<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regime dei Minimi &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/regime-dei-minimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 09:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Regime dei Minimi &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ristorazione in Sardegna: 40% a fondo perduto per forni, attrezzature e macchinari professionali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ristorazione-in-Sardegna-40-a-fondo-perduto-per-forni-attrezzature-e-macchinari-professionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Contributi ed incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Ristoranti e Pizzerie]]></category>
		<category><![CDATA[Ristoranti e Trattorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela Sarda]]></category>
		<category><![CDATA[40% fondo perduto ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni ristorazione Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[bando forni professionali Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[come ottenere contributi ristorazione Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[contributi a fondo perduto Sardegna 2025]]></category>
		<category><![CDATA[contributi macchinari ristoranti Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[fondi regionali imprese Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti attrezzature ristorazione Sardegna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=32302</guid>

					<description><![CDATA[In un contesto economico sempre più sfidante, dove i costi energetici e le spese di gestione crescono in modo esponenziale, le imprese del settore ristorativo devono trovare nuove leve di competitività e innovazione. Ecco perché il nuovo bando della Regione Sardegna rappresenta una vera boccata d’ossigeno: un contributo a fondo perduto pari al 40% delle [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ristorazione-in-Sardegna-40-a-fondo-perduto-per-forni-attrezzature-e-macchinari-professionali/">Ristorazione in Sardegna: 40% a fondo perduto per forni, attrezzature e macchinari professionali</a> was first posted on Aprile 17, 2025 at 11:02 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" style="text-align: justify;" data-start="445" data-end="965">In un contesto economico sempre più sfidante, dove i costi energetici e le spese di gestione crescono in modo esponenziale, le imprese del settore ristorativo devono trovare nuove leve di competitività e innovazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="445" data-end="965">Ecco perché il nuovo bando della Regione Sardegna rappresenta una vera boccata d’ossigeno: <strong data-start="753" data-end="798">un contributo a fondo perduto pari al 40%</strong> delle spese sostenute per l’acquisto di <strong data-start="839" data-end="899">impianti, macchinari, attrezzature e forni professionali</strong>, destinato alle attività operanti nel settore della ristorazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="967" data-end="1418">Un’occasione unica per rinnovare il proprio locale, migliorare l’efficienza produttiva, abbattere i consumi e offrire un servizio di qualità superiore ai propri clienti, senza dover sostenere l’intero investimento con risorse proprie. Il bando, pensato per sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese locali, <strong data-start="1296" data-end="1364">punta a rilanciare l’intero comparto dell’enogastronomia isolana</strong>, incentivando innovazione, sicurezza e sostenibilità.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1420" data-end="1754">Se hai un ristorante, una pizzeria, un agriturismo, una gastronomia o un laboratorio artigianale del gusto in Sardegna, non puoi permetterti di ignorare questa misura: <strong data-start="1588" data-end="1662">il 40% dell’investimento te lo restituisce la Regione, a fondo perduto</strong>. Ma attenzione: i fondi sono limitati, e la procedura richiede una corretta pianificazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1756" data-end="2069">In questo articolo vedremo <strong data-start="1783" data-end="1803">chi può accedere</strong>, <strong data-start="1805" data-end="1833">quali spese sono ammesse</strong>, <strong data-start="1835" data-end="1866">come ottenere il contributo</strong> e <strong data-start="1869" data-end="1915">quali vantaggi fiscali si possono cumulare</strong> con questa agevolazione. Scopriremo anche casi pratici e consigli utili per presentare una domanda efficace e aumentare le probabilità di essere ammessi.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1756" data-end="2069">Requisiti e beneficiari</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="183" data-end="734">l bando regionale si rivolge in modo specifico alle <strong data-start="236" data-end="270">micro, piccole e medie imprese</strong> con sede operativa in <strong data-start="293" data-end="305">Sardegna</strong>, attive nel settore della ristorazione e della trasformazione alimentare. Rientrano tra i beneficiari: ristoranti tradizionali, pizzerie, trattorie, agriturismi con somministrazione, gastronomie, pasticcerie, panifici con laboratorio e vendita diretta, laboratori artigianali di prodotti da forno o tipici sardi, e tutte quelle attività che prevedono la <strong data-start="660" data-end="733">preparazione, trasformazione e somministrazione di alimenti e bevande</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="736" data-end="1030">Uno dei requisiti fondamentali è che l’impresa sia <strong data-start="787" data-end="838">regolarmente iscritta al Registro delle Imprese</strong>, <strong data-start="840" data-end="850">attiva</strong> al momento della domanda e <strong data-start="878" data-end="945">in regola con i contributi previdenziali e assistenziali (DURC)</strong>. Non sono ammessi soggetti in stato di difficoltà economica grave o in liquidazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1032" data-end="1278">Altro aspetto cruciale è la <strong data-start="1060" data-end="1078">localizzazione</strong>: il contributo è destinato esclusivamente alle aziende <strong data-start="1134" data-end="1158">con sede in Sardegna</strong>, e l’investimento oggetto di agevolazione deve essere <strong data-start="1213" data-end="1277">realizzato e utilizzato all’interno del territorio regionale</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1280" data-end="1554">Infine, l’impresa deve impegnarsi a <strong data-start="1316" data-end="1389">non dismettere né cedere le attrezzature acquistate per almeno 3 anni</strong>, pena la revoca del contributo. È possibile presentare domanda anche in caso di ampliamento o rinnovamento di attività già esistenti, e non solo per nuove aperture.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1556" data-end="1801">Questi criteri di ammissibilità sono pensati per garantire un impatto concreto sull’economia locale e sulla qualità dell’offerta enogastronomica isolana, favorendo realtà che abbiano una vera prospettiva di crescita e radicamento nel territorio.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1556" data-end="1801">Spese ammissibili</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="227" data-end="630">Il contributo a fondo perduto del 40% è destinato a coprire <strong data-start="287" data-end="313">investimenti materiali</strong> mirati a migliorare la produttività, la qualità e la sostenibilità dei processi produttivi all’interno delle attività ristorative.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="227" data-end="630">Il bando specifica con chiarezza quali tipologie di spesa possono essere incluse nella domanda: questo consente alle imprese di pianificare con precisione le proprie scelte di acquisto.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="632" data-end="662">Tra le spese ammesse figurano:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="664" data-end="1374">
<li class="" data-start="664" data-end="792">
<p class="" data-start="666" data-end="792"><strong data-start="666" data-end="689">Forni professionali</strong>, sia statici che ventilati, elettrici o a gas, inclusi quelli per pizza o panificazione artigianale;</p>
</li>
<li class="" data-start="793" data-end="955">
<p class="" data-start="795" data-end="955"><strong data-start="795" data-end="818">Impianti di cottura</strong> e attrezzature per la lavorazione degli alimenti (frigoriferi industriali, abbattitori di temperatura, cuocipasta, friggitrici, ecc.);</p>
</li>
<li class="" data-start="956" data-end="1086">
<p class="" data-start="958" data-end="1086"><strong data-start="958" data-end="994">Macchinari per la trasformazione</strong> dei prodotti agroalimentari (impastatrici, sfogliatrici, tritacarne, affettatrici, ecc.);</p>
</li>
<li class="" data-start="1087" data-end="1223">
<p class="" data-start="1089" data-end="1223"><strong data-start="1089" data-end="1119">Attrezzature professionali</strong> per cucine, laboratori di pasticceria o panificazione (cappe, banchi refrigerati, tavoli inox, ecc.);</p>
</li>
<li class="" data-start="1224" data-end="1374">
<p class="" data-start="1226" data-end="1374"><strong data-start="1226" data-end="1250">Impianti tecnologici</strong> a supporto dell’attività (es. sistemi di aspirazione, impianti di depurazione, software gestionali legati alla produzione).</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1376" data-end="1723">Le spese devono essere <strong data-start="1399" data-end="1420">nuove di fabbrica</strong> (no usato o leasing), <strong data-start="1443" data-end="1494">acquistate da fornitori regolarmente registrati</strong> e <strong data-start="1497" data-end="1535">documentate da fattura elettronica</strong>. È importante che l’investimento sia <strong data-start="1573" data-end="1617">coerente con l’attività economica svolta</strong> e che venga effettuato <strong data-start="1641" data-end="1680">dopo la presentazione della domanda</strong> e <strong data-start="1683" data-end="1722">entro il termine previsto dal bando</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1725" data-end="1824">Non sono ammesse, invece, le spese per beni usati, automezzi, opere edilizie o spese di consulenza.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1826" data-end="2011">Un investimento ben pianificato e in linea con i requisiti può portare non solo al rimborso del 40% della spesa, ma anche a un tangibile salto di qualità nei servizi offerti ai clienti.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-32303 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/gas-stove.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Come ottenere il contributo</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="264" data-end="718">Ottenere il contributo a fondo perduto del 40% richiede attenzione e precisione, ma la procedura è accessibile, soprattutto se seguita con il supporto di un consulente esperto. La domanda deve essere presentata <strong data-start="475" data-end="511">esclusivamente in via telematica</strong>, attraverso la piattaforma dedicata messa a disposizione dalla <a href="https://www.regione.sardegna.it/" target="_blank" rel="noopener">Regione Sardegna</a> o dal soggetto gestore del bando, come ad esempio <strong data-start="642" data-end="671">SardegnaIT o SFIRS S.p.A.</strong> (in base alla struttura dell’avviso pubblico).</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="720" data-end="774">La procedura prevede generalmente i seguenti passaggi:</h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="776" data-end="1150">
