<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne - Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 09:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne - Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obblighi fiscali e IVA/IRAP di una ballerina night</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Obblighi-fiscali-e-IVAIRAP-di-una-ballerina-night/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 11:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Attività di escort Tassazione IVA IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ballerina di “night” club obblighi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro notturno IVA IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Normative fiscali ballerina night]]></category>
		<category><![CDATA[Obblighi fiscali Professioni legate al divertimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il lavoro notturno è complesso. Analizziamo se le ballerine di "night" club che fanno escort devono pagare IVA e IRAP e quali sono gli obblighi fiscali.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Obblighi-fiscali-e-IVAIRAP-di-una-ballerina-night/">Obblighi fiscali e IVA/IRAP di una ballerina night</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Obblighi-fiscali-e-IVAIRAP-di-una-ballerina-night/">Obblighi fiscali e IVA/IRAP di una ballerina night</a> was first posted on Ottobre 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il mondo del lavoro notturno e dell&#8217;intrattenimento è complesso e spesso sfugge a normative chiare. Un argomento che suscita spesso interrogativi riguarda la tassazione delle professioni legate al divertimento e all&#8217;intrattenimento, in particolare per chi, come una ballerina di un “night” club, esercita anche attività di escort. In questo articolo, analizzeremo se tali professioni siano soggette a IVA e IRAP e quali sono gli obblighi fiscali che ne derivano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Attività di intrattenimento e lavoro autonomo</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ballerine di “night” club sono considerate lavoratrici autonome che offrono servizi di intrattenimento. La loro attività può includere performance di danza e altre forme di intrattenimento, e possono ricevere compensi per la loro prestazione. La situazione si complica quando queste professioniste intraprendono anche attività di escort, in cui offrono prestazioni sessuali in cambio di un compenso.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia, la legge non riconosce la prostituzione come un&#8217;attività professionale legittima, ma il sistema fiscale richiede che tutte le attività commerciali, legali o meno, siano registrate e tassate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obblighi IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>IVA</strong> (Imposta sul Valore Aggiunto) si applica alle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di un’attività commerciale. Se una ballerina di un “night” club riceve pagamenti per le sue performance, è tenuta a emettere fattura e a versare l&#8217;IVA sui compensi guadagnati, in quanto queste prestazioni rientrano tra i servizi commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l’attività di escort, la questione è più controversa. Sebbene la prostituzione non sia considerata un&#8217;attività commerciale legittima, l’Agenzia delle Entrate sostiene che qualsiasi prestazione di servizi, incluso l&#8217;atto di prestare compagnia, potrebbe essere soggetta a IVA se trattata come un servizio. Pertanto, se la ballerina svolge questa attività in modo occasionale, potrebbe essere tenuta a emettere fattura e a pagare l&#8217;IVA su tali compensi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obblighi IRAP</h2>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>IRAP</strong> (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta che si applica alle attività produttive svolte in Italia. Essa colpisce il valore della produzione netta delle imprese e dei professionisti. Nel caso di una ballerina di un “night” club, l&#8217;IRAP è applicabile poiché si tratta di un’attività commerciale. Anche nel caso di attività di escort, se questa è considerata un prolungamento dell&#8217;attività lavorativa, è possibile che l’IRAP si applichi.</p>
<p style="text-align: justify;">È importante notare che le modalità di calcolo dell&#8217;IRAP possono variare a seconda della regione in cui si esercita l&#8217;attività, e anche in base al volume d&#8217;affari realizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni pratiche</h2>
<p style="text-align: justify;">Per le lavoratrici che si trovano in questa situazione, è fondamentale tenere una contabilità precisa di tutte le entrate provenienti da entrambe le attività. Emettere fattura e registrare i pagamenti sono pratiche essenziali non solo per la conformità fiscale, ma anche per tutelare i propri diritti in caso di controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, è consigliabile consultare un commercialista esperto in materia fiscale per ricevere indicazioni personalizzate e comprendere meglio gli obblighi fiscali in base alla specifica situazione lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la ballerina di un “night” che svolge occasionalmente attività di escort è tenuta a pagare IVA e IRAP su entrambe le fonti di reddito. La situazione fiscale può essere complessa e richiede attenzione e cura nella gestione delle proprie finanze.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Obblighi-fiscali-e-IVAIRAP-di-una-ballerina-night/">Obblighi fiscali e IVA/IRAP di una ballerina night</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Obblighi-fiscali-e-IVAIRAP-di-una-ballerina-night/">Obblighi fiscali e IVA/IRAP di una ballerina night</a> was first posted on Ottobre 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[ESCORT COME APRIRE LA PARTITA IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Iva per Cassa]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[Reati tributari e raddoppio ordinario termine prescrizione accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Auto di Lusso]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento con adesione]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico induttivo ai fini iva]]></category>
		<category><![CDATA[art 51 Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[art 67 lett.l) D.P.R. n. 917 1986]]></category>
		<category><![CDATA[art. 3 comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972]]></category>
		<category><![CDATA[ballerina escort iva]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione n. 22413 del 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione tributaria n. 20528 del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione Tributaria n. 10578 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escort aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[escort come difendersi dall'agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere penale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione prostituzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un “night” che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l’IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall’Agenzia delle Entrate.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Per ottenere una consulenza per la tua attività di Escort e tutelare il tuo patrimonio, puoi chiamarci al <a href="tel:800192752"><strong><span style="color: #339966;">numero verde 800.19.27.52</span></strong></a> o <strong><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=escort_aprire_partita_iva">compilare il form cliccando qui</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un “night” che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l’IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall’Agenzia delle Entrate.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[ESCORT COME APRIRE LA PARTITA IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reati tributari e raddoppio ordinario termine prescrizione accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico induttivo ai fini iva]]></category>
