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	<title>Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Rivalutazione dei beni aziendali e Immobiliari: come sfruttare i benefici fiscali sulle imposte dirette</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rivalutazione-beni-aziendali-e-Immobiliari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE IMMOBILI]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
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					<description><![CDATA[La rivalutazione dei beni aziendali e immobiliari è un’opportunità offerta dal legislatore per ridurre il carico fiscale delle imprese.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rivalutazione-beni-aziendali-e-Immobiliari/">Rivalutazione dei beni aziendali e Immobiliari: come sfruttare i benefici fiscali sulle imposte dirette</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>rivalutazione dei beni aziendali e immobiliari</strong> è un’opportunità offerta dal legislatore per ridurre il carico fiscale delle imprese. Questo meccanismo consente di aumentare il valore contabile di determinati beni, come quelli immobiliari, macchinari, impianti e partecipazioni, registrandone il nuovo valore a bilancio. In particolare, la rivalutazione offre vantaggi fiscali importanti per quanto riguarda le imposte dirette, consentendo alle aziende di ottenere benefici in termini di <strong>imposte sul reddito</strong> e <strong>IRAP</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Significa Rivalutare i Beni Aziendali e Immobiliari?</h2>
<p style="text-align: justify;">La rivalutazione dei beni aziendali e immobiliari consiste nella possibilità di aggiornare il valore contabile di alcuni beni detenuti in azienda per riflettere il loro effettivo valore di mercato. Questo processo è regolamentato da norme specifiche che stabiliscono quali beni possono essere rivalutati e quali sono i benefici fiscali derivanti da tale operazione​.</p>
<p style="text-align: justify;">Le aziende possono rivalutare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Immobili</strong>: sia immobili strumentali utilizzati per l&#8217;attività aziendale, sia immobili detenuti a scopo di investimento.</li>
<li><strong>Beni materiali</strong> come impianti, macchinari e attrezzature.</li>
<li><strong>Beni immateriali</strong> come brevetti, marchi e know-how aziendale.</li>
<li><strong>Partecipazioni</strong> in società collegate o controllate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La rivalutazione consente di <strong>aumentare il valore contabile</strong> del bene rivalutato, migliorando così il bilancio dell’azienda e riducendo il carico fiscale sulle future plusvalenze generate dalla cessione del bene o dal suo utilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Benefici Fiscali della Rivalutazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno dei principali vantaggi fiscali della rivalutazione dei beni aziendali è la possibilità di ottenere <strong>deduzioni fiscali</strong> derivanti dall’ammortamento del valore rivalutato. Quando un&#8217;azienda rivaluta i suoi beni, può dedurre un importo maggiore a titolo di ammortamento, riducendo così l’imponibile sulle imposte dirette (come IRPEF, IRES o IRAP).</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>a. Imposte Dirette (IRES e IRPEF)</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La rivalutazione permette di <strong>ammortizzare il maggior valore dei beni</strong> rivalutati, con un conseguente impatto positivo sull’imponibile fiscale. Ad esempio, se un’azienda rivaluta un immobile strumentale, può dedurre dal reddito imponibile il valore maggiorato degli ammortamenti annuali. Questo riduce l’utile imponibile, generando un <strong>risparmio sulle imposte dirette</strong> (IRES per le società di capitali e IRPEF per le imprese individuali e società di persone)​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: justify;"><strong>b. Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;<strong>IRAP</strong> beneficia della rivalutazione dei beni. Poiché l&#8217;IRAP si basa sull&#8217;utile operativo dell&#8217;azienda, la riduzione del carico fiscale sugli ammortamenti riduce anche l&#8217;imponibile IRAP. Inoltre, se il bene rivalutato è un immobile utilizzato per attività produttive, anche la base imponibile IRAP può subire una riduzione significativa, portando a un ulteriore risparmio fiscale​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aspetti Normativi e Applicativi</h2>
<p style="text-align: justify;">La rivalutazione dei beni aziendali è disciplinata da leggi specifiche, che periodicamente consentono alle aziende di aggiornare i valori dei beni iscritti in bilancio. La normativa più recente è contenuta nella <strong>Legge di Bilancio 2023</strong>, che ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni aziendali, fornendo un’opportunità anche per le aziende che non hanno precedentemente aderito a simili iniziative.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>a. Costo della Rivalutazione</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Uno degli elementi da considerare è che la rivalutazione può comportare il pagamento di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio. Questa imposta sostitutiva è solitamente <strong>agevolata</strong> rispetto alle aliquote ordinarie delle imposte sul reddito, rendendo la rivalutazione conveniente per le aziende. L&#8217;aliquota dell’imposta sostitutiva varia a seconda del tipo di bene rivalutato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Immobili</strong>: un&#8217;aliquota ridotta che varia tra il 3% e il 10% a seconda del tipo di immobile e dell’uso strumentale o non strumentale.</li>
