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	<title>REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILE DA COSTRUIRE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Ivie]]></category>
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		<category><![CDATA[Quanti italiani hanno la seconda casa]]></category>
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					<description><![CDATA[Essere proprietari di immobili in Italia comporta una serie di obblighi fiscali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Essere proprietari di immobili in Italia comporta una serie di obblighi fiscali. Le <strong>imposte sulla casa</strong> e le proprietà immobiliari variano in base a diversi fattori, come la destinazione d&#8217;uso dell’immobile (prima casa, seconda casa, immobili commerciali), il valore catastale e la residenza. Questo articolo fornisce una panoramica delle principali tasse immobiliari che i proprietari devono conoscere e pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IMU: Imposta Municipale Unica</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>IMU (Imposta Municipale Unica)</strong> è una delle imposte più importanti sugli immobili in Italia. Si applica principalmente alle <strong>seconde case</strong> e agli immobili non destinati ad abitazione principale, come le case vacanza o gli immobili affittati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco i punti salienti sull&#8217;IMU:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione per la prima casa</strong>: La maggior parte delle abitazioni principali, ovvero quelle in cui il proprietario risiede stabilmente e ha la residenza anagrafica, è esente dall&#8217;IMU. Fanno eccezione le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), che restano soggette al pagamento.</li>
<li><strong>Aliquote</strong>: Le aliquote IMU variano da comune a comune, ma la legge stabilisce un&#8217;aliquota base dell’0,76%, che può essere aumentata o ridotta entro certi limiti dal comune. Le aliquote per le seconde case tendono ad essere più alte rispetto a quelle per la prima casa.</li>
<li><strong>Calcolo dell&#8217;IMU</strong>: L’imposta si calcola sulla base della <strong>rendita catastale</strong> rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Successivamente, si applica l’aliquota stabilita dal comune.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">TARI: Tassa sui Rifiuti</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>TARI (Tassa sui Rifiuti)</strong> è un&#8217;imposta destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ogni immobile, sia abitato che non, è soggetto a questa tassa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Calcolo della TARI</strong>: Il calcolo della TARI dipende dalla superficie dell&#8217;immobile e dal numero di occupanti. I comuni possono applicare tariffe diverse in base alla destinazione d’uso (abitativa o commerciale) e alla quantità di rifiuti prodotti.</li>
<li><strong>Esenzioni e riduzioni</strong>: Alcuni comuni prevedono agevolazioni o esenzioni per immobili non abitati, oppure per situazioni specifiche come abitazioni con un solo occupante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">TASI: Tributo per i Servizi Indivisibili (Abrogato dal 2020)</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>TASI</strong> era un’imposta che serviva a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili dei comuni (come illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, ecc.). Tuttavia, dal 2020, la TASI è stata abrogata e accorpata all’IMU, semplificando il sistema fiscale sugli immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sull’Acquisto di Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si acquista un immobile, oltre al prezzo di compravendita, è necessario considerare anche le <strong>imposte sull’acquisto</strong>, che variano in base alla natura dell’acquirente (privato o impresa) e al tipo di immobile.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta di Registro</strong>:
<ul>
<li>Se l’acquirente è un privato e l’immobile è acquistato da un altro privato o da un’impresa che non applica IVA, si paga un’<strong>imposta di registro</strong> proporzionale.</li>
<li><strong>Prima casa</strong>: L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è agevolata e pari al 2% del valore catastale dell’immobile.</li>
<li><strong>Seconda casa</strong>: Per le seconde case, l’imposta di registro sale al 9%.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>IVA</strong>:
<ul>
<li>Se l’immobile è acquistato da un’impresa (ad esempio una società di costruzioni) e l’acquisto è soggetto a IVA, l’aliquota è:
<ul>
<li>4% per la prima casa;</li>
<li>10% per la seconda casa;</li>
<li>22% per gli immobili di lusso.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Imposte ipotecaria e catastale</strong>:
<ul>