		<category><![CDATA[art 51 Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[art 67 lett.l) D.P.R. n. 917 1986]]></category>
		<category><![CDATA[art. 3 comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione civile n. 22413 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione Tributaria n. 10578 del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escort aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale Escort]]></category>
		<category><![CDATA[iva escort]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere penale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione prostituzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/cassazione/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I proventi incassati da Escort, accompagnatrici o prostitute, a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell&#8217;abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA?  </p>
<p> </p>
<p>Quesito</p>
<p>I proventi incassati da Escort o prostitute a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell&#8217;abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA? </p>
<p>La risposta della Cassazione Tributaria</p>
<p>La risposta si trova all&#8217;interno della nota sentenza della Cassazione Tributaria, n°10578 del 2011 che, conformemente all&#8217;indirizzo della Corte di Giustizia (sentenza n°268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99) qualifica l&#8217;attività di “cortigiana” come prestazione di servizi retribuita, a meno che non risulti attività puramente marginale o accessoria, pertanto inquadrabile nell&#8217;ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N° 633 del 1972, articolo 3, comma 1.  Quindi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di attività non legalmente regolamentata e moralmente discutibile, la stessa non costituisce reato ed è assoggettabile all&#8217;imposta sul valore aggiunto che, come noto, ricade in sostanza sul consumatore finale, nella fattispecie sul cliente della Escort, dell&#8217;accompagnatrice o della prostituta. </p>
<p>In particolare, affinché possa dirsi integrato il presupposto IVA, è necessario che l&#8217;attività sia autonomamente svolta dalla prestatrice con il carattere della abitualità, ergo attività economica esercitata in maniera stabile, sistematica e duratura. Quindi a tal fine è necessario che venga accertato dal giudice nazionale:  l&#8217;assenza di un vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, che le condizioni di lavoro e retributive siano sotto la responsabilità della professionista del sesso, e a fronte di una retribuzione che le sia pagata integralmente e direttamente. </p>
<p>Onere probatorio</p>
<p>Dunque, in presenza di accertamenti bancari, condotti ex articolo 51 primo comma, n. 2), del Dpr 633/1972 scatta l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova per cui è il contribuente a dover dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli/ella ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>L&#8217;attività di Escort, prostituta o accompagnatrice, svolta autonomamente con carattere di abitualità, fa quindi scattare oltre all&#8217;obbligo tributario di pagare l’IRPEF le addizionali IRPEF sia comunali sia regionali, i contributi previdenziali, anche  l’IVA al 22 % sugli “incassi lordi. </p>
<p>Quanto statuito dalla sentenza in oggetto, ha trovato recente riscontro nella sentenza della Cassazione n°22413 del 2016, la quale dopo aver confermato la tassazione ai fini IRPEF dei redditi prodotti da attività di meretricio come redditi diversi, assimilabili all&#8217;attività di lavoro autonomo, ha sottolineato che il requisito dell&#8217;abitualità rileva ai fini dell&#8217;assoggettamento ad IVA dell&#8217;attività in oggetto come esercizio di arti o professioni ex articolo 5 D. P. R. N. 633/1972. </p>
<p>Quindi, traendo le somme da quanto esposto, alle accompagnatrici, Escort, stradali o casalinghe , al fine di tutelare il patrimonio immobiliare ed i risparmi sul conto corrente, è fortemente consigliabile:</p>
<p>    aprire la partita IVA con il codice della prestazione di servizi retribuiti;<br />
    munirsi di POS (dispositivo elettronico ed il relativo servizio bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti debitori) o di registratore di cassa;<br />
    tenere la contabilità;<br />
    dichiarare regolarmente i redditi al Fisco. </p>
<p>NB Pena il rischio di essere inquadrate come evasori fiscali e subire avvisi di accertamento ai fini IRPEF che possono colpire immobili e liquidità sui conti correnti. </p>
<p>Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia di € 30. 000 di imposta non pagata (IRPEF, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario di evasione fiscale con possibilità di raddoppio dei termini di accertamento per le annualità pregresse. </p>
<p>Le professioniste del sesso quindi, al pari degli altri professionisti dovranno emettere fattura o almeno scontrino fiscale e pagare le tasse e anche l&#8217;IVA in presenza dei requisiti ex lege, come qualsiasi altra professionista, con il risultato che il cliente vedrà ovviamente rialzato il corrispettivo richiesto per la prestazione. </p>
<p>Attenzione: in caso di accertamento, alle Escort professioniste (non attività occasionale), si attribuisce una partita IVA d’ufficio (ndr codice 93. 29. 90 “Altre attività d’intrattenimento e di divertimento non comuni altrove”) e si calcola il 22% a titolo IVA &#8211; l&#8217;IRAP è discutibile non trattandosi di attività d&#8217;impresa &#8211; e sono dovute le imposte sui redditi arretrate. </p>
<p>N. B.  Nell&#8217;ipotesi in cui le Escort svolgano anche le attività quali massaggiatrice, hostess e simili ,sarà possibile detrarre le spese e scaricare dalle tasse i costi del materiale utilizzato nell’attività lavorativa “legalmente riconosciuta”. </p>
<p>Attenzione quindi: l’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad IVA, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini IRPEF, oggi chi non pianifica correttamente da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro, rettifiche ai fini IRPEF ed IVA per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti. </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Escort  “occasionale” deve pagare le tasse? Se si, come?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lescort-occasionale-deve-pagare-le-tasse-se-si-come/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico induttivo IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[art 67 lett.l) D.P.R. n. 917 1986]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione prostituzione tasse]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione n. 22413/2016]]></category>
		<category><![CDATA[escort occasionale]]></category>
		<category><![CDATA[irpef escort]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[proventi meretricio tassabili come redditi diversi]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione escort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/lescort-occasionale-deve-pagare-le-tasse-se-si-come/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lescort-occasionale-deve-pagare-le-tasse-se-si-come/">L’Escort  “occasionale” deve pagare le tasse? Se si, come?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lescort-occasionale-deve-pagare-le-tasse-se-si-come/">L&#8217;Escort  “occasionale” deve pagare le tasse? Se si, come?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I proventi dell&#8217;attività di meretricio, in una prospettiva di parificazione fiscale rispetto a tutti gli altri contribuenti, sono tassabili, come perentoriamente statuito dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n°22413 del 2016, la quale ha chiarito definitivamente in quale categoria reddituale gli stessi debbano essere correttamente inquadrati ai fini IRPEF e se l&#8217;occasionalità delle prestazioni escluda o meno l&#8217;assoggettamento ad imposta.  </p>
