CHE EVENTUALI DICHIARAZIONI FALSE DEL LAVORATORE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI NON POSSONO ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE DAL DATORE DI LAVORO, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA GRAVITà DEL COMPORTAMENTO GENERALE CONTESTATO, SE NON DOPO UN&#8217;ULTERIORE CONTESTAZIONE DISCIPLINARE. 
</p>
<p></p>
<p>CASS. 26 NOVEMBRE 2013, N. 26397</p>
<p>LA NEGAZIONE DEI FATTI CONTESTATI, ANCORCHé EVIDENTI, DA PARTE DEL DIPENDENTE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONE COSTITUISCE UN&#8217;ESPRESSIONE D&#8217;ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, SICCHé NON PUÒ ESSERE IDONEA AD ESSERE ASSUNTA AD ILLECITO DISCIPLINARE, SALVO CHE SIA STATA A SUA VOLTA PREVENTIVAMENTE CONTESTATA. SI DEVE RITENERE CHE L&#8217;ADDEBITO RELATIVO ALL&#8217;INSTALLAZIONE ED ALL&#8217;UTILIZZO DEL PROGRAMMA &#8220;EMULE&#8221; SUL COMPUTER AZIENDALE NON SIA DA SOLO IDONEO A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO IN QUANTO CIRCOSTANZA GENERICA ED ASTRATTA. </p>
<p>IL FATTO.  IL TRIBUNALE DI ROMA è STATO CHIAMATO A PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO DA UNA SOCIETà AD UN DIPENDENTE, AL QUALE AVEVA CONTESTATO DI AVERE INSTALLATO ED UTILIZZATO SUL COMPUTER AZIENDALE A LUI ASSEGNATO IL PROGRAMMA &#8220;EMULE&#8221; &#8211; SOFTWARE NON AUTORIZZATO IN VIOLAZIONE DELLA POLICY E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE. FATTI, QUESTI, CHE IL LAVORATORE AVEVA NEGATO IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI MA CHE LA SUCCESSIVA ISTRUTTORIA GIUDIZIALE AVEVA DIMOSTRATO ESSERE VERI. </p>
<p>IL TRIBUNALE PRIMA E LA CORTE D&#8217;APPELLO POI HANNO DICHIARATO L&#8217;ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO, E CIÒ SUL PRESUPPOSTO, ANZITUTTO, CHE LA SOCIETà AVESSE POSTO ALLA BASE DEL RECESSO NON SOLO &#8211; E NON TANTO &#8211; L&#8217;AVVENUTA INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA, MA ANCHE, ED IN MODO DETERMINANTE, LA NEGAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONE DEI FATTI ADDEBITATIGLI. CIRCOSTANZA CHE, SECONDO LA CORTE DI APPELLO E DI CASSAZIONE, NON POTREBBE AVERE RILEVANZA DISCIPLINARE IN QUANTO NON PREVENTIVAMENTE CONTESTATA E COMUNQUE ESPRESSIONE DELL&#8217;ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA. CIOè IL LAVORATORE UTILIZZANDO IL VECCHIO BROCARDO LATINO NEMO SE DETEGERE POTEST PUÒ NON SOLO NON GIUSTIFICARSI MA ADDIRITTURA NEGARE IL FATTO DICHIARANDO IL FALSO SENZA CHE DI TALE COMPORTAMENTO OMISSIVO O COMMISSIVO IL DATORE POSSA TENER CONTO SE NON, PER IL SECONDO OVVIAMENTE, EFFETTUANDO UN&#8217;ULTERIORE CONTESTAZIONE DISCIPLINARE IN CUI SI ACCUSA IL DIPENDENTE DI AVER DICHIARATO CIRCOSTANZE NON VERITIERE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI. MI SIA CONSENTITO DI ESPRIMERE QUALCHE PERPLESSITà SIN DA SUBITO SU TALE COMPLESSA PROCEDURA. </p>
<p>AD OGNI MODO, PROSEGUE LA CORTE D&#8217;APPELLO DI ROMA, CHE L&#8217;INSTALLAZIONE E L&#8217;UTILIZZO DEL PROGRAMMA &#8220;EMULE&#8221; SUL COMPUTER AZIENDALE NON SAREBBE ADDEBITO INIDONEO, DA SOLO, A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO.  E CIÒ TENUTO CONTO DELLA GENERICITà DELLA CONTESTAZIONE NELLA PARTE RELATIVA ALL&#8217;UTILIZZO DEL PROGRAMMA, DEL FATTO CHE IL CCNL APPLICATO AL RAPPORTO PREVEDESSE ESPRESSAMENTE L&#8217;UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO AZIENDALI COME CONDOTTA PUNIBILE CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA ED, INFINE, CHE LA STESSA POLICY AZIENDALE INVOCATA DALLA SOCIETà NON CONTEMPLASSE IL LICENZIAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE ED USO IMPROPRIO DI UN PROGRAMMA NON AUTORIZZATO. </p>
