<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rimborso IVA &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/rimborso-iva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 10:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Rimborso IVA &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>APS, ASD e SSD: immobile strumentale ed esenzione IVA sulla locazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-immobile-strumentale-ed-esenzione-IVA-sulla-locazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 08:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[affitto esente iva art 10]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto di locazione esente IVA art 10 fac simile]]></category>
		<category><![CDATA[esente iva (art 10)]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione Iva locazione immobili strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[Fac simile clausola opzione IVA locazione immobili strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[locazione commerciale esente iva (art 10)]]></category>
		<category><![CDATA[locazione esente iva (art 10)]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione immobile strumentale IVA reverse charge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30948</guid>

					<description><![CDATA[Le APS, ASD e SSD necessitano di spazi per le attività, ma l'affitto può essere oneroso. L'IVA offre opportunità di risparmio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-immobile-strumentale-ed-esenzione-IVA-sulla-locazione/">APS, ASD e SSD: immobile strumentale ed esenzione IVA sulla locazione</a> was first posted on Ottobre 23, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) svolgono un ruolo cruciale nel tessuto sociale e sportivo italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste organizzazioni, senza scopo di lucro, spesso necessitano di spazi fisici per le loro attività. Tuttavia, le spese di locazione possono rappresentare un onere significativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Una delle possibilità per ridurre i costi è sfruttare le normative relative all&#8217;IVA e agli immobili strumentali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Che Cos&#8217;è un Immobile Strumentale?</h2>
<p style="text-align: justify;">Un immobile strumentale è un bene immobile utilizzato per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività istituzionale dell&#8217;ente. Nel caso di APS, ASD e SSD, questo può includere palestre, impianti sportivi, sale per attività culturali e spazi ricreativi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;uso dell&#8217;immobile deve essere coerente con le finalità statutarie dell&#8217;ente, e deve essere destinato a un utilizzo diretto per l&#8217;attività non lucrativa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;Esenzione IVA sulla Locazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In base alla normativa vigente, le locazioni di immobili strumentali da parte di enti non profit come APS, ASD e SSD possono beneficiare di un regime di esenzione IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo significa che, <strong>se l&#8217;ente locatario utilizza l&#8217;immobile per scopi istituzionali, non sarà tenuto a pagare l&#8217;IVA sulla locazione</strong>. Ciò rappresenta un importante vantaggio economico che consente a queste organizzazioni di destinare maggiori risorse alle loro attività principali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Requisiti per l&#8217;Esenzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per beneficiare dell&#8217;esenzione IVA sulla locazione, è fondamentale che:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Utilizzo dell&#8217;Immobile</strong>: L&#8217;immobile deve essere utilizzato esclusivamente per l&#8217;esercizio delle attività istituzionali dell&#8217;ente, come previsto dallo statuto.</li>
<li><strong>Non Profit</strong>: L&#8217;ente deve essere riconosciuto come soggetto senza scopo di lucro. È essenziale dimostrare che l&#8217;attività svolta non ha finalità lucrative.</li>
<li><strong>Contratto di Locazione</strong>: Il contratto di locazione deve essere redatto in modo da evidenziare l&#8217;uso strumentale dell&#8217;immobile e l&#8217;esclusività dell&#8217;attività non lucrativa.</li>
<li><strong>Registrazione</strong>: È opportuno registrare il contratto di locazione presso l&#8217;Agenzia delle Entrate, evidenziando l&#8217;uso strumentale dell&#8217;immobile per ottenere il beneficio fiscale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esenzione IVA sulla locazione di immobili strumentali rappresenta una preziosa opportunità per le APS, ASD e SSD. Essa consente di <strong>ridurre i costi operativi e di reinvestire risorse nelle attività sociali e sportive, sostenendo così il benessere della comunità.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, è fondamentale seguire correttamente le procedure fiscali e garantire che l&#8217;uso dell&#8217;immobile sia in linea con le finalità istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché queste organizzazioni possano beneficiare di tali vantaggi, è consigliabile consultare un esperto fiscale o un consulente legale che possa fornire assistenza nella gestione delle questioni fiscali e contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, le APS, ASD e SSD potranno operare in modo efficiente e sostenibile, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale e culturale delle loro comunità.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-immobile-strumentale-ed-esenzione-IVA-sulla-locazione/">APS, ASD e SSD: immobile strumentale ed esenzione IVA sulla locazione</a> was first posted on Ottobre 23, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS, ASD e SSD: come non pagare l&#8217;IVA sulla locazione di un immobile strumentale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-come-non-pagare-l-IVA-sulla-locazione-di-un-immobile-strumentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione IVA locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immobile strumentale]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29899</guid>

					<description><![CDATA[Le Associazioni Pro-Sociali (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che utilizzano un immobile come sede strumentale per lo svolgimento delle proprie attività possono beneficiare dell&#8217;esenzione IVA sul canone di locazione a determinate condizioni. Requisiti per l&#8217;esenzione IVA L&#8217;immobile deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali dell&#8217;ente. [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-come-non-pagare-l-IVA-sulla-locazione-di-un-immobile-strumentale/">APS, ASD e SSD: come non pagare l&#8217;IVA sulla locazione di un immobile strumentale</a> was first posted on Giugno 14, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:34">Le <strong>Associazioni Pro-Sociali (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)</strong> che utilizzano un <strong>immobile come sede strumentale per lo svolgimento delle proprie attività</strong> possono beneficiare dell&#8217;<strong>esenzione IVA</strong> sul canone di locazione a determinate condizioni.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:34">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:34">Requisiti per l&#8217;esenzione IVA</h2>