<li><strong>Beni mobili</strong>: aliquote intorno al 10% per macchinari, impianti e altre attrezzature​<span class="whitespace-nowrap text-token-text-secondary dark:text-token-text-tertiary">(</span></li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>b. Applicazione dell’Imposta Sostitutiva</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere i benefici fiscali della rivalutazione, l&#8217;azienda deve versare l&#8217;imposta sostitutiva in una o più rate, che solitamente scadono insieme alle principali scadenze fiscali di fine anno. Una volta versata l&#8217;imposta, l&#8217;azienda può iniziare a sfruttare i benefici fiscali dalla rivalutazione, a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Condizioni per la Rivalutazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Non tutti i beni aziendali sono rivalutabili e non tutte le aziende possono accedere a questo strumento. Di norma, la <strong>rivalutazione dei beni</strong> è riservata a società di capitali, società di persone e imprese individuali che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Sono escluse le aziende che utilizzano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i beni rivalutabili devono essere presenti in azienda alla chiusura dell’esercizio precedente e devono essere <strong>patrimonializzati</strong> correttamente. Questo significa che il bene deve essere regolarmente iscritto in bilancio e non può essere un bene già interamente ammortizzato​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi Economici e Impatto sul Bilancio</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista economico, la rivalutazione dei beni aziendali ha un <strong>impatto positivo sul bilancio</strong> dell’azienda. L’incremento del valore contabile dei beni migliora il <strong>patrimonio netto</strong>, favorendo una maggiore solidità finanziaria e una maggiore capacità di ottenere finanziamenti esterni. Inoltre, la rivalutazione può migliorare l’immagine dell’azienda nei confronti di investitori e partner commerciali, poiché un bilancio con valori patrimoniali più alti può risultare più attrattivo​.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>a. Plusvalenze su Cessione di Beni Rivalutati</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Un altro vantaggio fiscale riguarda la <strong>riduzione delle plusvalenze</strong> in caso di cessione di un bene rivalutato. Se l’azienda decide di vendere il bene rivalutato dopo un certo periodo di tempo, la plusvalenza generata dalla vendita sarà minore, poiché il valore fiscale del bene è stato aumentato attraverso la rivalutazione. Questo comporta un <strong>risparmio fiscale</strong> importante, specialmente per gli immobili aziendali che potrebbero essere venduti a prezzi elevati​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La rivalutazione dei beni aziendali e immobiliari rappresenta uno strumento fiscale di grande rilevanza per le aziende, che consente di ottenere <strong>benefici fiscali significativi</strong> sulle imposte dirette come l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP. Tuttavia, è importante valutare attentamente l’opportunità di rivalutare i beni, tenendo conto del costo dell’imposta sostitutiva e delle condizioni normative previste.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rivalutazione-beni-aziendali-e-Immobiliari/">Rivalutazione dei beni aziendali e Immobiliari: come sfruttare i benefici fiscali sulle imposte dirette</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-in-societ224-di-capitali-e-cubatura-su-terreni-edificabili-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 08:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[LA SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione terreni e partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione cubatura 2018]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione partecipazioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione quote 2018]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione terreno edificabile 2018]]></category>
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					<description><![CDATA[Agevolazione rinnovata anche per il 2018 con risparmio lecito di imposta fino al 35% assistenza per commercialisti, aziende e famiglie<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-in-societ224-di-capitali-e-cubatura-su-terreni-edificabili-2018/">Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018</a> was first posted on Gennaio 18, 2018 at 9:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge Di Bilancio (LDB) 2018 ha riaperto fino al 30 giugno 2018  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.</p>