<p>AVVERSO TALE DECISIONE LA SOCIETà PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE. </p>
<p>LA DECISIONE.  LA SUPREMA CORTE RIGETTA IL RICORSO, RITENENDO CHE LA CORTE D&#8217;APPELLO ABBIA MOTIVATO IN MODO PUNTUALE E NON CONTRADDITTORIO IL PROPRIO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALL&#8217;ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.  ANZITUTTO, LA CORTE OSSERVA CHE LA VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITà TRA INFRAZIONE CONTESTATA E SANZIONE DISCIPLINARE è UN GIUDIZIO DI MERITO VOLTO AD INTEGRARE UNA NORMA ELASTICA &#8211; CHE PER SUA STESSA NATURA SI LIMITA AD ESPRIMERE UN PARAMETRO GENERALE &#8211; E COSTITUISCE UN&#8217;ATTIVITà DI INTERPRETAZIONE GIURIDICA E NON MERAMENTE FATTUALE DELLA NORMA STESSA, SICCHé PUÒ ESSERE SOGGETTA AL CONTROLLO DI LEGITTIMITà. </p>
<p>CIÒ PREMESSO, LA CASSAZIONE RITIENE INFONDATI TUTTI I MOTIVI DI RICORSO FORMULATI DALLA SOCIETà, AVENDO LA CORTE D&#8217;APPELLO AFFERMATO LA MANCANZA DI PROPORZIONALITà FRA ADDEBITO E RECESSO ATTRAVERSO UNA VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL FATTO COSì COME CONTESTATO E DI TUTTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL SUO COMPLESSO, CON UNA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI ED ADEGUATA A SORREGGERE LA DECISIONE IMPUGNATA.  INFATTI, DALLA LETTERA DI LICENZIAMENTO SAREBBE EMERSO CHE LA RAGIONE DETERMINANTE IL RECESSO FOSSE STATO L&#8217;ATTEGGIAMENTO ASSUNTO DAL DIPENDENTE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI, CONSISTITO NELL&#8217;AVERE FERMAMENTE NEGATO GLI ADDEBITI A LUI MOSSI.  CIRCOSTANZA, QUESTA, CHE NON SOLO NON ERA STATA PRECEDENTEMENTE CONTESTATA &#8211; E QUINDI NON POTEVA ESSERE POSTA ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE -, MA CHE, COMUNQUE, COSTITUIVA ESPRESSIONE DELL&#8217;ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA. </p>
<p>CONSEGUENTEMENTE, PROSEGUE LA CORTE, LA CONDOTTA DEL LAVORATORE DEVE ESSERE VALUTATA NEI TERMINI ESPOSTI NELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, CHE RISULTA GENERICA PROPRIO NELLA PARTE RELATIVA ALL&#8217;UTILIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ED INIDONEA, QUINDI, A CONSENTIRE UN&#8217;ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA SUA EFFETTIVA GRAVITà.  ED INFATTI, LA CORTE OSSERVA CHE LE SPECIFICAZIONI CIRCA L&#8217;INDEBITA UTILIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SONO STATE ESPOSTE DALLA SOCIETà NON NELLA LETTERA DI CONTESTAZIONE, MA SOLO NELLA SUCCESSIVA MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA, E CHE, ALLO STESSO MODO, I CONSEGUENTI RISCHI PER I DATI INFORMATICI AZIENDALI SONO STATI INDIVIDUATI SOLO ALL&#8217;ESITO DI UNA PERIZIA COMPIUTA SUL COMPUTER AZIENDALE DEL LAVORATORE DOPO IL LICENZIAMENTO. </p>
<p>INOLTRE, TENUTO CONTO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO E NELLA POLICY AZIENDALE, LA GENERICA INSTALLAZIONE E L&#8217;USO IMPROPRIO DI UN PROGRAMMA NON DOVEVANO ESSERE NECESSARIAMENTE PUNITE CON IL LICENZIAMENTO, IL QUALE COSTITUIVA SOLO UNA POSSIBILE CONSEGUENZA, IRROGABILE AL RICORRERE DI ULTERIORI ELEMENTI IN GRADO DI DELINEARE L&#8217;EFFETTIVA GRAVITà DELLA CONDOTTA. </p>
