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	<title>Scadenze da monitorare &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Scadenze da monitorare &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
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		<category><![CDATA[Scadenze da monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio compilazione F24 con maggiorazione 0 40 scadenza unico 2024: proroga]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga imposte 2024 ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazione imposte 2024]]></category>
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		<category><![CDATA[Scadenza versamento imposte 2024 soggetti ISA]]></category>
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					<description><![CDATA[Scadenza imminente per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte da redditi. Scopri modalità e termini per evitare sanzioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/">Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</a> was first posted on Novembre 30, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il termine per il pagamento delle imposte sui redditi è sempre un momento cruciale per i contribuenti italiani. Quest&#8217;anno, particolarmente rilevante è la scadenza per coloro che hanno optato per la rateizzazione delle imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa opzione è stata introdotta per <strong>aiutare i contribuenti a gestire meglio il proprio carico fiscale, consentendo di suddividere il pagamento in rate più sostenibili.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scadenze Importanti</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare, è fondamentale essere a conoscenza delle scadenze specifiche. La legge consente di suddividere il pagamento delle imposte in rate mensili. Tuttavia, è essenziale rispettare il piano di rateizzazione per <strong>evitare il rischio di sanzioni e interessi. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese, e ogni ritardo può comportare ulteriori costi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di Pagamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento delle imposte rateizzate può essere effettuato attraverso diversi metodi, inclusi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Modello F24</strong>: Utilizzato per il versamento di imposte e contributi.</li>
<li><strong>Home Banking</strong>: Molti contribuenti preferiscono gestire i pagamenti direttamente tramite le piattaforme bancarie online.</li>
<li><strong>Sportelli Bancari</strong>: Il pagamento può essere effettuato anche presso le filiali bancarie, utilizzando il modello F24.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È importante che i contribuenti verifichino sempre che i pagamenti siano stati registrati correttamente per evitare problematiche future.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi della Rateizzazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La rateizzazione delle imposte sui redditi offre numerosi vantaggi. Prima di tutto, consente una gestione più flessibile delle finanze personali, permettendo di evitare un&#8217;immediata e significativa fuoriuscita di liquidità. Inoltre, aiuta a pianificare meglio le spese, minimizzando l&#8217;impatto economico complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte, è cruciale prestare attenzione alle scadenze e alle modalità di pagamento per evitare sanzioni. Questa opzione rappresenta un&#8217;importante opportunità per gestire in modo più efficace il carico fiscale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/">Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</a> was first posted on Novembre 30, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scadenze fiscali di settembre: ritorno ai termini del contenzioso tributario e scadenze per il pagamento delle imposte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-di-settembre-ritorno-ai-termini-del-contenzioso-tributario-e-scadenze-per-il-pagamento-delle-imposte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 12:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze da monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario scadenze fiscali 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario scadenze fiscali 2024 PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze fiscali ottobre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze fiscali settembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze fiscali settembre 2024 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze settembre 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[In questo articolo, vedremo le principali scadenze fiscali di settembre, con particolare attenzione al contenzioso tributario e ai termini di pagamento delle imposte.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-di-settembre-ritorno-ai-termini-del-contenzioso-tributario-e-scadenze-per-il-pagamento-delle-imposte/">Scadenze fiscali di settembre: ritorno ai termini del contenzioso tributario e scadenze per il pagamento delle imposte</a> was first posted on Ottobre 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Settembre rappresenta un mese cruciale per i contribuenti italiani, non solo per il ritorno alla routine dopo le vacanze estive, ma anche per le imminenti scadenze fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ritorno ai Termini del Contenzioso Tributario</h2>
<p style="text-align: justify;">A partire <strong>dal 1° settembre, le scadenze per il contenzioso tributario sono tornate a regime dopo la pausa estiva</strong>. I contribuenti devono prestare attenzione alle tempistiche per la presentazione di ricorsi e appelli, poiché ogni giorno di ritardo può comportare l&#8217;irrevocabilità delle posizioni. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune <strong>modifiche</strong> per semplificare le procedure e rendere più agevole l&#8217;accesso alla giustizia tributaria, ma è fondamentale che i contribuenti siano informati sulle scadenze specifiche per evitare complicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scadenze per il Pagamento delle Imposte</h2>
<p style="text-align: justify;">Settembre è anche il mese in cui si concentrano molte scadenze per il pagamento delle imposte. I principali termini da tenere a mente includono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposte sui Redditi</strong>: I contribuenti con un reddito da lavoro autonomo devono effettuare il pagamento delle imposte dovute per il secondo acconto delle imposte sui redditi, normalmente entro il 30 settembre.</li>