<li>Oltre all&#8217;imposta di registro o IVA, sull&#8217;acquisto di un immobile si pagano anche le <strong>imposte ipotecaria</strong> e <strong>catastale</strong>, generalmente fisse (50 euro ciascuna per la prima casa e 100 euro ciascuna per altri immobili).</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IRPEF e Redditi da Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Se possiedi una proprietà e la metti in affitto, i redditi che ottieni da questa attività devono essere dichiarati e sono soggetti a <strong>IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)</strong>. Tuttavia, esistono due regimi di tassazione tra cui scegliere:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione ordinaria</strong>: In questo regime, i redditi da locazione vengono sommati agli altri redditi del contribuente e tassati secondo le aliquote progressive dell’IRPEF. Si può dedurre un 5% del reddito imponibile per tenere conto delle spese di manutenzione.</li>
<li><strong>Cedolare secca</strong>: È un regime fiscale alternativo per gli affitti abitativi, che prevede un’imposta sostitutiva fissa del 21% sul canone di locazione (ridotta al 10% per contratti a canone concordato). Con la cedolare secca, non si applicano ulteriori imposte (registro, bollo, IRPEF), ma non è possibile dedurre alcuna spesa.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sulla Vendita di Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">La vendita di una casa può comportare il pagamento di <strong>imposte sulla plusvalenza</strong>. Se si vende un immobile entro cinque anni dall&#8217;acquisto, il guadagno ottenuto (la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto) è tassabile come reddito da capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono alcune eccezioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Prima casa</strong>: Se la casa venduta è stata adibita a prima abitazione per la maggior parte del tempo in cui l’hai posseduta, non si paga alcuna imposta sulla plusvalenza.</li>
<li><strong>Immobili ricevuti in eredità</strong>: In questo caso, le plusvalenze non sono tassabili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Le imposte sulla casa e le proprietà immobiliari sono un aspetto cruciale della gestione patrimoniale. È importante conoscere tutte le tasse previste, dalle imposte sull&#8217;acquisto e detenzione fino a quelle sulla vendita. Per evitare errori e ottimizzare la propria situazione fiscale, è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un esperto fiscale, che può aiutare a pianificare e gestire al meglio gli obblighi fiscali legati agli immobili.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Impatto fiscale del disinvestimento immobiliare: cosa sapere</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Impatto-fiscale-del-disinvestimento-immobiliare-cosa-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLI]]></category>
		<category><![CDATA[DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE]]></category>
		<category><![CDATA[Impatto fiscale disinvestimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investitori Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione fiscale disinvestimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia di disinvestimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione delle plusvalenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Il disinvestimento immobiliare è una strategia sempre più comune tra gli investitori e i proprietari di immobili.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Impatto-fiscale-del-disinvestimento-immobiliare-cosa-sapere/">Impatto fiscale del disinvestimento immobiliare: cosa sapere</a> was first posted on Ottobre 11, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa decisione può derivare da molteplici fattori, come la necessità di liquidità, il cambiamento delle condizioni di mercato o la volontà di ottimizzare il portafoglio. Tuttavia, è fondamentale comprendere le implicazioni fiscali associate a questa operazione, poiché possono influenzare significativamente il rendimento dell&#8217;investimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos&#8217;è il disinvestimento immobiliare?</h2>
<p>Il disinvestimento immobiliare consiste nella vendita di proprietà immobiliari precedentemente acquistate con l&#8217;obiettivo di liberare capitali. Questa strategia può riguardare immobili residenziali, commerciali o terreni e può avvenire in vari contesti, come il passaggio a un investimento più redditizio o la necessità di liquidità immediata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Impatto fiscale del disinvestimento</h2>
<p>Quando un investitore decide di disinvestire, devono essere considerati vari aspetti fiscali:</p>
<h4><strong>1. Tassazione delle plusvalenze</strong></h4>
<p>Uno degli aspetti principali da tenere in considerazione è la tassazione sulle plusvalenze. La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dell&#8217;immobile. In Italia, le plusvalenze realizzate da privati sulla vendita di immobili sono soggette a tassazione se l&#8217;immobile è stato acquistato e venduto entro cinque anni. Se il periodo di possesso supera i cinque anni, la plusvalenza non è tassabile.</p>
