<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/risarcimenti-o-indennita-risarcitorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 07:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risarcimenti o indennità risarcitorie</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Risarcimenti-o-indennita-risarcitorie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazione economica]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Danno contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Danno esistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Danno morale]]></category>
		<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrio economico]]></category>
		<category><![CDATA[Indennità di licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[indennità risarcitoria]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento illegittimo]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa fiscale risarcimenti]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione risarcimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30725</guid>

					<description><![CDATA[I risarcimenti o indennità risarcitorie sono somme di denaro pagate per ristabilire l'equilibrio economico dopo un danno subito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Risarcimenti-o-indennita-risarcitorie/">Risarcimenti o indennità risarcitorie</a> was first posted on Settembre 24, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando si parla di risarcimenti o indennità risarcitorie, ci si riferisce a somme di denaro che vengono corrisposte per ristabilire una condizione di equilibrio economico a seguito di un danno subito o di una situazione ingiusta. Questi compensi possono derivare da molteplici situazioni, come incidenti stradali, danni contrattuali, licenziamenti illegittimi, o responsabilità civile.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Tipologie di Risarcimento</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Risarcimento per Danno Patrimoniale</strong><br />
Il risarcimento per danno patrimoniale ha l’obiettivo di compensare la perdita economica concreta subita dal danneggiato. Questo tipo di danno può comprendere:</li>
</ol>
<ul>
<li>Perdite subite (ad esempio, riparazioni di un veicolo danneggiato).</li>
<li>Mancato guadagno (come la perdita di introiti a causa di un infortunio).</li>
<li><strong>Risarcimento per Danno Non Patrimoniale</strong><br />
Riguarda i danni che non possono essere quantificati in termini economici, come il dolore fisico o morale subito dalla persona danneggiata. In Italia, questi risarcimenti vengono regolamentati in base a criteri tabellari stabiliti dai Tribunali.</li>
<li><strong>Indennità Risarcitorie</strong><br />
Le indennità risarcitorie, a differenza del risarcimento, sono somme corrisposte in base a contratti, norme o clausole assicurative. Un esempio è l’indennità per licenziamento ingiustificato, corrisposta dal datore di lavoro al dipendente.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Risarcimenti in Caso di Licenziamento Illegittimo</h2>
<p style="text-align: justify;">Un ambito rilevante delle indennità risarcitorie è quello legato al diritto del lavoro. In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore ha diritto a un&#8217;indennità, il cui importo varia in base alla durata del rapporto lavorativo e alla tipologia di contratto. La recente riforma del diritto del lavoro italiano ha modificato alcuni aspetti cruciali riguardo a questa indennità.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Decreto Legislativo n.23/2015, noto anche come &#8220;Jobs Act&#8221;, l&#8217;indennità risarcitoria per licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti è stabilita in base agli anni di servizio, con una forbice tra 6 e 36 mensilità. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha intervenuto nel 2018 stabilendo che tali indennità devono essere proporzionate non solo all&#8217;anzianità di servizio ma anche alla gravità del licenziamento e al comportamento del datore di lavoro.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Risarcimento per Danno alla Persona</h2>
<p style="text-align: justify;">Il risarcimento del danno alla persona è uno dei settori più rilevanti e complessi. Qui, la giurisprudenza ha stabilito criteri precisi per determinare l&#8217;importo del risarcimento, differenziando tra:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Danno Biologico</strong>: Riguarda le lesioni fisiche o psichiche della persona.</li>
<li><strong>Danno Morale</strong>: Riferito alla sofferenza interiore del danneggiato.</li>