<li><strong>IVA</strong>: Anche per i contribuenti IVA, il 30 settembre rappresenta la scadenza per il versamento della seconda rata dell&#8217;imposta.</li>
<li><strong>Contributi Previdenziali</strong>: Per i professionisti e le imprese, ci sono scadenze specifiche per il versamento dei contributi previdenziali, che seguono le stesse tempistiche delle imposte sul reddito.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">È essenziale per i contribuenti italiani essere aggiornati sulle scadenze fiscali e sui diritti nel contenzioso tributario. Una buona pianificazione può prevenire sanzioni e problematiche legali. Si raccomanda di consultare sempre un professionista esperto per assicurarsi di rispettare tutte le normative vigenti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-di-settembre-ritorno-ai-termini-del-contenzioso-tributario-e-scadenze-per-il-pagamento-delle-imposte/">Scadenze fiscali di settembre: ritorno ai termini del contenzioso tributario e scadenze per il pagamento delle imposte</a> was first posted on Ottobre 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scadenzario ricorsi tributari: verifica la data entro il quale puoi impugnare l&#8217;atto notificato e presentare ricorso</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenzario-ricorsi-tributari-verifica-la-data-entro-il-quale-puoi-impugnare-l-atto-notificato-e-presentare-ricorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SCADENZARIO RICORSO TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze da monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorsi tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenzario ricorsi tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Termini di decadenza]]></category>
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					<description><![CDATA[I ricorsi tributari rappresentano lo strumento principale per contestare atti impositivi ritenuti illegittimi da parte dei contribuenti. Per tutelare i propri diritti, è fondamentale conoscere le scadenze precise per la presentazione dei ricorsi. In questo articolo, fornirò una guida completa e aggiornata sui termini per impugnare gli atti notificati e presentare i ricorsi tributari. Termini [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenzario-ricorsi-tributari-verifica-la-data-entro-il-quale-puoi-impugnare-l-atto-notificato-e-presentare-ricorso/">Scadenzario ricorsi tributari: verifica la data entro il quale puoi impugnare l&#8217;atto notificato e presentare ricorso</a> was first posted on Maggio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:88">I ricorsi tributari rappresentano lo strumento principale per contestare atti impositivi ritenuti illegittimi da parte dei contribuenti. Per tutelare i propri diritti, è fondamentale conoscere le scadenze precise per la presentazione dei ricorsi. In questo articolo, fornirò una guida completa e aggiornata sui termini per impugnare gli atti notificati e presentare i ricorsi tributari.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:88">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:2">Termini per la proposizione dei ricorsi tributari</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:97">I termini per la proposizione dei ricorsi tributari variano a seconda del tipo di atto impugnato:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-17:27">
<li data-sourcepos="11:1-16:27"><strong>Termine di 60 giorni:</strong>
<ul data-sourcepos="12:5-16:27">
<li data-sourcepos="12:5-12:28">Avvisi di accertamento</li>
<li data-sourcepos="13:5-13:37">Avvisi di accertamento parziale</li>
<li data-sourcepos="14:5-14:25">Avvisi di rettifica</li>
<li data-sourcepos="15:5-15:28">Avvisi di liquidazione</li>
<li data-sourcepos="16:5-16:27">Cartelle di pagamento</li>
</ul>
</li>
<li data-sourcepos="17:1-17:27"><strong>Termine di 45 giorni:</strong>
<ul data-sourcepos="18:5-20:42">
<li data-sourcepos="18:5-18:20">Avvisi di mora</li>
<li data-sourcepos="19:5-19:42">Provvedimenti di diniego di rimborso</li>
<li data-sourcepos="20:5-20:42">Provvedimenti di revoca agevolazioni</li>
</ul>
</li>
<li data-sourcepos="21:1-24:60"><strong>Termine di 30 giorni:</strong>
<ul data-sourcepos="22:5-24:60">
<li data-sourcepos="22:5-22:41">Provvedimenti di iscrizione a ruolo</li>
<li data-sourcepos="23:5-23:44">Provvedimenti di cancellazione a ruolo</li>
<li data-sourcepos="24:5-24:60">Provvedimenti di sospensione cautelare dell&#8217;esecuzione</li>
</ul>
</li>
<li data-sourcepos="25:1-27:0"><strong>Termine di 90 giorni:</strong>
<ul data-sourcepos="26:5-27:0">
<li data-sourcepos="26:5-27:0">Bilanci infra-annuali (solo per società)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="28:1-28:44">Termini per la presentazione dei ricorsi</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:247">I ricorsi tributari devono essere presentati entro i termini sopracennati, a pena di decadenza. La presentazione del ricorso avviene mediante deposito presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate o dell&#8217;ente preposto, a seconda del tipo di ricorso.</p>
<p data-sourcepos="30:1-30:247">
<h2 data-sourcepos="32:1-32:41">Modalità di presentazione dei ricorsi</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:46">I ricorsi tributari possono essere presentati:</p>
<ul data-sourcepos="36:1-36:30">
<li data-sourcepos="36:1-36:30"><strong>A mano:</strong> presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate o dell&#8217;ente preposto</li>
<li data-sourcepos="37:1-37:122"><strong>Per raccomandata con ricevuta di ritorno:</strong> all&#8217;indirizzo dell&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate o dell&#8217;ente preposto</li>
<li data-sourcepos="38:1-39:0"><strong>Per via telematica:</strong> tramite il servizio telematico dell&#8217;Agenzia delle Entrate o dell&#8217;ente preposto</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="40:1-40:41">Documentazione da allegare al ricorso</h2>
<p data-sourcepos="42:1-42:66">Al ricorso tributario devono essere allegati i seguenti documenti:</p>
<ul data-sourcepos="44:1-48:0">
<li data-sourcepos="44:1-44:27">Copia dell&#8217;atto impugnato</li>
<li data-sourcepos="45:1-45:44">Documenti a sostegno delle proprie ragioni</li>
<li data-sourcepos="46:1-46:39">Dichiarazione sostitutiva di identità</li>
<li data-sourcepos="47:1-48:0">Procura speciale (se il ricorso è presentato da un rappresentante)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="49:1-49:35">Casi di sospensione dei termini</h2>