<p>Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018</p>
<p>Agevolazione rinnovata anche per il 2018 con risparmio lecito di imposta fino al 35% assistenza per commercialisti, aziende e famiglie</p>
<h2>Rivalutazione terreni edificabili: riaperti i termini per l&#8217;affrancamento</h2>
<p>La Legge Di Bilancio (LDB) 2018 ha riaperto fino al 30 giugno 2018  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.</p>
<h2>La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito</h2>
<p>La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. In sintesi, a fronte di un gettito  d’imposta sulla plusvalenza da cessione che può arrivare al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione) con un risparmio fino al 35% (35. 000 euro ogni  100. 000 di plusvalenze).</p>
<p>Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2018), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.</p>
<h2>L’Aliquota</h2>
<p>L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2018, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.</p>
<h2>Adempimenti e rate</h2>
<p>La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:</p>
<p>1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2018;</p>
<p>2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:</p>
<p>a.         30. 06. 2018;</p>
<p>b.      30. 06. 2019 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);</p>
<p>c.       30. 06. 2020 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).</p>
<p>Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016, la misura dell’imposta sostitutiva è all’8% sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.</p>
<p>Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 8% per intero ma limitarsi alla differenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chiamaci per essere assistito, il nostro servizio è rivolto a privati e commercialisti, scegli tra:</p>
<p>a)     Computo risparmio fiscale atteso attraverso la rivalutazione € 490,00;</p>
<p>b)     Perizia di Stima da un nostro esperto € 1.900,00 senza parte variabile;</p>
<p>c)     a+b € 1.490,00</p>
<p>potete contattarci al Numero Verde 800. 19. 27. 52</p>
<p>o inviando mail a: <a href="mailto:rivalutazioni@networkfiscale.com">rivalutazioni@networkfiscale.com</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-in-societ224-di-capitali-e-cubatura-su-terreni-edificabili-2018/">Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018</a> was first posted on Gennaio 18, 2018 at 9:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBATURA: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI CUBATURA (DIRITTI EDIFICATORI)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[LA SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Diritti di Cubatura 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione terreni e partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Terreni edificabili 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[affrancamento plusvalenza cubatura 2017]]></category>
		<category><![CDATA[comma 554 legge 232 2016]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto rivalutazione]]></category>
		<category><![CDATA[faq affrancamento quote e terreni]]></category>
		<category><![CDATA[guida rivalutazione quote e terreni 2017]]></category>
		<category><![CDATA[legge di stabilità 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[perizia rivalutazione quote 30 giugno 2017]]></category>
		<category><![CDATA[perizia rivalutazione terreni edificabili 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rate imposta sostitutiva rivalutazione terreni]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/">Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</a> was first posted on Giugno 20, 2017 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Affrettatevi a ridurre o addirittura azzerare entro il 30 giugno 2017 i plusvalori di quote e terreni attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata! Ecco tutte le risposte alla vostre domande sugli imperdibili bonus fiscali! </p>
<p>Imminente per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, il termine di scadenza per affrancare il valore di “carico” ai fini delle imposte dirette, di partecipazioni (non quotate) e terreni (edificabili e non) posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del reddito d’impresa potendo così ridurre o annullare le plusvalenze tassabili ai sensi dell’articolo 67 del TUIR (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. </p>
<p>Non fatevi sfuggire questa grossissima opportunità prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 232/2016 per creare in modo intelligente valore economico grazie ad una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici!  </p>
<p>Si ricorda che per avere tra le mani questo vantaggiosissimo risparmio lecito d’imposta, il contribuente entro venerdì 30 giugno 2017 dovrà:</p>
<p>1) far redigere una perizia giurata di stima dei beni che si intendono rivalutare;</p>
<p>2) versare in sede dichiarativa l’imposta sostitutiva secca all’8% sull’intero valore risultante dalla perizia oppure optare per il pagamento in tre comode rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze:</p>