<li><strong>Danno Esistenziale</strong>: Colpisce la sfera personale e sociale del danneggiato, compromettendo la sua qualità di vita.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per quantificare il risarcimento, si utilizzano le tabelle del Tribunale di Milano, che sono diventate un punto di riferimento a livello nazionale. Queste tabelle fissano degli importi base per ogni punto di invalidità e per l’età della persona danneggiata, assicurando equità nella determinazione del risarcimento.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Aspetti Fiscali dei Risarcimenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più delicati in materia di risarcimenti riguarda la loro tassazione. In linea generale, i risarcimenti per danni non patrimoniali, come il danno biologico o morale, non sono soggetti a tassazione, in quanto non rappresentano un reddito per il beneficiario. Tuttavia, i risarcimenti per danni patrimoniali possono essere tassati se corrispondono a una compensazione per mancati guadagni o redditi persi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Dice la Legge</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo la normativa fiscale italiana, <strong>i risarcimenti per danni morali e biologici non sono soggetti a imposte</strong>, in quanto non rappresentano un arricchimento economico, bensì una compensazione per una lesione della salute o della dignità personale. Al contrario, le somme percepite a titolo di risarcimento per danni patrimoniali possono essere assoggettate a imposta sul reddito, poiché rappresentano una compensazione di redditi non percepiti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">I risarcimenti e le indennità risarcitorie rappresentano uno strumento fondamentale per ristabilire l&#8217;equilibrio economico e morale a seguito di danni subiti. La loro applicazione varia a seconda della natura del danno, delle circostanze legali e delle normative vigenti, rendendo essenziale un&#8217;adeguata consulenza legale e fiscale per garantire il giusto riconoscimento dei diritti dei danneggiati.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Risarcimenti-o-indennita-risarcitorie/">Risarcimenti o indennità risarcitorie</a> was first posted on Settembre 24, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE]]></category>
		<category><![CDATA[art 1223 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 1226 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 1227 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 125 cpi]]></category>
		<category><![CDATA[art 20 cpi]]></category>
		<category><![CDATA[art 6 comma 2 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 7 comma 4 decreto attuativo patent box]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione indennità risarcitorie marchi]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[marchio d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione risarcimento contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela marchio registrato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/">Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?</a> was first posted on Gennaio 20, 2017 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;impresa che necessita di tutelare legalmente il proprio marchio, come potrà conseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta sulle somme incassate e titolo di risarcimento danni da contraffazione per evitare che le stesse pesino sul Bilancio?</p>
<p>Come tali entrate potrebbero godere di un vantaggioso bonus fiscale che consente di detassarle?</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>Tizio, imprenditore e titolare di un marchio d&#8217;impresa (o di un marchio collettivo), subisce una violazione dei propri diritti a seguito della contraffazione, ad opera di Caio, del proprio Brand, che lo espone sia a grosse perdite economiche, (“diluizione” del marchio, perdita di clientela ecc), che a danni relativi all&#8217;immagine della propria impresa.</p>
<p>Decide quindi di agire in giudizio contro il contraffattore Caio e, vincendo la causa percepisce notevoli somme a titolo risarcitorio dei pregiudizi subiti e delle mancate opportunità di guadagno.</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Tizio deve pagare imposte sulle somme ottenute?  E se si, esiste uno strumento di risparmio lecito d&#8217;imposta che può consentirgli di sottrarsi a tale adempimento fiscale?</p>
<h2></h2>
<h2>La tutela legale della proprietà intellettuale</h2>
<p>Le norme che disciplinano la protezione della proprietà industriale e quindi in primis dei marchi sono:</p>
<p>a) l&#8217;articolo 20 CPI, in base al quale i diritti del titolare del marchio d&#8217;impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, dal quale deriva che la contraffazione consiste nella violazione dell’ambito di protezione conferito dalla registrazione (ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell’affidamento dei consumatori);</p>
<p>b) l&#8217;articolo 125 CPI riguardante il risarcimento del danno e restituzione dei profitti da parte dell&#8217;autore della violazione, ai sensi del quale il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall&#8217;autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.</p>