<li class="" data-start="776" data-end="848">
<p class="" data-start="779" data-end="848"><strong data-start="779" data-end="813">Registrazione alla piattaforma</strong> e creazione del profilo impresa;</p>
</li>
<li class="" data-start="849" data-end="1043">
<p class="" data-start="852" data-end="1043"><strong data-start="852" data-end="882">Compilazione della domanda</strong>, con l’inserimento dei dati aziendali, descrizione dettagliata dell’investimento e documentazione allegata (preventivi, DURC, visura camerale, dichiarazioni);</p>
</li>
<li class="" data-start="1044" data-end="1094">
<p class="" data-start="1047" data-end="1094"><strong data-start="1047" data-end="1065">Firma digitale</strong> del legale rappresentante;</p>
</li>
<li class="" data-start="1095" data-end="1150">
<p class="" data-start="1098" data-end="1150"><strong data-start="1098" data-end="1118">Invio telematico</strong> nei termini indicati dal bando.</p>
</li>
</ol>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1152" data-end="1525">I fondi sono assegnati <strong data-start="1175" data-end="1224">secondo l’ordine cronologico di presentazione</strong>, quindi <strong data-start="1233" data-end="1316">chi prima presenta la domanda ha maggiori probabilità di ottenere il contributo</strong>. Le risorse sono infatti limitate, e il click-day potrebbe esaurirle rapidamente. È quindi fondamentale <strong data-start="1421" data-end="1454">predisporre tutto in anticipo</strong>, anche perché la Regione non consente correzioni successive all’invio.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1527" data-end="1723">Una volta approvata la domanda, l’impresa può procedere con gli acquisti, effettuare i pagamenti (tracciabili) e presentare la <strong data-start="1654" data-end="1680">rendicontazione finale</strong>, per ricevere l’erogazione del contributo.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1725" data-end="1921">Importante: i pagamenti devono avvenire <strong data-start="1765" data-end="1809">esclusivamente tramite bonifico bancario</strong> e le fatture devono riportare una chiara indicazione del bene acquistato e del collegamento al bando regionale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1725" data-end="1921">Vantaggi fiscali cumulabili</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="339" data-end="599">Uno degli aspetti più interessanti del contributo a fondo perduto del 40% è la sua <strong data-start="422" data-end="481">cumulabilità con altri incentivi fiscali e agevolazioni</strong>, che permette alle imprese di <strong data-start="512" data-end="541">massimizzare il risparmio</strong> e ridurre sensibilmente il costo reale dell’investimento.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="601" data-end="670">1. <strong data-start="608" data-end="670">Cumulabilità con il Credito d’Imposta per Beni Strumentali</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="671" data-end="1171">Le spese per attrezzature e macchinari possono beneficiare del <strong data-start="734" data-end="792">Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali</strong>, previsto dalla <strong data-start="809" data-end="830">Legge di Bilancio</strong> e attualmente vigente (verificare annualmente la percentuale aggiornata). Questo incentivo permette di recuperare, sotto forma di credito fiscale, una quota delle spese effettuate per beni nuovi, materiali e immateriali. Il credito è <strong data-start="1065" data-end="1080">compatibile</strong> con i contributi a fondo perduto, purché il cumulo non superi il 100% del costo sostenuto.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1173" data-end="1221">2. <strong data-start="1180" data-end="1221">Ammortamenti e deducibilità dei costi</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1222" data-end="1473">I beni acquistati restano in ogni caso <strong data-start="1261" data-end="1279">ammortizzabili</strong> e i costi sostenuti, al netto del contributo, <strong data-start="1326" data-end="1362">deducibili dal reddito d’impresa</strong>. Questo consente un ulteriore alleggerimento del carico fiscale annuale, generando vantaggi nel lungo periodo.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1475" data-end="1500">3. <strong data-start="1482" data-end="1500">IVA detraibile</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1501" data-end="1637">L’IVA sulle fatture d’acquisto, se l’impresa è in regime ordinario, è <strong data-start="1571" data-end="1597">interamente detraibile</strong>, rappresentando un ulteriore risparmio.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1639" data-end="1695">4. <strong data-start="1646" data-end="1695">Compatibilità con bandi comunali o di filiera</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1696" data-end="1992">In alcuni casi, i comuni o le reti territoriali della Sardegna attivano <strong data-start="1768" data-end="1789">microbandi locali</strong> per l’ammodernamento delle attività commerciali o della filiera agroalimentare. Anche questi possono essere cumulati, sempre nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento europeo “<strong data-start="1976" data-end="1990">de minimis</strong>”.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1994" data-end="2259">Un corretto piano fiscale, elaborato con l’assistenza di un commercialista esperto, può trasformare un investimento da decine di migliaia di euro in un’operazione strategica a costi ridotti, con <strong data-start="2189" data-end="2258">benefici tangibili in termini economici, produttivi e competitivi</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1994" data-end="2259">Vantaggi per le imprese</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="308" data-end="754">Accedere al contributo a fondo perduto del 40% rappresenta per le imprese della ristorazione in Sardegna <strong data-start="413" data-end="457">molto più di un semplice aiuto economico</strong>: è una leva strategica per migliorare l’efficienza, la qualità e la competitività dell’attività. In un settore in cui la <strong data-start="579" data-end="638">differenziazione dell’offerta e la rapidità di servizio</strong> fanno la differenza, investire in tecnologie moderne e attrezzature avanzate può portare a <strong data-start="730" data-end="753">risultati immediati</strong>.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="756" data-end="796">1. <strong data-start="763" data-end="796">Riduzione dei costi operativi</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="797" data-end="1043">Macchinari di nuova generazione, forni a basso consumo, impianti efficienti dal punto di vista energetico permettono di <strong data-start="917" data-end="942">abbattere le bollette</strong> e ridurre gli sprechi, con un risparmio mensile che incide positivamente sul bilancio dell’attività.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1045" data-end="1098">2. <strong data-start="1052" data-end="1098">Aumento della produttività e della qualità</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1099" data-end="1405">Attrezzature professionali più performanti consentono di <strong data-start="1156" data-end="1195">ottimizzare i tempi di preparazione</strong>, aumentare la produzione, mantenere standard qualitativi costanti e offrire un’esperienza superiore al cliente finale. Un investimento mirato può tradursi in <strong data-start="1354" data-end="1404">più coperti serviti, meno errori e meno scarti</strong>.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1407" data-end="1455">3. <strong data-start="1414" data-end="1455">Miglioramento dell’immagine aziendale</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1456" data-end="1750">Rinnovare gli ambienti di lavoro, migliorare la sicurezza e mostrare attenzione all’innovazione può diventare anche un <strong data-start="1575" data-end="1601">vantaggio comunicativo</strong>: l’impresa si posiziona come moderna, affidabile e attenta all’ambiente. Un elemento oggi molto apprezzato, soprattutto dal turismo enogastronomico.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1752" data-end="1815">4. <strong data-start="1759" data-end="1815">Accesso facilitato ad altri mercati e collaborazioni</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1816" data-end="2008">Le imprese più strutturate e tecnologicamente avanzate sono anche quelle che riescono più facilmente ad accedere a <strong data-start="1931" data-end="2007">reti di distribuzione, partnership locali, eventi e finanziamenti futuri</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2010" data-end="2154">In breve, questo bando non è solo un aiuto temporaneo, ma un <strong data-start="2071" data-end="2120">volano per la crescita sostenibile e duratura</strong> delle attività ristorative sarde.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2010" data-end="2154"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-32304 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/04/modern-kitchen-interior-design.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2010" data-end="2154">Simulazione reale</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="415" data-end="718">Per capire realmente l’impatto di questo incentivo, vediamo un esempio concreto. Supponiamo che un ristorante medio in Sardegna decida di investire <strong data-start="563" data-end="578">25.000 euro</strong> in nuove attrezzature per la cucina: forno professionale, abbattitore, banco refrigerato, impastatrice e cappe con aspirazione certificata.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="720" data-end="758">Ecco come si compone il risparmio:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="759" data-end="1093">
<li class="" data-start="759" data-end="848">
<p class="" data-start="761" data-end="848"><strong data-start="761" data-end="800">Contributo a fondo perduto del 40%:</strong> 10.000 € a fondo perduto erogati dalla Regione;</p>
</li>
<li class="" data-start="849" data-end="943">
<p class="" data-start="851" data-end="943"><strong data-start="851" data-end="908">Credito d’imposta beni strumentali (ipotizzando 20%):</strong> altri 3.000 € recuperabili in F24;</p>
</li>
<li class="" data-start="944" data-end="1024">
<p class="" data-start="946" data-end="1024"><strong data-start="946" data-end="971">IVA detraibile (22%):</strong> pari a 4.500 € (se l’impresa è in regime ordinario);</p>
</li>
<li class="" data-start="1025" data-end="1093">
