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	<title>Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017 | Commercialista.it</title>
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		<title>Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale/contabile/fiscale SLOT MACHINE e VIDEOLOTTERY 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete gestori di giochi d’azzardo e a seguito dei rincari fiscali introdotti dalla “Manovrina” state pensando di cedere ad altri la vostra azienda? Seguite questa guida per scoprire le modalità alternative per farlo e misurarne la convenienza fiscale!  </p>
<p>Come noto, con la Manovra bis (Dl 50/2017) è stato previsto un incremento della tassazione a carico del settore dei giochi d’azzardo (in particolare il rialzo dal 17,5% al 19% il PREU  &#8211; prelievo erariale unico &#8211; sulle new slot e dal 5,5% al 6% quello sulle Videolottery, la necessità incessante di investire capitali ingenti per la sostituzione di apparecchi obsolescenti con l&#8217;avvento delle nuove slot “da remoto” nonché il taglio del 30% degli apparecchi) che ha indotto diversi operatori di SLOT e VLT a valutare oculatamente l’opportunità di mettere sul mercato la propria azienda per salvarne il patrimonio e poi buttarsi magari in una nuova attività imprenditoriale. </p>
<p>Risulta a tal proposito sempre più frequente la tendenza degli operatori del settore a trasferire le proprie aziende in favore di grandi e strutturati concessionari di rete, predisposti ad investire, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento sul mercato. </p>
<p>Info utili per i potenziali acquirenti: per scoprire come funziona l’IVA nei rapporti negoziali relativi alle Slot, leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/giochi-dazzardo/Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot/modalit224-operative-iva-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti">guida dedicata all&#8217;IVA in materia di giochi e scommesse</a>! </p>
<p>Come fare per trasferire l’azienda </p>
<p>Se siete interessati a questa possibilità, potrete scegliere essenzialmente tra due modalità alternative per “vendere” (con le relative sottotipologie):</p>
<p>A) LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETà DI GESTIONE</p>
<p>Trattasi dell’operazione più complessa (rispetto alle successive), determinante il trasferimento della titolarità delle società, comprensiva di tutte le poste patrimoniali attive e passive, in capo al cessionario con un corrispettivo determinato dal valore attribuito all’azienda (sostanzialmente relativo ai beni immobilizzati ed all’avviamento) aumentato delle attività a breve (fondi cassa e crediti) e diminuito delle passività esistenti alla data del trasferimento (fornitori, concessionari di riferimento, banche erario, etc). Dal punto di vista fiscale il cedente assoggetterà a tassazione il reddito da capitale derivato dal delta tra il corrispettivo di cessione ed il valore nominale delle quote, con una aliquota differenziata a seconda della natura qualificata (49,72) o no (26%) della partecipazione partecipazioni. </p>
<p>Attenzione: approfittate di questi ultimi giorni per ridurre o azzerare i plusvalori generati dalla cessione di quote attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata!  Per attivare subito l’affrancamento cliccate sulla nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancare-quote-e-terreni-tutte-le-faq-sulla-rivalutazione-per-chiarire-i-vostri-dubbi">guida dedicata alla rivalutazione con tutte le FAQ per chiarire i vostri dubbi</a>. </p>
<p>Scegliete la semplicità e la convenienza della cessione di quote di Srl  dal commercialista: leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Contenzioso/cessione-quote-sociali/la-cessione-di-quote-di-srl-pi249-semplice-e-conveniente-quella-dal-commercialista-guida-alla-procedura-ed-ai-documenti-per-attivarla">guida dedicata alla cessione di quote di Srl senza notaio</a>! </p>
<p>B) LA CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA trasferendola totalmente o parzialmente a terzi. </p>
<p>Le nostre guide. </p>
<p>    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabella-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari-1">Cessione e conferimento di azienda 2017 a confronto per misurare il risparmio d&#8217;imposta</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario-1">Istruzioni in pillole tassazione della cessione di ramo d&#8217;azienda</a>. </p>
<p>
</p>
<p>ATTENZIONE: in entrambi i casi (sia cessione di quote che di azienda) risulta imprescindibile ai fini di una proficua trattativa, la valutazione dell’azienda, che presuppone una approfondita analisi attraverso “due diligence” di tutti i componenti economici e patrimoniali della stessa e dei contratti e dei rapporti commerciali esistenti. </p>
<p>“In una trattativa di acquisizione e/o di cessione, avere a disposizione sia un certo tipo di informazioni che la corretta chiave di lettura delle stesse in tempi utili, consente di determinare il giusto valore economico e tutelare i propri investimenti&#8221;.  <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti">Dott. Alessio Ferretti</a></p>
<p>Per scoprite ora il nostro portale dedicato alla DUE DILIGENCE, <a href="http://www. Duediligence. It/">cliccate qui</a>! </p>