<ul data-sourcepos="7:1-7:113">
<li data-sourcepos="7:1-7:113"><strong>L&#8217;immobile deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali dell&#8217;ente.</strong> Non è ammesso l&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile per finalità commerciali o per il perseguimento di scopi di lucro.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:321"><strong>L&#8217;ente deve essere in possesso della documentazione che attesta l&#8217;utilizzo esclusivo dell&#8217;immobile per le attività istituzionali.</strong> Tale documentazione può includere, ad esempio, il verbale di assemblea che approva il bilancio preventivo con la specifica destinazione dell&#8217;immobile, il regolamento di utilizzo dell&#8217;immobile, le delibere relative all&#8217;organizzazione di eventi e attività presso l&#8217;immobile.</li>
<li data-sourcepos="9:1-10:0"><strong>L&#8217;ente deve rispettare i limiti di spesa previsti per le attività accessorie.</strong> Le attività accessorie, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere svolte in modo marginale e non devono superare determinati limiti di ricavo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="11:1-11:38">Come usufruire dell&#8217;esenzione IVA</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:89">Per usufruire dell&#8217;esenzione IVA sulla locazione di un immobile strumentale, l&#8217;ente deve:</p>
<ul data-sourcepos="15:1-15:327">
<li data-sourcepos="15:1-15:327"><strong>Compilare un contratto di locazione con il locatore in cui sia espressamente indicata l&#8217;esenzione IVA.</strong> Il contratto deve specificare che l&#8217;immobile è locato all&#8217;ente per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e che il canone di locazione è esente da IVA ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, numero 8, del DPR n. 633 del 1972.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate l&#8217;avvenuto esercizio dell&#8217;opzione per l&#8217;esenzione IVA.</strong> La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all&#8217;anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:32">Vantaggi dell&#8217;esenzione IVA</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:217">L&#8217;esenzione IVA sulla locazione di un immobile strumentale rappresenta un <strong>significativo vantaggio economico per le APS, ASD e SSD</strong>, in quanto permette loro di risparmiare l&#8217;importo dell&#8217;IVA sul canone di locazione.</p>
<p data-sourcepos="20:1-20:217">
<h2 data-sourcepos="22:1-22:42">Casi di esclusione dall&#8217;esenzione IVA</h2>
<p data-sourcepos="24:1-24:49">L&#8217;esenzione IVA non si applica nei seguenti casi:</p>
<ul data-sourcepos="26:1-29:0">
<li data-sourcepos="26:1-26:65"><strong>L&#8217;immobile è locato da un soggetto non residente in Italia.</strong></li>
<li data-sourcepos="27:1-27:60"><strong>L&#8217;ente svolge attività commerciali in modo prevalente.</strong></li>
<li data-sourcepos="28:1-29:0"><strong>L&#8217;ente non rispetta i limiti di spesa previsti per le attività accessorie.</strong></li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-come-non-pagare-l-IVA-sulla-locazione-di-un-immobile-strumentale/">APS, ASD e SSD: come non pagare l&#8217;IVA sulla locazione di un immobile strumentale</a> was first posted on Giugno 14, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Contributi ed incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva basilico]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva erbe aromatiche 2017]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva menta]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva prezzemolo]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva rosmarino]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva salvia]]></category>
		<category><![CDATA[art 21 L.122/2016]]></category>
		<category><![CDATA[erbe aromatiche benefici]]></category>
		<category><![CDATA[erbe officinali più redditizie]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti per coltivare piante aromatiche]]></category>
		<category><![CDATA[iva al 5 per cento]]></category>
		<category><![CDATA[iva erbe aromatiche surgelate]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione n. 18/E 2017 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[spezie anticancro]]></category>
		<category><![CDATA[tabella A parte II DPR 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[tabella A parte II-bis DPR 633/1972]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/</guid>

					<description><![CDATA[Guida commerciale-fiscale alle cessioni di erbe aromatiche e aliquote IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/">Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 10:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica “multiuso” vediamo insieme quali sono i benefici delle erbe aromatiche per il nostro palato e il nostro benessere ed alcune curiosità culinarie con i consigli commerciali per chi intende avviare un’attività nel settore e le nuove aliquote IVA aggiornate al Sistema Armonizzato Europeo, per consentire ai commercianti al dettaglio di “resettare” in modo corretto i registratori di cassa ed evitare di perdersi grossi risparmi fiscali e amplificare la competitività sul mercato!</p>
<h2></h2>
<h2>Le proprietà delle erbe aromatiche in cucina e per la nostra salute</h2>
<p>Le erbe aromatiche come sono piante officinali cioè specie vegetali dotate di particolari principi attivi utili per l’organismo, contenenti sostanze biochimiche di particolare sapore e odore particolarmente valorizzate anche in cucina, come condimenti o per la produzione di liquore. Sono inoltre apprezzate nel commercio per la produzione di profumi, oli essenziali e preparati salutistici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per la nostra salute sono amati…</h2>
<p>Rosmarino e basilico per il loro potere anti-infiammatorio;<br />
cumino e salvia per la loro efficacia contro la demenza;<br />
pepe di cayenna e cannella per la loro capacità di aiutare a combattere l&#8217;obesità;</p>
<p>coriandolo e cannella per i loro poteri regolatori del glucosio;<br />
noce moscata, foglie di alloro e zafferano per i loro effetti calmanti;<br />
curcuma per proprietà che contribuiscono a combattere il cancro;</p>
<p>origano per il suo potere antifungineo;<br />
aglio, semi di senape e cicoria per il loro benefici al sistema cardio-circolatorio;<br />
basilico e timo per la loro capacità di proteggere la pelle;</p>
<p>curcuma, basilico, cannella, timo, zafferano e zenzero per il loro potere immunostimolante;<br />
coriandolo, rosmarino, pepe di Caienna, peperoncino e pepe nero per la loro capacità di ostacolare la depressione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per il nostro palato…grigliate con sapore e prevenzione!</h2>
<p>Le erbe aromatiche, tra colore e sapore, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  infatti contengono  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l&#8217;aggiunta di calorie; queste erbe sono anche termogeniche, quindi accellerano il metabolismo, un toccasana per la nostra linea!</p>