<p>    30 giugno 2017 (1° rata);<br />
    30 giugno 2018 (2° rata);<br />
    30 giugno 2019 (3° rata). </p>
<p>Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può versare l’imposta sostitutiva in un&#8217;unica soluzione e chiudere la partita con il Fisco evitando gli interessi annui al 3%. </p>
<p>FAQ PER SAPERNE DI PIU’…</p>
<p>PARTECIPAZIONI </p>
<p>    Desiderate misurare la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Ecco per voi <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-quote-e-partecipazioni/rivalutazione-quote-sociali-2015-2017/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria">il caso pratico di una Srl a socio unico</a>;<br />
    per attivare l’affrancamento leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria-1">la nostra guida per aderire alla rivalutazione di quote sociali</a>;<br />
    non vi è chiaro ancora il meccanismo della rivalutazione fiscale? Ecco pronta per l&#8217;uso la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione-1">la guida dedicata a come funziona l&#8217;affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote ed i requisiti per ottenerla</a>. </p>
<p>TERRENI</p>
<p>    Avete intenzione di rivalutare i diritti edificatori? Leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori-1">la divulgazione dedicata a come si ottiene la detassazione delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura 2017</a>;<br />
    scoprite se la vendita del fondo da persona fisica &#8211; non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile genera plusvalenze tassabili leggendo <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/vendita-del-fondo-da-persona-fisica-non-imprenditore-dopo-la-cessione-di-cubatura-edificabile-genera-plusvalenze-tassabili-il-caso-pratico-per-massimizzare-il-risparmio-lecito-dimposta-1">il nostro caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta nella vendita di un terreno</a>;<br />
    come eseguire correttamente la cessione di cubatura?  Per non commettere errori leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/guida-giuridico-fiscale-alla-cessione-di-cubatura-come-fare-loperazione-contrattuale-forma-giuridica-dellatto-e-quando-232-legittima-per-la-cassazione">la nostra guida dedicata all&#8217;operazione contrattuale della cessione di cubatura secondo le indicazioni della Cassazione</a>. </p>
<p> </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/">Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</a> was first posted on Giugno 20, 2017 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 10:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/">Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</a> was first posted on Febbraio 18, 2017 at 11:06 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. Ma come si valuta la convenienza fiscale dell&#8217;affrancamento di quote? Guida al calcolo e caso pratico.   </p>
<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. </p>
<p> Con la novella della legge di Bilancio è stata prevista, in una prospettiva di semplificazione, l&#8217;applicazione di un’imposta sostitutiva “unica” dell’8% che ha assorbito le precedenti aliquote differenziate a seconda del carattere qualificato o no della partecipazione. Ciò rende ancora più necessario procedere ad apposite verifiche preliminari per valutare l&#8217;effettiva convenienza della procedura di “affrancamento” in oggetto. </p>
<p> Illustriamo adesso un caso pratico relativo all&#8217;operazione di cessione di quota qualificata da parte del socio unico di una Srl (ricordiamo che all&#8217;interno delle società non quotate, la partecipazione societaria è qualificata quando di importo superiore al 20% dei diritti di voto o rappresentativa di più del 25 % del capitale sociale) : misuriamo quindi  la convenienza fiscale dell&#8217;opzione raffrontandola al carico fiscale che peserebbe sul contribuente in regime ordinario. </p>
<p> Calcolo di convenienza: il caso pratico  </p>
<p> Poniamo il caso della rivalutazione di una partecipazione qualificata del 100% detenuta in una S. R. L. Dal socio unico per un valore rideterminato, con apposita perizia, di 1. 000. 000 euro a fronte di un costo storico della partecipazione pari a 100. 000 euro (coincidente con il capitale sociale inizialmente versato)</p>
<p> Ipotizziamo che, nel caso di specie, il valore di cessione sia fatto coincidere con il valore di perizia, dunque che la quota sia venduta a 1. 000. 000 euro e calcoliamo le imposte da pagare distinguendo le due opzioni:</p>
<p> tassazione plusvalenza con  regime ordinario ( no rivalutazione della quota)</p>
<p> affrancamento plusvalenza  con imposta sostitutiva (si rivalutazione della quota)</p>
<p> TASSAZIONE IN MANCANZA DI RIVALUTAZIONE   </p>
<p> Trattandosi di partecipazione qualificata, la plusvalenza emergente da cessione concorrerebbe alla determinazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72%. E ipotizzando a titolo esemplificativo, l’applicazione della sola aliquota marginale IRPEF del 43%, il carico fiscale sarebbe così determinabile:  </p>