<p>Nel caso di immobili venduti da società, la tassazione può variare, e le plusvalenze sono solitamente tassate come reddito d&#8217;impresa.</p>
<h4><strong>2. Imposta di registro e costi accessori</strong></h4>
<p>Quando si disinveste un immobile, è necessario considerare anche i costi accessori e le imposte relative alla transazione. Tra queste, l&#8217;imposta di registro è una tassa che si applica alla compravendita immobiliare, e può incidere sul guadagno netto ottenuto dalla vendita.</p>
<h4><strong>3. Deduzione delle spese sostenute</strong></h4>
<p>È possibile dedurre alcune spese sostenute per il mantenimento e la valorizzazione dell&#8217;immobile, come le spese per la ristrutturazione, il miglioramento e la manutenzione ordinaria. Questi costi possono ridurre la base imponibile della plusvalenza, diminuendo l&#8217;importo tassabile.</p>
<h4><strong>4. Implicazioni per gli investitori immobiliari</strong></h4>
<p>Per gli investitori che operano nel settore immobiliare, la pianificazione fiscale è fondamentale. La scelta del momento giusto per disinvestire, così come la modalità di vendita (privata o tramite un’agenzia), può influenzare significativamente l&#8217;impatto fiscale. È consigliabile effettuare un&#8217;analisi di mercato per individuare il momento più vantaggioso per la vendita, considerando anche le eventuali modifiche fiscali previste dal legislatore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Strategie per ridurre l&#8217;impatto fiscale</h2>
<p>Per mitigare l&#8217;impatto fiscale del disinvestimento, gli investitori possono adottare diverse strategie:</p>
<ul>
<li><strong>Pianificazione della tempistica</strong>: Vendere dopo cinque anni per evitare la tassazione sulle plusvalenze.</li>
<li><strong>Investimenti in ristrutturazioni</strong>: Aumentare il valore dell&#8217;immobile tramite interventi di ristrutturazione, da dedurre dalla plusvalenza.</li>
<li><strong>Utilizzo di forme giuridiche adeguate</strong>: Valutare l&#8217;opportunità di investire attraverso società o fondi immobiliari per una gestione fiscale più favorevole.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Il disinvestimento immobiliare può comportare significativi vantaggi economici, ma è fondamentale comprendere anche le implicazioni fiscali che ne derivano.</p>
<p>Un&#8217;attenta pianificazione e una buona conoscenza delle normative fiscali sono essenziali per massimizzare il rendimento dell&#8217;investimento e ridurre l&#8217;impatto delle tasse.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Impatto-fiscale-del-disinvestimento-immobiliare-cosa-sapere/">Impatto fiscale del disinvestimento immobiliare: cosa sapere</a> was first posted on Ottobre 11, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 15:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida analizziamo la deducibilità fiscale delle spese da acquisto di opere d&#8217;arte da parte di persona fisica non imprenditore e gli strumenti del Fisco volti a monitorare e accertare  le “movimentazioni economiche” relative alla compravendita di tali beni, al fine di arginare fenomeni di evasione fiscale: redditometro e spesometro, ricordandone le scadenze imminenti di aprile 2017.  </p>
<p> Deducibilità fiscale dell&#8217;acquisto di opere d&#8217;arte per il soggetto persona fisica</p>
<p> L’acquisto di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione dal soggetto privato non imprenditore non genera alcun tipo di deducibilità fiscale in capo all’acquirente. Questo perché, lo stesso non agisce nell’ambito di una attività professionale o imprenditoriale commerciale generatrice di reddito al quale possa ricollegarsi un&#8217; agevolazione relativa all’acquisto di beni artistici. </p>
<p> Attenzione : al pari delle altre risorse e beni indice di capacità contributiva, anche  l’acquisto di opere d’arte viene “monitorato” ai fini della verifica della capacità reddituale e di spesa del contribuente,</p>
<p> Il redditometro “dell&#8217;arte” : cos&#8217;è e come funziona  </p>
<p> Il redditometro, congegnato nell&#8217;orbita della lotta all&#8217;evasione fiscale, è uno strumento di accertamento sintetico induttivo basato sul principio della proporzionalità tra la spesa e il reddito prodotto, utilizzato per effettuare un esame delle eterogenee manifestazioni di capacità contributiva dei cittadini, volto al controllo ed accertamento delle frodi fiscali. Tale principio viene, di fatto, utilizzato per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica, analizzandone il tenore di vita attraverso una più diretta analisi delle manifestazioni di capacità contributiva. </p>
<p> Nel “nuovo redditometro”, sono oggetto di valutazione spese e consumi per circa un centinaio di voci, effettuati raggruppati undici aree merceologiche. Il controllo incrociato delle voci di spesa rappresentative con le dichiarazioni fiscali presentate consentirà di valutare la coerenza tra uscite ed entrate del soggetto, con la precisazione che non solo le risultanze documentali dei dati di spesa potrebbe far scattare un accertamento in caso di divergenza di valori (come detto scostamenti superiori al 20% e a 12mila euro l’anno), ma anche una semplice presunzione basata sulle medie Istat sarà sufficiente a tal fine. </p>