<p>In particolare, non tutti sanno che chi ama cuocere alla griglia qualsiasi tipo di carne come hamburger, bistecche, pollo, agnello, maiale, grazie all’utilizzo di erbe aromatiche può drasticamente ridurre l&#8217;esposizione a sostanze nocive che si formano durante il processo di cottura come le amine eterocicliche (HCAs) che sono cancerogene.</p>
<p>Le tre spezie o erbe aromatiche che aggiunte alla carne prima della cottura riducono il rischio di contrarre cancro del 40% sono:</p>
<ul>
<li>il rosmarino che è il più forte protettore contro l&#8217;HCAs;</li>
<li>la curcuma che è la spezia gialla molto usata nella senape;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Business delle erbe aromatiche: i consigli per l’imprenditoria</h2>
<p>Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l&#8217;azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.</p>
<h2></h2>
<h2>Finanziamenti per l’impresa che commercializza erbe aromatiche</h2>
<p>Il commercio delle erbe aromatiche può  beneficiare di aiuti in ambito di Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) per la diversificazione dell&#8217;attività agricola o per la realizzazione di progetti di trasformazione aziendale di prodotti agricoli.</p>
<h2></h2>
<h2>Nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche</h2>
<p>Con la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche e nel dettaglio sono state apportate le seguenti variazioni alle previgenti aliquote:</p>
<p>A) Erbe aromatiche fresche</p>
<ul>
<li>basilico;</li>
<li>rosmarino;</li>
<li>salvia;</li>
</ul>
<p>I prodotti citati, quando destinati all’alimentazione, vengono inseriti nella parte della tabella del Dpr relativo, per i quali è prevista l’aliquota IVA del 5% in luogo della precedente al 4%;</p>
<p>N. B.  La nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.</p>
<p>B) Erbe in pianta: nella medesima tabella vengono inserite anche le corrispondenti piante delle erbe aromatiche, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l&#8217;aliquota era al 10% e adesso scontano l’aliquota dimezzata al 5%;</p>
<p>C) Origano in rametti o sgranato viene inquadrato tra i prodotti con aliquota IVA al 5% che sostituisce la precedente l’Iva ordinaria del 22%;</p>
<p>D) Preparati per risotto: qui è stata elevata  dal 4% al 10% l&#8217;aliquota applicabile.</p>
<p>Imprenditori agricoli:<br />
Nei casi di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA, l’attuale percentuale di compensazione resta invariata al 4%: quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>E l’IVA per i surgelati?</h2>
<p>Attenzione: l&#8217;IVA al 5% è applicabile anche per basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato come chiarito  dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°18/E del 14/02/2017.</p>
<p>In sintesi, i commercianti al minuto, qualora non l’avessero già fatto dovranno provvedere ad aggiornare  i registratori di cassa per adeguarli al nuovo regime IVA europeo armonizzato rispetto alle erbe aromatiche, in alcuni casi con un altissimo potenziale per la redditività del commercio  ed i consumatori in taluni casi potranno conseguire un notevole risparmio economico e d’imposta a tutto vantaggio per il palato, la salute e la bellezza!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Istruzioni per emissione fatture</h2>
<p>Riepilogando, i fornitori e commercianti di erbe aromatiche dovranno emettere le seguenti fatture:</p>
<p>a) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche fresche (al posto di quella al 4%);</p>
<p>b) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche in  pianta (al posto di quella al 10%) anche se surgelate;</p>
<p>c) fattura con aliquota IVA  al 5% per origano in rametti e sgranato (al posto di quella al 22%);</p>
<p>d) fattura con aliquota IVA  al 10 % per preparati per risotto (al posto di quella al 4%);</p>
<p>e) fattura con aliquota IVA fissa al 4% se imprenditori agricoli in regime speciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per richiedere:</h2>
<ul>
<li>una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;</li>
<li>un parere tributario in materia IVA;</li>
<li>la presentazione di una istanza di interpello;</li>
<li>un Checkup Fiscale,</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/">Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 10:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[art 21 L.122/2016]]></category>
		<category><![CDATA[iva erbe aromatiche 2016]]></category>
		<category><![CDATA[iva zenzero]]></category>
		<category><![CDATA[iva zenzero 2017]]></category>
		<category><![CDATA[nuova aliquota iva zenzero]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tabella A parte II-bis DPR 633/1972]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/</guid>

					<description><![CDATA[Aliquota IVA agevolata zenzero e derivati 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/">Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!</a> was first posted on Novembre 19, 2017 at 11:45 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida esaminiamo i vantaggi dello zenzero per la salute e per le nostre tasche! Scopriamo insieme la nuova aliquota agevolata IVA.</p>
<p>Aliquota IVA zenzero e derivati 2017</p>
<p>Come noto, la domanda dello  zenzero sul mercato ha raggiunto negli ultimi anni vette elevate, inserendosi nello scenario di un commercio stabile: al netto di fluttuazioni nei volumi, i prezzi rimangono piuttosto costanti e la porta principale d&#8217;ingresso in Europa di questa spezia/erba aromatica è il Porto di Rotterdam.</p>
<h2>Perché lo zenzero sta avendo così successo sul mercato? I benefici per la nostra salute</h2>
<p>Lo zenzero è una spezia ottima da inserire quotidianamente nella nostra dieta per favorire il benessere dell&#8217;organismo e con preziosi effetti rivitalizzanti, perché presenta una molteplicità di benefici che la scienza medica sta progressivamente approfondendo e sperimentando.</p>
<h2>Ecco un elenco sintetico dei vantaggi dello zenzero per la nostra salute:</h2>
<ul>
<li>proprietà antidolorifiche;</li>
<li>proprietà antinfiammatorie;</li>
<li>proprietà antiossidanti;</li>
<li>proprietà sedative della nausea;</li>
<li>proprietà antidiabete;</li>
<li>proprietà digestive;</li>
<li>proprietà anticolesterolo;</li>
<li>proprietà antibatteriche;</li>
<li>proprietà antinfettive.</li>
</ul>
<h2>Nuova Aliquota IVA per lo zenzero: il risparmio fiscale aumenta la competitività</h2>
<p>Fino a poco tempo fa l’aliquota ordinaria prevista per lo zenzero e suoi derivati (zingerone e shogaoli) era fissata al 10% con percentuale di compensazione al 4%. Tuttavia, trattandosi di erba aromatica, allo zenzero si applica l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 che estende la sua operatività alla categoria di appartenenza dello zenzero. Quindi è scattata da luglio 2016 l’aliquota uniforme IVA del 5% prevista dal n°1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633 espressamente stabilita per il basilico, salvia e le “altre erbe aromatiche”. Nella medesima tabella vengono inserite infatti anche le corrispondenti piante delle erbe, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l’aliquota era al 10%.</p>