<p> 49,72% x 43% = 21,38%</p>
<p> Ipotesi tassazione socio unico (no rivalutazione quota)</p>
<p> Plusvalenza rivalutata = 1. 000. 000 (valore di cessione ipotizzato) &#8211; 100. 000 (costo storico) = 900. 000  </p>
<p> IRPEF dovuta dal socio unico su quota non rivalutata = 900. 000 x 21,38% = 192. 420 euro  </p>
<p> TASSAZIONE CON RIVALUTAZIONE (fermo restando la coincidenza convenzionale con il prezzo di cessione)</p>
<p> IMPOSTA SOSTITUTIVA  su quota rivalutata = 1. 000. 000 x 8% = 80. 000 euro</p>
<p> NB in presenza di un valore di cessione prossimo o addirittura coincidente, come in questo caso, con quello di perizia, il carico fiscale sarebbe limitato all’imposta sostitutiva versata in presenza della rivalutazione e non saranno  dovute ulteriori imposte. </p>
<p> In assenza di rivalutazione, per il socio qualificato la tassazione risulterebbe pari (nell’esempio proposto) al 21,38% della differenza tra il valore di cessione ed il costo storico storico/fiscale quindi è evidente che la mancata rideterminazione del valore originario non risulterebbe  opportuna sotto il profilo fiscale. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> In questo caso, l&#8217;operazione di rivalutazione della quota qualificata con affrancamento della plusvalenza risulta conveniente realizzandosi un risparmio fiscale totale di € 112. 420 e l&#8217;imposta sostitutiva di € 80. 000 sarà facoltativamente  pagabile in tre comode rate. </p>
<p>Calcolo della convenienza fiscale della rivalutazione di quote : tabelle riepilogative</p>
<p> </p>
<p>Tassazione senza rivalutazione  </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Capitale sociale</p>
</td>
<td>
<p>100. 000  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore storico partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>% partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Tipologia partecipazione</p>
</td>
<td>
<p> Imposta ordinaria</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>100%</p>
</td>
<td>
<p>qualificata</p>
</td>
<td>
<p>Tassazione al 49,72% + Aliquota IRPEF 43%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore di cessione  </p>
</td>
<td>
<p>imposta ordinaria dovuta</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>1. 000. 000 €</p>
</td>
<td>
<p> 192. 420 €</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>Tassazione con rivalutazione</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Capitale sociale</p>
</td>
<td>
<p>100. 000  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore storico partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>% partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Tipologia partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Imposta sostitutiva  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>100%</p>
</td>
<td>
<p>qualificata</p>
</td>
<td>
<p>8%  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore partecipazione rivalutata</p>
</td>
<td>
<p>Imposta sostitutiva dovuta</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>1. 000. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>80. 000 €  </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci subito  al numero verde 800192752 </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile : 5 giorni feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/">Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</a> was first posted on Febbraio 18, 2017 at 11:06 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/">Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 6:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La rivalutazione  delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017,produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). Cosa fare per aderire all&#8217;opzione 2017 e non decadere dai bonus fiscali? La guida pratica. </p>
<p> La rivalutazione  del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017, produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). </p>
<p> Condizioni di accesso al beneficio fiscale  </p>
<p> Per poter godere dei fortissimi benefits fiscali dell&#8217;affrancamento di quote societarie, il contribuente dovrà:  </p>
<p> possedere la partecipazione a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2017;</p>
<p> redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;</p>
<p> versare, in sede dichiarativa, l’imposta sostitutiva con aliquota all’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate). </p>
<p> Come versare l&#8217;imposta sostitutiva</p>
<p> Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato alternativamente :</p>
<p> in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017), pagandola per intero ed evitando gli interessi;</p>
<p> in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017, con applicazione alle successive degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. </p>
<p> Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l’8055. </p>
<p> Indicazione dell&#8217;opzione in UNICO  </p>
<p> I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni dovranno essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione</p>