<p class="" data-start="1027" data-end="1093"><strong data-start="1027" data-end="1065">Costo effettivo dell’investimento:</strong> 7.500 € su 25.000 € totali.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1095" data-end="1269">In pratica, l’impresa sostiene <strong data-start="1126" data-end="1180">meno di un terzo del costo reale dell’investimento</strong>, ma ottiene il 100% del valore in termini di efficienza, qualità e benefici strutturali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1271" data-end="1516">Questa simulazione dimostra che, con una buona pianificazione, <strong data-start="1334" data-end="1407">l’investimento non è solo sostenibile, ma strategicamente conveniente</strong>. E con l’aumento del livello qualitativo dell’offerta, la competitività sul mercato cresce esponenzialmente.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2010" data-end="2154">Consigli pratici</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="264" data-end="576">Presentare una domanda per un contributo a fondo perduto non è solo una questione di compilazione formale: è una vera <strong data-start="382" data-end="405">strategia aziendale</strong>, che richiede organizzazione, tempismo e una visione chiara degli obiettivi. Ecco i suggerimenti chiave per massimizzare le probabilità di ottenere il contributo del 40%.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="578" data-end="617">1. <strong data-start="585" data-end="617">Preparati con largo anticipo</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="618" data-end="874">Non aspettare l’ultimo momento. La documentazione da raccogliere è ampia: preventivi dettagliati, visura camerale aggiornata, DURC regolare, dichiarazioni sostitutive, relazione tecnica sull’investimento. Più sei pronto, <strong data-start="839" data-end="873">più veloce sarai nel click-day</strong>.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="876" data-end="914">2. <strong data-start="883" data-end="914">Scegli fornitori affidabili</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="915" data-end="1164">I preventivi devono essere chiari, intestati all’impresa richiedente, con una descrizione tecnica dettagliata del bene, prezzo, IVA e condizioni di pagamento. <strong data-start="1074" data-end="1129">Evita documenti generici o fornitori non registrati</strong>: potrebbero invalidare la domanda.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1166" data-end="1217">3. <strong data-start="1173" data-end="1217">Redigi una relazione tecnica convincente</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1218" data-end="1443">Anche se non sempre obbligatoria, una breve <strong data-start="1262" data-end="1306">relazione sull’utilità dell’investimento</strong> può fare la differenza. Spiega come le nuove attrezzature miglioreranno la produttività, ridurranno i consumi, potenzieranno l’attività.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1445" data-end="1490">4. <strong data-start="1452" data-end="1490">Verifica con un consulente esperto</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1491" data-end="1769">Il bando contiene tecnicismi e limiti normativi (come quelli del regolamento “de minimis”) che vanno analizzati da chi ha esperienza specifica. Un consulente fiscale può aiutarti a <strong data-start="1672" data-end="1702">massimizzare il contributo</strong>, evitare errori e magari affiancarti nella rendicontazione finale.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1771" data-end="1815">5. <strong data-start="1778" data-end="1815">Non trascurare la rendicontazione</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1816" data-end="2082">Una volta ottenuto il via libera, l’investimento deve essere completato <strong data-start="1888" data-end="1921">nei tempi stabiliti dal bando</strong>, con fatture chiare, bonifici tracciabili e collaudo (se previsto). Una rendicontazione imprecisa può comportare <strong data-start="2035" data-end="2081">la revoca totale o parziale del contributo</strong>.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="2084" data-end="2127">6. <strong data-start="2091" data-end="2127">Archivia tutta la documentazione</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2128" data-end="2270">Conserva ogni documento, digitale e cartaceo, per almeno 5 anni. Potresti essere soggetto a controlli, e avere tutto in ordine è fondamentale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2128" data-end="2270">Considerazioni finali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="310" data-end="706">In un momento storico in cui le imprese della ristorazione affrontano aumenti dei costi, concorrenza crescente e la necessità di stare al passo con l’innovazione, <strong data-start="473" data-end="594">il contributo a fondo perduto del 40% offerto dalla Regione Sardegna rappresenta un’opportunità concreta e strategica</strong> per modernizzare la propria attività, ridurre i costi di gestione e migliorare la qualità del servizio offerto.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="708" data-end="1030">Hai la possibilità di rinnovare forni, impianti e attrezzature professionali con un investimento che viene <strong data-start="815" data-end="859">coperto quasi per metà da fondi pubblici</strong>, e allo stesso tempo potrai <strong data-start="888" data-end="938">beneficiare di agevolazioni fiscali aggiuntive</strong>, come il credito d’imposta per i beni strumentali, l’ammortamento e la detrazione dell’IVA.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1032" data-end="1330">Questa misura non è solo un incentivo economico, ma un <strong data-start="1087" data-end="1151">vero piano di rilancio per il comparto enogastronomico sardo</strong>, che può aiutarti a distinguerti, attrarre nuovi clienti, offrire un servizio più efficiente e sostenibile e rendere il tuo locale più competitivo sul mercato locale e turistico.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1332" data-end="1571"><strong data-start="1335" data-end="1377">Attenzione però: i fondi sono limitati</strong> e la procedura è a sportello, quindi è fondamentale <strong data-start="1430" data-end="1449">muoversi subito</strong>, preparare per tempo la documentazione e affidarsi a professionisti del settore per aumentare le probabilità di successo.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1573" data-end="1800">Se desideri una consulenza personalizzata o vuoi sapere se il tuo investimento è finanziabile, <strong data-start="1671" data-end="1692">contattaci subito</strong>: possiamo accompagnarti in ogni fase, dalla progettazione dell’intervento fino alla rendicontazione finale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ristorazione-in-Sardegna-40-a-fondo-perduto-per-forni-attrezzature-e-macchinari-professionali/">Ristorazione in Sardegna: 40% a fondo perduto per forni, attrezzature e macchinari professionali</a> was first posted on Aprile 17, 2025 at 11:02 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regime dei minimi: emettere fattura e adempimenti per le piccole partite IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-dei-minimi-emettere-fattura-e-adempimenti-per-le-piccole-partite-IVA/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Partita IVA regime dei minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei minimi 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei minimi dopo i 35 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei minimi forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei minimi INPS]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei minimi o forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei minimi requisiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=31039</guid>

					<description><![CDATA[Il Regime dei Minimi è un regime fiscale agevolato che offre una gestione semplificata per le piccole imprese e i liberi professionisti con partita IVA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-dei-minimi-emettere-fattura-e-adempimenti-per-le-piccole-partite-IVA/">Regime dei minimi: emettere fattura e adempimenti per le piccole partite IVA</a> was first posted on Novembre 5, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Regime dei Minimi</strong> è un regime fiscale agevolato che offre una gestione semplificata per le piccole imprese e i liberi professionisti con partita IVA. Nonostante dal 2016 sia stato sostituito dal <strong>Regime Forfettario</strong>, chi aveva aderito al Regime dei Minimi prima di questa data può continuare a beneficiarne fino alla scadenza del quinquennio o al raggiungimento del 35° anno di età.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo come funziona l&#8217;emissione delle fatture e quali sono gli adempimenti per le partite IVA in questo regime.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Caratteristiche del Regime dei Minimi</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Regime dei Minimi si caratterizza per una serie di semplificazioni amministrative e fiscali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione agevolata</strong>: I redditi sono tassati con un&#8217;imposta sostitutiva del <strong>5%</strong> al posto di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.</li>
<li><strong>Esenzione IVA</strong>: I soggetti che rientrano nel regime non applicano l&#8217;IVA sulle fatture emesse e non possono detrarre l’IVA sugli acquisti.</li>
<li><strong>Esenzione da ritenute d&#8217;acconto</strong>: I minimi non subiscono la ritenuta d&#8217;acconto sulle fatture emesse e, allo stesso tempo, non devono applicare la ritenuta sui compensi corrisposti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Emissione della Fattura</h2>
<p style="text-align: justify;">Le fatture emesse da chi aderisce al Regime dei Minimi devono rispettare alcune indicazioni specifiche. Di seguito, i passaggi principali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Dati obbligatori</strong>: Ogni fattura deve contenere:
<ul>
<li>Numero progressivo e data.</li>
<li>Dati del fornitore (nome, indirizzo e partita IVA).</li>
<li>Dati del cliente.</li>
<li>Descrizione della prestazione o del bene venduto.</li>
<li>Importo totale senza applicazione dell&#8217;IVA.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Indicazione dell’esenzione IVA</strong>: Poiché i minimi sono esonerati dall’applicazione dell’IVA, ogni fattura deve riportare la dicitura: <em>&#8220;Operazione effettuata ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007 &#8211; Regime dei Minimi. Operazione fuori campo IVA&#8221;</em>. Questa specificazione è fondamentale per segnalare al cliente che non è applicata l’imposta sul valore aggiunto.</li>
<li><strong>Ritenuta d&#8217;acconto</strong>: Nella fattura dei minimi non si deve indicare la ritenuta d&#8217;acconto, in quanto i contribuenti che aderiscono a questo regime non sono soggetti a tale obbligo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Adempimenti Fiscali e Contabili</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno dei vantaggi principali del Regime dei Minimi è la <strong>semplificazione degli adempimenti</strong>. Tuttavia, ci sono alcune obbligazioni che devono essere rispettate:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tenuta dei registri contabili</strong>: Non vi è obbligo di tenere libri contabili complessi. È sufficiente conservare fatture emesse e ricevute per 10 anni.</li>