<p> </p>
<p>I proventi dell&#8217;attività di meretricio, in una prospettiva di parificazione fiscale rispetto a tutti gli altri contribuenti, sono tassabili a prescindere dall&#8217;abitualità o saltuarietà della stessa. A consacrare perentoriamente tale principio è stata la nota sentenza della Corte di Cassazione emessa dalla V sezione civile n°22413 in data 4 novembre 2016, la quale ha chiarito definitivamente in quale categoria reddituale gli stessi debbano essere correttamente inquadrati ai fini IRPEF. </p>
<p>Il caso</p>
<p>La vicenda al vaglio della Suprema Corte, riguardava una donna che, malgrado versasse in banca somme elevatissime di denaro (negli oltre 10 conti correnti attivi) e fosse intestataria di diverse unità immobiliari locate e autovetture, conducendo un tenore di vita piuttosto lussuoso, si era limitata a presentare la dichiarazione per una sola annualità. </p>
<p>L&#8217;accertamento fiscale a fronte della incongruità della dichiarazione fiscale</p>
<p>Ciò faceva scattare l&#8217;accertamento d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;articolo 41 D. P. R. 29 settembre 1973 n° 600 da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. In base ai versamenti emergenti dalle indagini sulle movimentazioni bancarie, il Fisco emetteva avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 1996 al 2003, attraverso i quali recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, di redditi diversi per importi annuali oscillanti tra circa 40. 000 e 100. 000 €, oltre al reddito da fabbricati. </p>
<p>Vicenda giudiziaria</p>
<p>La Commissione tributaria regionale rigettava l&#8217;impugnazione principale della contribuente, confermando che il reddito da meretricio non costituisce reddito esente o non imponibile e neppure provento da attività illecita, bensì risulta compreso tra i cosiddetti redditi diversi, tassabili a norma degli articoli 6 e 67, lett. L), D. P. R. 22 dicembre 1986, n°917, ergo “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”</p>
<p>Per la V sezione tributaria della Suprema Corte, il giudice della Commissione Tributaria Regionale ha correttamente confermato la qualificazione reddituale dei redditi de quibus da parte della l&#8217;Amministrazione Finanziaria. </p>
<p>Il requisito della occasionalità esclude la tassazione? </p>
<p>Il passaggio focale che dissipa i dubbi sussistenti in merito all&#8217;inquadramento ai fini IRPEF dei redditi da prostituzione è quello nel quale la Cassazione conferma l&#8217;irrilevanza, ai fini della tassazione, della circostanza che la donna svolgesse attività di prostituzione in forma occasionale, pur avendo clienti abituali. Gli Ermellini hanno sentenziato che l&#8217;esercizio del meretricio, &#8220;occasione o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall&#8217;articolo 6 comma 1 lett. F) D. P. R. N°917/1986&#8221;, motivo determinante ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso dell&#8217;Amministrazione Finanziaria. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>L&#8217;attività di prostituzione, astraendo dall&#8217;esercizio occasionale ovvero abituale, origina un reddito imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF atteso che tali introiti sono ricompresi nella categoria residuale dei cosiddetti &#8220;redditi diversi&#8221;.  La circostanza dell&#8217;abitualità rileva per un differente scopo, concernente la sottoposizione di detti proventi anche alle imposte indirette, in conformità al disposto di cui all&#8217;art. 5 D. P. R. N. 633/1972, per il quale costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all&#8217; IVA (imposta sul valore aggiunto), l&#8217;esercizio per professione abituale di qualunque attività di lavoro autonomo. </p>
<p>Quindi il quadro attuale ai fini fiscale è ormai chiaro:</p>
<p>I redditi provenienti da prostituzione non rappresentano:</p>
<p>    né reddito esente;<br />
    né reddito non imponibile;<br />
    neppure provento da attività illecita. </p>
<p>Ma</p>
<p>1) rientrano (salvo prova contraria) tra i &#8220;redditi diversi&#8221;, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, tassabili ai sensi degli articoli 6 e 67 lettera l) “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, D. P. R. N. 917/1986;</p>
<p>2) andranno dichiarati quindi nel quadro RL del Modello Unico PF. </p>
<p>Note</p>
<p>Quindi, a prescindere da giudizi etico/morali sull&#8217;attività che genera i redditi in oggetto (rilevante come contraria al buon costume), Escort e prostitute devono pagare comunque le tasse, motivo per il quale i giudici hanno parafrasato un’antica espressione attribuita a Vespasiano: “Pecunia non olet”, il denaro non puzza. Pare che l’imperatore romano si sia rivolto in questo modo al figlio che lo accusava di aver messo una tassa sull’urina raccolta nelle latrine gestite dai privati (i “vespasiani” appunto). Una tassazione che generava indubbiamente cospicue entrate per l’Erario. </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lescort-occasionale-deve-pagare-le-tasse-se-si-come/">L’Escort  “occasionale” deve pagare le tasse? Se si, come?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lescort-occasionale-deve-pagare-le-tasse-se-si-come/">L&#8217;Escort  “occasionale” deve pagare le tasse? Se si, come?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redditometro:  Escort Accompagnatrice di uomini e donne</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnatrice di uomini]]></category>
		<category><![CDATA[avviso accertamento escort]]></category>
		<category><![CDATA[avviso accertamento induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro Escort Accompagnatrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida Fiscale e contabile</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/">Redditometro:  Escort Accompagnatrice di uomini e donne</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/">Redditometro:  Escort Accompagnatrice di uomini e donne</a> was first posted on Novembre 9, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Redditometro, Nel caso di specie, la contribuente effettuava l&#8217;attività di accompagnatrice-escort per uomini e donne, e le venivano accertati sinteticamente 127. 845 euro per l&#8217;annualità 2004 e 2005, e 128. 131 euro per l&#8217;anno 2006.    </p>
<p>
</p>
<p>Sentenza Commissione tributaria provinciale PIEMONTE Novara, sez. I, 12-01-2011, n. 2 &#8211; Pres. Puzo Antonio &#8211; Rel. Puzo Antonio   </p>
<p>Redditometro, Nel caso di specie, la contribuente effettuava l&#8217;attività di accompagnatrice-escort per uomini e donne, e le venivano accertati sinteticamente 127. 845 euro per l&#8217;annualità 2004 e 2005, e 128. 131 euro per l&#8217;anno 2006.     </p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO </p>
<p>La Signora Va. Mo. , con ricorsi depositati in data 13. 11. 2009, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva ai sensi dell&#8217;art. 29 del D. Lgs. N. 546/1992, proponeva opposizione contro l&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale di Novara avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva determinato in forma sintetica il reddito complessivo stimabile in capo alla medesima nella misura complessiva di Euro 127. 485,00 rispettivamente per gli anni 2004 e 2005 e di Euro 128. 131,00 per l&#8217;anno 2006. </p>
<p>La procedura di accertamento disposta a carico della contribuente trovava la sua origine nella rilevazione di una capacità contributiva a lei attribuibile e precisamente per:</p>