<p>Ciò significa che la tassazione del valore aggiunto di questa erba è stata dimezzata con ampissimi riflessi positivi sulle transazioni commerciali dato che il risparmio d’imposta ottenibile grazie a questa aliquota agevolata consentirà progressivamente anche di aumentare la competitività.</p>
<p>Attenzione: ne deriva che dall’estate 2016 (dal 23 luglio esattamente) i commercianti al minuto avrebbero dovuto provvedere ad adeguare i registratori di cassa inserendo l’aliquota del 5% anche per lo zenzero e, qualora non lo abbiano ancora fatto, è arrivato il momento!</p>
<p>NB Nel caso di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del Dpr 633/724, la percentuale di compensazione rimane fissata al 4%: ciò comporta che applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.</p>
<p><strong>Per richiedere: </strong></p>
<p>una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;</p>
<p>un parere tributario in materia IVA;<br />
la presentazione di una istanza di interpello;</p>
<p>un checkup Fiscale,</p>
<p>ricevendo assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia,  contattaci al  NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/">Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!</a> was first posted on Novembre 19, 2017 at 11:45 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[art 36-bis Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 10 dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto modello tr]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione liquidazioni iva 2017 agenzia entrat]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione iva senza operazioni]]></category>
		<category><![CDATA[modello iva tr 2017]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni esenti art 10 dichiarazione iva]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[riporto credito iva modello tr]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti esonerati dalla dichiarazione iva 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale 2017 comunicazioni IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/">Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR</a> was first posted on Giugno 1, 2017 at 10:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quali soggetti sono esonerati dall&#8217;obbligo delle comunicazioni IVA? Se invece è stato maturato un credito d’imposta, quali sono le istruzioni corrette da seguire per la compilazione del modello TR? </p>
<p>Come rilevato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, se il contribuente con partita IVA non effettua nessuna operazione IVA nel trimestre, non è tenuto all’invio della comunicazione IVA previsto dal  decreto 193/2016. </p>
<p>In particolare, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:</p>
<p>1) i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n°633/1972);</p>
<p>2) coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n°633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti;</p>
<p>N. B. Questo esonero non si applica e gli obblighi di comunicazione si applicano se il contribuente:</p>
<p>    ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata:</p>
<p>    ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n° 633/1972);</p>
<p>    ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc. );</p>
<p>3) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd &#8220;nuovi minimi&#8221;);</p>
<p>4) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n°633/1972);</p>
<p>5) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;</p>
<p>6) le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;</p>
<p>7) i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;</p>
<p>8) i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n°398);</p>
<p>9) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;</p>
<p>10) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n°190 del 2014). </p>
<p>Attenzione: Per le liquidazioni trimestrali niente obbligo di comunicazione in assenza di dati da indicare nel quadro VP, ad eccezione dell’ipotesi in cui si debba indicare il riporto di un credito del trimestre precedente. Idem per il contribuente con liquidazioni mensili. </p>
<p>Ricordiamo che la comunicazione IVA trimestrale si trasmette entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezione di quella relativa al secondo trimestre, da presentare entro il 16 settembre. </p>
<p>Istruzioni riporto credito IVA dell’anno precedente nel modello TR. </p>
<p>Non è obbligatorio indicare tale credito d’imposta interamente nel rigo VP9 del mese di gennaio qualora non lo si voglia utilizzare nella relativa liquidazione periodica. Tale credito potrà, eventualmente, essere riportato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi. Precisiamo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9. </p>
<p>N. B. L’IVA a debito fino a 25,82 euro, sebbene non versata perché sotto la soglia minima, va indicata nel rigo VP14, colonna 1. Successivamente, il versamento si effettua congiuntamente a quello del mese successivo. </p>
<p>LE NOSTRE SOLUZIONI AI VOSTRI PROBLEMI. </p>
<p>    Per scoprire subito come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno-3">divulgazione dedicata all&#8217;IVA trimestrale modello TR</a>; <br />
    per gestire facilmente il credito IVA in F24 <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione-1">date un&#8217;occhiata alla guida appositamente dedicata</a>;</p>
<p>    siete imprese in regime di Split Payment? Scoprite come ottenere subito i vostri rimborsi IVA anche sopra i 30. 000 € leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-presentare-il-modello-TR-per-compensare-il-credito-IVA-trimestrale-o-chiederlo-a-rimborso-Studio-commercialista-esperto/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno">divulgazione dedicata a come ottenere i rimborsi IVA prioritari &#8220;no limits&#8221;</a>;</p>
<p>    per monitorare le scadenze delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro e fatturazione elettronica  leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/buone-notizie-in-arrivo-per-i-commercialisti-proroga-liquidazioni-trimestrali-iva-del-31-maggio-2017-e-decorrenza-sanzioni-errori-f24-tabella-aggiornata-alle-prossime-scadenze-1">la divulgazione dedicata alla proroga delle liquidazioni IVA periodiche e della decorrenza sanzioni F24</a>;</p>
<p>    E se avete commesso errori in fase di dichiarazione IVA? Ecco pronta per voi la soluzione! Leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse-1">la guida dedicata a come correggere del dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse</a>! </p>
<p> </p>
<p>Per richiedere adesso:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un Checkup Fiscale, </p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>! </p>
<p>Attenzione: se desiderate avviare con successo la vostra attività e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale,</p>