<p>NEL CASO DI SPECIE, LA CORTE RITIENE DI DOVER INCLUDERE NEL QUADRO VALUTATIVO LA PRESENZA DI UN SOLO PRECEDENTE DISCIPLINARE IN QUINDICI ANNI DI ANZIANITà DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE, NONCHé LA MANCANZA DI CONCRETI DANNI ALL&#8217;AZIENDA RICOLLEGABILI ALL&#8217;ADDEBITO CONTESTATO. </p>
<p>ELEMENTI, QUESTI, CHE, PUR NON ESSENDO DA SOLI DECISIVI, SAREBBERO UTILIZZABILI PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA PORTATA DEL FATTO.  ALLA LUCE DI TUTTE QUESTE CONSIDERAZIONI, LA CASSAZIONE GIUNGE AD AFFERMARE LA LEGITTIMITà DELLA DECISIONE DELLA CORTE D&#8217;APPELLO LADDOVE HA RITENUTO LA CONDOTTA CONTESTATA AL LAVORATORE NON è DI GRAVITà TALE DA GIUSTIFICARE L&#8217;ADOZIONE DELLA SANZIONE ESPULSIVA. </p>
<p>LA SENTENZA IN COMMENTO ENUCLEA ALCUNI IMPORTANTI PRINCIPI CHE DEVONO GUIDARE L&#8217;INTERPRETE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITà DEL LICENZIAMENTO RISPETTO AL FATTO CONTESTATO. PRINCIPI DI CUI è BENE TENERE CONTO E CHE SI RIVELANO PARTICOLARMENTE UTILI ANCHE IN VISTA DELL&#8217;INSTAURAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. </p>
<p>IN PARTICOLARE:</p>
<p>A) LA NECESSARIA SPECIFICITà DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E&#8217; ALTRESì NOTO CHE LA PREVIA CONTESTAZIONE DELL&#8217;ADDEBITO DEBBA RIVESTIRE IL CARATTERE DELLA SPECIFICITà, IN QUANTO VOLTA A CONSENTIRE AL LAVORATORE UN&#8217;IMMEDIATA E PUNTUALE DIFESA. NEL CASO DI SPECIE, TUTTAVIA, LA NECESSARIA SPECIFICITà DELLA CONTESTAZIONE ASSUME RILIEVO, A DIRE DELLA CORTE, NON SOLO A TALE FINE &#8211; CHE SEMBRA PACIFICO SIA STATO RAGGIUNTO, AVENDO IL LAVORATORE NEGATO I FATTI CONTESTATIGLI &#8211; MA ANCHE AVUTO RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE CHE IL GIUDICE DEVE COMPIERE IN ORDINE ALLA GRAVITà DEL FATTO CONTESTATO. ED INFATTI, PROPRIO LA FORMULAZIONE GENERICA ED ASTRATTA DELLA CONDOTTA TENUTA DAL LAVORATORE VIENE RITENUTA INIDONEA A &#8220;CONSENTIRE UNA ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA SUA EFFETTIVA GRAVITà&#8221;. IN ALTRI TERMINI, SI RICAVA IL PRINCIPIO PER CUI LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI SPECIFICI CHE CONSENTANO NON SOLO AL LAVORATORE DI DIFENDERSI DAGLI ADDEBITI, MA ANCHE AL GIUDICE DI VALUTARE COMPIUTAMENTE LA CONDOTTA E LA PROPORZIONALITà DELLA SAN IN CASO DI CONTESTAZIONE DI FATTI AVENTI AD OGGETTO PIù O MENO NUOVE TECNOLOGIE è MEGLIO DEDICARE UNA GRANDE ATTENZIONE NON SOLO AL FATTO IN SE STESSO CONSIDERATO (INSTALLAZIONE SOFTWARE NON AUTORIZZATO) MA ANCHE ALLA SPIEGAZIONE DI COSA TALE SOFTWARE COMPORTA NEL SISTEMA GENERALE INFORMATICO AZIENDALE E QUALE USO SI PUÒ FARE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOFTWARE INSTALLATO, CHE NEL CASO DI SPECIE ERA LA VISIONE DI FILM. </p>
<p>B) L&#8217;IRRILEVANZA DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAL LAVORATORE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI.  INTERESSANTE è ANCHE QUANTO STATUITO DALLA CORTE IN MERITO ALLA NEGAZIONE DEI FATTI CONTESTATI DA PARTE DEL LAVORATORE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI. LA SOCIETà, NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO, AVEVA ESPOSTO CHE PROPRIO LA NEGAZIONE DI FATTI EVIDENTI FOSSE UN COMPORTAMENTO VALUTATO AI FINI DELLA PERSISTENZA DI UN RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL PROPRIO DIPENDENTE.  