<p>assicurazione stipulata in data 04. 04. 2000 con durata nove anni e premio versato pro-quota annuale di Euro 3. 477,33; </p>
<p>possesso, a titolo di proprietà, della residenza principale situata nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), intera e piena proprietà, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%; </p>
<p>possesso, a titolo di proprietà, di abitazione secondaria situata nel Comune di Valduggia (VC), quota 1/2 di piena proprietà, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%; </p>
<p>possesso, a titolo di locazione, di abitazione civile atto di locazione reg. To all&#8217;Ufficio di Biella il 18. 02. 200 per un canone di locazione dichiarato di Euro 3. 718,00, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;</p>
<p>possesso, a titolo locazione, di abitazione civile atto di locazione reg. To all&#8217;Ufficio di Arona il 08. 01. 2001 per un canone di locazione dichiarato di Euro 4. 028,00, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;</p>
<p>possesso, a titolo locazione, di abitazione civile atto di locazione reg. To all&#8217;Ufficio di Novara il 27. 04. 2001 per un canone di locazione dichiarato di Euro 2. 478,00, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%; </p>
<p>nonché spese sostenute nel quinquennio 2004/2005, per incrementi patrimoniali e precisamente per:</p>
<p>acquisto di monolocale ad uso abitazione sito in Comune di Arona per un corrispettivo dichiarato di Euro 35. 000,00;</p>
<p>acquisto di autovettura targata (. ) per un valore di Euro 45. 000,00;</p>
<p>acquisto di porzione di fabbricato sito in Comune di Varese per corrispettivo dichiarato di Euro 187. 000,00;</p>
<p>interessi passivi, per gli anni 2004-2005-2006, rispettivamente di Euro 1. 665,00 per Mutuo stipulato di Euro 129. 114,00. </p>
<p>A seguito di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, la ricorrente proponeva opposizione, chiedendo, in via principale e nel merito, l&#8217;annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese. </p>
<p>A sostegno della propria richiesta, la ricorrente preliminarmente precisava la natura dell&#8217;attività svolta, in qualità di &#8220;accompagnatrice/escort per uomini&#8221;, assimilabile, con i dovuti distinguo del caso, all&#8217;esercizio dell'&#8221;attività di prostituta&#8221;. </p>
<p>In linea di fatto e di diritto, sosteneva, quindi, che i proventi derivanti dall&#8217;esercizio della citata attività di prostituzione non generavano materia imponibile. Ciò, a motivo del fatto &#8220;che le somme derivanti dal predetto esercizio costituivano una forma di risarcimento del danno sui generis a causa della lesione dell&#8217;integrità della dignità di chi subisce l&#8217;affronto della vendita di sé&#8221;. </p>
<p>A sostegno delle motivazioni precisate nei propri scritti difensivi, la ricorrente richiamava l&#8217;orientamento giurisprudenziale adottato in materia, secondo il quale &#8220;i proventi derivanti da esercizio della prostituzione non sono tassabili perché non sono ascrivibili a nessuna categoria di reddito di cui all&#8217;art. 6 del T. U. I. R. &#8220;. </p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale di Novara, costituendosi in giudizio contro deduceva le argomentazioni esposte nei motivi dei ricorsi e chiedeva quindi la conferma del proprio operato, attesa la legittimità delle azioni disposte per il recupero di imposte riconosciute sostanzialmente dovute da parte ricorrente. Ciò, in applicazione dei criteri precisamente stabiliti in materia di accertamento sintetico dell&#8217;imponibile (c. D. &#8220;reddito/netto&#8221;), che nella sostanza rappresentava una forma di controllo che consentiva agli Uffici finanziari di ricostruire induttivamente il reddito delle persone fisiche. Metodo questo, stabilito secondo legge, di svelare la reale ricchezza di un soggetto, basandosi sul sostenimento di alcune spese, ovvero sulla disponibilità di determinati beni considerati &#8220;manifestazione di capacità reddituale&#8221;. </p>
<p>Sosteneva, al riguardo, che la validità di un tale tipo di accertamento si era nel tempo consolidata a seguito di un costante orientamento della Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto legittimo l&#8217;accertamento effettuato dall&#8217;Ufficio sulla base di coefficienti presuntivi di reddito (indici di capacità di spesa), quando il contribuente avesse dimostrato che il reddito presunto non esisteva o esisteva in misura inferiore. (In tal senso le sentenze n. 21930/2007; n. 22574/2007; n. 16284/2007; n. 19252/2005; n. 14161/2003; n. 12731/2002; n. 11611/2001). </p>
<p>Per quanto riguardava, in particolare, l&#8217;oggetto delle questioni sollevate in questa sede, la parte resistente richiamava il principio stabilito dall&#8217;art. 53, comma 1, della Costituzione, secondo il quale &#8220;Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della toro capacità contributiva&#8221;. L&#8217;Agenzia delle Entrate sosteneva, inoltre, secondo anche l&#8217;orientamento espresso in materia dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/99 del 20 novembre 2001, che tale attività era caratterizzata dalla natura economica e dal suo svolgimento in forma di lavoro autonomo, non sussistendo alcun vincolo di subordinazione in capo a chi la esercita. </p>
<p>Ciò, in considerazione del fatto che effettivamente la prostituzione era un&#8217;attività svolta in maniera autonoma, per effetto della quale chi la esercitava si impegnava personalmente a procurare il soddisfacimento di un altrui bisogno di carattere sessuale, dietro corrispettivo di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, senza che la scelta di detta attività o delle modalità del suo esercizio fosse imposta da terzi. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto il rigetto dei ricorsi e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. All&#8217;odierna udienza di discussione, sentito il relatore e il rappresentante dell&#8217;Ufficio, in assenza della parte ricorrente, che risulta regolarmente invitata con apposite raccomandate spedite all&#8217;indirizzo del domicilio eletto presso il difensore indicato in atti e rilevato che, allo stato, tale domiciliazione non risulta essere stata revocata da parte della stessa ricorrente; letti gli atti e la documentazione acquisita ai fascicoli processuali, riuniti per connessione soggettiva ad oggettiva, ai sensi dell&#8217;art. 29 del D. Lgs. N. 546/1992, il Collegio. </p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Che i ricorsi sono infondati e pertanto vanno respinti. Appare corretto osservare preliminarmente che le eccezioni sollevate, in linea di fatto e di diritto, avverso l&#8217;operato dell&#8217;Ufficio, debbono riconoscersi sostanzialmente infondate. </p>
<p>Ciò, a motivo principalmente del fatto che, nella sostanza, la procedura adottata nei confronti della contribuente deve riconoscersi sostanzialmente fondata, essendo stata regolarmente attuata nella corretta osservanza delle disposizioni riguardanti la soggetta materia. Esaminata attentamente la questione, alla luce della documentazione acquisita in atti, si rileva che, allo stato, deve riconoscersi sostanzialmente corretta la procedura di accertamento disposta dall&#8217;Ufficio, il quale nei propri atti di costituzione in giudizio ha compiutamente precisato la legittimità del proprio operato. </p>