<li><strong>Dichiarazione dei Redditi</strong>: Ogni anno, il contribuente deve presentare la <strong>Dichiarazione dei Redditi</strong> utilizzando il modello Unico, dichiarando i redditi derivanti dall&#8217;attività svolta e versando l&#8217;imposta sostitutiva.</li>
<li><strong>Inps gestione separata</strong>: I professionisti e le imprese individuali iscritte al Regime dei Minimi devono versare i contributi previdenziali alla <strong>Gestione Separata INPS</strong>, con un&#8217;aliquota del 26,23% per i lavoratori autonomi senza altre coperture previdenziali.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"></h4>
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi e Limiti del Regime dei Minimi</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra i principali <strong>vantaggi</strong> del Regime dei Minimi si annoverano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Una gestione semplificata della contabilità.</li>
<li>Tassazione ridotta.</li>
<li>Esenzione IVA e da ritenute d&#8217;acconto, riducendo la complessità burocratica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, esistono alcuni <strong>limiti</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Fatturato</strong>: Il fatturato annuo non può superare i <strong>30.000 euro</strong>. In caso di superamento, si viene esclusi dal regime.</li>
<li><strong>Durata limitata</strong>: Il regime può essere utilizzato per un massimo di 5 anni, salvo che il contribuente non abbia ancora compiuto 35 anni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Regime dei Minimi</strong> è una soluzione vantaggiosa per chi avvia una piccola attività o lavora come libero professionista, grazie alla sua semplicità contabile e fiscale. Tuttavia, chi supera i limiti di fatturato o i 5 anni di permanenza deve considerare il passaggio a un regime ordinario o al Regime Forfettario, che presenta caratteristiche simili ma con soglie di fatturato più ampie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le piccole partite IVA devono essere informate su come gestire le proprie fatture e su quali siano gli adempimenti obbligatori per poter sfruttare al meglio i vantaggi del regime.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-dei-minimi-emettere-fattura-e-adempimenti-per-le-piccole-partite-IVA/">Regime dei minimi: emettere fattura e adempimenti per le piccole partite IVA</a> was first posted on Novembre 5, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regimi Speciali Fiscali: regime forfettario e regime dei minimi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regimi-Speciali-Fiscali-regime-forfettario-e-regime-dei-minimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIME AGEVOLATO]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[REGIME DEI MINIMI]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione semplificata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30271</guid>

					<description><![CDATA[Il sistema fiscale italiano, noto per la sua complessità, offre diverse opzioni per le piccole imprese e i professionisti. Due dei regimi speciali più rilevanti sono il regime forfettario e il regime dei minimi. Questi regimi sono progettati per semplificare la tassazione e alleggerire l&#8217;onere burocratico per le piccole realtà economiche. &#160; Introduzione ai Regimi [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regimi-Speciali-Fiscali-regime-forfettario-e-regime-dei-minimi/">Regimi Speciali Fiscali: regime forfettario e regime dei minimi</a> was first posted on Agosto 8, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il sistema fiscale italiano, noto per la sua complessità, offre diverse opzioni per le piccole imprese e i professionisti. Due dei regimi speciali più rilevanti sono il <strong>regime forfettario</strong> e il <strong>regime dei minimi</strong>. Questi regimi sono progettati per semplificare la tassazione e alleggerire l&#8217;onere burocratico per le piccole realtà economiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Introduzione ai Regimi Speciali Fiscali</h2>
<p>Il sistema fiscale italiano è articolato e spesso complesso, con diverse opzioni di tassazione a seconda della dimensione e della tipologia di attività economica. Per agevolare le piccole imprese e i professionisti, sono stati istituiti regimi speciali che offrono una semplificazione delle normative e dei processi amministrativi.</p>
<h3>Regime Forfettario</h3>
<p>Il <strong>regime forfettario</strong> è stato introdotto dalla legge 190/2014 e rappresenta una semplificazione significativa rispetto ai regimi fiscali ordinari. È destinato principalmente a piccole imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a determinati limiti. Il regime forfettario prevede l&#8217;applicazione di una percentuale fissa sui ricavi, che determina il reddito imponibile, semplificando così il calcolo delle imposte e riducendo l&#8217;onere amministrativo.</p>
<h3>Regime dei Minimi</h3>
<p>Il <strong>regime dei minimi</strong>, introdotto dalla legge 244/2007 e successivamente abrogato e sostituito dal regime forfettario nel 2016, era un regime fiscale semplificato per le microimprese e i professionisti con redditi molto bassi. Sebbene il regime dei minimi non sia più applicabile, è importante comprendere le sue caratteristiche per valutare l&#8217;evoluzione normativa che ha portato al regime forfettario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Regime Forfettario</h2>
<p>Il regime forfettario è concepito per semplificare la vita fiscale delle piccole imprese e dei professionisti. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche principali:</p>
<h3>Caratteristiche Principali</h3>
<ul>
<li><strong>Soglie di Ricavi e Compensi</strong>: Per poter accedere al regime forfettario, i ricavi o compensi annuali non devono superare determinati limiti. Questi limiti sono soggetti a variazioni periodiche e devono essere consultati annualmente per assicurarsi di rimanere conformi. Per esempio, per il 2024, la soglia è fissata a 85.000 euro per le attività di vendita di beni e a 65.000 euro per le prestazioni di servizi.</li>
<li><strong>Percentuale Forfettaria</strong>: Il reddito imponibile è determinato applicando una percentuale di redditività sui ricavi o compensi. Questa percentuale varia in base alla tipologia di attività. Ad esempio, per le attività professionali, la percentuale è generalmente del 78%, mentre per le attività di vendita è del 40%.</li>
<li><strong>Imposta Sostitutiva</strong>: Il reddito imponibile determinato è tassato con un&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF e delle addizionali, con una aliquota che può variare. Attualmente, l&#8217;aliquota è del 15%, ma può essere ridotta al 5% per le nuove attività nel primo quinquennio di attività.</li>
</ul>
<h3>Vantaggi del Regime Forfettario</h3>
<ul>
<li><strong>Semplificazione Amministrativa</strong>: Il regime forfettario riduce significativamente gli adempimenti burocratici. Non è necessario emettere fatture con IVA, né effettuare liquidazioni periodiche o presentare dichiarazioni IVA.</li>
<li><strong>Costi Dedotti in Forfettario</strong>: Non è necessario tenere la contabilità dettagliata, poiché le spese non sono deducibili singolarmente. Tuttavia, i costi sono implicitamente considerati attraverso la percentuale di redditività applicata.</li>
<li><strong>Facilità di Accesso</strong>: L&#8217;accesso al regime è relativamente semplice, e le condizioni per mantenere il regime sono meno restrittive rispetto ad altri regimi fiscali.</li>
</ul>
<h3>Limitazioni e Obblighi</h3>
<ul>
<li><strong>Esclusione di Alcuni Soggetti</strong>: Non possono accedere al regime forfettario coloro che partecipano a società di persone o capitali, e coloro che effettuano operazioni tra soggetti passivi IVA se non rispettano i limiti previsti.</li>
<li><strong>Esclusione di Determinate Attività</strong>: Alcune attività, come quelle in ambito bancario, assicurativo o finanziario, sono escluse dal regime forfettario.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Regime dei Minimi</h2>
<p>Il regime dei minimi, pur essendo stato abrogato e sostituito dal regime forfettario, ha avuto un&#8217;importante influenza sulle politiche fiscali italiane. Analizzare il regime dei minimi fornisce una prospettiva utile sulla transizione normativa.</p>
<h3>Caratteristiche del Regime dei Minimi</h3>
<ul>
<li><strong>Soglie di Ricavi e Compensi</strong>: Il regime dei minimi era accessibile a chi aveva ricavi o compensi annuali inferiori a 30.000 euro. Questo limite era molto più basso rispetto a quello del regime forfettario.</li>
<li><strong>Imposta Sostitutiva</strong>: Come nel regime forfettario, anche nel regime dei minimi si applicava un&#8217;imposta sostitutiva, ma con un&#8217;aliquota fissata al 5%.</li>
<li><strong>Semplificazione</strong>: Il regime dei minimi prevedeva una semplificazione della contabilità, esentando i contribuenti dalla tenuta della contabilità ordinaria e dalla presentazione della dichiarazione IVA.</li>
</ul>
<h3>Transizione al Regime Forfettario</h3>
<p>La transizione dal regime dei minimi al regime forfettario è avvenuta in seguito alla legge di stabilità 2016, che ha sostituito il regime dei minimi con il regime forfettario. Questa transizione è stata motivata dal desiderio di unificare e semplificare ulteriormente i regimi fiscali per le piccole imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Confronto tra Regime Forfettario e Regime dei Minimi</h2>
<h3>Aspetti Fiscali e Amministrativi</h3>
<ul>
<li><strong>Semplificazione</strong>: Entrambi i regimi offrono una semplificazione amministrativa, ma il regime forfettario è più ampio e si applica a una gamma più vasta di attività e di soggetti rispetto al regime dei minimi.</li>
<li><strong>Soglie di Ricavi</strong>: Il regime forfettario prevede soglie di ricavi più alte rispetto al regime dei minimi, rendendolo accessibile a un numero maggiore di contribuenti.</li>
</ul>
<h3>Vantaggi e Svantaggi</h3>
<ul>
<li><strong>Vantaggi del Regime Forfettario</strong>: Rispetto al regime dei minimi, il regime forfettario offre vantaggi come limiti di ricavi più elevati e una percentuale di redditività variabile a seconda della tipologia di attività.</li>
<li><strong>Vantaggi del Regime dei Minimi</strong>: Il regime dei minimi era vantaggioso per le sue basse soglie di entrata e la bassa aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva, ma era limitato a un numero ristretto di contribuenti e a un arco temporale più breve.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Implicazioni Normative e Fiscali Recenti</h2>
<p>Le normative fiscali italiane sono in continua evoluzione. Recenti modifiche e aggiornamenti normativi hanno impattato il regime forfettario, apportando cambiamenti nelle soglie di ricavi, nelle percentuali di redditività e nelle aliquote fiscali.</p>
<h3>Modifiche Recenti al Regime Forfettario</h3>
<p>Le ultime modifiche hanno incluso l’adeguamento delle soglie di ricavi, l’aggiornamento delle percentuali di redditività e modifiche alle aliquote fiscali per migliorare l’accessibilità e la sostenibilità del regime per i contribuenti.</p>
<h3>Implicazioni per le Piccole Imprese e i Professionisti</h3>