<p> Questo significa che, riguardo alle plusvalenze maturate nel 2017, l&#8217;indicazione avverrà nel modello UNICO 2018 relativo al periodo d’imposta 2017</p>
<p> Cosa accade in caso di omessa indicazione in UNICO? </p>
<p> L’omessa indicazione nel Modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata integra una violazione formale con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 471/1997, salvi gli effetti della rideterminazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E). </p>
<p> Quali documenti conservare  </p>
<p> Il contribuente per fruire concretamente dell&#8217;opzione agevolativa dovrà conservare, unitamente alla perizia:</p>
<p> i dati identificativi dell’estensore della perizia;</p>
<p> il codice fiscale della società periziata;  </p>
<p> le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva. </p>
<p> NB La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere esibite o trasmesse. </p>
<p>
</p>
<p> Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752  </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/">Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 6:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:50:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/">Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini &#8211; blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 &#8211; per la rivalutazione de quote non negoziate in mercati regolamentati e non detenute in  regime di impresa. Si tratta di una grossissima opportunità, per ottenere risparmio lecito d&#8217;imposta sulle plusvalenze da cessione,che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. Vediamo fino a quando è possibile aderire e chi può farlo, come funziona la rivalutazione, e come ridurre o azzerare la tassazione. </p>
<p> Riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni 2017  </p>
<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini &#8211; blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 &#8211; per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni di società di capitali (Srl – Spa – Sapa) non negoziate in mercati regolamentati,che siano detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017. </p>
<p> Si tratta di una grossissima opportunità, confermata ancora una volta, per ottenere risparmio lecito d&#8217;imposta sulle plusvalenze da cessione, che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p> Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017! </p>
<p> Come funziona il meccanismo della rivalutazione e come si produce il beneficio fiscale? </p>
<p> Il sistema della rivalutazione di quote societarie ex articolo 1, commi 887 e 888 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, attraverso lo smobilizzo agevolato della partecipazione, consente in sostanza  di “affrancare” la plusvalenza generata dalla cessione delle quote (comprese le ipotesi di permuta) attraverso uno scambio tra gettito fiscale immediato e risparmio fiscale futuro. </p>
<p> In pratica consiste di optare per la corresponsione di una conveniente imposta sostitutiva “secca” con aliquota all&#8217;8% applicabile sul valore di acquisto della partecipazione (qualificata e non)  rivalutato con apposita perizia giurata di stima, in luogo, di quelle di gran lunga più onerose del 49, 72% per le partecipazioni qualificate e del 26% per quelle non qualificate, che andrebbero a tassare maggiormente la plusvalenza in regime ordinario con aggiunta dell&#8217;aliquota IRPEF del rispettivo scaglione. </p>
<p> La rivalutazione della quota determina dunque una “sterilizzazione” della tassazione dei plusvalori emergenti in sede di trasferimento della stessa, i quali diversamente, rientrerebbero nel regime di imposta ex art. 67 e 68 del TUIR. Il risultato finale è quello di generare un carico fiscale ridotto o addirittura di annullarlo</p>
<p> Requisiti di ammissione alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni:</p>
<p> Requisiti soggettivi: i titolari delle quote devono essere:</p>
<p>  persone fisiche</p>
<p>  società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR</p>
<p> enti non commerciali;</p>
<p> Requisiti oggettivi: le partecipazioni  </p>
<p> devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2017,</p>
<p>  devono rappresentare beni per operazioni estranee all’attività di impresa  </p>
<p> non devono essere relative a società quotate in borsa. </p>
<p> La perizia giurata di stima : come ridurre o azzerare la tassazione  </p>
<p> Il valore “fiscale” ai fini del computo della plusvalenza va determinato con apposita perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 64 del c. P. C. Da un professionista abilitato (dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi) e sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi. </p>
<p> Tecnicamente, dal prezzo di vendita della quota si sottrae il valore periziato, annullando, nell&#8217;ipotesi in cui  il prezzo di vendita venga fatto coincidere con il valore stimato, o comunque riducendo la plusvalenza latente generatasi. </p>
<p> NB Se il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata risulti inferiore al valore di perizia, la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente. 