<p><a href="http://www. Omniatax. Com/Preventivo-on-line">cliccate qui</a>, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p> riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/">Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR</a> was first posted on Giugno 1, 2017 at 10:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Coffee break&#8221;: qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/coffee-break-qual-232-laliquota-iva-sulle-cialdecapsule-di-caff232-per-il-professionistaimprenditore-che-prende-a-noleggio-o-in-comodato-gratuito-un-distributore-del-caff232-e-negli-altri-casi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIALDE CAPSULE CAFFE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[IVA INDETRAIBILE È COSTO IN TUTTO O PARTE DEDUCIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[art 109 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 20 DL 63/2013]]></category>
		<category><![CDATA[cessione cialde caffè aliquota iva]]></category>
		<category><![CDATA[comodato distributori caffè iva]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità cialde caffè ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità somministrazione alimenti e bevande]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilita iva distributori automatici caffe]]></category>
		<category><![CDATA[iva su cialde caffè]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[punto 121 parte III tabella A Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione 103/E 2016 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione 124/E 2000 Agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[vendita cialde da caffè a imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/coffee-break-qual-232-laliquota-iva-sulle-cialdecapsule-di-caff232-per-il-professionistaimprenditore-che-prende-a-noleggio-o-in-comodato-gratuito-un-distributore-del-caff232-e-negli-altri-casi/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale 2017 all’applicazione dell’IVA su cialde/capsule di caffè  per imprese, professionisti e privati<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/coffee-break-qual-232-laliquota-iva-sulle-cialdecapsule-di-caff232-per-il-professionistaimprenditore-che-prende-a-noleggio-o-in-comodato-gratuito-un-distributore-del-caff232-e-negli-altri-casi/">&#8220;Coffee break&#8221;: qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?</a> was first posted on Aprile 19, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule di caffè per consumo personale/familiare; un fornitore di caffè vende cialde di caffè ad una ditta che richiede fattura; un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori. Quali saranno le aliquote IVA applicabili nei tre casi? Con questa guida pratica rispondiamo alle domande prospettate sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate illustrando agli imprenditori/professionisti amanti del caffè come acquistare le cialde con l’aliquota agevolata al posto di quella ordinaria al 22%, chiarendo se trattasi o meno di una spesa detraibile. </p>
<p>Casi</p>
<p>A) Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule per consumo personale-familiare;</p>
<p>B) Un fornitore di caffè vende capsule di caffè ad una ditta che richiede fattura;</p>
<p>C) Un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori. </p>
<p>Quesito</p>
<p>Come variano nei tre casi le aliquote IVA applicabili? </p>
<p>Soluzioni</p>
<p>In materia di caffè occorre fare delle distinzioni ai fini dell’individuazione delle aliquote IVA applicabili.  </p>
<p>A) Somministrazione “non-commercio”. A decorrere dal 1°gennaio 2014 le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici scontano l’IVA agevolata al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (punto 121, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/1972). La condizione imprescindibile per l’applicazione di questa aliquota è che l&#8217;acquirente della capsula o della cialda sia l&#8217;effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale. Quindi un operatore economico titolare di partita IVA applicherà questa aliquota al suo acquirente privato. </p>
<p>N. B.  A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 20, DL n°63/2013, la previsione dell’aliquota uniforme IVA al 10% ha cancellato la differenziazione previgente tra:   </p>
<p>    aliquota agevolata al 4% nel caso in cui il distributore fosse allocato in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici di servizio pubblico;<br />
    aliquota al 10%, invece, se il distributore era posto in luoghi differenti da quelli sopraccitati (come ad esempio cinema, centri commerciali, ecc…). </p>
<p>B) Vendita commerciale. Nell’ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale (passaggi commerciali intermedi del bene), va applicata l&#8217;aliquota propria del prodotto ceduto che nell’ipotesi specifica è fissata al 22%.  Tale impostazione trova conferma nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 124/E del 2000 la quale ha chiarito che la cessione di capsule o cialde nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, non può essere giuridicamente qualificata come somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda o della capsula in una bevanda. E’ quindi il caso di cessioni ad imprese. </p>
<p>C) Nel caso di soggetti privati che prendono a noleggio o in comodato gratuito il distributore che eroga la bevanda, troverà applicazione il medesimo trattamento IVA di cui al punto A) prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, quindi l’aliquota agevolata al 10% come espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n°103/E del 2016. L’amministrazione finanziaria, interpellata sulla l’interpretazione del n°121) della Tabella A, parte III, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633, si è pronunciata negli stessi termini sia nel caso di soggetti titolari di Partita IVA che di soggetti privati perché in entrambe le situazioni l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale:</p>
<p>1) nel primo caso del datore di lavoro titolare di partita IVA  che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori applicherà l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso, che quindi originerà un costo deducibile dal reddito ex articolo 109 TUIR; </p>
<p>2) nel secondo caso cioè di soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, è necessario, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona. </p>
<p>Note sull’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto delle cialde di caffè per imprenditori e professionisti</p>
<p>Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la Risoluzione n°103/E del 2016 il datore di lavoro titolare di partita IVA che acquista in comodato un distributore di cialde di caffè per utilizzo personale e dei propri collaboratori e dipendenti non potrebbe giovarsi della detraibilità sull’acquisto delle cialde. Secondo il principio generale quindi l’IVA indetraibile genera un costo deducibile, in tal caso riconducibile all’articolo 109 TUIR. </p>
<p>Tuttavia si osserva che:</p>
<p>a) la tesi della indetraibilità sembra contrastare  con un dato normativo: l’articolo 19-bis1 del D. P. R. N°633/1972 (Legge IVA), che alla lettera f) prevede che “non è ammessa in detrazione l&#8217;imposta relativa all&#8217;acquisto (…) di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto (…) di somministrazione (…) mediante distributori automatici collocati nei locali dell&#8217;impresa”. </p>