<p> Con riferimento all&#8217;area investimenti rientrano espressamente gli oggetti d’arte e di antiquariato mentre, nella categoria dei consumi rientrano beni di argenteria, gioielli e orologi. </p>
<p> Il contribuente conserva comunque il diritto al  contraddittorio al fine di poter dimostrare che la “differenza di reddito” accertato quale surplus , derivi da redditi esenti o soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta. </p>
<p> NB quindi al contribuente che si accinge ad acquistare un bene artistico è consigliabile effettuare una valutazione preventiva della propria “capienza” reddituale annua e , in alternativa,acquisire e  conservare tutta la documentazione utile a provare che il prezzo pagato per l’opera d’arte sia derivante da disinvestimenti o finanziamenti. </p>
<p> Spesometro dell&#8217;arte : attenzione alle imminenti scadenze del 10 e 20 aprile 2017</p>
<p> Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al  redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini, siano essi titolari o meno di partita Iva. A partire dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore (e quindi anche l’antiquario o il mercante d’arte o la casa d’aste) soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le  operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA. Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente  all&#8217;Amministrazione finanziaria. </p>
<p> Attenzione : occorre monitorare i termini di scadenza dello spesometro 2017 e cioè : </p>
<p> 10 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA mensili;</p>
<p> 20 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA trimestrali. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,
</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLIA NATURALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-disponibilita-finanziarie-da-disinvestimento-immobiliare-nucleo-familiare-famiglia-naturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLI]]></category>
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					<description><![CDATA[In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38 (c. D. Redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-disponibilita-finanziarie-da-disinvestimento-immobiliare-nucleo-familiare-famiglia-naturale/">REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLIA NATURALE</a> was first posted on Novembre 27, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38 (c. D. Redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&#8217;imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell&#8217;intero nucleo familiare</p>
<p>REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLIA NATURALE</p>
<p>Con due distinti ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Bergamo i coniugi T. B. Ed B. O. Impugnavano gli avvisi di accertamento relativi a maggiorazione delle imposte Irpef ed Ilor per gli anni 1996 e 1997, fatti notificare ai medesimi dall&#8217;agenzia delle entrate, ufficio di quella città, e con i quali l&#8217;amministrazione comunicava di avere accertato un reddito complessivo di importo superiore, a fronte di quello dichiarato, sulla scorta dei parametri di aumento applicati, con un&#8217;imposta da pagare in misura maggiore, oltre alle sanzioni, per il possesso di un negozio e l&#8217;attività svolta dalla moglie e dai due figli. Essi facevano presente che tali avvisi erano da annullare, in quanto l&#8217;autovettura considerata costituiva bene strumentale; nel maggior reddito era stato erroneamente tenuto conto di un bene immobile disinvestito; la dichiarazione concerneva tutto il nucleo familiare e non solo i due contribuenti, sicchè andava valutata la relativa riduzione degli incrementi; la franchigia del 25% non consentiva di superare la c. D. &#8220;soglia di rilevanza&#8221; per almeno due anni consecutivi, come dimostrato attraverso la risposta al questionario restituito e la documentazione allegata; pertanto i ricorrenti chiedevano declaratoria di annullamento degli atti impositivi, per carenza dei presupposti. </p>
<p>Instauratosi il contraddittorio, l&#8217;ufficio eccepiva di prendere atto del carattere strumentale dell&#8217;autovettura e del parziale disinvestimento di metà del negozio, ma insisteva nella fondatezza degli avvisi per il resto, previa detrazione di una quota forfettaria per il contributo apportato dai familiari, quest&#8217;ultimo ridotto per il 1997 di un terzo per mancanza del mod. 101 di uno dei figli; tutto ciò giacchè in sostanza gli altri coefficienti applicati dovevano ritenersi regolari ed efficaci, sicchè il reddito complessivo accertato col metodo sintetico era risultato parzialmente maggiore di quanto dichiarato in denunzia; e perciò chiedeva il rigetto dei ricorsi in parte. </p>
<p>Il giudice adito, in parziale accoglimento degli stessi, previa loro riunione, dichiarava parzialmente nulli gli atti impugnati con sentenza n. 14 del 2003. </p>