<p>N. B. Preliminarmente risulta altamente consigliato agli operatori di sottoscrivere, ad avvio della trattativa, un dettagliato accordo di riservatezza (Nda cioè non-disclosure agreement, per evitare il rischio di diffusione di dati e notizie riservate. Una volta definito il valore si procederà alla stesura del relativo preliminare di cessione, contenente anche modalità e termini del trasferimento, oltre che le opportune clausole a tutela dei contraenti. </p>
<p> </p>
<p>Per pianificare con successo le vostre operazioni di cessione di quote, cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda individuando, dietro mandato, anche potenziali acquirenti, nonché valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step, e per affrancare, se siete ancora in termini, i plusvalori delle quote sociali,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui  <a href="http://www. Duediligence. It/Contatti">cliccate qui</a>,</p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>Siamo esperti in due diligence fiscale, contabile, finanziaria, legale e del lavoro, i nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBATURA: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI CUBATURA (DIRITTI EDIFICATORI)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/">Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</a> was first posted on Giugno 20, 2017 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Affrettatevi a ridurre o addirittura azzerare entro il 30 giugno 2017 i plusvalori di quote e terreni attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata! Ecco tutte le risposte alla vostre domande sugli imperdibili bonus fiscali! </p>
<p>Imminente per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, il termine di scadenza per affrancare il valore di “carico” ai fini delle imposte dirette, di partecipazioni (non quotate) e terreni (edificabili e non) posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del reddito d’impresa potendo così ridurre o annullare le plusvalenze tassabili ai sensi dell’articolo 67 del TUIR (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. </p>
<p>Non fatevi sfuggire questa grossissima opportunità prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 232/2016 per creare in modo intelligente valore economico grazie ad una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici!  </p>
<p>Si ricorda che per avere tra le mani questo vantaggiosissimo risparmio lecito d’imposta, il contribuente entro venerdì 30 giugno 2017 dovrà:</p>
<p>1) far redigere una perizia giurata di stima dei beni che si intendono rivalutare;</p>
<p>2) versare in sede dichiarativa l’imposta sostitutiva secca all’8% sull’intero valore risultante dalla perizia oppure optare per il pagamento in tre comode rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze:</p>
<p>    30 giugno 2017 (1° rata);<br />
    30 giugno 2018 (2° rata);<br />
    30 giugno 2019 (3° rata). </p>
<p>Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può versare l’imposta sostitutiva in un&#8217;unica soluzione e chiudere la partita con il Fisco evitando gli interessi annui al 3%. </p>
<p>FAQ PER SAPERNE DI PIU’…</p>
<p>PARTECIPAZIONI </p>
<p>    Desiderate misurare la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Ecco per voi <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-quote-e-partecipazioni/rivalutazione-quote-sociali-2015-2017/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria">il caso pratico di una Srl a socio unico</a>;<br />
    per attivare l’affrancamento leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria-1">la nostra guida per aderire alla rivalutazione di quote sociali</a>;<br />
    non vi è chiaro ancora il meccanismo della rivalutazione fiscale? Ecco pronta per l&#8217;uso la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione-1">la guida dedicata a come funziona l&#8217;affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote ed i requisiti per ottenerla</a>. </p>
<p>TERRENI</p>
<p>    Avete intenzione di rivalutare i diritti edificatori? Leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori-1">la divulgazione dedicata a come si ottiene la detassazione delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura 2017</a>;<br />
    scoprite se la vendita del fondo da persona fisica &#8211; non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile genera plusvalenze tassabili leggendo <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/vendita-del-fondo-da-persona-fisica-non-imprenditore-dopo-la-cessione-di-cubatura-edificabile-genera-plusvalenze-tassabili-il-caso-pratico-per-massimizzare-il-risparmio-lecito-dimposta-1">il nostro caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta nella vendita di un terreno</a>;<br />
    come eseguire correttamente la cessione di cubatura?  Per non commettere errori leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/guida-giuridico-fiscale-alla-cessione-di-cubatura-come-fare-loperazione-contrattuale-forma-giuridica-dellatto-e-quando-232-legittima-per-la-cassazione">la nostra guida dedicata all&#8217;operazione contrattuale della cessione di cubatura secondo le indicazioni della Cassazione</a>. </p>
<p> </p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali e terreni o richiedere assistenza legale in fase contrattuale, conseguendo gli imperdibili bonus fiscali, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi con la massima serenità, professionalità e cortesia! </p>
<p>    Tempi di lavorazione con la documentazione disponibile: 5 giorni feriali. Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<p>Per ottenere un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! </p>