<p data-sourcepos="51:1-51:125">I termini per la proposizione e la presentazione dei ricorsi tributari possono essere sospesi in alcuni casi specifici, come:</p>
<ul data-sourcepos="53:1-56:0">
<li data-sourcepos="53:1-53:7">Ferie</li>
<li data-sourcepos="54:1-54:19">Calamità naturali</li>
<li data-sourcepos="55:1-56:0">Casi di forza maggiore</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="57:1-57:2">Ripristino dei termini</h2>
<p data-sourcepos="59:1-59:80">I termini sospesi vengono ripristinati alla scadenza del periodo di sospensione.</p>
<p data-sourcepos="59:1-59:80">
<h2 data-sourcepos="61:1-61:42">Rimedi in caso di scadenza dei termini</h2>
<p data-sourcepos="63:1-63:317">Se i termini per la proposizione o la presentazione del ricorso sono scaduti, è possibile richiedere il <strong>rilievo della decadenza</strong> al giudice tributario. Il rilievo della decadenza può essere concesso solo in presenza di gravi e comprovati motivi che hanno impedito la presentazione del ricorso nei termini previsti.</p>
<p data-sourcepos="63:1-63:317">
<h2 data-sourcepos="65:1-65:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="67:1-67:261">Conoscere i termini precisi per la proposizione e la presentazione dei ricorsi tributari è fondamentale per tutelare i propri diritti. In caso di dubbi o incertezze, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia di diritto tributario.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenzario-ricorsi-tributari-verifica-la-data-entro-il-quale-puoi-impugnare-l-atto-notificato-e-presentare-ricorso/">Scadenzario ricorsi tributari: verifica la data entro il quale puoi impugnare l&#8217;atto notificato e presentare ricorso</a> was first posted on Maggio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scadenze fiscali, del lavoro e giuridiche: guida pratica per il 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-del-lavoro-e-giuridiche-guida-pratica-per-il-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scadenze da monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione dati redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[versamento imposte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29637</guid>

					<description><![CDATA[Essere informati e adempiere alle scadenze fiscali, del lavoro e giuridiche è fondamentale per privati, aziende e professionisti. Rimanere aggiornati sugli obblighi previsti dalla legge permette di evitare sanzioni, ritardi e problematiche di varia natura. In questo articolo, forniamo una guida pratica e completa alle principali scadenze da tenere sotto controllo nel corso del 2024, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-del-lavoro-e-giuridiche-guida-pratica-per-il-2024/">Scadenze fiscali, del lavoro e giuridiche: guida pratica per il 2024</a> was first posted on Maggio 10, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:260"><strong>Essere informati e adempiere alle scadenze fiscali, del lavoro e giuridiche è fondamentale per privati, aziende e professionisti.</strong> Rimanere aggiornati sugli obblighi previsti dalla legge permette di evitare sanzioni, ritardi e problematiche di varia natura.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:153">In questo articolo, forniamo una guida pratica e completa alle principali scadenze da tenere sotto controllo nel corso del 2024, suddivise per categoria.</p>
<h2 data-sourcepos="7:1-7:21">Scadenze fiscali</h2>
<ul data-sourcepos="9:1-17:0">
<li data-sourcepos="9:1-9:181"><strong>Modello 730:</strong> La presentazione del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi relativi all&#8217;anno precedente deve essere effettuata telematicamente entro il <strong>28 giugno 2024</strong>.</li>
<li data-sourcepos="10:1-14:75"><strong>Versamento delle imposte:</strong> Le imposte relative all&#8217;anno precedente devono essere versate in rate, con scadenze che variano a seconda del regime fiscale adottato. Per il 2024, le principali scadenze sono:
<ul data-sourcepos="11:5-14:75">
<li data-sourcepos="11:5-11:47"><strong>Acconto IRPEF:</strong> 16 giugno, 28 novembre</li>
<li data-sourcepos="12:5-12:45"><strong>Saldo IRPEF:</strong> 30 giugno, 30 novembre</li>
<li data-sourcepos="13:5-13:37"><strong>Imu:</strong> 16 giugno, 16 dicembre</li>
<li data-sourcepos="14:5-14:75"><strong>Iva:</strong> scadenze mensili o trimestrali, a seconda del regime fiscale</li>
</ul>
</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:207"><strong>Comunicazione dati redditi dei lavoratori dipendenti:</strong> Entro il <strong>31 marzo 2024</strong>, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati relativi ai redditi dei propri dipendenti.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Invio delle fatture elettroniche:</strong> Le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione e i soggetti B2B devono essere trasmesse telematicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le scadenze variano a seconda del tipo di fatturazione, ma in generale è consigliabile provvedere all&#8217;invio entro 24 ore dalla emissione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:24">Scadenze del lavoro</h2>
<ul data-sourcepos="20:1-24:0">
<li data-sourcepos="20:1-20:228"><strong>Pagamento delle retribuzioni:</strong> Le retribuzioni dei lavoratori devono essere pagate in base alle scadenze stabilite dal contratto di lavoro. In generale, il pagamento avviene entro il mese successivo a quello di riferimento.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:239"><strong>Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali:</strong> I contributi previdenziali e assistenziali a carico di datori di lavoro e lavoratori devono essere versati all&#8217;INPS entro il <strong>16 del mese successivo</strong> a quello di riferimento.</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:172"><strong>Comunicazione di assunzioni e cessazioni:</strong> Le assunzioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro devono essere comunicate all&#8217;INPS entro <strong>24 ore</strong> dalla loro avvenuta.</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0"><strong>TFR:</strong> Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) deve essere liquidato al lavoratore entro <strong>6 mesi</strong> dalla cessazione del rapporto di lavoro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="25:1-25:24">Scadenze giuridiche</h2>
<ul data-sourcepos="27:1-31:0">