<p>Avverso la relativa decisione T. E B. Proponevano appello principale, cui l&#8217;amministrazione resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. Stacc. Di Brescia, la quale, con sentenza n. 181 del 13. 12. 2004, in riforma di quella impugnata, ha annullato gli atti impositivi, osservando che l&#8217;ufficio doveva considerare gli incrementi reddituali costituiti dai vari componenti del nucleo familiare, con le relative detrazioni; l&#8217;immobile adibito ad abitazione aveva una superficie molto più ridotta rispetto a quella considerata ai fini dell&#8217;imponibilità, sicchè alcune pertinenze, come i balconi, la cantina, l&#8217;autorimessa e il giardino, non dovevano essere valutate; la franchigia del 25% del reddito accertato superava la &#8220;soglia di rilevanza&#8221; solamente per il reddito del 1996, e non anche per quello dell&#8217;anno seguente, e pertanto l&#8217;accertamento non poteva essere operato, posto che tale percentuale non riguardava almeno due annualità di imposta. </p>
<p>Contro questa decisione l&#8217;agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. </p>
<p>T. E B. Hanno resistito con controricorso. </p>
<p>Motivi della decisione </p>
<p>1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dellaL. 27 luglio 1978, n. 392, art.  13 e D. M. 10 settembre 1992, con riferimento all&#8217;art. 360 c. P. C. , n. 3, in quanto la CTR non ha considerato che nella valutazione dell&#8217;immobile posseduto dai contribuenti, doveva tenersi conto anche delle pertinenze e non soltanto della superficie netta dell&#8217;abitazione, giusta il rinvio fatto dal DM. 10 settembre 1992, alla normativa sull&#8217;equo canone. </p>
<p>D&#8217;altronde era onere degli appellati fornire la prova del contrario rispetto alla determinazione del reddito effettuata con il redditometro, trattandosi di presunzione semplice, che consentiva quella contraria, con inversione del relativo onere a loro carico, e che però non avevano assolto. </p>
<p>Il motivo è fondato. </p>
<p>Appare opportuno premettere che il potere dell&#8217;ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di elementi e circostanze di fatto certi, utilizzabili anche dal Ministero dell&#8217;economia per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art.  38, comma 4, consentiva il riferimento ai redditometri contenuti nel decreto ministeriali del 1992, poichè il potere in concreto disciplinato era quello di accertamento, sul quale il momento della elaborazione non veniva ad incidere. Inoltre va rilevato in genere che, posto che, rimanendo sul piano dell&#8217;accertamento e delle prove, l&#8217;applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali doveva ritenersi comunque insita nel D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38, allora gravava sui contribuenti, che contestavano l&#8217;applicazione di tali coefficienti, l&#8217;onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo era diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall&#8217;ufficio (V. Pure Cass. Sentenze n. 12731 del 2002, n. 11611 del 2001, n. 8372 del 2001). </p>
<p>Peraltro con riguardo all&#8217;accertamento in rettifica del reddito complessivo dichiarato da T. E B. , il D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38, pur stabilendo che le rettifiche vanno compiute distintamente (salvo il caso di accertamento così detto sintetico e globale) per le singole categorie di reddito che compongono quello complessivo, espressamente prevede la possibilità dell&#8217;ufficio di basarsi su presunzioni, il che da propriamente luogo ad un accertamento con metodo induttivo, non diverso da quello disciplinato dall&#8217;art. 39, relativamente a redditi di impresa o lavoro autonomo o professionale, ancorchè con più articolate previsioni, che si correlano alla maggiore o minore gravità delle omissioni del contribuente (Cfr. Anche Cass. Sentenze n. 4834 del 03/05/1991, Rv. 461988, Rv. 453424). </p>
<p>Peraltro nel sistema tributario, come è noto, le pertinenze non hanno una propria autonomia nè autonoma disciplina, ma seguono, secondo il generale principio civilistico posto dall&#8217;art. 817 cod. Civ. , il regime dei beni principali, come emerge chiaramente dalla normativa in materia di imposte sui redditi (D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 24, 29, 33 e 39; della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art.  17) e di imposta di registro (D. P. R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23) (fattispecie in tema di &#8220;ammortizzabilità&#8221;, ai sensi e per i fini di cui al D. P. R. N. 917 del 1986, art. 67, del terreno circostante un capannone) (Cfr. Anche Cass. Sentenze n. 3516 del 17/02/2006, n. 6501 del 2005, n. 215 del 2005). </p>
<p>Pertanto, alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto su tale punto. </p>
<p>2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazionedell&#8217;art. 116 c. P. C. , in relazione all&#8217;art. 360 c. P. C. , n. 3, giacche il giudice di appello non poteva considerare uno dei figli produttore di reddito nel nucleo familiare per l&#8217;anno 1997, atteso che nessun documento al riguardo era stato prodotto, tanto che gli stessi contribuenti affermavano che il mod. 101 sarebbe andato smarrito. </p>