<p>oppure</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/">Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</a> was first posted on Giugno 20, 2017 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 10:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione quote srl]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/">Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</a> was first posted on Febbraio 18, 2017 at 11:06 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. Ma come si valuta la convenienza fiscale dell&#8217;affrancamento di quote? Guida al calcolo e caso pratico.   </p>
<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. </p>
<p> Con la novella della legge di Bilancio è stata prevista, in una prospettiva di semplificazione, l&#8217;applicazione di un’imposta sostitutiva “unica” dell’8% che ha assorbito le precedenti aliquote differenziate a seconda del carattere qualificato o no della partecipazione. Ciò rende ancora più necessario procedere ad apposite verifiche preliminari per valutare l&#8217;effettiva convenienza della procedura di “affrancamento” in oggetto. </p>
<p> Illustriamo adesso un caso pratico relativo all&#8217;operazione di cessione di quota qualificata da parte del socio unico di una Srl (ricordiamo che all&#8217;interno delle società non quotate, la partecipazione societaria è qualificata quando di importo superiore al 20% dei diritti di voto o rappresentativa di più del 25 % del capitale sociale) : misuriamo quindi  la convenienza fiscale dell&#8217;opzione raffrontandola al carico fiscale che peserebbe sul contribuente in regime ordinario. </p>
<p> Calcolo di convenienza: il caso pratico  </p>
<p> Poniamo il caso della rivalutazione di una partecipazione qualificata del 100% detenuta in una S. R. L. Dal socio unico per un valore rideterminato, con apposita perizia, di 1. 000. 000 euro a fronte di un costo storico della partecipazione pari a 100. 000 euro (coincidente con il capitale sociale inizialmente versato)</p>
<p> Ipotizziamo che, nel caso di specie, il valore di cessione sia fatto coincidere con il valore di perizia, dunque che la quota sia venduta a 1. 000. 000 euro e calcoliamo le imposte da pagare distinguendo le due opzioni:</p>
<p> tassazione plusvalenza con  regime ordinario ( no rivalutazione della quota)</p>
<p> affrancamento plusvalenza  con imposta sostitutiva (si rivalutazione della quota)</p>
<p> TASSAZIONE IN MANCANZA DI RIVALUTAZIONE   </p>
<p> Trattandosi di partecipazione qualificata, la plusvalenza emergente da cessione concorrerebbe alla determinazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72%. E ipotizzando a titolo esemplificativo, l’applicazione della sola aliquota marginale IRPEF del 43%, il carico fiscale sarebbe così determinabile:  </p>
<p> 49,72% x 43% = 21,38%</p>
<p> Ipotesi tassazione socio unico (no rivalutazione quota)</p>
<p> Plusvalenza rivalutata = 1. 000. 000 (valore di cessione ipotizzato) &#8211; 100. 000 (costo storico) = 900. 000  </p>
<p> IRPEF dovuta dal socio unico su quota non rivalutata = 900. 000 x 21,38% = 192. 420 euro  </p>
<p> TASSAZIONE CON RIVALUTAZIONE (fermo restando la coincidenza convenzionale con il prezzo di cessione)</p>
<p> IMPOSTA SOSTITUTIVA  su quota rivalutata = 1. 000. 000 x 8% = 80. 000 euro</p>
<p> NB in presenza di un valore di cessione prossimo o addirittura coincidente, come in questo caso, con quello di perizia, il carico fiscale sarebbe limitato all’imposta sostitutiva versata in presenza della rivalutazione e non saranno  dovute ulteriori imposte. </p>
<p> In assenza di rivalutazione, per il socio qualificato la tassazione risulterebbe pari (nell’esempio proposto) al 21,38% della differenza tra il valore di cessione ed il costo storico storico/fiscale quindi è evidente che la mancata rideterminazione del valore originario non risulterebbe  opportuna sotto il profilo fiscale. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> In questo caso, l&#8217;operazione di rivalutazione della quota qualificata con affrancamento della plusvalenza risulta conveniente realizzandosi un risparmio fiscale totale di € 112. 420 e l&#8217;imposta sostitutiva di € 80. 000 sarà facoltativamente  pagabile in tre comode rate. </p>
<p>Calcolo della convenienza fiscale della rivalutazione di quote : tabelle riepilogative</p>
<p> </p>
<p>Tassazione senza rivalutazione  </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Capitale sociale</p>
</td>
<td>
<p>100. 000  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore storico partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>% partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Tipologia partecipazione</p>
</td>
<td>
<p> Imposta ordinaria</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>100%</p>
</td>
<td>
<p>qualificata</p>
</td>
<td>
<p>Tassazione al 49,72% + Aliquota IRPEF 43%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore di cessione  </p>
</td>
<td>
<p>imposta ordinaria dovuta</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>1. 000. 000 €</p>
</td>
<td>
<p> 192. 420 €</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>Tassazione con rivalutazione</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Capitale sociale</p>
</td>
<td>
<p>100. 000  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore storico partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>% partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Tipologia partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Imposta sostitutiva  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>100%</p>