<li data-sourcepos="27:1-27:197"><strong>Rinnovo dei contratti di locazione:</strong> I contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo o commerciale devono essere rinnovati alla scadenza, con modalità e termini stabiliti dalla legge.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:238"><strong>Scadenza dei termini di prescrizione:</strong> I termini di prescrizione per far valere un diritto in sede giudiziaria variano a seconda del tipo di diritto. È importante conoscerli per evitare di perdere la possibilità di agire in giudizio.</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:256"><strong>Depositi presso la Cancelleria del Tribunale:</strong> Alcune pratiche giuridiche, come ad esempio le istanze di fallimento o le domande di concordato preventivo, devono essere depositate presso la Cancelleria del Tribunale competente entro termini perentori.</li>
<li data-sourcepos="30:1-31:0"><strong>Adempimenti societari:</strong> Le società sono tenute ad adempiere a una serie di obblighi previsti dalla legge, come la convocazione dell&#8217;assemblea dei soci, l&#8217;approvazione del bilancio e la pubblicazione dei dati di bilancio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="32:1-32:37">Consigli per rimanere aggiornati</h2>
<ul data-sourcepos="34:1-37:0">
<li data-sourcepos="34:1-34:119"><strong>Consultare periodicamente il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate, dell&#8217;INPS e delle altre istituzioni competenti.</strong></li>
<li data-sourcepos="35:1-35:123"><strong>Abbonarsi a newsletter informative o seguire gli aggiornamenti sui social media di enti e professionisti del settore.</strong></li>
<li data-sourcepos="36:1-37:0"><strong>Avvalersi della consulenza di un commercialista, un avvocato o un altro professionista qualificato.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="38:1-38:16">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="40:1-40:257">Essere informati e adempiere alle scadenze fiscali, del lavoro e giuridiche è un dovere per ogni cittadino e operatore economico. Rimanere aggiornati sugli obblighi previsti dalla legge permette di evitare sanzioni, ritardi e problematiche di varia natura.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-del-lavoro-e-giuridiche-guida-pratica-per-il-2024/">Scadenze fiscali, del lavoro e giuridiche: guida pratica per il 2024</a> was first posted on Maggio 10, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 16:32:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco, per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? E in caso di interposizione di società cosa accade? La Voluntary Disclosure e termine finale per aderire nel 2017. </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? </p>
<p> Risposta  </p>
<p> Lo strumento ad hoc in questi casi è la Voluntary Disclosure (o “collaborazione volontaria”) ex L. 186/2014 in vigore dal 1° gennaio del 2015, ideata per rafforzare la compliance tra contribuenti e fisco strumento e contrastare il fenomeno dell&#8217;evasione fiscale che consente ai contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie o patrimoniali all’estero di regolarizzare la propria posizione. Ciò attraverso la denuncia spontanea all’Amministrazione finanziaria della violazione degli obblighi di monitoraggio ed il pagamento delle relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per quanto riguarda il mondo dell’arte, rientrano in tale casistica le opere detenute all’estero che dal 2009 avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW del modello Unico persone fisiche. </p>
<p> NB Questa opportunità si traduce in una vera e propria  necessità per il collezionista che intenda  alienare in un futuro le opere detenute all’estero, posto l&#8217;obbligo di effettuare  transazioni finanziare trasparenti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e possibili sospetti di riciclaggio. </p>
<p> L&#8217;adesione alla voluntary disclosure è consentita se l’opera è stata acquistata da società all’estero? </p>
<p> La risposta a tale  quesito è positiva sulla base di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate (10/E del 13 marzo 2015)la quale ha disposto che l’interposizione di società estere non fa venir meno la possibilità di aderire alla procedura, tuttavia, specie in questi casi, è quanto mai necessario capire chi sia il reale proprietario dell’opera e valutare se la stesso non sia localizzato in un paradiso fiscale (cd. Paesi black list), pena il raddoppio delle sanzioni”. </p>
<p> Termine di scadenza per aderire</p>
<p> Attenzione La domanda di voluntary disclosure, con il nuovo modello 2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere compilata ed inviata dal 7 febbraio con termine ultimo di scadenza fissata al 31 luglio 2017 (art. 7 del Decreto Fiscale 193/2016)</p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 15:50:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida analizziamo la deducibilità fiscale delle spese da acquisto di opere d&#8217;arte da parte di persona fisica non imprenditore e gli strumenti del Fisco volti a monitorare e accertare  le “movimentazioni economiche” relative alla compravendita di tali beni, al fine di arginare fenomeni di evasione fiscale: redditometro e spesometro, ricordandone le scadenze imminenti di aprile 2017.  </p>
<p> Deducibilità fiscale dell&#8217;acquisto di opere d&#8217;arte per il soggetto persona fisica</p>
<p> L’acquisto di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione dal soggetto privato non imprenditore non genera alcun tipo di deducibilità fiscale in capo all’acquirente. Questo perché, lo stesso non agisce nell’ambito di una attività professionale o imprenditoriale commerciale generatrice di reddito al quale possa ricollegarsi un&#8217; agevolazione relativa all’acquisto di beni artistici. </p>
<p> Attenzione : al pari delle altre risorse e beni indice di capacità contributiva, anche  l’acquisto di opere d’arte viene “monitorato” ai fini della verifica della capacità reddituale e di spesa del contribuente,</p>
<p> Il redditometro “dell&#8217;arte” : cos&#8217;è e come funziona  </p>
<p> Il redditometro, congegnato nell&#8217;orbita della lotta all&#8217;evasione fiscale, è uno strumento di accertamento sintetico induttivo basato sul principio della proporzionalità tra la spesa e il reddito prodotto, utilizzato per effettuare un esame delle eterogenee manifestazioni di capacità contributiva dei cittadini, volto al controllo ed accertamento delle frodi fiscali. Tale principio viene, di fatto, utilizzato per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica, analizzandone il tenore di vita attraverso una più diretta analisi delle manifestazioni di capacità contributiva. </p>