<p>Le modifiche normative hanno avuto un impatto significativo sulle piccole imprese e sui professionisti, sia in termini di semplificazione amministrativa che di oneri fiscali. È fondamentale che i contribuenti rimangano aggiornati sulle ultime normative per garantire la conformità e ottimizzare la propria posizione fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Il regime forfettario e il regime dei minimi rappresentano due importanti strumenti di semplificazione fiscale per le piccole imprese e i professionisti in Italia. Sebbene il regime dei minimi non sia più in vigore, la sua esistenza ha avuto un impatto significativo sulla legislazione fiscale, contribuendo alla creazione del regime forfettario, che offre una serie di vantaggi in termini di semplificazione e riduzione dell’onere burocratico.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regimi-Speciali-Fiscali-regime-forfettario-e-regime-dei-minimi/">Regimi Speciali Fiscali: regime forfettario e regime dei minimi</a> was first posted on Agosto 8, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regime dei minimi: novità 2024 e guida completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-dei-minimi-novita-2024-e-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[REGIME DEI MINIMI]]></category>
		<category><![CDATA[regime dei minimi novità 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29649</guid>

					<description><![CDATA[Il regime dei minimi, noto anche come regime forfettario, è un regime fiscale agevolato dedicato a partite IVA con specifici requisiti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-dei-minimi-novita-2024-e-guida-completa/">Regime dei minimi: novità 2024 e guida completa</a> was first posted on Maggio 13, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="5:1-5:359">Il regime dei minimi, noto anche come regime forfettario, è un regime fiscale agevolato dedicato a partite IVA con specifici requisiti. Consente di applicare un&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive con un&#8217;aliquota vantaggiosa, in cambio di una serie di semplificazioni contabili e fiscali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="7:1-7:15">Novità 2024</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="9:1-9:68">Per il 2024, il regime dei minimi presenta alcune novità importanti:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="11:1-14:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:229"><strong>Innalzamento del limite di ricavi e compensi:</strong> il limite di ricavi e compensi per poter accedere o rimanere nel regime forfettario è stato innalzato a <strong>85.000 euro</strong> per anno solare. Il limite precedente era di 65.000 euro.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:300"><strong>Nuova modalità di fuoriuscita dal regime:</strong> in caso di superamento del limite di ricavi e compensi, la fuoriuscita dal regime forfettario avviene <strong>immediatamente</strong> a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. In precedenza, la fuoriuscita avveniva l&#8217;anno successivo.</li>
<li data-sourcepos="13:1-14:0"><strong>Rimodulazione dell&#8217;imposta sostitutiva:</strong> per le nuove attività che aderiscono al regime forfettario nel 2024, l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva è fissata al <strong>5%</strong> per i primi due anni di attività, mentre per gli anni successivi l&#8217;aliquota ordinaria è del <strong>15%</strong>. Per le attività già in regime forfettario, l&#8217;aliquota rimane invariata al 15%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="15:1-15:27">Requisiti per l&#8217;accesso</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="17:1-17:95">Per poter accedere al regime dei minimi nel 2024, è necessario rispettare i seguenti requisiti:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="19:1-23:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:242"><strong>Ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro annui:</strong> il limite di ricavi e compensi si riferisce all&#8217;anno solare in corso. Se il limite viene superato nel corso dell&#8217;anno, si esce dal regime a partire dal mese successivo al superamento.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:220"><strong>Assenza di partecipazioni in società di capitali:</strong> non è possibile aderire al regime dei minimi se si posseggono partecipazioni in società di capitali, ad eccezione di quelle con una partecipazione inferiore al 25%.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:206"><strong>Attività non prevalentemente di servizi professionali:</strong> il regime dei minimi non è applicabile alle attività che rientrano tra le professioni intellettuali, ad eccezione di alcune categorie specifiche.</li>
<li data-sourcepos="22:1-23:0"><strong>Residenza o sede operativa in Italia:</strong> è necessario avere la residenza o la sede operativa in Italia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="24:1-24:34">Vantaggi del regime dei minimi</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="26:1-26:89">Il regime dei minimi offre numerosi vantaggi alle partite IVA che vi aderiscono, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="28:1-31:0">
<li data-sourcepos="28:1-28:180"><strong>Imposta sostitutiva vantaggiosa:</strong> l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva con un&#8217;aliquota bassa (5% o 15%) permette di risparmiare rispetto al regime ordinario di tassazione.</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:224"><strong>Semplificazioni contabili e fiscali:</strong> il regime dei minimi prevede una serie di semplificazioni contabili e fiscali, come la non obbligatorietà della fatturazione elettronica e la tenuta di una contabilità semplificata.</li>
<li data-sourcepos="30:1-31:0"><strong>Pagamento delle imposte in un&#8217;unica soluzione:</strong> le imposte sono dovute in un&#8217;unica soluzione annuale, mediante il modello F24.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="32:1-32:35">Obblighi del regime dei minimi</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="34:1-34:93">Le partite IVA che aderiscono al regime dei minimi sono soggette ad alcuni obblighi, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="36:1-40:0">
<li data-sourcepos="36:1-36:205"><strong>Registrazione al regime forfettario:</strong> è necessario comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate l&#8217;adesione al regime forfettario entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</li>
<li data-sourcepos="37:1-37:258"><strong>Fatturazione:</strong> le fatture emesse devono contenere tutti i dati obbligatori previsti dalla normativa, ma non è obbligatoria la fatturazione elettronica per i contribuenti che l&#8217;anno precedente hanno percepito ricavi e compensi inferiori a 25.000,00 euro.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:150"><strong>Tenuta dei registri:</strong> è necessario tenere i registri contabili semplificati, ovvero il registro dei ricavi e il registro dei beni ammortizzabili.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Pagamento delle imposte:</strong> le imposte sono dovute in un&#8217;unica soluzione annuale, mediante il modello F24.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Regime dei Minimi: consigli per le partite IVA</h2>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="3:1-6:0">
<li data-sourcepos="3:1-3:211"><strong>Verificare il rispetto dei requisiti:</strong> è fondamentale accertare il rispetto di tutti i requisti previsti per l&#8217;accesso al regime forfettario, al fine di evitare sanzioni da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li data-sourcepos="4:1-4:274"><strong>Valutare la convenienza:</strong> l&#8217;adesione al regime dei minimi non è sempre vantaggiosa per tutte le partite IVA. È consigliabile valutare attentamente la propria situazione fiscale e i propri ricavi per capire se il regime forfettario rappresenta la scelta più conveniente.</li>
<li data-sourcepos="5:1-6:0"><strong>Consultare un professionista:</strong> in caso di dubbi o perplessità sulla scelta del regime fiscale, è consigliabile consultare un professionista contabile o un commercialista per ricevere una consulenza personalizzata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="7:1-7:15">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="9:1-9:376">Il regime dei minimi rappresenta un&#8217;opzione interessante per le partite IVA con bassi ricavi e che intendono beneficiare di una tassazione agevolata e di semplificazioni contabili e fiscali. Tuttavia, è importante valutare attentamente i requisiti, i vantaggi e gli obblighi del regime forfettario prima di aderire, al fine di fare la scelta più consona alle proprie esigenze.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-dei-minimi-novita-2024-e-guida-completa/">Regime dei minimi: novità 2024 e guida completa</a> was first posted on Maggio 13, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Interpelli Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Società Estere]]></category>
		<category><![CDATA[START-UP INNOVATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppatore Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITA INDIRETTA]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni interne esenti iva]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni intracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 36/E 2010 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico indiretto fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico indiretto intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico indiretto ue]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce in regime forfettario iva]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce normativa fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario iva]]></category>
		<category><![CDATA[shopping on line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/adempimenti-fiscali/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/</guid>

					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita E &#8211; Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita e &#8211; commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva? </p>
<p> Analisi del caso e disciplina applicabile  </p>
<p> Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc. </p>
<p> E – Commerce indiretto</p>
<p> Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. </p>
<p> IVA nel commercio elettronico indiretto</p>
<p> Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696. </p>
<p> Il regime fiscale forfettario  </p>
<p> Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un&#8217; imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell&#8217;IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L&#8217;opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici. </p>
<p> E &#8211; Commerce in regime forfettario  </p>
<p> Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un&#8217;attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%. </p>
<p> Modello Intrastat</p>
<p> Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. </p>
<p> Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari. </p>
<p> I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate. </p>