SUL PUNTO, LA CORTE OSSERVA INVECE CHE NON SOLO IL NEGARE GLI ADDEBITI RIENTRA NELL&#8217;ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA E CHE, QUINDI, NON PUÒ COSTITUIRE ILLECITO DISCIPLINARE, MA, SOPRATTUTTO, CHE TALE CIRCOSTANZA AVREBBE DOVUTO ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA E PREVENTIVA CONTESTAZIONE PER POTER ESSERE ADDOTTA FRA LE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DEL LICENZIAMENTO.  STATUIZIONE, QUESTA, CHE, PUR POTENDO DESTARE QUALCHE PERPLESSITà, CONTIENE COMUNQUE UN&#8217;IMPORTANTE INDICAZIONE OPERATIVA E PRATICA.  OCCORRERà, INFATTI, TENERE CONTO DI QUESTO PRINCIPIO E, OGNI QUALVOLTA SI RAVVISI NELLA CONDOTTA TENUTA DAL LAVORATORE IN SEDE DI CONTESTAZIONE UNA CIRCOSTANZA RILEVANTE AI FINI DELL&#8217;ASSUNZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, CONTESTARLA PREVENTIVAMENTE AL LAVORATORE.  </p>
<p>C) GLI ULTERIORI SEPPUR NON DECISIVI ELEMENTI UTILIZZABILI PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA PORTATA DEL FATTO CONTESTATO SOTTO UN DIVERSO PROFILO, LA CORTE AFFERMA CHE, LADDOVE IL LICENZIAMENTO SIA UNA POSSIBILE MA NON NECESSARIA CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE, LA SITUAZIONE DI FATTO DEBBA ESSERE INTEGRATA CON ULTERIORI ELEMENTI IN GRADO DI DELINEARNE L&#8217;EFFETTIVA GRAVITà.  SECONDO LA CORTE GLI ELEMENTI NON DECISIVI MA ULTERIORI, UTILIZZABILI PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA REALE PORTATA DEL FATTO COSì COME CONTESTATO, SIANO LA PRESENZA DI UN SOLO PRECEDENTE DISCIPLINARE E LA MANCANZA DI CONCRETI DANNI ALL&#8217;AZIENDA RICOLLEGABILI ALL&#8217;ADDEBITO.  CIRCOSTANZE, QUESTE, A MIO PARERE CHE DOVREBBERO ESSERE IRRILEVANTI AI FINI DEL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITà DI CUI DI DISCUTE. DIVERSAMENTE, INFATTI, SI DOVREBBE RITENERE CHE LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA PRESUPPONGA NECESSARIAMENTE UNA RECIDIVA DEL DIPENDENTE, O ANCORA, VERREBBE MESSO IN DUBBIO CHE L&#8217;ELEMENTO DETERMINANTE NELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA SIA IL VENIR MENO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO FRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO. RAPPORTO FIDUCIARIO CHE, PARE SUPERFLUO OSSERVARLO, BEN PUÒ ESSERE LESO DA UNA SOLA CONDOTTA DEL LAVORATORE PURCHé SUFFICIENTEMENTE GRAVE.  ALLO STESSO MODO NON PUÒ ESSERE CONDIVISO CHE LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA POSSA ESSERE ESCLUSA IN RAGIONE DELL&#8217;ASSENZA DI DANNI ECONOMICI RILEVANTI IN CAPO ALLA SOCIETà COLLEGABILI ALLA CONDOTTA DEL LAVORATORE. ANCHE IN QUESTO CASO, LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA COME DA TEMPO ELABORATA DALLA GIURISPRUDENZA &#8211; RAVVISABILE NELLA GRAVE NEGAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DI QUELLO FIDUCIARIO &#8211; PERDEREBBE DI SIGNIFICATO, ASSUMENDO UNA CONNOTAZIONE CHE AD OGGI NON LE APPARTIENE. PERALTRO, è GIà STATO OSSERVATO DALLA STESSA CORTE IN PRECEDENTI DECISIONI CHE &#8220;CERTO NON è DIRIMENTE LA PRESENZA DI DANNI PATRIMONIALI (INGENTI) A CARICO DEL DATORE&#8221; (CASS. 2 NOVEMBRE 2011, N. 22692), DOVENDOSI PIUTTOSTO ACCERTARE SE IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE SIA TALE DA MINARE IN MANIERA DEFINITIVA IL RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL DATORE DI LAVORO, IN PARTICOLARE DAL PUNTO DI VISTA DELLE SUE ASPETTATIVE PER L&#8217;EVENTUALE PROSIEGUO DEL RAPPORTO. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cass-26-novembre-2013-n-26397/">CASS. 26 NOVEMBRE 2013, N. 26397</a> was first posted on Dicembre 13, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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