<p> Nel “nuovo redditometro”, sono oggetto di valutazione spese e consumi per circa un centinaio di voci, effettuati raggruppati undici aree merceologiche. Il controllo incrociato delle voci di spesa rappresentative con le dichiarazioni fiscali presentate consentirà di valutare la coerenza tra uscite ed entrate del soggetto, con la precisazione che non solo le risultanze documentali dei dati di spesa potrebbe far scattare un accertamento in caso di divergenza di valori (come detto scostamenti superiori al 20% e a 12mila euro l’anno), ma anche una semplice presunzione basata sulle medie Istat sarà sufficiente a tal fine. </p>
<p> Con riferimento all&#8217;area investimenti rientrano espressamente gli oggetti d’arte e di antiquariato mentre, nella categoria dei consumi rientrano beni di argenteria, gioielli e orologi. </p>
<p> Il contribuente conserva comunque il diritto al  contraddittorio al fine di poter dimostrare che la “differenza di reddito” accertato quale surplus , derivi da redditi esenti o soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta. </p>
<p> NB quindi al contribuente che si accinge ad acquistare un bene artistico è consigliabile effettuare una valutazione preventiva della propria “capienza” reddituale annua e , in alternativa,acquisire e  conservare tutta la documentazione utile a provare che il prezzo pagato per l’opera d’arte sia derivante da disinvestimenti o finanziamenti. </p>
<p> Spesometro dell&#8217;arte : attenzione alle imminenti scadenze del 10 e 20 aprile 2017</p>
<p> Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al  redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini, siano essi titolari o meno di partita Iva. A partire dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore (e quindi anche l’antiquario o il mercante d’arte o la casa d’aste) soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le  operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA. Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente  all&#8217;Amministrazione finanziaria. </p>
<p> Attenzione : occorre monitorare i termini di scadenza dello spesometro 2017 e cioè : </p>
<p> 10 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA mensili;</p>
<p> 20 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA trimestrali. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,
</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>La  riforma nazionale 2017 antiriciclaggio sta per vedere la luce: i punti chiave per arrivare preparati alla prossima estate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-nazionale-2017-antiriciclaggio-sta-per-vedere-la-luce-i-punti-chiave-per-arrivare-preparati-alla-prossima-estate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 15:47:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida 2017 antiriciclaggio per professionisti e aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-nazionale-2017-antiriciclaggio-sta-per-vedere-la-luce-i-punti-chiave-per-arrivare-preparati-alla-prossima-estate/">La  riforma nazionale 2017 antiriciclaggio sta per vedere la luce: i punti chiave per arrivare preparati alla prossima estate.</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 4:47 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l&#8217; antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento  fissato dalla Commissione Europea per  tutti gli stati membri. Facciamo una rapida sintesi dei punti chiave per arrivare preparati alla riforma della prossima estate. </p>
<p> La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l&#8217; antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento  fissato dalla Commissione Europea per  tutti gli stati membri. </p>
<p> I punti chiave in sintesi  </p>
<p> Il Decreto legislativo, approvato in seduta preliminare nella seduta del 23 febbraio 2017 contiene in sintesi i seguenti punti chiave:  </p>
<p> semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio;</p>
<p> sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive;</p>
<p> istituzione del Comitato interno di sicurezza finanziaria, responsabile dell&#8217;analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;</p>
<p> previsione di un registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust. </p>
<p> In particolare l&#8217;attenzione di professionisti ed aziende andrà focalizzata sulle seguenti novità:  </p>
<p> ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio ai quali l’art. 3 aggiunge, accanto agli intermediari bancari e finanziari e tutti i soggetti già finora obbligati, anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano microcredito e i confidi, gli intermediari “aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale” nonché i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria. </p>
<p> ampliamento dei compiti del Comitato di sicurezza nazionale, preposto con cadenza quinquennale all&#8217;attività di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo al fine di individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni. </p>
<p> aggravamento degli obblighi di verifica della clientela sia in relazione ai nuovi clienti sia a quelli già acquisiti,che devono essere rispettati con un livello di diligenza ed accuratezza proporzionale rispetto al livello di rischio delle operazioni compiute, con cadenza ripetuta in caso di mutate condizioni di rischio in relazione alla situazione variata del cliente. E&#8217; inoltre prevista , in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela riguardo a estensione e frequenza degli adempimenti. </p>
<p> obbligo di individuazione del titolare effettivo dell’ente nel caso in cui la banca o l’intermediario si relazioni con una persona giuridica. L’art. 20 del decreto prevede che lo stesso debba essere identificato nella “persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo” A tal fine, l’art. 21 prevede rigorosi obblighi relativi alla tenuta del registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, le cui informazioni dovranno pervenire direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori. </p>
<p> l’art. 34, comma 3 che abroga l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, stabilendo invece che “per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati. </p>
<p>  obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati che, ex art. 46 del decreto, saranno tenuti a comunicare solo le anomalie e i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di antiriciclaggio. </p>