</td>
<td>
<p>qualificata</p>
</td>
<td>
<p>8%  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore partecipazione rivalutata</p>
</td>
<td>
<p>Imposta sostitutiva dovuta</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>1. 000. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>80. 000 €  </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci subito  al numero verde 800192752 </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile : 5 giorni feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione quote srl]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/">Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 6:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La rivalutazione  delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017,produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). Cosa fare per aderire all&#8217;opzione 2017 e non decadere dai bonus fiscali? La guida pratica. </p>
<p> La rivalutazione  del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017, produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). </p>
<p> Condizioni di accesso al beneficio fiscale  </p>
<p> Per poter godere dei fortissimi benefits fiscali dell&#8217;affrancamento di quote societarie, il contribuente dovrà:  </p>
<p> possedere la partecipazione a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2017;</p>
<p> redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;</p>
<p> versare, in sede dichiarativa, l’imposta sostitutiva con aliquota all’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate). </p>
<p> Come versare l&#8217;imposta sostitutiva</p>
<p> Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato alternativamente :</p>
<p> in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017), pagandola per intero ed evitando gli interessi;</p>
<p> in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017, con applicazione alle successive degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. </p>
<p> Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l’8055. </p>
<p> Indicazione dell&#8217;opzione in UNICO  </p>
<p> I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni dovranno essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione</p>
<p> Questo significa che, riguardo alle plusvalenze maturate nel 2017, l&#8217;indicazione avverrà nel modello UNICO 2018 relativo al periodo d’imposta 2017</p>
<p> Cosa accade in caso di omessa indicazione in UNICO? </p>
<p> L’omessa indicazione nel Modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata integra una violazione formale con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 471/1997, salvi gli effetti della rideterminazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E). </p>
<p> Quali documenti conservare  </p>
<p> Il contribuente per fruire concretamente dell&#8217;opzione agevolativa dovrà conservare, unitamente alla perizia:</p>
<p> i dati identificativi dell’estensore della perizia;</p>
<p> il codice fiscale della società periziata;  </p>
<p> le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva. </p>
<p> NB La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere esibite o trasmesse. </p>
<p>
</p>
<p> Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752  </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:50:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/">Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini &#8211; blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 &#8211; per la rivalutazione de quote non negoziate in mercati regolamentati e non detenute in  regime di impresa. Si tratta di una grossissima opportunità, per ottenere risparmio lecito d&#8217;imposta sulle plusvalenze da cessione,che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. Vediamo fino a quando è possibile aderire e chi può farlo, come funziona la rivalutazione, e come ridurre o azzerare la tassazione. </p>
<p> Riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni 2017  </p>
<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini &#8211; blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 &#8211; per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni di società di capitali (Srl – Spa – Sapa) non negoziate in mercati regolamentati,che siano detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017. </p>
<p> Si tratta di una grossissima opportunità, confermata ancora una volta, per ottenere risparmio lecito d&#8217;imposta sulle plusvalenze da cessione, che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p> Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017! </p>
<p> Come funziona il meccanismo della rivalutazione e come si produce il beneficio fiscale? </p>
<p> Il sistema della rivalutazione di quote societarie ex articolo 1, commi 887 e 888 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, attraverso lo smobilizzo agevolato della partecipazione, consente in sostanza  di “affrancare” la plusvalenza generata dalla cessione delle quote (comprese le ipotesi di permuta) attraverso uno scambio tra gettito fiscale immediato e risparmio fiscale futuro. </p>
<p> In pratica consiste di optare per la corresponsione di una conveniente imposta sostitutiva “secca” con aliquota all&#8217;8% applicabile sul valore di acquisto della partecipazione (qualificata e non)  rivalutato con apposita perizia giurata di stima, in luogo, di quelle di gran lunga più onerose del 49, 72% per le partecipazioni qualificate e del 26% per quelle non qualificate, che andrebbero a tassare maggiormente la plusvalenza in regime ordinario con aggiunta dell&#8217;aliquota IRPEF del rispettivo scaglione. </p>