<h2></h2>
<h2>Tassabili le indennità risarcitorie relative al lucro cessante, con il regime fiscale ordinario</h2>
<p>L&#8217;articolo 6, comma 2, del TUIR dispone che &#8220;I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti&#8221;.</p>
<p>Questo significa in pratica che le somme percepite a titolo di risarcimento esattamente come nel caso esaminato, sono assogettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi quindi rileveranno fiscalmente ai fini IRPEF e i IRES e saranno assimilate ai redditi della stessa categoria (del comma 1) di quelli sostituiti o andati perduti (in tal caso come redditi diversi o redditi d&#8217;impresa a seconda dei casi).</p>
<p>La tassazione in particolare opera sul “lucro cessante” ovvero su somme che sostituiscono mancati guadagni &#8211; redditi, sia presenti che futuri, di chi li percepisce, che rappresenta nel caso esaminato buona parte del quantum risarcitorio ottenuto da Tizio, vittima della contraffazione (tutti gli incassi che avrebbe potuto ottenere e che invece ha perso a causa della condotta illecita del contraffattore).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Patent Box sottrae alla tassazione le somme risarcitorie rendendole deducibili: ecco il rimedio!</h2>
<p>L&#8217;articolo 7 comma 4 del decreto attuativo del Patent Box italiano (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n°190 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n°3, convertito con legge 24 marzo 2015, n°33) consente di detassare anche le indennità del caso analizzato.</p>
<p>Infatti tale norma fa rientrare nell&#8217;area applicativa dell&#8217;opzione come redditi “da utilizzo” anche le somme ottenute a titolo di risarcimento per violazione dei diritti sui beni immateriali (oltre alle somme a titolo di restituzione dell&#8217;utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Per inadempimento di contratti aventi ad oggetto gli stessi).</p>
<p>I pratica, tali somme vengono computate come componenti reddituali positive ai fini del calcolo del reddito agevolabile con il Patent Box, sul quale opererà uno sgravio fiscale con aliquota del 50% a decorrere dal 2017, come anche precisato dalla circolare 11 E 7/04/2016 dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La tutela legale della proprietà intellettuale come obiettivo da raggiungere</h2>
<p>Quindi, con il Patent Box, opzione fiscale agevolativa dei redditi prodotti dall&#8217;utilizzo e dalla cessione della proprietà intellettuale, introdotto dall&#8217;articolo 1 L. 190/2014, la tutela giuridica e processuale degli asset immateriali i quali rappresentano un fulcro insostituibile e carburante strategico per l&#8217;innovazione, successo e creatività delle imprese, non costituirà più un costo ma un obiettivo da raggiungere. Il motivo è piuttosto semplice: questa opzione (che dal 2017 va comunicata in Unico) consente di detassare le somme incassate da chi ha subito danni per la violazione della proprietà intellettuale come espressamente confermato dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare n°11/E del 7/04/2016.</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>Tizio, beneficiario del risarcimento da contraffazione, per conseguire un notevole risparmio fiscale potrà esercitare l’opzione Patent Box che gli consentirà anche di innovare la propria impresa, incrementando esponenzialmente i propri guadagni e dimezzando le imposte dovute!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se desiderate proteggere la vostra proprietà intellettuale, investire nella creazione e sviluppo di un nuovo brand registrando un marchio d’impresa o collettivo, e ottenere i preziosi bonus fiscali del Patent Box, vi forniremo assistenza fiscale/legale specializzata in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/">Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?</a> was first posted on Gennaio 20, 2017 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE: COME E QUANDO DEVONO ESSERE IMPUTATE A REDDITO DI IMPRESA E NON</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/risarcimenti-o-indennita-risarcitorie-come-e-quando-devono-essere-imputate-a-reddito-di-impresa-e-non/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/risarcimenti-o-indennita-risarcitorie-come-e-quando-devono-essere-imputate-a-reddito-di-impresa-e-non/</guid>

					<description><![CDATA[La norma di riferimento è l&#8217;articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini le somme percepite dalle assicurazioni a titolo di risarcimento sono imponibili quando dirette a [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/risarcimenti-o-indennita-risarcitorie-come-e-quando-devono-essere-imputate-a-reddito-di-impresa-e-non/">RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE: COME E QUANDO DEVONO ESSERE IMPUTATE A REDDITO DI IMPRESA E NON</a> was first posted on Ottobre 10, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La norma di riferimento è l&#8217;articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini le somme percepite dalle assicurazioni a titolo di risarcimento sono imponibili quando dirette a sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.  </p>