<p> disposizioni in materia sanzionatoria,con eventuale triplicazione dell&#8217;ammontare delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime e l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 euro a 5. 000. 000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni più gravi ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. </p>
<p> NB il testo del decreto attuativo  potrebbe comunque  subire potenziali revisioni  </p>
<p> Per essere serenamente assistiti o ricevere una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato efficace ed efficiente, aderente alle esigenze del vostro studio o azienda,</p>
<p>contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<p>
</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-nazionale-2017-antiriciclaggio-sta-per-vedere-la-luce-i-punti-chiave-per-arrivare-preparati-alla-prossima-estate/">La  riforma nazionale 2017 antiriciclaggio sta per vedere la luce: i punti chiave per arrivare preparati alla prossima estate.</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 4:47 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:22:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/">Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori  dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l&#8217;equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, della cessione di cubatura (volumetria edificabile). Si tratta di una grossissima occasione, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l&#8217;incasso di liquidazioni detassate. Con questa breve guida esaminiamo entro quale termine attivarsi per ottenere il beneficio fiscale, in cosa consiste l&#8217;agevolazione, chi può ottenerla nel 2017 e come. </p>
<p> Riapertura dei termini per la rivalutazione di cubatura 2017  </p>
<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori  dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l&#8217;equiparazione ai fini del trattamento fiscale della cessione di cubatura (volumetria edificabile). </p>
<p> Si tratta di una grossissima occasione, confermata ancora una volta dalla legge di Bilancio, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l&#8217;incasso di liquidazioni detassate grazie a fortissimi bonus fiscali. </p>
<p> Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017! </p>
<p> Quale beneficio fiscale si ottiene attraverso la rivalutazione? </p>
<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione con aliquota unica all&#8217;8% dei terreni e delle cubature è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. Questo significa che, se si sceglie di applicarla, al posto di essere assoggettato ad un gettito medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% ( regime ordinario), il cedente sconterà un affrancamento secco dell&#8217; 8% pagabile in tre comode rate. </p>
<p> Il risparmio fiscale si ottiene perché, sotto un profilo contabile, aumentando il valore fiscale del bene, si riduce l’eventuale plusvalenza. </p>
<p> In pratica, la plusvalenza in base al regime ordinario, andrebbe dichiarata ai fini delle imposte sul reddito, tra i redditi diversi ex art 67 e 68 TUIR e sarebbe tassata con aliquota IRPEF progressiva, relativa allo scaglione di riferimento. </p>
<p> Nell&#8217;ipotesi in cui si decida di optare per l&#8217;affrancamento, occorrerebbe pagare solo l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e la tassazione sussisterebbe solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore. </p>
<p>Requisiti di accesso </p>
<p> L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 e più precisamente : terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti  a titolo di :</p>
<p> proprietà;</p>
<p> nuda proprietà;</p>
<p> usufrutto;</p>
<p> enfiteusi. </p>
<p> NB Per il requisito dell’edificabilità occorre far riferimento al piano regolatore del Comune o ad altri strumenti urbanistici. </p>
<p> Sotto il profilo soggettivo, i titolari dei predetti diritti reali, per godere del beneficio fiscale devono essere:</p>
<p>  persone fisiche;</p>
<p> società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR;</p>
<p> enti non commerciali. </p>
<p> Come si fa la rivalutazione ed entro quale termine concludere la perizia</p>
<p> L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai terreni e  diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio(maggiormente onerosa). </p>
<p> Il termine ultimo fissato per la perizia dei terreni, a differenza di quello delle quote, è prima della cessione e comunque prima del 30 giugno 2017 Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto ante 30 giugno 2017, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita. </p>
<p> Come si versa l&#8217;imposta sostitutiva  </p>
<p> Con il versamento dell’imposta sostitutiva (codice tributo F24: 8056), si perfeziona la rivalutazione, che opera  dal primo momento successivo a quello del pagamento. </p>
<p> Tale imposta può essere versata :</p>
<p> in un&#8217;unica soluzione cioè e interamente versata entro il 30 giugno 2017</p>
<p>  rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:</p>
<p> Il 30 giugno 2017 ( 1° rata)</p>
<p> Il 30 giugno 2018 ( 2° rata)</p>
<p> Il 30 giugno 2019 ( 3° rata)</p>
<p> Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in un&#8217; unica rata e chiudere la partita con il Fisco. </p>
<p> Attenzione: sull’importo della seconda e della terza rata si devono sostenere anche gli interessi del 3% annuo, da versare insieme all’imposta e in mancanza del versamento di 2° e 3° rata, le somme sono iscritte a ruolo. </p>
<p> Rivalutazione di terreni e volumetrie già rivalutati</p>
<p> Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazioni sugli stessi beni, il contribuente dovrà ricordare di non versare l&#8217;8% per intero ma sarà possibile alternativamente:  </p>
<p> detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017;</p>
<p> pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima. </p>
<p> Cosa deve fare in pratica il contribuente per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p> Possedere  il terreno  alla data del 1° gennaio 2017;</p>
<p> incaricare un esperto per la redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017 da effettuare sempre e comunque ante cessione;</p>
<p> versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017. </p>
<p>
</p>
<p> Per info o assistenza professionale specializzata su perizia e affrancamento di plusvalenze conseguendo gli imperdibili bonus fiscali 2017, </p>