<p> Focus del caso:la circolare 36/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate  </p>
<p> Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all&#8217;obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993). </p>
<p> NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;</p>
<p> Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l&#8217;operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”</p>
<p> Soglie monetarie e obbligo di identificazione  </p>
<p> La disciplina identificata con riferimento all&#8217;ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest&#8217;ultimo un soggetto passivo cioè un&#8217;altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l&#8217;e commerce. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere fiscale- tributario oppure se desiderate aprire con successo la vostra e – commerce  con  assistenza step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COME EMETTERE FATTURA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, DETERMINARE IL PROPRIO REDDITO, IL CARICO CONTRIBUTIVO ED IL NETTO FINANZIARIO IN MODO AUTONOMO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-emettere-fattura-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-in-modo-autonomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Come emettere Fattura per gli iscritti alla Gestione Separata]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/come-emettere-fattura-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-in-modo-autonomo/</guid>

					<description><![CDATA[Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo. Come emettere Fattura [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-emettere-fattura-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-in-modo-autonomo/">COME EMETTERE FATTURA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, DETERMINARE IL PROPRIO REDDITO, IL CARICO CONTRIBUTIVO ED IL NETTO FINANZIARIO IN MODO AUTONOMO</a> was first posted on Aprile 23, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo. </p>
<p>Come emettere Fattura per gli iscritti alla Gestione Separata, determinare il proprio reddito, il carico contributivo ed il netto finanziario in modo autonomo</p>
<p>Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www.commercialista.it//ok.png" alt="ok. Png" />    Emettere fattura/parcella;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www.commercialista.it//ok.png" alt="ok. Png" />  Imputare in fattura/parcella l’imponibile, il contributo previdenziale del 4%, le spese vive (i rimborsi sostenuti per nome e conto del cliente);</p>
<p>  <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www.commercialista.it//ok.png" alt="ok. Png" />  Determinare i costi deducibili;</p>
<p> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www.commercialista.it//ok.png" alt="ok. Png" />   Monitorare il flusso reddituale annuale, il carico contributivo e la posizione netta finanziaria maturata nel corso dell’anno (chi prende confidenza con lo strumento e richiederà la nostra assistenza sarà in grado di avere una visione chiara della propria situazione già al momento della emissione di ogni singola fattura &#8211; parcella);</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www.commercialista.it//ok.png" alt="ok. Png" />  Confrontare la convenienza del regime dei minimi con il regime ordinario  e quello previsto dall’articolo 13 L. 388/2000;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www.commercialista.it//ok.png" alt="ok. Png" />    Poter verificare se e quando conviene aderire al regime ordinario;</p>
<p> </p>
<p>Il nostro foglio di calcolo è gratuito per gli utenti del sito:</p>
<p><a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/allegati/excel/GUIDA_ISCRITTI_GESTIONE_SEPARATA_2013. Xlsx">EFFETTUA DOWNLOAD</a></p>
<p>Per coloro che desiderano essere assistiti dai nostri esperti nella apertura ed assistenza fiscale in tutti gli adempimenti annuali inerenti la proprioa partita iva, possono contattarci al 
</p>
<p>numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<p>Le nostre tariffe sono chiare, univoche e sostenibili. Adottiamo la formula “all inclusive” con pagamento di un canone mensile forfettario senza riservare brutte soprese ai nostri clienti. </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Regime dei minimi</p>
</td>
<td>
<p>Professionista in Regime ordinario</p>
</td>
<td>
<p>Lavoratore Autonomo Art. 13 L. 388/2000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>€. 59/mese</p>
</td>
<td>
<p>€. 109/mese</p>
</td>
<td>
<p>€. 69/mese</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>   </p>
<p>                                      </p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">Contattaci per essere assistito con competenza e professionalità</a><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-emettere-fattura-per-gli-iscritti-alla-gestione-separata-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-in-modo-autonomo/">COME EMETTERE FATTURA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, DETERMINARE IL PROPRIO REDDITO, IL CARICO CONTRIBUTIVO ED IL NETTO FINANZIARIO IN MODO AUTONOMO</a> was first posted on Aprile 23, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGIME DEI NUOVI MINIMI: GUIDA E VADEMECUM</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regime-dei-nuovi-minimi-guida-e-vademecum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/regime-dei-nuovi-minimi-guida-e-vademecum/</guid>

					<description><![CDATA[Guida al Nuovo regime dei minimi e Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all&#8217;articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).     Nuovi Minimi:    Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all&#8217;articolo 27, comma 3, del D. L. [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regime-dei-nuovi-minimi-guida-e-vademecum/">REGIME DEI NUOVI MINIMI: GUIDA E VADEMECUM</a> was first posted on Novembre 12, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida al Nuovo regime dei minimi e Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all&#8217;articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).    </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Nuovi Minimi:    Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all&#8217;articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).    </p>
<p>IL DIRETTORE DELL’AGENZIA </p>
<p>In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi   </p>
<p>Dispone   </p>
<p>1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato </p>
<p>1. 1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che:</p>
<p>a) nell’anno solare precedente: </p>
<p>1.  hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000 euro;</p>
<p>2.  non hanno effettuato cessioni all’esportazione; </p>
<p>3.  non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;</p>
<p>b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15. 000 euro;</p>
<p>c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>d) sono soggetti residenti; </p>
<p>e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p>
<p>f) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico;</p>
<p>accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto: </p>
<p>a.  non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98; </p>
<p>b.  fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98. </p>
<p>1. 2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato: </p>
<p>a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p>
<p>b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. </p>
<p>Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.  1. 3 Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.   </p>
<p>2. Soggetti esclusi </p>
<p>2. 1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni:</p>
<p>a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; </p>
<p>b) articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; </p>
<p>c) articolo 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; </p>
<p>d) articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. </p>
<p>2. 2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2. 1. Lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.   </p>
<p>3. Determinazione del reddito </p>
<p>3. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.    </p>
<p>4. Opzione per il regime ordinario </p>
<p>4. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600. </p>
<p>4. 2 L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. </p>
<p>4. 3 Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.  </p>
<p>5. Semplificazioni </p>
<p>5. 1 I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:</p>
<p>a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive e dell&#8217;imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di  richiesta dell&#8217;Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>
<p>c) liquidazioni e versamenti periodici dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; </p>
<p>d) versamento dell&#8217;acconto annuale dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; </p>
<p>e) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta. </p>
<p>5. 2. Restano fermi i seguenti adempimenti: </p>
<p>a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell&#8217;articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>
<p>b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;</p>
<p>c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25. 822,84;</p>
<p>d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>e) versamento annuale dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; </p>
<p>f) versamento dell&#8217;acconto e del saldo dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;</p>
<p>g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;</p>
<p>h)  adempimenti dei sostituti d&#8217;imposta previsti dall&#8217;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. </p>
<p>i)   comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; </p>
<p>j)   comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 21 novembre 2001.   </p>
<p>6. Studi di settore </p>
<p>6. 1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. B) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008; 6. 2 Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.   </p>
<p>7. Passaggi tra regimi </p>
<p>7. 1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione: </p>
<p>a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1. 1. O si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2. 1 del presente Provvedimento;</p>
<p>b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.  </p>
<p>7. 2 I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.   </p>
<p>Motivazioni </p>
<p>Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.   </p>
<p>Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.      </p>
<p>Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.    </p>