<p>Ciò, avuto riguardo essenzialmente alla effettiva rilevazione della disponibilità da parte della contribuente dei beni e dei servizi, oggetto delle valutazioni attentamente eseguite ai fini della concreta determinazione della capacità contributiva della ricorrente medesima. Appare corretto osservare, inoltre, che, in concreto, l&#8217;Ufficio ha dimostrato di aver provveduto a verificare le effettive disponibilità economiche della contribuente e che, nella sostanza, ha provveduto all&#8217;accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell&#8217;art. 38, commi 4-5 e 6, del D. P. R. N. 600/1973, essendo effettivamente venuto a conoscenza di indici di capacità contributiva, basata essenzialmente su elementi che lasciano fondatamente presumere la esistenza di redditi non assoggettati alla dovuta imposizione. Nel merito della questione si ritiene di dover rilevare che, nella sostanza, il quadro regolante la procedura di accertamento induttivo, adottato nelle ipotesi della specie, deve, allo stato attuale, considerarsi sostanzialmente consolidato. Appare corretto osservare, al riguardo, che l&#8217;attività di accertamento della specie è stata ampiamente potenziata nei confronti dei contribuenti, per i quali sono disponibili informazioni in ordine alla esistenza di eventuali manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali dichiarate o addirittura omesse da parte dei contribuenti medesimi. A tal fine, risultano impartite precise disposizioni agli Uffici, i quali a loro volta debbono correttamente promuovere tutte la procedure necessarie, nella corretta osservanza della normativa regolante la procedura di accertamento della specie. E&#8217; dato rilevare, infatti, che una disposizione sull&#8217;accertamento (art. 38, commi 4-5 e 6, del D. P. R. N. 600/1973) stabilisce espressamente che l&#8217;Amministrazione Finanziaria può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, in base al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze di fatto certi, che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato o da accertare nei casi di omessa dichiarazione da parte del contribuente. </p>
<p>L&#8217;Amministrazione Finanziaria, quindi, può determinare anche in modo matematico il reddito presuntivo, attenendosi al solo redditometro, cioè agli elementi formulati da un decreto ministeriale che può individuare elementi di capacità contributiva. Appare corretto osservare, al riguardo, che la stessa Corte Costituzionale, investita della questione, ebbe a suo tempo a pronunciarsi in merito (sentenza n. 297/2004), affermando il principio che detto strumento di accertamento permette all&#8217;Amministrazione Finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di parametri, i quali, alla luce di consolidate massime di esperienza, sono rivelatori del reddito del contribuente e demanda a un regolamento del Ministro delle Finanze la determinazione dei parametri in base ai quali stabilire presuntivamente il reddito. Non c&#8217;è, dunque, osserva la Corte, alcuna violazione dell&#8217;art. 53 della Costituzione. Anzi, tale accertamento presuntivo, sostiene ancora la Corte Costituzionale, costituisce un mezzo di attuazione del principio di capacità contributiva. Avuto riguardo ai principi chiaramente affermati dalla citata Corte Costituzionale, che sostanzialmente confermano l&#8217;orientamento già assunto con analoga sentenza n. 283/1987, si ritiene di poter osservare, in via definitiva, che sostanzialmente legittima deve considerarsi l&#8217;attività di accertamento disposto dall&#8217;Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti, per i quali si sono resi disponibili informazioni in ordine alla esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali dichiarate dai medesimi. </p>
<p>Corretto deve riconoscersi, pertanto, l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, la quale, nella emissione dei relativi atti di accertamento, procede, sulla base anche di segnalazioni dei Centrali Uffici (Direzione Centrale ed Anagrafe Tributaria), nella identificazione degli elementi e delle circostanze di fatto certi, rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito. In applicazione delle disposizioni normative regolanti la procedura di accertamento sintetico ed avuto riguardo ai principi e agli orientamenti innanzi precisati, nonché alle risultanze degli atti del processo, si ritiene di poter osservare che, a parere del Collegio, la procedura adottata a carico della contribuente deve, nella sostanza, riconoscersi regolare e che la stessa può certamente ritenersi convincente, ai fini della determinazione del reddito, essendo compiutamente eseguite le necessaire valutazioni degli elementi acquisiti a carico della contribuente medesima. Avuto riguardo alle risultanze acquisite in atti, appare corretto osservare, peraltro, che, allo stato, non risulta fornita adeguata dimostrazione da parte ricorrente della effettiva inconsistenza della procedura adottata a suo carico, atteso che, nella sostanza, le eccezioni mosse avverso l&#8217;operato dell&#8217;Ufficio non risultano in concreto fondate sulla base di idonee precisazioni e valide dimostrazioni della infondatezza della pretesa stessa vantata nei suoi confronti. E&#8217; dato rilevare, infatti, che, nella sostanza, non appaiono adeguatamente dimostrate, in sede contenziosa, le motivazioni genericamente sostenute da parte ricorrente, non essendo, allo stato, comprovata con certezza la fondatezza e la validità stessa delle eccezioni sollevate avverso l&#8217;operato dell&#8217;Organo di accertamento. Appare corretto osservare, sulla base anche della costante giurisprudenza adottata in materia, che i motivi posti a base dei ricorsi proposti avverso l&#8217;operato dell&#8217;Ufficio, se non idoneamente comprovati, in linea di fatto e di diritto, non possono certamente assurgere ad elementi fondanti della opposizione proposta in sede contenziosa. </p>
<p>Nel caso di specie occorre prendere atto, quindi, della legittimità degli avvisi di accertamento, essendo fondati su dati ed elementi certi comprovanti la effettiva capacità contributiva della ricorrente. Appare corretto rilevare, al riguardo &#8211; secondo anche l&#8217;orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18710 del 23. 09. 2005 &#8211; che il contribuente è tenuto a fornire la prova in sede giudiziale, di tutti gli elementi ritenuti necessari per dimostrare la attendibilità delle argomentazioni addotte a sostegno delle richieste avanzate in sede contenziosa. Per la Corte di Cassazione, questo non stravolge i principi generali in tema di onere della prova, poiché se spetta all&#8217;Amministrazione Finanziaria dimostrare l&#8217;esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova degli elementi e circostanze che rivelano l&#8217;esistenza di un imponibile omesso o maggiore rispetto a quello dichiarato (cosiddette componenti positive), &#8220;è altrettanto vero che è il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere l&#8217;esistenza di circostanze modificative o estintive, che deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano&#8221;. </p>