<p>La censura non ha pregio, dal momento che si appalesa piuttosto generica, non avendo la ricorrente riportato il passo e indicato il documento in cui la deduzione sarebbe stata enunciata, sicchè essa è inammissibile. </p>
<p>3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione delD. P. R. N. 600 del 1973, art.  38, con riferimento all&#8217;art. 360 c. P. C. , n. 3, poichè il giudice del gravame non poteva tenere conto dei redditi degli altri componenti della famiglia rispetto ai ricorrenti, atteso che essi servono le loro esigenze di vita. </p>
<p>Inoltre doveva riferirsi soltanto alla franchigia del 25% calcolata sul reddito dichiarato e non su quello accertato. </p>
<p>Le doglianze vanno condivise. </p>
<p>In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38 (c. D. Redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&#8217;imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell&#8217;intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori. La presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall&#8217;Ufficio ai fini dell&#8217;accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest&#8217;ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (V. Pure Cass. Sentenze n. 17202 del 28/07/2006, n. 20588 del 2005). </p>
<p>Circa la seconda censura va rilevato che il D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando quello complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto dall&#8217;altro dichiarato. L&#8217;utilizzazione dei coefficienti di redditività, fissati con D. M. , prevista dallo stesso art. 38, comma 4 (al secondo periodo), è chiaramente strumentale allo svolgimento di una siffatta attività accertativa (&#8220;a tal fine sono stabilite le modalità in base alle quali l&#8217;ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d&#8217;imposta&#8221;). Essa quindi non è cronologicamente successiva a questa, di talchè non è prospettabile un&#8217;interpretazione delle dette disposizioni in base alla quale l&#8217;ufficio prima dovrebbe dimostrare con valide presunzioni tratte da elementi e circostanze di fatto certi un maggior reddito che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, e solo dopo tale dimostrazione potrebbe utilizzare le tabelle ministeriali per quantificare il reddito da accertare, tanto più ove si consideri che, secondo tale tesi, il ricorso alle tabelle dovrebbe servire a quantificare il reddito da accertare, che però dovrebbe essere stato già quantificato per calcolare la percentuale di &#8220;scostamento&#8221; dal reddito dichiarato (Cfr. Anche Cass. Sentenze n. 1909 del 30/01/2007, n. 15837 del 2006). </p>
<p>Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. </p>
<p>4) Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 99, 101 e 112 c. P. C. , in relazione all&#8217;art. 360 c. P. C. , n. 3, atteso che la CTR non ha considerato che uno dei figli dei ricorrenti non era stato compreso nel nucleo familiare nel ricorso introduttivo, ed inoltre la superficie dell&#8217;immobile è stata calcolata inferiore a quella effettiva, considerando anche le pertinenze, nonostante i ricorrenti non avessero sollevato alcuna questione al riguardo dinanzi al giudice di prime cure, sicchè la sentenza impugnata appare affetta da vizio di extrapetizione sotto tale profilo. </p>
<p>Il motivo è fondato. </p>
<p>Il giudici di secondo grado non hanno considerato che ai fini della determinazione del reddito uno dei figli non era stato indicato, ed inoltre non hanno specificato come anche le pertinenze non potevano essere escluse ai fini della superficie imponibile per l&#8217;abitazione. </p>
<p>5) Col quinto motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all&#8217;art. 360 c. P. C. , n. 5, dal momento che il giudice di secondo grado sarebbe pervenuto alla determinazione del reddito in modo piuttosto apodittico, senza esplicitare il procedimento argomentativo, attraverso cui ha espresso il giudizio. </p>
<p>Anche tale censura va condivisa, atteso che la CTR non ha esplicitato il processo argomentativo attraverso il quale è pervenuta alla conclusione che l&#8217;accertamento mediante il redditometro fosse erroneo. </p>
<p>Ne deriva che il primo; il terzo; il quarto ed il quinto motivo di ricorso vanno accolti, e il secondo va dichiarato inammissibile, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai primi, e rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto. </p>
<p>Quanto alle spese di questa fase, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. </p>
<p>P. Q. M. </p>
<p>LA CORTE Accoglie il primo; il terzo; il quarto ed il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-disponibilita-finanziarie-da-disinvestimento-immobiliare-nucleo-familiare-famiglia-naturale/">REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLIA NATURALE</a> was first posted on Novembre 27, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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