<p> contattateci al numero verde 800192752! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/">Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-con-riduzione-del-capitale-sociale-2017-come-quando-ed-entro-quale-termine-farla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 10:36:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale all'assegnazione dei beni immobili al socio persona fisica 2017 nelle società di capitali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-con-riduzione-del-capitale-sociale-2017-come-quando-ed-entro-quale-termine-farla/">Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.</a> was first posted on Febbraio 16, 2017 at 11:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una Srl può assegnare beni immobili ai soci agendo in diminuzione sul capitale sociale? Con questa guida illustriamo in pratica come e quando è possibile farlo, analizzando anche sotto il profilo temporale il termine entro il quale, alla luce della proroga 2017, è opportuno in via cautelativa procedere all&#8217;iscrizione del registro delle imprese della delibera di riduzione per evitare di decadere dai bonus fiscali dell&#8217;opzione agevolativa.</p>
<h2>“Trilogia” dell&#8217;assegnazione di beni ai soci e vincolo nelle opzioni</h2>
<p>Il nuovo termine di scadenza previsto per l&#8217;atto di assegnazione ai soci dei beni immobili e di quelli iscritti nei pubblici registri al fine di godere del regime opzionale con aliquota sostitutiva agevolata all&#8217;8%, è stato fissato dall&#8217;ultima legge di Stabilità al 30 settembre 2017.</p>
<p>Se in primis guardiamo “da di dentro” come funziona l&#8217;operazione di assegnazione, notiamo come la società , in sostanza attribuisce al socio valori espressi nell&#8217;attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto potendosi prospettare tre possibilità :</p>
<ul>
<li>erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili);</li>
<li>restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale) ;</li>
<li>riduzione del capitale sociale quando è diminuita tale posta.</li>
</ul>
<p>NB La scelta non può essere effettuata “ad libitum” ma deve rispettare la regola della prioritaria esternalizzazione delle poste del netto meno vincolate, quindi si comincia dalle riserve di utili per giungere poi a quelle di capitale e infine al capitale sociale posto che quest&#8217;ultimo, come confermato dalla ormai consolidata giurisprudenza sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 12347/1999, presenta un grado di indisponibilità maggiore costituendo il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Tale criterio risulta contraddistinto da una ratio volta a non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi.</p>
<h2>Assegnazione di beni ai soci agente in riduzione sul capitale sociale: come e quando farla</h2>
<p>E&#8217; importante evidenziare che se per effetto di tale operazione, volta ad estromettere dalla società quei beni che la stessa ha ancora “in pancia” per diversi motivi o per onerosità degli strumenti tradizionali di trasferimento (si pensi soprattutto alle imprese immobiliari), viene ad essere intaccato il capitale sociale, trattandosi di una riduzione volontaria ( o altrimenti conosciuta come riduzione reale perché attuata attraverso il rimborso di parte di capitale ai soci), è necessario, come previsto ex lege, eseguire precedentemente l&#8217;iscrizione al registro imprese della relativa delibera, ciò al fine di consentire ai creditori di opporsi alla riduzione stessa.</p>
<h2>L&#8217;atto di assegnazione dei beni potrà quindi essere eseguito una volta spirati i 90 giorni in difetto di opposizione</h2>
<p>NB Tale limite temporale di attuazione dell&#8217;assegnazione opererà salve le ipotesi di infondatezza di pericolo di pregiudizio per i creditori e di prestazione di opportune garanzie di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2445 oppure 2482 del codice civile, che consentiranno di “bypassarlo” dando il via libera all&#8217;esecuzione dell&#8217;operazione malgrado l&#8217; intervenuta opposizione.</p>
<h2>Esempio pratico di una Srl: cosa dovrà fare prima di assegnare beni immobili ai soci</h2>
<p>Prendiamo l&#8217; esempio una Srl che intende procedere all&#8217;assegnazione di beni immobili in riduzione del capitale sociale. La stessa dovrà:</p>
<ul>
<li>iscrivere la delibera di riduzione volontaria del capitale al registro delle imprese;</li>
<li>ai sensi dell&#8217;articolo 2482 del codice civile, attendere novanta giorni prima di eseguirla per dar tempo ai creditori di proporre le loro eventuali opposizioni.</li>
</ul>
<p>Nel caso specifico dell&#8217;assegnazione a causa della liquidazione societaria, non si pongono problemi di riduzione del capitale sociale atteso che il patrimonio netto assume il significato &#8220;indifferenziato&#8221; di patrimonio netto di liquidazione.</p>
<h2>Focus sul termine di scadenza per l&#8217;assegnazione dei beni ai soci 2017 in caso di riduzione del capitale sociale e tempestività di iscrizione della delibera</h2>
<p>NB La scadenza del 30 settembre 2017 rappresenta il dies ad quem per l&#8217;atto di riduzione del capitale sociale (cioè va individuata come termine ultimo per perfezionare la stessa) e non per la semplice iscrizione della delibera nel registro delle imprese.</p>
<p>Ciò significa in pratica che, per beneficiare realmente degli effetti premiali dell&#8217;opzione agevolativa, considerato il termine di sospensione feriale del mese di agosto, per evitare incorrere nel rischio di fuoriuscire dal perimetro temporale dell&#8217;operazione di assegnazione previsto nel 2017 per godere dei relativi benefits fiscali, la delibera di riduzione del capitale non dovrà in via cautelativa essere iscritta al registro imprese oltre il mese di maggio 2017.</p>
<p>Per pianificare con efficacia ed efficienza tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale conseguendo risparmio lecito di imposta, e non perdervi tutti i bonus fiscali 2017</p>