<p>La regola generale, in tema di ripartizione dell&#8217;onere della prova, è quella prevista dall&#8217;art. 2697 del Codice Civile. Regola ribadita con la sopra citata sentenza n. 18710/2005. In effetti, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi, invece, intende eccepire l&#8217;inefficacia di tali fatti o eccepire che il diritto si è modificato oppure estinto o altro, deve provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda. In linea di principio, quindi, l&#8217;onere della prova dell&#8217;obbligazione tributaria grava sull&#8217;Amministrazione. Al contribuente-ricorrente incombe la dimostrazione dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa. E&#8217; altrettanto pacifico che il principio generale, sancito dall&#8217;art. 2697 del c. C. , non è operante quando il giudice può formare il proprio convincimento in base a elementi probatori, da chiunque forniti e già acquisiti al processo. Avuto riguardo alle considerazioni innanzi precisate, si ritiene di dover rilevare, in via definitiva, che, in concreto, nel caso di specie, risultano venute a verificarsi tutte le condizioni necessarie per poter procedere alla corretta applicazione della ricostruzione presuntiva della redditività effettivamente conseguita dalla contribuente. E&#8217; dato rilevare, d&#8217;altra parte, che, allo stato degli atti, non risultano fornite da parte della contribuente medesima idonee prove concrete, atte ad inficiare la pretesa erariale. Avuto riguardo alle risultanze in atti, appare corretto osservare che invece da parte ricorrente non risulta negato affatto il possesso degli indici di capacità contributiva, essendosi limitata unicamente ad affermare che aveva un reddito che ne giustificava il mantenimento e che tale reddito non era imponibile, in quanto derivava dall&#8217;attività esercitata, assimilabile a quella di prostituzione. E&#8217; dato rilevare, inoltre, che la ricorrente non smentisce affatto il possesso dei citati indici di capacità contributiva, non smentisce neppure la omessa presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi, e quindi, l&#8217;omessa tassazione dei redditi, che in concreto afferma di possedere. Le circostanze e gli elementi innanzi citati, a parere del Collegio, debbono riconoscersi tutti correttamente posti a base della pretesa erariale. Nel caso di specie, peraltro, non risulta essersi verificata alcuna delle ipotesi di esenzione dall&#8217;imposta e neppure di eventuale tassazione alla fonte riferita ai periodi d&#8217;imposta oggetto della contestazione. Ne consegue che, allo stato, deve dichiararsi sostanzialmente legittima la procedura di accertamento disposta a carico della ricorrente. Ciò, avuto riguardo alla circostanza che la ricorrente medesima ha comunque conseguito redditi, presuntivamente calcolati dallo stesso Ufficio e che la ricorrente medesima, pur avendo provato chiaramente quale era effettivamente la propria attività nel corso degli anni, non ha provato tuttavia quale era o poteva essere l&#8217;ammontare delle somme da lei percepite e le somme da lei spese, non avendo a ciò prodotto alcuna documentazione idonea. Nella sostanza, debbono riconoscersi, quindi, sostanzialmente fondati gli accertamenti sintetici delle imposte afferenti alle annualità oggetto della contestazione, a titolo IRPEF ed Addizionali, atteso che la ricorrente ha concretamente sostenuto ingenti spese per incrementi patrimoniali, senza che la medesima avesse dichiarato redditi che ne giustificassero la effettiva sostenibilità. Non appare, pertanto, a parere del Collegio, assolutamente fondata la precisazione addotta da parte ricorrente circa la particolare natura degli importi percepiti per lo svolgimento della propria attività di meretrice e, quindi, della non assoggettabilità degli stessi ad alcuna imposizione fiscale, in quanto, a suo parere, i compensi percepiti a tale scopo dovevano considerarsi &#8220;una forma di risarcimento danni sui generis a causa della lesione della integrità della dignità di cui subisce l&#8217;affronto della vendita di sé&#8221;. Nel merito delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, appare corretto osservare che, allo stato, occorre prendere atto, in linea di principio, della correttezza dell&#8217;argomentazione addotta da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, ampiamente precisata in sede dibattimentale, circa la effettiva natura della prestazione dell&#8217;attività in concreto esercitata dalla ricorrente. E&#8217; dato rilevare, infatti, che effettivamente, nelle ipotesi della specie, gli utili da prostituzione sono assolutamente imponibili, in quanto devono inquadrarsi nella specifica categoria dei redditi di lavoro autonomo. Avuto riguardo alle risultanze in atti, appare corretto osservare che in concreto la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione e che tale abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati &#8220;cum animo donandi&#8221; o come regali occasionali, laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica riconducibili al &#8220;do ut facias&#8221;, per cui le parti erano ben consce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c. C. ). </p>
<p>Si ritiene di poter osservare, inoltre, che, a parere del Collegio, occorre dichiarare infondata anche la affermata natura risarcitoria dei proventi derivanti dall&#8217;attività di meretricio, precisata da parte ricorrente al fine di sentire dichiarata la insussistenza della pretesa erariale in merito agli utili conseguiti per lo svolgimento della citata attività. Appare corretto dichiarare, nel merito, la esclusione della natura risarcitoria dei proventi percepiti per lo svolgimento dell&#8217;attività di meretrice, a motivo del fatto che, nelle ipotesi della specie, il consenso manifestato dall&#8217;avente diritto preclude assolutamente che si possa far luogo al risarcimento. E&#8217; dato rilevare, infatti, che, in concreto, se un soggetto acconsente, ancorché il fatto posto in essere venga avvertito dalla generalità delle persone come violazione della morale corrente, tale comportamento certamente non può giuridicamente assumere natura di &#8220;risarcimento&#8221;. Va precisato, al riguardo, che senza antigiuridicità non ci può essere risarcimento, né indennizzo alcuno. E&#8217; palese che la fattispecie si configuri quale ipotesi contrattuale, come precisamente previsto dall&#8217;esame dell&#8217;art. 1325 del c. C. Infatti: &#8211; sussiste l&#8217;accordo delle parti (contrattazione del costo della prestazione); &#8211; sussiste la causa, (né questa è illecita per conformi giudicati di legittimità); &#8211; sussiste l&#8217;oggetto, in quanto possibile lecito (come innanzi precisato), determinato e/o determinabile; &#8211; sussiste la forma (volontà orale liberamente espressa). A tal fine, corretto si appalesa il richiamo alla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiaramente affermato il principio secondo il quale la prestazione non pagata di un rapporto di meretricio configura, in capo al richiedente, l&#8217;ipotesi delittuosa di reato di stupro. </p>
<p>Ne consegue che il pagamento della prestazione &#8220;comprovando la volontà della consenziente ne elide la violenza, configurandosi nella fattispecie la sussistenza di un rapporto contrattuale e non risarcitorio&#8221;. </p>
<p>Occorre prendere atto, infine, come correttamente precisato dall&#8217;Organo di accertamento nei propri scritti difensivi, che nella sostanza gli utili da prostituzione sono in sostanza imponibili e, come tali, devono essere inquadrati nella categoria di redditi di lavoro autonomo. </p>
<p>E&#8217; dato rilevare, infatti, in linea di fatto e di diritto, che effettivamente, nelle ipotesi della specie, i proventi derivanti dall&#8217;attività di prostituzione esercitata professionalmente, devono essere riconducibili alla categoria di cui all&#8217;art. 6 del T. U. I. R. , ovvero nella categoria dei &#8220;redditi di lavoro autonomo&#8221;, in quanto in concreto sussistono tutti i requisiti specifici, quali: &#8211; la prevalenza del lavoro personale della prestatrice d&#8217;opera; &#8211; l&#8217;assenza del vincolo di subordinazione; &#8211; la libera pattuizione del compenso; &#8211; l&#8217;assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente alla esecuzione stessa. </p>
<p>A tal fine, allo stato degli atti, appare corretto il richiamo della parte resistente alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia CEE nella causa C-268/99 del 20. 11. 2001, in base alla quale veniva definitivamente riconosciuto che l&#8217;attività di meretricio doveva essere qualificata come &#8220;lavoro autonomo&#8221;. Osservano i Giudici della citata Corte comunitaria che &#8220;la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita&#8221; che rientra nella nozione di &#8220;attività economica&#8221;. </p>
<p>Il meretricio, inoltre, viene più precisamente meglio definito come un&#8217;attività &#8220;tramite la quale il prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiario senza produrre o trasferire beni materiali&#8221;. </p>