</p>
<p> Attenzione Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società. </p>
<p>
</p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752</p>
<p>
</p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/">Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Rivalutazione quote e partecipazioni societarie: riaperti i termini fino al 30 giugno 2016</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017]]></category>
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					<description><![CDATA[Le disposizioni previse dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Finanziaria 2016) trovano nuovamente posto quelle concernenti la rivalutazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/">Rivalutazione quote e partecipazioni societarie: riaperti i termini fino al 30 giugno 2016</a> was first posted on Gennaio 6, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2015 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.  E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p>Rivalutazione quote sociali partecipazioni societarie (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30. 06. 2016 </p>
<p> </p>
<p>Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2016 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p>La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito </p>
<p>La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione. </p>
<p>Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (4%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  </p>
<p> </p>
<p>L’Aliquota </p>
<p>L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del: </p>
<p>a)     8%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata; </p>
<p>b)    4% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata; </p>
<p>tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). </p>
<p>Si ricorda che il valore rivalutato tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali. </p>
<p>Le rate </p>
<p>La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento: </p>
<p>1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2016; </p>
<p>2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze: </p>
<p>a.         30. 06. 2016; </p>
<p>b.      30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056); </p>
<p>c.       30. 06. 2018 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056). </p>
<p>Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare l&#8217;8% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione. </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" />E’ pertanto una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. DA NON PERDERE. </p>
<p>Contattateci per redigere perizia ed affrancare le quote sociali. </p>
<p>Tempi lavorazione con la documentazione disponibile: 5 feriali. </p>
<p>Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<p>Per info contattare </p>
<p>Numero Verde 800. 19. 27. 52  </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-fino-al-30-giugno-2015/">Rivalutazione quote e partecipazioni societarie: riaperti i termini fino al 30 giugno 2016</a> was first posted on Gennaio 6, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivalutazione quote sociali  (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30.06.2014 risparmio di imposta fino al 39%!!!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-srl-spa-sapa-riaperti-i-termini-fino-al-30062014-risparmio-di-imposta-fino-al-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFRANCAMENTO QUOTE SOCIALI SRL SPA 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
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					<description><![CDATA[Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2014 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2014 da persone [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-srl-spa-sapa-riaperti-i-termini-fino-al-30062014-risparmio-di-imposta-fino-al-39/">Rivalutazione quote sociali  (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30.06.2014 risparmio di imposta fino al 39%!!!</a> was first posted on Maggio 30, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2014 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p>Rivalutazione quote sociali partecipazioni societarie (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30. 06. 2014 </p>
<p> </p>
<p>Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2014 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p>La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito </p>
<p>La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione. </p>
<p>Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  </p>
<p> </p>
<p>L’Aliquota </p>
<p>L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del: </p>
<p>a)     4%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata; </p>
<p>b)    2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata; </p>
<p>tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). </p>
<p>Si ricorda che il valore rivalutato tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali. </p>
<p>Le rate </p>
<p>La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento: </p>
<p>1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2014; </p>
<p>2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze: </p>
<p>a.       30. 06. 2014; </p>
<p>b.      30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056); </p>
<p>c.       30. 06. 2016 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056). </p>