<p>Chiamaci al <strong>n. <a href="tel:800192752">800.19.27.52</a></strong> o compila il form <strong><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=commercialista.it" target="_blank" rel="noopener">cliccando qui</a></strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-con-riduzione-del-capitale-sociale-2017-come-quando-ed-entro-quale-termine-farla/">Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.</a> was first posted on Febbraio 16, 2017 at 11:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come pianificare correttamente l&#8217;assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, qual è il beneficio fiscale per il socio assegnatario persona fisica e di quali  “documenti alla mano” munirsi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pianificare-correttamente-lassegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-qual-232-il-beneficio-fiscale-per-il-socio-assegnatario-persona-fisica-e-di-quali-documenti-alla-mano-munirsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:58:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'assegnazione dei beni immobili al socio persona fisica 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pianificare-correttamente-lassegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-qual-232-il-beneficio-fiscale-per-il-socio-assegnatario-persona-fisica-e-di-quali-documenti-alla-mano-munirsi/">Come pianificare correttamente l&#8217;assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, qual è il beneficio fiscale per il socio assegnatario persona fisica e di quali  “documenti alla mano” munirsi</a> was first posted on Febbraio 14, 2017 at 6:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei  confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale; tuttavia tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette (articolo 47 DPR 917/1986). Con questa guida illustriamo le cautele e le accortezze da adottare sotto il duplice profilo contabile e fiscale, di quali documenti occorre munirsi per esercitare l&#8217;opzione agevolativa e, in particolare qual è beneficio fiscale realmente ottenibile dal socio assegnatario persona fisica. </p>
<p> Convenienza fiscale dell&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile per il socio persona fisica  </p>
<p> Se da un lato l’assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei  confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale, tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette ((articolo 47 DPR 917/1986). </p>
<p> Assegnazione “contro” utili o assegnazione “contro” capitale.  Come effettuare la scelta? </p>
<p> Con l&#8217;assegnazione di beni la società, sostanziamente attribuisce al socio valori espressi nell&#8217;attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto. Sulla base della posta del netto effettivamente assegnata si potranno prospettare le seguenti situazioni:  </p>
<p> erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili)</p>
<p> restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale)  </p>
<p> riduzione del capitale sociale quando è diminuita questa ultima posta. </p>
<p> NB Non si tratta di una scelta discrezionale o aleatoria perché occorrerà in linea di principio seguire un certo ordine: in primis vanno esternalizzate le poste del netto meno vincolate, quindi si partirà dalle riserve di utili per arrivare a quelle di capitale e infine al capitale sociale.  </p>
<p> Inoltre occorre delineare una fondamentale distinzione per comprendere il funzionamento reale del meccanismo fiscale agevolativo  </p>
<p> Se l’assegnazione di un bene in natura ha come contropartita la distribuzione di utili, essa produrrà un reddito imponibile in capo al socio assegnatario, corrispondente all&#8217;eccedenza rispetto al valore del bene assegnato, con relativo assorbimento di liquidità per versamento delle imposte;  </p>
<p> Tale presupposto di reddito (eventuale eccedenza) andrà calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale del bene in capo alla società. </p>
<p> Nell&#8217;ipotesi in cui invece l&#8217;assegnazione si realizzi mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere solo parzialmente e in misura ridotta o addirittura inesistente ;</p>
<p> In tal caso, il  reddito  da tassare (eccedenza) andrà calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. </p>
<p> Qual è il beneficio fiscale ottenibile dal socio persona fisica assegnatario e perché si realizza? </p>
<p> NB Con l&#8217;opzione agevolata dell&#8217;aliquota sostitutiva, il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare ridotto rispetto a quello che risulterebbe in regime ordinario cioè  non agevolato, in quanto, sia che si agisca sugli utili che sul capitale, occorrerà computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società. </p>
<p> In altre parole, il prelievo tributario in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato totalmente o parzialmente da quanto pagato dalla società a tale titolo, realizzando un fortissimo risparmio lecito di imposta con la  garanzia del non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p> Pianificazione fiscale e “documenti alla mano” per ottenere il beneficio fiscale  </p>
<p> Questo ”tax saving” sarà reale e tangibile, a condizione che l&#8217;operazione, ante attuazione, venga pianificata nel dettaglio procedendo ad una serie di accertamenti complessi quali l&#8217; analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. )</p>
<p> Sul punto, conformemente a quanto emerge dalla circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 26E del 1°giugno 2016, confermando quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016 , occorrerà come documentazione alla mano:  </p>
<p> l&#8217; ultimo bilancio a sezioni contrapposte;</p>
<p> la visura catastale dell’immobile;</p>
<p> l&#8217;eventuale ultimo bilancio depositato in CCIAA con allegati (nota integrativa, verbale assemblea ed eventuale relazione del Revisore);</p>
<p> In sintesi, con le opportune cautele e accortezze tributarie:</p>
<p> i soci persone fisiche , entro il 30. 09. 2017  potranno  ottenere attraverso l’assegnazione la proprietà dei immobili non strumentali (e beni mobili registrati) una imperdibile  detassazione fino all’80%, considerando sia le minori imposte degli atti (registro, catastali ed ipotecaria) che la eventuale detassazione sull’assegnazione stessa dell&#8217;immobile in presenza dei requisiti prescritti;   </p>
<p> la società che assegna il bene potrà a sua volta godere di una ulteriore agevolazione fiscale con l&#8217;applicazione delle norme correttamente individuate. </p>
<p> Per farti assistere o collaborare con un nostro consulente e conseguire risparmio lecito di imposta in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752 </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pianificare-correttamente-lassegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-qual-232-il-beneficio-fiscale-per-il-socio-assegnatario-persona-fisica-e-di-quali-documenti-alla-mano-munirsi/">Come pianificare correttamente l&#8217;assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, qual è il beneficio fiscale per il socio assegnatario persona fisica e di quali  “documenti alla mano” munirsi</a> was first posted on Febbraio 14, 2017 at 6:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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