<p>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).  Statuto dell&#8217;Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell&#8217;Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4).    Disciplina normativa di riferimento.     Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 &#8211; Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 &#8211; Istituzione e disciplina dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 &#8211; Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32); Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 &#8211; Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica   10 novembre 1997, n. 442 &#8211; Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 &#8211; Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all&#8217;imposta regionale sulle attività produttive e all&#8217;imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 &#8211; Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 &#8211; Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).    </p>
<p>La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   </p>
<p><a href="http://www. Regimedeiminimi. It/">Accedi al Dossier</a></p>
<p>            <a href="http://omniatax. Corecommerce. Com/fatture-lavoratori-autonomi-c19/">Acquista Fac simile di Fatture (Architetti, Avvocati, Commercialisti, Geometri, Ingegneri, artigiani, etc. )</a></p>
<p>             </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regime-dei-nuovi-minimi-guida-e-vademecum/">REGIME DEI NUOVI MINIMI: GUIDA E VADEMECUM</a> was first posted on Novembre 12, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi Minimi: estratto del provvedimento Agenzia Entrate 21.12 esplicativo nuovo regime dei  minimi 2012</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovi-minimi-estratto-del-provvedimento-agenzia-entrate-2112-esplicativo-nuovo-regime-dei-minimi-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/nuovi-minimi-estratto-del-provvedimento-agenzia-entrate-2112-esplicativo-nuovo-regime-dei-minimi-2012/</guid>

					<description><![CDATA[Nuovi Minimi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovi-minimi-estratto-del-provvedimento-agenzia-entrate-2112-esplicativo-nuovo-regime-dei-minimi-2012/">Nuovi Minimi: estratto del provvedimento Agenzia Entrate 21.12 esplicativo nuovo regime dei  minimi 2012</a> was first posted on Dicembre 27, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi Minimi: Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all&#8217;articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).</p>
<p>N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all&#8217;articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).</p>
<h2>Il Direttore dell&#8217;Agenzia</h2>
<p>In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi</p>
<p>Dispone</p>
<p>1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato</p>
<p>1. 1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che:</p>
<p>a)  nell’anno solare precedente:</p>
<p>1.   hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000 euro;</p>
<p>2.   non hanno effettuato cessioni all’esportazione;</p>
<p>3.   non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;</p>
<p>b)  nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15. 000 euro;</p>
<p>c)  non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>d)  sono soggetti residenti;</p>
<p>e)  non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p>
<p>f)  non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico;</p>
<p>accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto:</p>
<p>a.   non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;</p>
<p>b.   fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.</p>
<h2>1. 2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:</h2>
<p>a)  I  soggetti  che,  pur  avendo  le  caratteristiche  di  cui  ai  commi  96  e  99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p>
<p>b)  I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>
<p>Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.   1. 3 Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei  ricavi,  nonché  del  limite  relativo  all’acquisto  di  beni  strumentali,  stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.</p>
<h2>2. Soggetti esclusi</h2>
<p>2. 1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni:</p>
<p>a)  articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p>
<p>b)  articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;</p>
<p>c)  articolo  25-bis,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>
<p>d)  articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.</p>
<p>2. 2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2. 1. Lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>
<h2>3. Determinazione del reddito</h2>
<p>3. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>
<h2>4. Opzione per il regime ordinario</h2>
<p>4. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600.</p>
<p>4. 2 L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.</p>
<p>4. 3 Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.</p>
<h2>5. Semplificazioni</h2>
<p>5. 1 I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:</p>
<p>a)  registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive e dell&#8217;imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>b)  tenuta del  registro dei  beni ammortizzabili qualora, a  seguito di  richiesta dell&#8217;Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>
<p>c)  liquidazioni e versamenti periodici dell&#8217;imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>d)  versamento dell&#8217;acconto annuale dell&#8217;imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>e)  presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.</p>
<p>5. 2. Restano fermi i seguenti adempimenti:</p>
<p>a)  conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell&#8217;articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p>
<p>b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;</p>
<p>c)  comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25. 822,84;</p>
<p>d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>e)  versamento annuale dell&#8217;imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>f)  versamento dell&#8217;acconto e  del saldo dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;</p>
<p>g)  versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;</p>
<p>h)  adempimenti dei sostituti d&#8217;imposta previsti dall&#8217;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.</p>
<p>i)   comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;</p>
<p>j)   comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 21 novembre 2001.</p>
<h2>6. Studi di settore</h2>
<p>6. 1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. B) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008;  6. 2 Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.</p>
<h2>7. Passaggi tra regimi</h2>
<p>7. 1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione:</p>
<p>a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1. 1. O si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2. 1 del presente Provvedimento;</p>
<p>b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.</p>
<p>7. 2 I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.</p>
<h2>Motivazioni</h2>
<p>Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.</p>
<p>Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.</p>
<h2>Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate</h2>
<p>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo  68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).   Statuto dell&#8217;Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di  amministrazione dell&#8217;Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1  e articolo 5, comma 4).</p>
<h2>Disciplina normativa di riferimento.</h2>
<p>Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 &#8211; Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n.633  &#8211;  Istituzione  e disciplina dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</p>
<p>&#8211; Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Testo  unico  delle  imposte sul  reddito approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32); Decreto del  Presidente della Repubblica 21  dicembre 1996, n. 696</p>
<p>&#8211; Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica   10 novembre 1997, n. 442</p>
<p>&#8211; Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</p>
<p>&#8211; Regolamento recante modalità per la presentazione delle  dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi, all&#8217;imposta regionale sulle attività produttive e all&#8217;imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73</p>
<p>&#8211; Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 &#8211; Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p>
<p>La  pubblicazione del  presente  provvedimento sul  sito  internet  dell’Agenzia  delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>Roma, 22 dicembre 2011</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovi-minimi-estratto-del-provvedimento-agenzia-entrate-2112-esplicativo-nuovo-regime-dei-minimi-2012/">Nuovi Minimi: estratto del provvedimento Agenzia Entrate 21.12 esplicativo nuovo regime dei  minimi 2012</a> was first posted on Dicembre 27, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/non-sono-soggetti-a-ritenuta-alla-fonte-i-nuovi-minimi-e-non-232-possibile-rientrarvi-una-volta-usciti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/non-sono-soggetti-a-ritenuta-alla-fonte-i-nuovi-minimi-e-non-232-possibile-rientrarvi-una-volta-usciti/</guid>

					<description><![CDATA[Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi: Estratto Agenzia Entrate N.  185820 /2011     Modalità   di   applicazione   del   regime   fiscale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/non-sono-soggetti-a-ritenuta-alla-fonte-i-nuovi-minimi-e-non-232-possibile-rientrarvi-una-volta-usciti/">Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti.</a> was first posted on Dicembre 27, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti: Estratto Agenzia Entrate N.185820 /2011     Modalità   di   applicazione   del   regime   fiscale   di   vantaggio   per   l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità &#8211; disposizioni di attuazione dell&#8217;articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).</p>
<h2>Estratto Agenzia Entrate Nuovo Regime dei Minimi, Imprenditoria Giovanile e Lavoratori in mobilità</h2>
<p>N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per   l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità &#8211; disposizioni di attuazione dell&#8217;articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).</p>
<h2>Il Direttore dell&#8217;Agenzia</h2>
<p>In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone</p>
<h2>1. Norme applicabili</h2>
<p>1. 1 Ai  fini  dell’applicazione  del  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per  quanto  non  espressamente  previsto  da  questo  provvedimento  si  applica,  laddove compatibile,  quanto  disposto  dall’articolo  1,  commi  da  96  a  117,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.   244  e  dalle  disposizioni  di  attuazione  contenute  nel  decreto  del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008.   2. Requisiti per l’ammissione al regime fiscale di vantaggio</p>