<p> La rivalutazione della quota determina dunque una “sterilizzazione” della tassazione dei plusvalori emergenti in sede di trasferimento della stessa, i quali diversamente, rientrerebbero nel regime di imposta ex art. 67 e 68 del TUIR. Il risultato finale è quello di generare un carico fiscale ridotto o addirittura di annullarlo</p>
<p> Requisiti di ammissione alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni:</p>
<p> Requisiti soggettivi: i titolari delle quote devono essere:</p>
<p>  persone fisiche</p>
<p>  società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR</p>
<p> enti non commerciali;</p>
<p> Requisiti oggettivi: le partecipazioni  </p>
<p> devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2017,</p>
<p>  devono rappresentare beni per operazioni estranee all’attività di impresa  </p>
<p> non devono essere relative a società quotate in borsa. </p>
<p> La perizia giurata di stima : come ridurre o azzerare la tassazione  </p>
<p> Il valore “fiscale” ai fini del computo della plusvalenza va determinato con apposita perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 64 del c. P. C. Da un professionista abilitato (dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi) e sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi. </p>
<p> Tecnicamente, dal prezzo di vendita della quota si sottrae il valore periziato, annullando, nell&#8217;ipotesi in cui  il prezzo di vendita venga fatto coincidere con il valore stimato, o comunque riducendo la plusvalenza latente generatasi. </p>
<p> NB Se il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata risulti inferiore al valore di perizia, la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente. 
</p>
<p> Attenzione Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società. </p>
<p>
</p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752</p>
<p>
</p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/">Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Rivalutazione quote e partecipazioni societarie: riaperti i termini fino al 30 giugno 2016</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[30 giugno 2016]]></category>
		<category><![CDATA[4%]]></category>
		<category><![CDATA[8%]]></category>
		<category><![CDATA[affrancamento]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
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		<category><![CDATA[quote societarie]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione QUOTE SOCIALI 2016]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/</guid>

					<description><![CDATA[Le disposizioni previse dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Finanziaria 2016) trovano nuovamente posto quelle concernenti la rivalutazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/">Rivalutazione quote e partecipazioni societarie: riaperti i termini fino al 30 giugno 2016</a> was first posted on Gennaio 6, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2015 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.  E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p>Rivalutazione quote sociali partecipazioni societarie (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30. 06. 2016 </p>
<p> </p>
<p>Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2016 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p>La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito </p>
<p>La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione. </p>
<p>Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (4%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  </p>
<p> </p>
<p>L’Aliquota </p>
<p>L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del: </p>
<p>a)     8%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata; </p>
<p>b)    4% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata; </p>
<p>tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). </p>
<p>Si ricorda che il valore rivalutato tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali. </p>
<p>Le rate </p>
<p>La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento: </p>
<p>1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2016; </p>
<p>2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze: </p>
<p>a.         30. 06. 2016; </p>
<p>b.      30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056); </p>
<p>c.       30. 06. 2018 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056). </p>
<p>Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare l&#8217;8% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione. </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" />E’ pertanto una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. DA NON PERDERE. </p>
<p>Contattateci per redigere perizia ed affrancare le quote sociali. </p>
<p>Tempi lavorazione con la documentazione disponibile: 5 feriali. </p>
<p>Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<p>Per info contattare </p>
<p>Numero Verde 800. 19. 27. 52  </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/">Rivalutazione quote e partecipazioni societarie: riaperti i termini fino al 30 giugno 2016</a> was first posted on Gennaio 6, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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