<p>b) la Risoluzione 1. 8. 2000, n°124/E ha sostanzialmente equiparato i distributori a cialde/capsule agli altri distributori automatici nei casi in cui l’acquirente sia il consumatore finale. </p>
<p>c) a sostegno di una possibile detraibilità, in favore del titolare dell’azienda o dello studio professionale,  dei costi di acquisto del caffè per il consumo da parte del personale de l’azienda, si evidenzia che  la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 11 dicembre 2008, causa C‑371/07, ha stabilito che è possibile detrarre l’imposta, se un datore di lavoro acquista cibo o bevande per fornirli a titolo gratuito al proprio personale nei suoi locali al fine di garantire la continuità e il buono svolgimento delle riunioni di lavoro. </p>
<p>Conclusione </p>
<p>Prendere a noleggio o in comodato gratuito distributori automatici del caffè a capsule o cialde consente agli imprenditori o professionisti di ottenere un notevole risparmio fiscale pro norma acquistando cialde con il pagamento di un’IVA dimezzata cioè al 10% al posto di quella più onerosa al 22% perché in tali casi l’erogazione del caffè è assimilato ad una somministrazione e non è considerato commercio di caffè: il principio base è quello per il quale l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere “applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale” a prescindere dal fatto che egli sia o meno titolare di Partita IVA. </p>
<p>Per richiedere: </p>
<p>    una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;<br />
    un parere tributario in materia IVA;</p>
<p>    la presentazione di una istanza di interpello; <br />
    un Checkup Fiscale, </p>
<p>ricevendo assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/coffee-break-qual-232-laliquota-iva-sulle-cialdecapsule-di-caff232-per-il-professionistaimprenditore-che-prende-a-noleggio-o-in-comodato-gratuito-un-distributore-del-caff232-e-negli-altri-casi/">&#8220;Coffee break&#8221;: qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?</a> was first posted on Aprile 19, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus acquisto casa:  chi può chiedere la detrazione, quando e come compilare il 730/2017. L’esempio pratico per calcolare il beneficio fiscale.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-acquisto-casa-chi-pu242-chiedere-la-detrazione-quando-e-come-compilare-il-7302017-lesempio-pratico-per-calcolare-il-beneficio-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA CASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[730/2017 detrazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[art 16 bis comma 3 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 20/E/2016 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[decreto milleproroghe 2017]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione acquisto casa classe a]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione iva 50 acquisto casa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[legge 27 febbraio 2017 n. 19]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto casa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[recupero iva prima casa da costruttore 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/bonus-acquisto-casa-chi-pu242-chiedere-la-detrazione-quando-e-come-compilare-il-7302017-lesempio-pratico-per-calcolare-il-beneficio-fiscale/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale compilazione 730/2017 detrazione acquisto casa<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-acquisto-casa-chi-pu242-chiedere-la-detrazione-quando-e-come-compilare-il-7302017-lesempio-pratico-per-calcolare-il-beneficio-fiscale/">Bonus acquisto casa:  chi può chiedere la detrazione, quando e come compilare il 730/2017. L’esempio pratico per calcolare il beneficio fiscale.</a> was first posted on Aprile 12, 2017 at 10:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole illustriamo come funziona la detrazione acquisto casa, confermata dal Decreto Milleproroghe 2017, con le istruzioni per indicarla in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 ed un esempio pratico per quantificarne il beneficio fiscale. </p>
<p>Come noto, la detrazione Irpef del 50% dell&#8217;IVA, prevista per i soggetti che entro il 31. 12. 2016 hanno acquistato unità immobiliari nuove di classe energetica A o B  (prorogata dal  Decreto Milleproroghe Legge 27 febbraio 2017 n°19 di conversione del D. L. 30 dicembre 2016, n°244), deve essere indicata nel modello 730/3017 e nel modello UnicoPF 2017. </p>
<p>Come funziona la detrazione? </p>
<p>Il beneficio fiscale, congegnato nell’ottica di incentivare le vendite immobiliari riducendo il carico dell&#8217;IVA in capo all&#8217;acquirente, consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell&#8217;IVA pagata al momento dell&#8217;acquisto dell&#8217;unità immobiliare, da  ripartire in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell&#8217;Irpef lorda. </p>
<p>La detrazione acquisto è cumulabile con bonus ristrutturazione? </p>
<p>Relativamente alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni in materia Irpef, l&#8217;Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2016, ritiene che, data la mancanza di divieti espliciti della norma, sia possibile beneficiare della detrazione del 50% dell&#8217;IVA sull&#8217;acquisto di un&#8217;unità immobiliare al&#8217;interno di un edificio interamente ristrutturato dall&#8217;impresa di costruzione e contemporaneamente anche quella per interventi di ristrutturazione nella stessa percentuale (50%) ma calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (articolo 16-bis comma 3 del TUIR), entro un importo massimo di € 96. 000, e ripartita in 10 quote costanti. </p>
<p>Istruzioni compilazione modello 730/2017</p>
<p>La detrazione dovrà essere indicata nel modello 730/2017 nell&#8217;apposito rigo E59 della sezione III C del QUADRO E. </p>
<p>Chi può chiedere la detrazione e a quali condizioni? </p>
<p>L’agevolazione può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef, quindi i privati a condizione che l’immobile:</p>
<p>    sia acquistato entro il 31. 12. 2016, data prorogata al 31 dicembre 2017 dal decreto sopra citato;  <br />
    sia destinato ad uso residenziale.  In mancanza di ulteriori specificazioni legislative, si ritiene che siano agevolabili non solo gli acquisti di &#8220;prime case&#8221;, ma anche gli acquisti destinati a &#8220;seconda casa&#8221; o a locazione. Attenzione: l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che l&#8217;agevolazione si estende anche alla pertinenza dell&#8217;unità immobiliare, a condizione che l&#8217;acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all&#8217;acquisto dell&#8217;unità abitativa, e l&#8217;atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 20/E/2016 par. 10. 1);<br />
    sia di classe energetica A o B;<br />
    sia ceduto da un&#8217;impresa costruttrice. E&#8217; stato chiarito che sono agevolabili anche gli acquisti effettuati da un&#8217;impresa ristrutturatrice art. 3 comma 1 lett. C), d), f) del DPR 380/2001 (Circolare 20/E/2016 par. 10). </p>