<p>Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione. </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" />E’ pertanto una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. DA NON PERDERE. </p>
<p>Contattateci per redigere perizia ed affrancare le quote sociali. </p>
<p>Tempi lavorazione con la documentazione disponibile: 5 feriali. </p>
<p>Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<p>Per info contattare la società di servizi evoluti Network Fiscale S. R. L. Unipersonale </p>
<p>Numero Verde 800. 19. 27. 52  </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-srl-spa-sapa-riaperti-i-termini-fino-al-30062014-risparmio-di-imposta-fino-al-39/">Rivalutazione quote sociali  (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30.06.2014 risparmio di imposta fino al 39%!!!</a> was first posted on Maggio 30, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-scadenza-e-termini-di-versamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/rivalutazione-quote-sociali-scadenza-e-termini-di-versamento/</guid>

					<description><![CDATA[Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-scadenza-e-termini-di-versamento/">RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO</a> was first posted on Giugno 22, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. </p>
<p>Rivalutazione quote sociali e partecipazioni societarie in scadenza il  1°  luglio  2013 per poter affrancare l&#8217;imposta sostitutiva</p>
<p>Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. </p>
<p>La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito </p>
<p>La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione. </p>
<p>Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  </p>
<p>L’Aliquota </p>
<p>L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del:</p>
<p>a)     4%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata;</p>
<p>b)    2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata;</p>
<p>tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). </p>
<p>Si ricorda che il valore rivaluta tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali. </p>
<p>Le rate </p>
<p>La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento: </p>
<p>1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012; </p>
<p>2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze: </p>
<p>a.       30. 06. 2013; </p>
<p>b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056); </p>
<p>c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056). </p>
<p>Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione. </p>
<p>Per info contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti &amp; Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale </p>
<p>Numero Verde 800. 19. 27. 52  &#8211; a. Ferretti@networkfiscale. Com</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-scadenza-e-termini-di-versamento/">RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO</a> was first posted on Giugno 22, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: RIAPERTI I TERMINI PER L’AFFRANCAMENTO FINO AL 1°  LUGLIO  2013</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-per-laffrancamento-fino-al-1-176-luglio-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-per-laffrancamento-fino-al-1-176-luglio-2013/</guid>

					<description><![CDATA[La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-per-laffrancamento-fino-al-1-176-luglio-2013/">RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: RIAPERTI I TERMINI PER L’AFFRANCAMENTO FINO AL 1°  LUGLIO  2013</a> was first posted on Gennaio 15, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. </p>
<p>Rivalutazione quote sociali e partecipazioni societarie: Riaperti i termini per l’affrancamento fino al 1°  luglio  2013 </p>
<p>La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. </p>
<p>La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito </p>
<p>La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione. </p>
<p>Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  </p>
<p>L’Aliquota </p>
<p>L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del:</p>
<p>a)     4%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata;</p>
<p>b)    2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata;</p>
<p>tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). </p>
<p>Si ricorda che il valore rivaluta tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali. </p>
<p>Le rate </p>
<p>La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento: </p>
<p>1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012; </p>
<p>2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze: </p>
<p>a.       30. 06. 2013; </p>
<p>b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056); </p>
<p>c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056). </p>
<p>Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione. </p>
<p>Per info contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti &amp; Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale </p>
<p>Numero Verde 800. 19. 27. 52  &#8211; a. Ferretti@networkfiscale. Com</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-quote-sociali-e-partecipazioni-societarie-riaperti-i-termini-per-laffrancamento-fino-al-1-176-luglio-2013/">RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: RIAPERTI I TERMINI PER L’AFFRANCAMENTO FINO AL 1°  LUGLIO  2013</a> was first posted on Gennaio 15, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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