<p>RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE: COME E QUANDO DEVONO ESSERE IMPUTATE A REDDITO DI IMPRESA E NON</p>
<p> </p>
<p>La norma di riferimento è l&#8217;articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini le somme percepite dalle assicurazioni a titolo di risarcimento sono imponibili quando dirette a sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. </p>
<p> </p>
<p>Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie ottenute e diretta a reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).  </p>
<p></p>
<p>In linea generale, quindi, non è reddito  il risarcimento del danno emergente mentre lo è il risarcimento del lucro cessante. Occorre, però, un ulteriore passaggio: verificare che il lucro risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale.  </p>
<p>Pertanto, significare che tale risarcimento deve trovare collocazione in una delle categorie di reddito previste dal comma 1 dello stesso articolo 6.  </p>
<p> </p>
<p>Per espressa previsione normativa sono, comunque, escluse da tassazione le indennità liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, ancorché vengano elargite in sostituzione e per la perdita di redditi. </p>
<p></p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, del Tuir sono assoggettate a tassazione separata anche le indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente nonché le somme comunque percepite, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. </p>
<p>La disposizione fu introdotta con finalità antielusive, per contrastare la tendenza, in caso di transazione per controversie di lavoro, ad attribuire natura risarcitoria a tutte le somme comunque riconosciute al dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, allo scopo di evitare la tassazione. </p>
<p></p>
<p>Si ritiene che, comunque, tale disposizione vada coordinata con il principio generale di tassazione delle sole somme conseguite in sostituzione di redditi e della esclusione dalla tassabilità dei risarcimenti che non costituiscono reddito, ossia quelli erogati a fronte di danni emergenti. Deve trattarsi, evidentemente, di risarcimenti aventi natura di danno emergente &#8220;reale&#8221;, e non già di indennità di buonuscita o di risarcimento per lucro cessante &#8220;mascherati&#8221; come danno emergente al fine di ottenere l&#8217;esclusione da imposizione.  </p>
<p></p>
<p>Nella sentenza 19 marzo 2010 n. 6754, la Cassazione, in merito a una clausola contenuta in un verbale di conciliazione che confermava la natura risarcitoria dell&#8217;importo riconosciuto a un dirigente per il suo demansionamento, ha cassato con rinvio la sentenza di merito richiedendo alla Ctr, a prescindere dalla qualificazione della clausola operata dalle parti, di stabilire – sulla base della volontà dei contraenti, desumibile non solo dal verbale di conciliazione, ma anche dal loro complessivo comportamento – se, e in quale misura, la somma percepita sia stata corrisposta o meno a titolo di ristoro di un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. </p>
<p>Secondo giurisprudenza consolidata, l&#8217;indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l&#8217;ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d&#8217;acconto, atteso che tutte le indennità che traggono origine dal rapporto di lavoro dipendente costituiscono reddito di tale natura. Tuttavia, il contribuente può fornire la prova concreta dell&#8217;esistenza e dell&#8217;ammontare del danno che non assume rilevanza fiscale, in mancanza della quale è applicabile il principio secondo cui alle somme versate dal datore di lavoro deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di redditi assoggettabili ad imposizione (Cassazione n. 360/09). Tale principio è stato affermato dall&#8217;agenzia delle Entrate, nella risoluzione 106/E del 2009, anche con riguardo alle somme attribuite a un lavoratore autonomo a titolo di perdita delle cosiddette «chance professionali».  </p>
<p>
</p>
<p>PER ASSISTENZA TRIBUTARIA O LA REDAZIONE DI PARERI <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%205. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%205. Jpg" /></p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">CLICCA QUI</a></p>
<p>ALTRIMENTI CHIAMA IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/risarcimenti-o-indennita-risarcitorie-come-e-quando-devono-essere-imputate-a-reddito-di-impresa-e-non/">RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE: COME E QUANDO DEVONO ESSERE IMPUTATE A REDDITO DI IMPRESA E NON</a> was first posted on Ottobre 10, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