<p>La Corte di Giustizia ha riconosciuto, pertanto, che &#8220;la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità ed a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente. Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti&#8221;. Invece, nel caso in cui l&#8217;attività di prostituzione viene svolta in modo occasionale, i proventi conseguiti per tale attività possono essere fatti rientrare nella categoria di redditi diversi, ed in particolare, tra quelli previsti dall&#8217;art. 67, comma 1, lettera I) del TUIR, che comprende fra i redditi diversi anche quelli &#8220;. Derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere&#8221;. </p>
<p>In via definitiva, appare corretto osservare che in concreto la ricorrente ha effettivamente svolto attività di meretricio e che nella sostanza tutto ciò legittima la ripresa a tassazione dei relativi proventi non dichiarati. Ciò, in conformità alla giurisprudenza adottata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale in merito ad analoga questione, con sentenza n. 20528 del 1° ottobre 2010, ha chiaramente affermato che &#8220;. All&#8217;esercizio dell&#8217;attività di prostituta della Signora. , che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita&#8221;. </p>
<p>I redditi provenienti dal meretricio, infatti, vanno considerati, secondo i Giudici di legittimità, come guadagni derivanti dall&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica, come tutte le altre. Ne consegue che, allo stato, il reddito da prostituzione è correttamente ascrivibile tra quelli indicati nell&#8217;art. 6 del TUIR ed, in particolare, nella categoria dei redditi diversi quelli riconducibili all&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 67, comma 1, dello stesso Testo Unico. Alla luce delle considerazioni innanzi enunciate, appare corretto osservare, in via definitiva, che la condotta dell&#8217;Agenzia delle Entrate deve riconoscersi pienamente legittima, dal momento che la norma richiamata dalla stessa Amministrazione Finanziaria sembra rispondere proprio all&#8217;esigenza, avvertita dal legislatore, di ricondurre a tassazione tutte quelle espressioni economiche, connesse all&#8217;assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, idonee a concorrere alla spesa pubblica, in attuazione del disposto di cui all&#8217;art. 53 della Costituzione. Va osservato, peraltro, che effettivamente la sopracitata categoria residuale di cui all&#8217;art. 67 del TUIR trova il fondamento normativo proprio nell&#8217;art. 53 della Costituzione, secondo il quale ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. A questo principio generale possono essere portate eccezioni, necessariamente e tassativamente indicate dal legislatore, e comunque giustificate, a livello sociale, da motivi del tutto particolari. Non può, d&#8217;altra parte, ritenersi ammissibile che determinati soggetti possano eludere il dovere di contribuire al sostenimento dei costi dei servizi collettivi, di cui essi stessi beneficiano. Avuto riguardo, in via definitiva, alle risultanze in atti, ed in particolare, alla natura del reddito e alla tassabilità dei proventi derivanti dallo svolgimento abituale dell&#8217;attività di prostituzione, osserva il Collegio che, allo stato, occorre dichiarare pienamente fondata la procedura di accertamento disposta dall&#8217;Agenzia delle Entrate e che, per l&#8217;effetto, occorre disporre il definitivo rigetto dei ricorsi proposti in questa sede. Le spese del presente giudizio si dichiarano dovute dalla parte soccombente nella misura complessiva di Euro 25. 500,00. </p>
<p>P. Q. M. La Commissione Tributaria Provinciale di Novara &#8211; Sezione Prima &#8211; all&#8217;udienza del 17. 11. 2010, definitivamente pronunciando, &#8211; respinge i ricorsi; &#8211; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 25. 500,00.    </p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/">Redditometro:  Escort Accompagnatrice di uomini e donne</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-escort-accompagnatrice-di-uomini-e-donne/">Redditometro:  Escort Accompagnatrice di uomini e donne</a> was first posted on Novembre 9, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[assoggettamento iva]]></category>
		<category><![CDATA[attività di accompagnatrice]]></category>
		<category><![CDATA[auto di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[avviso accertamento irpef]]></category>
		<category><![CDATA[avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[escort]]></category>
		<category><![CDATA[imponibilità iva]]></category>
		<category><![CDATA[movimenti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[redditi esenti]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[residenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[somme denaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida alla tutela da controlli ed accertamenti fiscali</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/">ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/">ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</a> was first posted on Gennaio 3, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef, oggi chi non pianifica da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro rettifiche ai fini Irpef ed Iva per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti.  </p>
<p> </p>
<p>Escort: Redditometro, Avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef ed Iva, da uno ad dieci annualità accertate con commissione di reato tributario</p>
<p>L’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef, oggi chi non pianifica da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro rettifiche ai fini Irpef ed Iva per l’anno in oggetto ed almeno i quattro a seguire. Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia dei 30. 000 (Irpef, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario con raddoppio dei termini a dieci anni in capo alla Agenzia delle Entrate per emettere avviso di accertamento avverso il contribuente, onde poi attaccarne il patrimonio (appartamenti e beni mobili) attraverso misure cautelari (sequestro conservativo ed ipoteche). </p>
<p>In presenza di accertamenti bancari, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE </p>
<p>Sezione Tributaria </p>
<p>Sentenza 2 marzo – 13 maggio 2011, n. 10578</p>
<p>(Presidente D’Alonzo &#8211; Relatore Sambito) </p>
<p>Svolgimento del processo </p>
<p>Con avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l&#8217;anno d&#8217;imposta del 1999, è stata contestata a M. A. Z. La mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso della contribuente e l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio e stato rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 35/31/05, depositata il 31. 3. 2006, sul rilievo che competeva all&#8217;Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza dell&#8217;attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta dagli accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la quale aveva, ad ogni modo, giustificato la percezione del denaro in riferimento a rapporti amicali o sentimentali, da lei intrattenuti. La CTR ha, inoltre, affermato che i proventi derivanti dall&#8217;esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione. </p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l&#8217;Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi, cui l&#8217;intimata resiste, con controricorso. </p>
<p>Motivi della decisione </p>