<p>TABELLA DI SINTESI</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Agevolazione IVA casa 2017 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Condizioni unità immobiliare</p>
</td>
<td>
<p>Acquistata entro il 31. 12. 2016</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Ceduta da impresa costruttrice o ristrutturatrice</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>A destinazione residenziale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Di classe energetica A o B</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Soggetti beneficiari</p>
</td>
<td>
<p>Soggetti passivi Irpef</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Misura dell&#8217;agevolazione</p>
</td>
<td>
<p>50% dell&#8217;IVA pagata al momento dell&#8217;acquisto, da ripartire in 10 anni</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Esempio pratico: ipotizzando che il prezzo di acquisto sia di € 300. 000 e che l&#8217;IVA sia al 10% (no abitazione principale): l’importo complessivo da portare in detrazione sarà 15. 000 Euro [(300. 000×10%)×50%], con rate annuali di 1. 500 Euro cadauna. </p>
<p> </p>
<p>Per  valutare la convenienza fiscale dell’agevolazione acquisto casa nel caso specifico </p>
<p>Oppure </p>
<p>per richiedere: </p>
<p>    un parere tributario in materia IVA;</p>
<p>    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>    un checkup Fiscale; <br />
    una istanza di rimborso IVA,</p>
<p>ed ottenere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia,  </p>
<p>chiamaci  subito al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52! </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-acquisto-casa-chi-pu242-chiedere-la-detrazione-quando-e-come-compilare-il-7302017-lesempio-pratico-per-calcolare-il-beneficio-fiscale/">Bonus acquisto casa:  chi può chiedere la detrazione, quando e come compilare il 730/2017. L’esempio pratico per calcolare il beneficio fiscale.</a> was first posted on Aprile 12, 2017 at 10:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida novità fiscali 2017 per Imprese: istruzioni in pillole per calcolo di ammortamenti, IRI ed IVA con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-novit224-fiscali-2017-per-imprese-istruzioni-in-pillole-per-calcolo-di-ammortamentiiri-e-iva-con-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-7-aprile-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Interpelli Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Iva per Cassa]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo iri 2017]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 8/E 2017 Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento 2017]]></category>
		<category><![CDATA[IRI]]></category>
		<category><![CDATA[novità fiscali 2017 imprese]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[reddito d’impresa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[regime di cassa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[regime di cassa imprese minori]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[superammortamento 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/guida-novit224-fiscali-2017-per-imprese-istruzioni-in-pillole-per-calcolo-di-ammortamentiiri-e-iva-con-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-7-aprile-2017/</guid>

					<description><![CDATA[Guida novità fiscali 2017 per imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-novit224-fiscali-2017-per-imprese-istruzioni-in-pillole-per-calcolo-di-ammortamentiiri-e-iva-con-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-7-aprile-2017/">Guida novità fiscali 2017 per Imprese: istruzioni in pillole per calcolo di ammortamenti, IRI ed IVA con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017</a> was first posted on Aprile 11, 2017 at 9:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle novità fiscali 2017, chiarendo i dubbi sollevati in punto di Ammortamenti, IRI, regime di cassa, IVA. Dedichiamo un focus alle istruzioni per le imprese.</p>
<p>Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle novità fiscali 2017, chiarendo i dubbi sollevati in punto di Ammortamenti, IRI, regime di cassa, IVA. Dedichiamo un focus alle istruzioni per le imprese.</p>
<p>A) Ammortamenti</p>
<p>L’iperammortamento al 250% per l’acquisto di macchinari digitali è concesso solo alle imprese (non a professionisti e autonomi).</p>
<p>Come si  applica la maggiorazione al software:</p>
<p>se il software è “embedded”, ovvero acquistato insieme al bene materiale, è anch’esso agevolato con la maggiorazione al 150%;<br />
se invece è “stand alone”, cioè indipendente cioè non necessario al funzionamento del bene materiale, è agevolato con il superammortamento al 140% (quindi, la maggiorazione è limitata al 40%);<br />
se un macchinario digitale, incluso nell’elenco dei beni ammessi all’iperammortamento è acquistato nel 2016, non può utilizzare l’agevolazione al 250%, che in base alla normativa si applica solo ai beni immateriali acquistati nel 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 con almeno il 20% di acconto pagato entro il 31 dicembre 2017. N. B.  Questo, indipendentemente dal fatto che venga poi interconnesso nel 2017 (è quello dell’interconnessione il momento rilevante ai fini fiscali per applicare l’iperammortamento). Il bene in questione, acquistato nel 2016, potrà invece essere ammesso al superammortamenti al 140%.</p>
<p>Attenzione: per essere definito interconnesso, ai fini del godimento dell’iperammortamento al 250%, un bene deve:</p>
<p>scambiare informazioni con sistemi interni o esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;<br />
essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante utilizzo di standard di indirizzamento internazionale riconosciuti.</p>
<p>B) IRI</p>
<p>La base imponibile della nuova imposta sul reddito d’impresa calcola in due passaggi:</p>
<p>1) determinazione reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni (capo IV titolo I del testo unico imposte sui redditi);</p>
<p>2) deduzione dal reddito delle somme prelevate dai soci a carico dell’utile.</p>
<p>C) Regime di Cassa</p>
<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede il regime di cassa per le imprese minori ma occorre precisare deroghe previste:</p>
<p>plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, sono imponibili o deducibili per competenza;<br />
per le assegnazioni di beni ai soci o la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodi di competenza (quello in cui è avvenuta l’assegnazione o destinazione a finalità estranea).</p>
<p>D) IVA</p>
<p>Comunicazioni IVA</p>
<p>Con riferimento alle  comunicazioni sulle fatture emesse e ricevute, non c’è alcun obbligo per le operazioni che non richiedono fattura, a prescindere dall’importo.</p>
<p>Rimborsi IVA</p>
<p>Riguardo ai  rimborsi IVA è stato precisato che l’innalzamento da € 15. 000 a € 30. 000 della soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso IVA senza altri adempimenti, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3 dicembre 2016, entrata in vigore del dl 193/2016.</p>