<p>2. 1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal  1°  gennaio  2012,  ovvero  che  l’hanno  intrapresa  successivamente  al  31  dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge  24  dicembre  2007,  n.   244  e  dall’articolo  2  del  decreto  ministeriale  2  gennaio  2008, accedono  al  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria  giovanile  e  lavoratori  in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.</p>
<p>2. 2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio  2011  n. 98,  secondo  cui  l&#8217;attività  da  esercitare  non  deve  costituire,  in  nessun modo,  una  mera  prosecuzione  di  altra  attività  precedentemente  svolta  sotto  forma  di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.</p>
<p>2. 3. I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  2. 1,  che  hanno  intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro  autonomo  di  cui  all’articolo  13  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta  residui  al  completamento  del  quinquennio  ovvero  non  oltre  il  periodo  di imposta  di  compimento  del  trentacinquesimo  anno  di  età.   Resta  fermo  il  vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.</p>
<p>2. 4. Ai  fini  dell’individuazione  del  limite  relativo  all’acquisto  di  beni  strumentali,  di cui  all’articolo  1,  comma  96,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,  nel  caso  di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.</p>
<h2>3. Durata del regime fiscale di vantaggio</h2>
<p>3. 1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno  di  età  possono  continuare  ad  applicare  il  regime  fiscale  di  vantaggio  fino  al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.</p>
<p>3. 2.   Per  esercizio  di  attività  e  per  inizio  di  una  nuova  attività  produttiva  di  cui all’articolo  27,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.   98,  si  fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.</p>
<p>3. 3.   Coloro  che,  per  scelta  o  al  verificarsi  di  un  motivo  di  esclusione,  cessano  di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.</p>
<h2>4. Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato</h2>
<p>4. 1. Ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2. 1 possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.</p>
<p>4. 2.   I  soggetti  che  effettuano  l’opzione  di  cui  al  punto  4. 1.   determinano  il  reddito secondo le  modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del  testo unico delle imposte   sul   reddito,   approvato   con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre  1996, n. 695.</p>
<p>4. 3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2. 1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98.</p>
<p>4. 4.    L’opzione   è   comunicata   con   la   prima   dichiarazione   annuale   da   presentare successivamente alla scelta operata.</p>
<p>5 Imposta sostitutiva</p>
<p>5. 1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D. M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  delle  addizionali  regionali  e  comunali  di  cui  al comma 105, ridotta al 5 per cento.</p>
<p>5. 2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.</p>
<h2>6. Adempimenti</h2>
<p>6. 1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D. M. 2 gennaio 2008:</p>
<p>a)  sono  obbligati  a  manifestare  preventivamente  la  volontà  di  effettuare  acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente,  per  essere inclusi nell’archivio VIES, ai  sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. E-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.</p>
<p>b)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  effettuare  la  comunicazione  telematica  delle operazioni rilevanti ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;</p>
<p>c)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  comunicare  all’Agenzia  delle  entrate,  ai  sensi dell’articolo  1  del  decreto  legge  25  marzo  2010,  n.   40,  i  dati  relativi  alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 21 novembre 2001;</p>
<p>d)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  certificare  i  corrispettivi  qualora  svolgano  le attività  previste  dall’articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 696.</p>
<h2>Motivazioni</h2>
<p>In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio  2011, n. 98, concernente il regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo.</p>
<p>In particolare, fermo restando,  laddove compatibile con quanto disposto dal citato articolo  27 del decreto legge n. 98 del  2010, quanto già espressamente disciplinato dall’articolo 1, commi da 96  a 117, della legge 24 dicembre  2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, sono dettate le ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti.</p>
<p>Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.</p>
<h2>Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate</h2>
<p>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo  68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).</p>
<p>Statuto dell&#8217;Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento  di  amministrazione dell&#8217;Agenzia delle  entrate  (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4).</p>
<p>Disciplina normativa di riferimento.    Decreto  legge  del  6  luglio  2011,  n.   98</p>
<p>&#8211;  Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione finanziaria (articolo 27, commi 1 e 2); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633</p>
<p>&#8211;  Istituzione  e disciplina dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 600</p>
<p>&#8211;  Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  dicembre  1996,  n. 695</p>
<p>&#8211;  Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili; Decreto  del  presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1996,  n. 696</p>
<p>&#8211;  Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n. 442</p>
<p>&#8211;  Regolamento recante norme  per il riordino  della disciplina delle opzioni in materia  di  imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto legge 25  marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73</p>
<p>&#8211; Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella  forma dei cosiddetti «caroselli»  e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle  finanze 2 gennaio  2008</p>
<p>&#8211;  Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p>
<p>La  pubblicazione del presente provvedimento sul  sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>Roma, 22 dicembre</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/non-sono-soggetti-a-ritenuta-alla-fonte-i-nuovi-minimi-e-non-232-possibile-rientrarvi-una-volta-usciti/">Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti.</a> was first posted on Dicembre 27, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi Minimi Focus sui requisiti soggettivi e sull’età</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovi-minimi-focus-sui-requisiti-soggettivi-e-sullet-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime dei Minimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/nuovi-minimi-focus-sui-requisiti-soggettivi-e-sullet-224/</guid>

					<description><![CDATA[in vigore dal 1 gennaio 2012<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovi-minimi-focus-sui-requisiti-soggettivi-e-sullet-224/">Nuovi Minimi Focus sui requisiti soggettivi e sull’età</a> was first posted on Novembre 2, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo regime dei minimi entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 27, Dl 98/2011), esaminiamo in sintesi  due aspetti principali : 1. Requisiti soggettivi per i nuovi minimi; 2. No anagrafe o inesistenza del limite di età. </p>
<p>Nuovi Minimi Focus sui requisiti soggettivi e sull’età </p>
<p>Il nuovo regime dei minimi entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 27, Dl 98/2011), esaminiamo in sintesi  due aspetti principali : </p>
<p>1.       Requisiti soggettivi per i nuovi minimi; </p>
<p>2.       No anagrafe o inesistenza del limite di età. </p>
<p> <br />
Requisiti soggettivi per i nuovi minimi </p>
<p>In ordine al requisito della nuova attività bisogna fare riferimento all&#8217;articolo 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative produttive o vecchio forfetino visitabile su <a href="http://www. Omniatax. Net/">www. Omniatax. Net</a> ) e alle circolari emanate al riguardo dall&#8217;agenzia delle Entrate (1 e 8 del 2001). </p>
<p> <br />
Infatti, l&#8217;accesso al regime dei minimi, richiede che il contribuente non debba avere esercitato nei tre anni precedenti l&#8217;inizio dell&#8217;attività, alcuna attività professionale, d&#8217;impresa anche in forma associata o familiare; inoltre la nuova attività non deve costituire in nessun modo la prosecuzione di altra attività svolta sottoforma di lavoro dipendente. Appare eccessivo escludere dal regime un soggetto che sia stato lavoratore subordinato in settore analogo a quello relativo alla nuova attività intrapresa.  </p>
<p>Il divieto, secondo le indicazioni fornite a suo tempo dall&#8217;agenzia delle Entrate, dovrebbe riguardare l&#8217;ipotesi in cui il soggetto prosegua l&#8217;attività nei medesimi locali e nei confronti della clientela già servita. La norma prevede che il nuovo regime possa essere applicato anche ai soggetti che hanno iniziato l&#8217;attività dopo il 31 dicembre 2007. Nella fattispecie non necessariamente tali contribuenti nel corso del 2011 devono applicare il regime dei contribuenti minimi, ma possono rientrare sia nel regime delle nuove iniziative produttive che nel regime di contabilità semplificata. In questo caso i soggetti che attualmente non applicano il regime dei minimi, ma che vi possono rientrare rispettandone i limiti, possono transitarvi se non sono vincolati ad altro regime per effetto di opzione. </p>
<p>
Inoltre, i contribuenti già in attività al 1° gennaio 2008, con ogni probabilità dovrebbero anch&#8217;essi rispettare i nuovi requisiti di accesso ovvero, il non aver svolto attività nel triennio precedente alla data di inizio e che l&#8217;attività svolta non sia il proseguimento di altre.   </p>
<p>Inesistenza del limite di età </p>
<p>Tra le cause di esclusione non c&#8217;è l&#8217;anagrafe: il regime dei minimi può benissimo essere sfruttato da persone avanti negli anni, come pensionati o lavoratori che hanno perso l&#8217;impiego. Quello che cambia è la permanenza: normalmente, infatti, si potrà sfruttare la tassazione di favore per un massimo di cinque anni (a patto, ovviamente, di mantenere per tutto questo periodo i requisiti). I giovani al di sotto dei 35 anni, invece, avranno più tempo, perché – a prescindere dalla data di ingresso nell&#8217;agevolazione – potranno restarvi fino al periodo d&#8217;imposta in cui compiono il 35° anno d&#8217;età. Naturalmente i giovani avranno maggiori opportunità di accedere al regime, dato che è più facile che a centrare i requisiti previsti dalla normativa sia un&#8217;impresa di nuova costituzione.  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovi-minimi-focus-sui-requisiti-soggettivi-e-sullet-224/">Nuovi Minimi Focus sui requisiti soggettivi e sull’età</a> was first posted on Novembre 2, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