<p>Con il primo motivo, l&#8217;Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39, nonché del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, in relazione all&#8217;art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la ripresa a tassazione è avvenuta in base agli accertamenti dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole divano tra le retribuzioni da lavoro dipendente della contribuente ed i versamenti dalla stessa effettuati sui propri conti correnti, versamenti che dovevano considerarsi ricavi, in assenza di prova contraria da parte della stessa. </p>
<p>La ricorrente sottopone, dunque, alla Corte il seguente quesito di diritto: &#8220;se, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, e del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, dei quali il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, possono essere ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile&#8221;. </p>
<p>Col secondo motivo, l&#8217;Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 6 e della L. N. 537 del 1993, art. 14, comma 4, in relazione all&#8217;art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la sentenza non ha considerato che, in base a tali disposizioni, ogni corrispettivo, anche derivante da attività illecite, concorre a formare l&#8217;imponibile e formula il seguente quesito di diritto: &#8220;se, ai sensi delle disposizioni del TUIR e della L. N. 537 del 1993, artt. 14, 4, qualsivoglia corrispettivo, percepito a qualsiasi titolo, ove non espressamente escluso, contribuisce a formare il reddito complessivo del contribuente, sul quale si deve determinare l&#8217;imposta dovuta&#8221;. </p>
<p>Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto, disattesa l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità del secondo motivo, sollevata dalla controricorrente per supposta violazione dell&#8217;art. 366 c. P. C. Per essere il &#8220;thema decidendum&#8221; pienamente individuabile, nonostante i refusi dattilografici su cui si basa l&#8217;eccezione. </p>
<p>Nel merito, i motivi sono fondati. In tema d&#8217;accertamento dell&#8217;imposta sui redditi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008) ha, già, affermato il principio, che qui si condivide, secondo cui, quando l&#8217;accertamento, effettuato dall&#8217;ufficio finanziario, si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l&#8217;onere probatorio dell&#8217;Amministrazione è soddisfatto, secondo il D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, e si determina un&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Questa Corte ha, inoltre, precisato (Cass. N. 18111/2009; n. 9573/2007), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla legittimità dell&#8217;acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l&#8217;esistenza di un&#8217;eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l&#8217;onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti. </p>
<p>Tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a tassazione costituisca provento di &#8220;tatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo&#8221; tenuto conto del disposto di cui al D. L. N. 223 del 2006, art. 36, comma 34 &#8211; bis, (inserito dalla L. N. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo il quale &#8220;in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi&#8221;. </p>
<p>Con tale disposizione, alla quale va attribuita efficacia retroattiva (Cass. N. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per esser stata emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dalla L. N. 212 del 2000, art. 3, è stato introdotto nell&#8217;ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f) di detto art. 6. </p>
<p>Ne consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività di prostituzione &#8211; tale natura va riconosciuta a quello derivante &#8220;da donativi e regali relativi a rapporti di natura &#8220;affettuosa&#8221;, secondo l&#8217;accertamento contenuto nell&#8217;impugnata sentenza &#8211; va assoggettato all&#8217;imposta diretta, dovendo condividersi l&#8217;orientamento espresso da questa Corte, con la sentenza n. 20528/2010 &#8211; emessa, proprio, nei confronti della controricorrente per gli anni d&#8217;imposta 1996, 1997 e 1998 -, secondo cui la risposta del Ministero delle Finanze all&#8217;interrogazione parlamentare (del 31. 7. 1990), invocata dalla contribuente, risalente a tempo antecedente l&#8217;emanazione delle disposizioni legislative, sopra menzionate, non vincola, in alcun modo, i giudici tributari e, ovviamente, questa Corte nell&#8217;interpretazione delle disposizioni normative applicabili al caso in esame. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell&#8217;attività stessa. </p>
<p>La natura dell&#8217;attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell&#8217; IVA, che, in base al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 1 &#8220;si applica sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell&#8217;esercizio d&#8217;imprese o nell&#8217;esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuale&#8221;. In base al D. P. R. N. 633, art. 3, comma 1, in esame, &#8220;costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d&#8217;opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte&#8221;; laddove il successivo art. 5, comma 1, specifica che &#8220;per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l&#8217;esercizio in forma associata delle attività stesse&#8221;. </p>
<p>A tale stregua, deve affermarsi l&#8217;assoggettabilità ad IVA dell&#8217;attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l&#8217;attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell&#8217;ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N. 633 del 1972, art. 3, comma 1. La qualificazione della prostituzione in termini di &#8220;prestazione di servizi retribuita&#8221; risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99, in cui la Corte muovendo dalla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev&#8217;essere considerata come attività economica ai sensi dell&#8217;art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie, ha affermato che &#8220;la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita&#8221;, che rientra nella nozione di &#8220;attività economiche&#8221;, demandando al giudice nazionale di &#8220;accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente&#8221;. </p>
<p>Posto, dunque, che i proventi tratti dalla controricorrente, dall&#8217;attività di prostituzione, quale accertata dal giudice del merito, vanno assoggettati ad IVA, deve, qui, ribadirsi in relazione al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, quanto sopra si è esposto per l&#8217;omologo D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, in tema d&#8217;imposta sul reddito, e, cioè, che (Cass. N. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010), in presenza di accertamenti bancari, condotti ex art. 51 cit. è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>L&#8217;impugnata sentenza, che non si è attenuta ai predetti principi, va cassata ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. </p>
<p>Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio. </p>
<p>P. Q. M. </p>
<p>Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio. </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">PER RICHIEDERE ASSISTENZA SULLA GESTIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO CONTATTACI</a>
            </p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">REDIGIAMO FAC SIMILI DI RICORSI PRONTI DA FIRMARE E SPEDIRE</a></p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">SIAMO ESPERTI NEL GESTIRE LE FASI ANTE RICORSO, EVINTANDOLO, ED  OTTENTENDO SGRAVI PARZIALI E/O TOTALI. <br />
            </a></p>
<p></p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">CLICCA QUI</a></p>
<p>O CHIAMATE IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/">ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/">ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</a> was first posted on Gennaio 3, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