<p>Per richiedere assistenza fiscale specializzata e customizzata, ottenere un parere spot e per attivare la nostra contabilità in Cloud, affidatevi ai nostri esperti che vi supporteranno con efficienza, efficacia e in tutta serenità per soddisfare ogni vostra esigenza!</p>
<p>Non esitate quindi a contattarci al nostro NUMERO VERDE  800.19.27.52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-novit224-fiscali-2017-per-imprese-istruzioni-in-pillole-per-calcolo-di-ammortamentiiri-e-iva-con-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-7-aprile-2017/">Guida novità fiscali 2017 per Imprese: istruzioni in pillole per calcolo di ammortamenti, IRI ed IVA con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017</a> was first posted on Aprile 11, 2017 at 9:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[ESCORT COME APRIRE LA PARTITA IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Iva per Cassa]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[Reati tributari e raddoppio ordinario termine prescrizione accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Auto di Lusso]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento con adesione]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico induttivo ai fini iva]]></category>
		<category><![CDATA[art 51 Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[art 67 lett.l) D.P.R. n. 917 1986]]></category>
		<category><![CDATA[art. 3 comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972]]></category>
		<category><![CDATA[ballerina escort iva]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione n. 22413 del 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione tributaria n. 20528 del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione Tributaria n. 10578 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escort aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[escort come difendersi dall'agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere penale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione prostituzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Per ottenere una consulenza per la tua attività di Escort e tutelare il tuo patrimonio, puoi chiamarci al <a href="tel:800192752"><strong><span style="color: #339966;">numero verde 800.19.27.52</span></strong></a> o <strong><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=escort_aprire_partita_iva">compilare il form cliccando qui</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS ASD SSD:  Immobile strumentale come non pagare l&#8217;IVA sulla locazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-immobile-strumentale-esente-ai-fini-iva-come-certificare-il-credito-e-presentare-istanza-di-rimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA e Certificazione credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 10 comma 1 numero 8 del DPR 633 del 1972]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[centro sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[come modificare contratto di affitto]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di locazione esente IVA]]></category>
		<category><![CDATA[credito iva]]></category>
		<category><![CDATA[fitto azienda]]></category>
		<category><![CDATA[istanza rimborso iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva esente]]></category>
		<category><![CDATA[iva indebitamente versata]]></category>
		<category><![CDATA[iva locale strumentale]]></category>
		<category><![CDATA[locazione commerciale iva]]></category>
		<category><![CDATA[locazione immobile]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/aps-asd-ssd-immobile-strumentale-esente-ai-fini-iva-come-certificare-il-credito-e-presentare-istanza-di-rimborso/</guid>

					<description><![CDATA[Locazione di immobile strumentale IVA esente di diritto ai sensi dell'articolo 10 comma 1 numero 8<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-immobile-strumentale-esente-ai-fini-iva-come-certificare-il-credito-e-presentare-istanza-di-rimborso/">APS ASD SSD:  Immobile strumentale come non pagare l&#8217;IVA sulla locazione</a> was first posted on Marzo 30, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le associazioni cultura o sportivo dilettantistiche che pagano il fitto per il canone di locazione, da agosto del 2012 hanno diritto, modificando il contratto, di godere dell’esenzione IVA, risparmiando liquidità, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, numero 8 del DPR n. 633 del 1972. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td> Chiamaci al numero 800. 19. 27. 52 per modificare il tuo contratto di locazione e non pagare IVA sui canoni mensili</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/36/RIMBORSO%20IVA/business%20Woman%20Welcome. Png" alt="business%20Woman%20Welcome. Png" />Gestisci un centro sportivo? </p>
<p>Attraverso una Associazione Sportivo Dilettantistica (ASD) o Società (SSD)? </p>
<p>La ASD o SSD paga il  Fitto di Azienda e/o l&#8217;Affitto per l’immobile strumentale? </p>
<p>chiamaci per modificare il tuo contratto e non pagare IVA di diritto, risparmiando liquidità ogni mese.  </p>
<p>Dal mese di agosto del 2012, le locazioni sono esenti IVA di diritto anche se il proprietario è una società di costruzioni. L&#8217;articolo 10, comma primo, numero 8 del DPR n. 633 del 1972 disciplina l&#8217;esenzione IVA di diritto.  </p>
<p>Inviaci a <a href="mailto:a. Ferretti@networkfiscale. Com">a. Ferretti@networkfiscale. Com</a> i seguenti documenti:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/36/RIMBORSO%20IVA/ok%20(1). Png" alt="ok%20(1). Png" /> Copia di una fattura tipo per il contratto di Fitto Azienda ed una per il contratto di locazione immobile strumentale</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Decretoiva. Com/Portals/36/RIMBORSO%20IVA/ok%20(1). Png" alt="ok%20(1). Png" /> Copia del Contratto di Fitto Azienda</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Decretoiva. Com/Portals/36/RIMBORSO%20IVA/ok%20(1). Png" alt="ok%20(1). Png" /> Copia del Contratto di Locazione Locale Commerciale</p>
<p> </p>
<p>            <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/36/RIMBORSO%20IVA/VANTAGGI. Gif" alt="VANTAGGI. Gif" /></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/36/RIMBORSO%20IVA/OK%20VERDE. Png" alt="OK%20VERDE. Png" /> risparmio in denaro dell’IVA ogni mese </p>
</p>
<p>
            </p>
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>CHIAMACI AL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52<br />
            REFERENTE <a href="http://www. Networkfiscale. Com/IlNetwork/AutoriPartners/AlessioFerretti. Aspx">DOTT. ALESSIO FERRETTI</a></td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </p>
<p>La nostra tariffa per la verifica della documentazione e modifiche contrattuali è pari ad  € 290,00 oltre IVA </p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-immobile-strumentale-esente-ai-fini-iva-come-certificare-il-credito-e-presentare-istanza-di-rimborso/">APS ASD SSD:  Immobile strumentale come non pagare l&#8217;IVA sulla locazione</a> was first posted on Marzo 30, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
